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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 3703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3703/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Luca MUTO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio del difensore in Battipaglia (SA) alla via Napoli n. 12 attore-opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._3
sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio del difensore in Salerno alla Via Gian Vincenzo Quaranta n. 1 convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con ordinanza n. 3138/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G.N. 8636/2021, il Tribunale di Salerno concludeva il giudizio proposto con ricorso, ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, dall'Avv. Francesco Dente e dall'Avv. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dell' finalizzato al recupero delle competenze a costoro spettanti per
[...] CP_2 la difesa svolta nel reclamo proposto ex art. 26 LF nell' RG.N. 71/2016 - Tribunale di
Salerno. Nel proposto giudizio si costituiva l'odierno opponendo, eccependo, tra l'altro, di non aver “mai rilasciato all'avv. Francesco Dente il mandato […]”, atteso che “il mandato veniva rilasciato al solo avv. ” (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio RGN. Controparte_1
8636/2021 in atti). A conclusione dello stesso il Collegio adito emetteva ordinanza recante n. 3138/2022 con la quale accoglieva la domanda proposta dell'Avv. , CP_1
condannando in solido il resistente, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di al CP_2
pagamento della somma complessiva di Euro 7571,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e C.p.a. come per legge, interessi legali dalla data della domanda
(08.11.2021) all'effettivo soddisfo, nonché spese di causa.
Sulla scorta di detta ordinanza l'Avv. notificava telematicamente alla controparte CP_1
precetto di pagamento in data 15.04.2024, qui opposto con citazione notificata all'opposto in data 06.05.2024.
1.1 Con detta opposizione richiedeva, in via preliminare, la Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, individuando i gravi motivi nella circostanza di aver adito l'autorità penale ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale (rectius “inadempienze giudiziarie”) di controparte, atteso che la declaratoria di improcedibilità del reclamo aveva, a suo dire, condotto al fallimento della società
[...]
Soggiungeva la non debenza degli importi precettati, deducendo di aver conferito CP_2
mandato al solo avv. Francesco Dente e che questi, “nell'esibire e presentare la procura”, aggiungeva il nome del collega di studio, “mai stato dal comparente e con il quale non mai interloquiva”. Ancora, si doleva della formulazione e composizione materiale della ingiunzione opposta, essendo la stessa carente di indicazione di numero di cronologico e, conseguentemente, non essendo possibile accertare la corrispondenza della copia notificata al suo originale;
sosteneva, altresì, la irregolarità dei conteggi riportati, essendo errate le somme inerenti il forfettario del 15%, nonché il 4%, giacché calcolati computando anche l'importo indicato a titolo di interessi. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini:
“in via preliminare fissare udienza di comparizione al fine della discussione sulla sospensione dell'esecutività di cui al precetto opposto e del relativo titolo ovvero concedersi la stessa, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione come da istanza in calce;
nel merito in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi di cui al presente atto, dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia e la nullità, nei confronti dell'opponente, del precetto opposto, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con attribuzione in favore del costituito difensore
e procuratore dell'opponente per dichiarata anticipazione”.
1.2 Si costituiva in giudizio l'Avv. , tanto in data 03.07.2024, Controparte_1
evidenziando che l'opponente si era regolarmente costituito e difeso nel merito nel procedimento terminato con l'azionato titolo esecutivo (sin dal 2022), peraltro mai impugnato e quindi divenuto cosa giudicata. Quanto alla mancanza nell'atto di precetto del numero di cronologico, precisava che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma
Cartabia era stato chiarito come la notifica a mezzo per sia obbligo e non una facoltà per il difensore allorquando il destinatario dell'atto sia titolare di indirizzo digitale risultante dai pubblici registri;
evidenziava, inoltre, che la assunta mancata indicazione del cronologico delle notifiche potesse costituire al più una mera irregolarità che non inficiava il procedimento notificatorio e non comportava alcun pregiudizio per la parte opponente.
Concludeva, quindi, testualmente: “per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, unitamente all'avventata richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo, previa liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente difensore, sanzionando, altresì, ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, il comportamento processuale temerario dell'opponente che ha agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione, tenuto conto della definitività del titolo esecutivo azionato, non impugnato nelle competenti sedi, oltre che della mera pretestuosità ed infondatezza delle doglianze sollevate, palesemente confliggenti con le precedenti difese”.
1.3 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (16.10.2024), sottoponendo alle parti la questione concernente la inammissibilità della dispiegata opposizione. Il giudizio, rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data
07.05.2025, veniva trattenuto in decisione.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Alla luce delle conclusioni rassegnate e delle difese poste a sostegno della domanda, la dispiegata opposizione va qualificata sia come azione di accertamento negativo della esistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione, tanto avuto riguardo sia alle censure attinenti alla sussistenza della pretesa creditoria che al suo quantum, nonché come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contestandosi, nella fattispecie la regolarità formale del precetto.
In sede esecutiva, infatti, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. Orbene, nel caso in esame, si rileva come le censure di parte investano sia l' “an” che il “quomodo” della minacciata esecuzione.
Tanto chiarito in via preliminare, deve rilevarsi come parte attorea, con l'atto di citazione, abbia sollevato distinte eccezioni da considerarsi gradatamente, le quali possono così riassumersi: 1) infondatezza della pretesa creditorea, avendo l'opponente conferito mandato ad altro legale per il giudizio cui inerivano le somme richieste in pagamento;
2) errata quantificazione della somma precettata;
3) invalidità del precetto per carenza dell'indicazione del numero di cronologico.
2.1 La prima censura avanzata nel merito del titolo giudiziale è, all'evidenza, inammissibile nel presente giudizio.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare, al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, che l'atto di precetto qui oggetto di contestazione in ragione della sua presunta nullità, si fondi su un titolo giudiziale costituito dalla nell'ordinanza n. 3138/2022 con la quale il Collegio adito accoglieva la domanda proposta dall'Avv. Controparte_1
(respingendo quella proposta, congiuntamente, dall'Avv. Francesco Dente), condannando in solido , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di al Parte_1 CP_2
pagamento della somma complessiva di Euro 7,571,00 per compenso avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e C.p.a. come per legge, interessi legali dalla data della domanda (08.11.2021) all'effettivo soddisfo, oltre che spese di giudizio. Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata possa essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od
è tuttora) in esame” (sul punto, v. per tutte: Cass. ord. n. 3277/2015; Cass., sez. III, n.
12991/2012; Cass. n. 16983/2018). Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (...) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In altri termini, quando l'azione esecutiva è fondata su titolo giudiziale, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è ammissibile contestare l'inesistenza giuridica del titolo e i fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito vantato dalla controparte, a condizione che essi siano sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale;
non sono, invece, ammissibili le eccezioni riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo, che potrebbero essere sollevate nel giudizio in cui quel titolo si è formato (nel caso di decreto ingiuntivo) o essere censurate in sede di gravame (nel caso di sentenza).
A ben vedere, nella fattispecie in esame le allegazioni attoree poste a sostegno della prima doglianza non evidenziano alcun vizio assimilabile all'inesistenza giuridica del titolo giudiziale, né fatti verificatisi successivamente alla formazione dello stesso, nelle more divenuto giudicato: esse, piuttosto, mirano a scardinare tout court la legittimazione passiva all'esecuzione della controparte, attraverso eccezioni che avrebbero dovuto essere avanzate nel giudizio che ha dato scaturigine al titolo stesso (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n. 22402 del 05/09/2008: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”; nonché Cass. Civ. 19.12.2006 n. 27159 a mente della quale: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo
e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione»; v. in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006;
Cass. Civ., 6 luglio 2001, n. 9205; Cass. Civ., 19.6.2001, n. 8331; Cass. Civ., 20.9.2000, n.
12664; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997; Tribunale di Bologna, sez
Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009; Tribunale Civile di Lecce, sentenza n.
2039/2021 del 01.07.2021;Ancora: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”, cfr. Cass. 3277 del 2015).
Per le ragioni innanzi esplicitate, la censura proposta da ex art. 615 Parte_1
cpc risulta inammissibile, afferendo alle vicende del diritto sostanziale consacrato nel titolo azionato (segnatamente, la estraneità dell'opposto al mandato conferito per il giudizio esitato nell'ordinanza azionata) non censurabile in questa sede.
2.2 Quanto, poi, alla doglianza inerente ai calcoli eseguiti, questo giudice aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui l'eventuale errore circa l'importo richiesto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la eventuale somma eccedente.
Si osserva peraltro che il precetto qui opposto sia chiaro nell'indicare la somma il cui pagamento è richiesto, distinguendo tra capitale, interessi, compenso di avvocato e spese, fermo restando che, come ritenuto da consolidata posizione interpretativa, una valida intimazione di pagamento debba riportare l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, in uno alle ulteriori indicazioni di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. (v. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022,
n. 8906), per come in seguito si espone.
Invero, risulta indicata la somma finale pretesa dal precettante in ordine alle somme impagate, l'ammontare relativo agli interessi e le spese;
manca, invece, lo sviluppo dei relativi conteggi, con l'esplicazione dell'esatto importo, delle somme richieste in conto capitale od a titolo di interessi e delle spese. Sul punto, l'art. 480, comma 1, c.p.c. prevede che il precetto consista nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, in tanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato sia il procedimento logico-giuridico che il calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 2022 n. 8906 -ord; Cass. 19/02/2013, n. 4008;
Cass. n. 11281/93; Corte appello Venezia, 07/09/2023, n.1780; Corte appello Napoli sez.
II, 13/09/2023, n.3850). Difatti, posto che le ipotesi di nullità sono tassativamente determinate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma
2.
Nella specie, l'atto di precetto che ci occupa fa specifico rinvio al titolo esecutivo di natura giudiziale che lo sottende ed alle statuizioni dallo stesso recate: da tanto discende la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui la precettante sia giunta a calcolare la somma intimata in pagamento. La considerazione, peraltro, risulta conforme ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum che ritiene erratamente computato, fornendo una contestazione specifica e dettagliata delle singole voci o dei calcoli ritenuti erronei;
di contro, una contestazione vaga e indeterminata non obbliga il giudice ad effettuare una verifica d'ufficio del dovuto.
Per vero, l'odierno opponente si è limitato a negare in modo generico la debenza della somma così come calcolata, senza riportare una quantificazione alternativa delle somme dovute rispetto al computo analiticamente poi specificato dall'opposto nel proprio libello con cui si è costituito in giudizio. In altri termini, l'opponente non ha consentito un vaglio alternativo, offrendolo nei propri scritti difensivi, neppure in corso di causa, allorquando l'opposto aveva già chiarito anche le modalità di calcolo delle somme che l'opposto contestava.
2.3 Con riguardo, in ultimo, alla mancata indicazione del numero di cronologico, il riportato motivo rientra nel perimetro della norma di cui all' art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il precettato di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Costituisce principio pacifico, infatti, che il termine di cui al citato art. 617 c.p.c. deve essere fatto decorrere dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487).
Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato, atteso che l'atto in questa sede opposto è stato notificato in data 15.04.2024, mentre la citazione in opposizione è pervenuta nella conoscenza di parte opposta solo il successivo 06.05.2024, così come risultante dal carteggio in atti, dunque ben oltre il termine decadenziale normativamente previsto, tanto ostando ad uno scrutinio della suddetta contestazione.
Per le ragioni innanzi esplicitate, quindi, la opposizione proposta da Parte_1
va globalmente rigettata.
3. Quanto, poi, alla domanda ex art. 96 cpc avanzata dall'opposto, la stessa non può trovare accoglimento costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richieda pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'opposta, né del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
4. In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, sempre in dispositivo, in base al valore del credito per cui si è agito (€. 7.571,00), con applicazione dei valori medi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di valore ricompreso tra euro
5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio €. 919,00, introduttiva €.
777,00 e decisionale €. 1701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 3703 /2024, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, Controparte_1
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione spiegata da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da in data 15.04.2024; Controparte_1
- pone a carico di le spese di lite, che liquida in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di €. 3397,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come
[...]
per legge.
Così deciso in Salerno, 13.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia OR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3703/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Luca MUTO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._2
lo studio del difensore in Battipaglia (SA) alla via Napoli n. 12 attore-opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._3
sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio del difensore in Salerno alla Via Gian Vincenzo Quaranta n. 1 convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con ordinanza n. 3138/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G.N. 8636/2021, il Tribunale di Salerno concludeva il giudizio proposto con ricorso, ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, dall'Avv. Francesco Dente e dall'Avv. nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e dell' finalizzato al recupero delle competenze a costoro spettanti per
[...] CP_2 la difesa svolta nel reclamo proposto ex art. 26 LF nell' RG.N. 71/2016 - Tribunale di
Salerno. Nel proposto giudizio si costituiva l'odierno opponendo, eccependo, tra l'altro, di non aver “mai rilasciato all'avv. Francesco Dente il mandato […]”, atteso che “il mandato veniva rilasciato al solo avv. ” (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio RGN. Controparte_1
8636/2021 in atti). A conclusione dello stesso il Collegio adito emetteva ordinanza recante n. 3138/2022 con la quale accoglieva la domanda proposta dell'Avv. , CP_1
condannando in solido il resistente, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di al CP_2
pagamento della somma complessiva di Euro 7571,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e C.p.a. come per legge, interessi legali dalla data della domanda
(08.11.2021) all'effettivo soddisfo, nonché spese di causa.
Sulla scorta di detta ordinanza l'Avv. notificava telematicamente alla controparte CP_1
precetto di pagamento in data 15.04.2024, qui opposto con citazione notificata all'opposto in data 06.05.2024.
1.1 Con detta opposizione richiedeva, in via preliminare, la Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, individuando i gravi motivi nella circostanza di aver adito l'autorità penale ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale (rectius “inadempienze giudiziarie”) di controparte, atteso che la declaratoria di improcedibilità del reclamo aveva, a suo dire, condotto al fallimento della società
[...]
Soggiungeva la non debenza degli importi precettati, deducendo di aver conferito CP_2
mandato al solo avv. Francesco Dente e che questi, “nell'esibire e presentare la procura”, aggiungeva il nome del collega di studio, “mai stato dal comparente e con il quale non mai interloquiva”. Ancora, si doleva della formulazione e composizione materiale della ingiunzione opposta, essendo la stessa carente di indicazione di numero di cronologico e, conseguentemente, non essendo possibile accertare la corrispondenza della copia notificata al suo originale;
sosteneva, altresì, la irregolarità dei conteggi riportati, essendo errate le somme inerenti il forfettario del 15%, nonché il 4%, giacché calcolati computando anche l'importo indicato a titolo di interessi. Concludeva, pertanto, nei seguenti termini:
“in via preliminare fissare udienza di comparizione al fine della discussione sulla sospensione dell'esecutività di cui al precetto opposto e del relativo titolo ovvero concedersi la stessa, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione come da istanza in calce;
nel merito in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi di cui al presente atto, dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia e la nullità, nei confronti dell'opponente, del precetto opposto, con la conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento, con attribuzione in favore del costituito difensore
e procuratore dell'opponente per dichiarata anticipazione”.
1.2 Si costituiva in giudizio l'Avv. , tanto in data 03.07.2024, Controparte_1
evidenziando che l'opponente si era regolarmente costituito e difeso nel merito nel procedimento terminato con l'azionato titolo esecutivo (sin dal 2022), peraltro mai impugnato e quindi divenuto cosa giudicata. Quanto alla mancanza nell'atto di precetto del numero di cronologico, precisava che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma
Cartabia era stato chiarito come la notifica a mezzo per sia obbligo e non una facoltà per il difensore allorquando il destinatario dell'atto sia titolare di indirizzo digitale risultante dai pubblici registri;
evidenziava, inoltre, che la assunta mancata indicazione del cronologico delle notifiche potesse costituire al più una mera irregolarità che non inficiava il procedimento notificatorio e non comportava alcun pregiudizio per la parte opponente.
Concludeva, quindi, testualmente: “per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta, unitamente all'avventata richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo, previa liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente difensore, sanzionando, altresì, ai sensi dell'art. 96 cpc, terzo comma, il comportamento processuale temerario dell'opponente che ha agito in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione, tenuto conto della definitività del titolo esecutivo azionato, non impugnato nelle competenti sedi, oltre che della mera pretestuosità ed infondatezza delle doglianze sollevate, palesemente confliggenti con le precedenti difese”.
1.3 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (16.10.2024), sottoponendo alle parti la questione concernente la inammissibilità della dispiegata opposizione. Il giudizio, rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data
07.05.2025, veniva trattenuto in decisione.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse. Alla luce delle conclusioni rassegnate e delle difese poste a sostegno della domanda, la dispiegata opposizione va qualificata sia come azione di accertamento negativo della esistenza dei presupposti per procedere all'esecuzione, tanto avuto riguardo sia alle censure attinenti alla sussistenza della pretesa creditoria che al suo quantum, nonché come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contestandosi, nella fattispecie la regolarità formale del precetto.
In sede esecutiva, infatti, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva. Orbene, nel caso in esame, si rileva come le censure di parte investano sia l' “an” che il “quomodo” della minacciata esecuzione.
Tanto chiarito in via preliminare, deve rilevarsi come parte attorea, con l'atto di citazione, abbia sollevato distinte eccezioni da considerarsi gradatamente, le quali possono così riassumersi: 1) infondatezza della pretesa creditorea, avendo l'opponente conferito mandato ad altro legale per il giudizio cui inerivano le somme richieste in pagamento;
2) errata quantificazione della somma precettata;
3) invalidità del precetto per carenza dell'indicazione del numero di cronologico.
2.1 La prima censura avanzata nel merito del titolo giudiziale è, all'evidenza, inammissibile nel presente giudizio.
Sul punto, occorre preliminarmente precisare, al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, che l'atto di precetto qui oggetto di contestazione in ragione della sua presunta nullità, si fondi su un titolo giudiziale costituito dalla nell'ordinanza n. 3138/2022 con la quale il Collegio adito accoglieva la domanda proposta dall'Avv. Controparte_1
(respingendo quella proposta, congiuntamente, dall'Avv. Francesco Dente), condannando in solido , in proprio e nella qualità di l.r.p.t. di al Parte_1 CP_2
pagamento della somma complessiva di Euro 7,571,00 per compenso avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e C.p.a. come per legge, interessi legali dalla data della domanda (08.11.2021) all'effettivo soddisfo, oltre che spese di giudizio. Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata possa essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od
è tuttora) in esame” (sul punto, v. per tutte: Cass. ord. n. 3277/2015; Cass., sez. III, n.
12991/2012; Cass. n. 16983/2018). Ciò in quanto “il titolo esecutivo giudiziale (...) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa”.
In altri termini, quando l'azione esecutiva è fondata su titolo giudiziale, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., è ammissibile contestare l'inesistenza giuridica del titolo e i fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi del credito vantato dalla controparte, a condizione che essi siano sopravvenuti alla formazione del titolo giudiziale;
non sono, invece, ammissibili le eccezioni riguardanti fatti anteriori alla formazione del titolo, che potrebbero essere sollevate nel giudizio in cui quel titolo si è formato (nel caso di decreto ingiuntivo) o essere censurate in sede di gravame (nel caso di sentenza).
A ben vedere, nella fattispecie in esame le allegazioni attoree poste a sostegno della prima doglianza non evidenziano alcun vizio assimilabile all'inesistenza giuridica del titolo giudiziale, né fatti verificatisi successivamente alla formazione dello stesso, nelle more divenuto giudicato: esse, piuttosto, mirano a scardinare tout court la legittimazione passiva all'esecuzione della controparte, attraverso eccezioni che avrebbero dovuto essere avanzate nel giudizio che ha dato scaturigine al titolo stesso (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza
n. 22402 del 05/09/2008: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”; nonché Cass. Civ. 19.12.2006 n. 27159 a mente della quale: «attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo
e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione»; v. in senso conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006;
Cass. Civ., 6 luglio 2001, n. 9205; Cass. Civ., 19.6.2001, n. 8331; Cass. Civ., 20.9.2000, n.
12664; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997; Tribunale di Bologna, sez
Distaccata di Imola, sentenza n. 13/2009; Tribunale Civile di Lecce, sentenza n.
2039/2021 del 01.07.2021;Ancora: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”, cfr. Cass. 3277 del 2015).
Per le ragioni innanzi esplicitate, la censura proposta da ex art. 615 Parte_1
cpc risulta inammissibile, afferendo alle vicende del diritto sostanziale consacrato nel titolo azionato (segnatamente, la estraneità dell'opposto al mandato conferito per il giudizio esitato nell'ordinanza azionata) non censurabile in questa sede.
2.2 Quanto, poi, alla doglianza inerente ai calcoli eseguiti, questo giudice aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui l'eventuale errore circa l'importo richiesto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la eventuale somma eccedente.
Si osserva peraltro che il precetto qui opposto sia chiaro nell'indicare la somma il cui pagamento è richiesto, distinguendo tra capitale, interessi, compenso di avvocato e spese, fermo restando che, come ritenuto da consolidata posizione interpretativa, una valida intimazione di pagamento debba riportare l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, in uno alle ulteriori indicazioni di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. (v. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022,
n. 8906), per come in seguito si espone.
Invero, risulta indicata la somma finale pretesa dal precettante in ordine alle somme impagate, l'ammontare relativo agli interessi e le spese;
manca, invece, lo sviluppo dei relativi conteggi, con l'esplicazione dell'esatto importo, delle somme richieste in conto capitale od a titolo di interessi e delle spese. Sul punto, l'art. 480, comma 1, c.p.c. prevede che il precetto consista nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine dato, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto, in quanto atto di parte (art. 125 c.p.c.), deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, requisiti che si traducono nella esatta indicazione del credito, scaturente dal titolo esecutivo, per la realizzazione coattiva mediante espropriazione forzata ove manchi lo spontaneo adempimento nell'ultimo termine assegnato a questo fine. Il titolo esecutivo, quindi, in tanto legittima all'azione esecutiva per la realizzazione d'un credito, in quanto contenga la sua liquidazione o la specificazione degli elementi sulla cui base la liquidazione va operata.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità del precetto l'intimazione ad adempiere contenuta nello stesso unitamente all'indicazione del titolo esecutivo non impone che, oltre alla specificazione della somma richiesta, sia anche esplicitato sia il procedimento logico-giuridico che il calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 2022 n. 8906 -ord; Cass. 19/02/2013, n. 4008;
Cass. n. 11281/93; Corte appello Venezia, 07/09/2023, n.1780; Corte appello Napoli sez.
II, 13/09/2023, n.3850). Difatti, posto che le ipotesi di nullità sono tassativamente determinate dall'art. 480 cod. civ., comma 2, ai fini della validità dell'atto è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, oltre agli ulteriori dati richiesti dal comma
2.
Nella specie, l'atto di precetto che ci occupa fa specifico rinvio al titolo esecutivo di natura giudiziale che lo sottende ed alle statuizioni dallo stesso recate: da tanto discende la irrilevanza della mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico tramite cui la precettante sia giunta a calcolare la somma intimata in pagamento. La considerazione, peraltro, risulta conforme ai principi generali in tema d'onere probatorio, essendo parte opponente tenuta a contestare analiticamente il quantum che ritiene erratamente computato, fornendo una contestazione specifica e dettagliata delle singole voci o dei calcoli ritenuti erronei;
di contro, una contestazione vaga e indeterminata non obbliga il giudice ad effettuare una verifica d'ufficio del dovuto.
Per vero, l'odierno opponente si è limitato a negare in modo generico la debenza della somma così come calcolata, senza riportare una quantificazione alternativa delle somme dovute rispetto al computo analiticamente poi specificato dall'opposto nel proprio libello con cui si è costituito in giudizio. In altri termini, l'opponente non ha consentito un vaglio alternativo, offrendolo nei propri scritti difensivi, neppure in corso di causa, allorquando l'opposto aveva già chiarito anche le modalità di calcolo delle somme che l'opposto contestava.
2.3 Con riguardo, in ultimo, alla mancata indicazione del numero di cronologico, il riportato motivo rientra nel perimetro della norma di cui all' art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il precettato di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Costituisce principio pacifico, infatti, che il termine di cui al citato art. 617 c.p.c. deve essere fatto decorrere dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487).
Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato, atteso che l'atto in questa sede opposto è stato notificato in data 15.04.2024, mentre la citazione in opposizione è pervenuta nella conoscenza di parte opposta solo il successivo 06.05.2024, così come risultante dal carteggio in atti, dunque ben oltre il termine decadenziale normativamente previsto, tanto ostando ad uno scrutinio della suddetta contestazione.
Per le ragioni innanzi esplicitate, quindi, la opposizione proposta da Parte_1
va globalmente rigettata.
3. Quanto, poi, alla domanda ex art. 96 cpc avanzata dall'opposto, la stessa non può trovare accoglimento costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di
Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richieda pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Ebbene, non essendo emersa prova della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'opposta, né del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
4. In ordine al regime delle spese, le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, sempre in dispositivo, in base al valore del credito per cui si è agito (€. 7.571,00), con applicazione dei valori medi delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di valore ricompreso tra euro
5.001,00 e 26.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio €. 919,00, introduttiva €.
777,00 e decisionale €. 1701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 3703 /2024, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, Controparte_1
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione spiegata da avverso l'atto di precetto Parte_1
notificatogli da in data 15.04.2024; Controparte_1
- pone a carico di le spese di lite, che liquida in favore di Parte_1 CP_1
nella misura di €. 3397,00, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come
[...]
per legge.
Così deciso in Salerno, 13.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia OR