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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.07.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bardi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Molendini
Resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2
Antonio Andriulli, F. Certomà, R. Battiato Resistente
Oggetto: opposizione preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.02.2024 la ricorrente proponeva opposizione al preavviso di fermo n. 10680202300002384000, notificato in data 25.01.2024, inerente il veicolo
Toyota Rav 4 2.0 tg ES 355 MW limitatamente alla somma, avente natura contributiva, di € 1.476,30 oggetto di AVA n. 40620180002933089000.
La stessa contestava: l'omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto del preavviso di fermo impugnato;
nonché la prescrizione del credito contributivo, sia antecedente alla formazione del titolo, trattandosi di contributi dovuti in relazione all'anno 2011, sia successiva alla notifica del titolo, presuntivamente avvenuta in data 17.01.2019, stante il mancato compimento di atti interruttivi fino alla notifica del preavviso di fermo opposto. Pertanto, chiedeva, previa sospensiva, di annullare il preavviso di fermo impugnato nella parte in cui ingiungeva il pagamento dei contributi dovuti in relazione CP_3 all'anno 2011 in forza dell'Ava n. 40620180002933089000, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e le quali eccepivano, nelle rispettive memorie CP_3 CP_2 di costituzione, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito quanto dedotto da parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente all'udienza del
04.07.2025 e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli Enti convenuti.
Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva si osserva, infatti, che, nel caso di specie, l'oggetto del giudizio attiene all'estinzione del credito contributivo vantato dall'Ente impositore per intervenuta prescrizione quinquennale, maturata in data antecedente o successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Trattandosi, dunque, di contestazioni relative al merito della pretesa contributiva legittimato passivo sarà necessariamente l'Ente impositore, titolare del credito della cui estinzione si discute.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che laddove venga opposta, oltre ai vizi di forma degli atti, la prescrizione, il ruolo esattoriale va impugnato contro l'Ente impositore. Così testualmente, la Cassazione ha disposto che “… il vigente sistema della tutela per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo … SI … In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai punti a) e b) soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore … Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto” (Cass. civ. sentenza n. 12583/2013).
Legittimato passivo deve considerarsi, altresì, il concessionario della riscossione,
, posto che la fase della riscossione e il compimento degli atti Controparte_4 interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dell'avviso di addebito, ricadono nella sua competenza. Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia correttamente convenuto in giudizio tanto l' quanto l' . CP_2 Controparte_5
Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di addebito n.
40620180002933089000 ed alla eccezione di prescrizione del credito contributivo antecedente alla formazione del titolo si osserva quanto segue.
Quanto alla tempestività della doglianza, si osserva che l'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede un termine decadenziale di 40 giorni per le ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la formazione del titolo ovvero della cartella, nella misura in cui faccia valere eventuali vizi quali, ad esempio, la prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella. Allorquando, invece, il ricorrente intenda far valere vizi successivi alla formazione del titolo che si ripercuotono sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, potrà agire nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. che, come si evince dalla formulazione letterale della norma, non prevede termini di decadenza.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale (anche avviso di addebito) per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata." (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016; cfr. anche Tribunale Cosenza sent. n. 762/2023).
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che l'avviso di addebito posto a fondamento del preavviso di fermo impugnato è stato regolarmente notificato all'indirizzo pec della ricorrente in data 17.01.2019 (cfr. ricevuta avvenuta consegna pec all. . CP_2 Pertanto, la doglianza relativa alla prescrizione antecedente alla formazione del titolo non può considerarsi tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto utilmente notificato della procedura esecutiva che, nel caso di specie, è rappresentato proprio dall'avviso di addebito n.
40620180002933089000, regolarmente notificato in data 17.01.2019.
Né trova applicazione, essendo stato regolarmente notificato il titolo esecutivo, la disciplina relativa alla “opposizione recuperatoria”.
Irrilevante, sotto tale profilo è la notifica della raccomandata del 22.08.2017, trattandosi di atto non afferente la procedura esecutiva e, dunque, non soggetto ad impugnazione.
Deve, dunque, ritenersi prodotta l'irretrattabilità del credito per decadenza dall'impugnazione ex art. 24 d.lgs 46/99 non risultando pertinente la giurisprudenza richiamata sul punto dal ricorrente (Cass. S. Un 23397/2016) la quale fa riferimento, posta la cristallizzazione del credito, alla impossibilità di far scaturire da tale decadenza una conversione del termine di prescrizione, questione non in discussione nel caso di specie.
Proprio il maturare della predetta decadenza, con conseguente irretrattabilità del credito, non consentono il rilievo d'ufficio della prescrizione dovendo altrimenti ritenersi inutile l'intero sistema di preclusioni predisposto dall'ordinamento.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99.
Deve ritenersi, invece, infondata nel merito la doglianza relativa alla prescrizione quinquennale asseritamente maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
Difatti, la normativa emergenziale Covid ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 co. 9 l. 335/95 per un totale di 311 giorni (dal 23.02.2020 al 30.06.2020 per complessivi 129 giorni ai sensi dell'art. 37 d.l. 18/2020 conv. l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2020 per complessivi 182 giorni ai sensi dell'art.11 co. 9 d.l. 183/2020 conv. l. 21/21).
Tanto con la conseguenza che, alla data di notifica del preavviso di fermo
(25.01.2024), non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, comprensivo dei 311 giorni di sospensione Covid, calcolato a decorrere dalla notifica dell'avviso di addebito del 17.01.2019.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato in parte qua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, in favore delle convenute nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda nella parte relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 40620180002933089000 ed alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle convenute, nella misura di metà per ciascuna, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro
1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi anticipatario, per la quota di competenza CP_3
Taranto, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.07.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bardi Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Molendini
Resistente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_2
Antonio Andriulli, F. Certomà, R. Battiato Resistente
Oggetto: opposizione preavviso di fermo amministrativo
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.02.2024 la ricorrente proponeva opposizione al preavviso di fermo n. 10680202300002384000, notificato in data 25.01.2024, inerente il veicolo
Toyota Rav 4 2.0 tg ES 355 MW limitatamente alla somma, avente natura contributiva, di € 1.476,30 oggetto di AVA n. 40620180002933089000.
La stessa contestava: l'omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto presupposto del preavviso di fermo impugnato;
nonché la prescrizione del credito contributivo, sia antecedente alla formazione del titolo, trattandosi di contributi dovuti in relazione all'anno 2011, sia successiva alla notifica del titolo, presuntivamente avvenuta in data 17.01.2019, stante il mancato compimento di atti interruttivi fino alla notifica del preavviso di fermo opposto. Pertanto, chiedeva, previa sospensiva, di annullare il preavviso di fermo impugnato nella parte in cui ingiungeva il pagamento dei contributi dovuti in relazione CP_3 all'anno 2011 in forza dell'Ava n. 40620180002933089000, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio e le quali eccepivano, nelle rispettive memorie CP_3 CP_2 di costituzione, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestavano nel merito quanto dedotto da parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente all'udienza del
04.07.2025 e, ritenuta matura, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli Enti convenuti.
Quanto al preteso difetto di legittimazione passiva si osserva, infatti, che, nel caso di specie, l'oggetto del giudizio attiene all'estinzione del credito contributivo vantato dall'Ente impositore per intervenuta prescrizione quinquennale, maturata in data antecedente o successiva alla notifica della cartella di pagamento.
Trattandosi, dunque, di contestazioni relative al merito della pretesa contributiva legittimato passivo sarà necessariamente l'Ente impositore, titolare del credito della cui estinzione si discute.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che laddove venga opposta, oltre ai vizi di forma degli atti, la prescrizione, il ruolo esattoriale va impugnato contro l'Ente impositore. Così testualmente, la Cassazione ha disposto che “… il vigente sistema della tutela per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo … SI … In riferimento alle tipologie di opposizione di cui ai punti a) e b) soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore … Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove venga contestata la regolarità degli atti esecutivi o del titolo o del precetto” (Cass. civ. sentenza n. 12583/2013).
Legittimato passivo deve considerarsi, altresì, il concessionario della riscossione,
, posto che la fase della riscossione e il compimento degli atti Controparte_4 interruttivi della prescrizione successivi alla notifica dell'avviso di addebito, ricadono nella sua competenza. Pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia correttamente convenuto in giudizio tanto l' quanto l' . CP_2 Controparte_5
Tanto premesso il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con riferimento all'omessa notifica dell'avviso di addebito n.
40620180002933089000 ed alla eccezione di prescrizione del credito contributivo antecedente alla formazione del titolo si osserva quanto segue.
Quanto alla tempestività della doglianza, si osserva che l'art. 24 d.lgs. 46/99 prevede un termine decadenziale di 40 giorni per le ipotesi in cui il contribuente intenda contestare la formazione del titolo ovvero della cartella, nella misura in cui faccia valere eventuali vizi quali, ad esempio, la prescrizione del credito in data antecedente alla notifica della cartella. Allorquando, invece, il ricorrente intenda far valere vizi successivi alla formazione del titolo che si ripercuotono sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, potrà agire nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. che, come si evince dalla formulazione letterale della norma, non prevede termini di decadenza.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La Corte di Cassazione ha statuito che
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale (anche avviso di addebito) per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata." (Cass., sez. 6 n.
24506 del 2016; cfr. anche Tribunale Cosenza sent. n. 762/2023).
Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che l'avviso di addebito posto a fondamento del preavviso di fermo impugnato è stato regolarmente notificato all'indirizzo pec della ricorrente in data 17.01.2019 (cfr. ricevuta avvenuta consegna pec all. . CP_2 Pertanto, la doglianza relativa alla prescrizione antecedente alla formazione del titolo non può considerarsi tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica del primo atto utilmente notificato della procedura esecutiva che, nel caso di specie, è rappresentato proprio dall'avviso di addebito n.
40620180002933089000, regolarmente notificato in data 17.01.2019.
Né trova applicazione, essendo stato regolarmente notificato il titolo esecutivo, la disciplina relativa alla “opposizione recuperatoria”.
Irrilevante, sotto tale profilo è la notifica della raccomandata del 22.08.2017, trattandosi di atto non afferente la procedura esecutiva e, dunque, non soggetto ad impugnazione.
Deve, dunque, ritenersi prodotta l'irretrattabilità del credito per decadenza dall'impugnazione ex art. 24 d.lgs 46/99 non risultando pertinente la giurisprudenza richiamata sul punto dal ricorrente (Cass. S. Un 23397/2016) la quale fa riferimento, posta la cristallizzazione del credito, alla impossibilità di far scaturire da tale decadenza una conversione del termine di prescrizione, questione non in discussione nel caso di specie.
Proprio il maturare della predetta decadenza, con conseguente irretrattabilità del credito, non consentono il rilievo d'ufficio della prescrizione dovendo altrimenti ritenersi inutile l'intero sistema di preclusioni predisposto dall'ordinamento.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99.
Deve ritenersi, invece, infondata nel merito la doglianza relativa alla prescrizione quinquennale asseritamente maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
Difatti, la normativa emergenziale Covid ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 co. 9 l. 335/95 per un totale di 311 giorni (dal 23.02.2020 al 30.06.2020 per complessivi 129 giorni ai sensi dell'art. 37 d.l. 18/2020 conv. l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2020 per complessivi 182 giorni ai sensi dell'art.11 co. 9 d.l. 183/2020 conv. l. 21/21).
Tanto con la conseguenza che, alla data di notifica del preavviso di fermo
(25.01.2024), non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, comprensivo dei 311 giorni di sospensione Covid, calcolato a decorrere dalla notifica dell'avviso di addebito del 17.01.2019.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato in parte qua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, in favore delle convenute nella misura di metà per ciascuna.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. Dichiara inammissibile la domanda nella parte relativa all'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 40620180002933089000 ed alla prescrizione antecedente la formazione del titolo per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs 46/99;
2. Rigetta per il resto il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle convenute, nella misura di metà per ciascuna, delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro
1.000,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi anticipatario, per la quota di competenza CP_3
Taranto, 04.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli