CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0023733 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 675/2024 il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava la sentenza n. 268/2024 del 21/11/2023, depositata in data 20/03/2024, con la quale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova dichiarava inammissibile, compensando le spese di giudizio, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. GE0023733/2022, notificato il 21/03/2022, a cura della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale-Territorio, con il quale era stato rettificato il classamento della unità immobiliare sita in Genova, Indirizzo_1, censita alla Sezione GEC, Dati catastali_1
Il Signor Ricorrente_1 è nudo proprietario dell'appartamento di circa 200 metri quadri per la quota del 25%, mentre la Signora Nominativo_1 è usufruttuaria per la quota del 100%, Nominativo_2
, è nudo proprietario per la quota del 25%, Nominativo_3 è nuda proprietaria per la quota del 25% e Nominativo_4 é nuda proprietaria per la quota del 25%. Si precisa che la signora Nominativo_1 è la madre dei signori Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 e che tutti i contitolari sarebbero stati d'accordo per la presentazione della denuncia di variazione Docfa all'Agenzia delle Entrate anche se la stessa veniva depositata presso l'Agenzia dell'Entrate-ufficio territorio dal solo Ricorrente_1. Con la pratica DOCFA n. GE0023400 avente causale “divisione - diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva proposta la categoria A2 di classe 3^ vani 10,5 stante le caratteristiche dell'appartamento e il fattore estrinseco. L'Agenzia non riteneva congruo il classamento proposto e, con l'avviso di accertamento impugnato, rettificava la categoria proposta A1 di classe 2^, confermando la consistenza di vani 11 proposta.
Si tratta di un appartamento posto in un fabbricato composto da 15 unità immobiliari alcune delle quali, già definite, in categoria A2 e A3 (prod. n. 2 CGT primo grado). Non sono asserviti parcheggi, aree destinate a verde, recinzioni in quanto il fabbricato prospetta su strada. L'appartamento misura 190 mq utili. L'avviso d'accertamento va annullato per motivi di legittimità e nel merito per le argomentazioni sotto descritte. Motivi di legittimità-carenza di motivazione-violazione delle indicazioni di cui alle fonti normative catastali in materia di attribuzione della categoria A1.
Avverso la predetta sentenza il contribuente proponeva appello spiegando i seguenti motivi-
Erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile il ricorso, quand'anche lo stesso fosse stata presentato unicamente dal Sig. Ricorrente_1, come proprietario, non avendo applicato correttamente i principi del litisconsorzio necessario ed avendo dichiarato, in maniera illegittima, il ricorso inammissibile”.
In riforma della stessa, chiede quindi “di voler dichiarare ammissibile il ricorso rinviando il procedimento alla corte di Giustizia tributaria di primo grado per l'integrazione del contraddittorio. Si richiamano, tuttavia, anche i motivi di legittimità e di merito avanzati in primo grado avverso l'avviso di accertamento catastale impugnato, nella specie il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento assenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile per poter essere classificato in categoria A1. violazione delle indicazioni di cui alle fonti normative catastali in materia di attribuzione della categoria.
Si costituiva l'Agenzia considerando che i Primi Giudici hanno rigettato le doglianze di controparte relative alla carenza di motivazione, per cui sul punto la sentenza andrebbe confermata, mentre quanto al merito si sostiene la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, alla luce della circolare ministeriale n. 5 del
14/03/1992, della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e della notadel 04/05/1994
n. C1/1022 della Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservatoria dei
Registri Immobiliari, che definiscono la categoria A/1. Infatti, a parere dell'Ufficio l'immobile sarebbe un'abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche (ubicazione) ed intrinseche
(caratteristiche tipologiche) essendo inserito in un contesto di pregio, in posizione esclusiva, (Quartiere
Castelletto), di assoluto privilegio e ad altissimo valore immobiliare e non risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche;
ricopre una superficie catastale di 243 metri quadri così come si evince dal DOCFA presentato e, anche considerando la superficie utile di 190 mq come asserita dall'appellante, l'unità immobiliare rientrerebbe a pieno titolo nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare
Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle controversie tributarie che riguardano il classamento degli immobili, la presenza di tutti i comproprietari nel processo è un obbligo in forza del principio del litisconsorzio necessario tra contitolari, delineando un confine procedurale invalicabile la cui violazione determina la nullità dell'intero giudizio. Il litisconsorzio necessario impone che, quando una decisione giudiziaria deve produrre effetti nei confronti di più soggetti in modo inscindibile, tutti i soggetti potenzialmente attinti devono obbligatoriamente partecipare al processo.
In caso contrario, la sentenza emessa sarebbe inutiliter data, cioè priva di effetti.
E ciò tanto più allorquando è impugnato l'atto di classamento, che é un provvedimento unico che determina la categoria e la rendita di un immobile nella sua interezza, di talché non può essere giudicato diversamente per ciascun comproprietario. Di conseguenza, l'impugnazione di tale atto da parte di uno solo dei contitolari deve necessariamente coinvolgere anche tutti gli altri.
La Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 4683/2025, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha affermato che le controversie relative al classamento di immobili comportano un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, spiegando che la ragione di tale principio risiede nella natura stessa dell'atto di classamento, essendo un provvedimento che non può essere frazionato e la valutazione sulla natura e sulla rendita dell'immobile è unica e non può dar luogo a risultati diversi per i vari contitolari. Ammettere una pluralità di giudizi separati potrebbe condurre a decisioni contrastanti sullo stesso bene, una situazione giuridicamente inaccettabile. La classificazione dell'immobile, infatti, è vincolante per l'ente impositore e deve essere uniforme per tutti i soggetti passivi. La causa, essendo inscindibile, doveva obbligatoriamente vedere la presenza di tutte le parti del giudizio di primo grado. Né rileva che di tutti i contitolari, pur essendo stati tutti d'accordo per la presentazione della denuncia di variazione, l'unico a depositare il Docfa all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio del Territorio di Genova sia stato il solo odierno appellante Ricorrente_1, e nemmeno è rilevante che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti, sia stata proposta dal solo nudo proprietario per la quota del 25%, poiché, comunque, si realizza obbligatoriamente un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (in termini: Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2010, n. 15489; Cass., Sez. 6″-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6″-5, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6″-5, 29 settembre 2014,
n. 20538; Cass., Sez. 6″-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6″-5, 20 gennaio 2020, n. 1272; Cass.,
Sez. 5″, 25 novembre 2021, n. 31933, Cass., Sez. 5″, 7 giugno 2022 n. 18183).
Com'è noto, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.. (v. Cass. Ordinanza 13 agosto 2020, n. 1702, Cass.,
Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013).
Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado si é svolto senza la partecipazione degli altri contitolari di diritti reali e non era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, questa Corte non può che dichiarare la nullità della sentenza impugnata disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari, Signora Nominativo_1, usufruttuaria per la quota del 100%, Nominativo_2, nudo proprietario per la quota del 25%, Nominativo_3 nuda proprietaria per la quota del 25% e Nominativo_4 nuda proprietaria per la quota del 25% e rinviare alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
Nulla sulle spese, stante la necessità di rinnovazione del giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NI, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 268/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. GE0023733 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 675/2024 il Signor Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava la sentenza n. 268/2024 del 21/11/2023, depositata in data 20/03/2024, con la quale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova dichiarava inammissibile, compensando le spese di giudizio, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. GE0023733/2022, notificato il 21/03/2022, a cura della Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale-Territorio, con il quale era stato rettificato il classamento della unità immobiliare sita in Genova, Indirizzo_1, censita alla Sezione GEC, Dati catastali_1
Il Signor Ricorrente_1 è nudo proprietario dell'appartamento di circa 200 metri quadri per la quota del 25%, mentre la Signora Nominativo_1 è usufruttuaria per la quota del 100%, Nominativo_2
, è nudo proprietario per la quota del 25%, Nominativo_3 è nuda proprietaria per la quota del 25% e Nominativo_4 é nuda proprietaria per la quota del 25%. Si precisa che la signora Nominativo_1 è la madre dei signori Ricorrente_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 e che tutti i contitolari sarebbero stati d'accordo per la presentazione della denuncia di variazione Docfa all'Agenzia delle Entrate anche se la stessa veniva depositata presso l'Agenzia dell'Entrate-ufficio territorio dal solo Ricorrente_1. Con la pratica DOCFA n. GE0023400 avente causale “divisione - diversa distribuzione degli spazi interni”, veniva proposta la categoria A2 di classe 3^ vani 10,5 stante le caratteristiche dell'appartamento e il fattore estrinseco. L'Agenzia non riteneva congruo il classamento proposto e, con l'avviso di accertamento impugnato, rettificava la categoria proposta A1 di classe 2^, confermando la consistenza di vani 11 proposta.
Si tratta di un appartamento posto in un fabbricato composto da 15 unità immobiliari alcune delle quali, già definite, in categoria A2 e A3 (prod. n. 2 CGT primo grado). Non sono asserviti parcheggi, aree destinate a verde, recinzioni in quanto il fabbricato prospetta su strada. L'appartamento misura 190 mq utili. L'avviso d'accertamento va annullato per motivi di legittimità e nel merito per le argomentazioni sotto descritte. Motivi di legittimità-carenza di motivazione-violazione delle indicazioni di cui alle fonti normative catastali in materia di attribuzione della categoria A1.
Avverso la predetta sentenza il contribuente proponeva appello spiegando i seguenti motivi-
Erroneità della sentenza per aver ritenuto inammissibile il ricorso, quand'anche lo stesso fosse stata presentato unicamente dal Sig. Ricorrente_1, come proprietario, non avendo applicato correttamente i principi del litisconsorzio necessario ed avendo dichiarato, in maniera illegittima, il ricorso inammissibile”.
In riforma della stessa, chiede quindi “di voler dichiarare ammissibile il ricorso rinviando il procedimento alla corte di Giustizia tributaria di primo grado per l'integrazione del contraddittorio. Si richiamano, tuttavia, anche i motivi di legittimità e di merito avanzati in primo grado avverso l'avviso di accertamento catastale impugnato, nella specie il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento assenza delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile per poter essere classificato in categoria A1. violazione delle indicazioni di cui alle fonti normative catastali in materia di attribuzione della categoria.
Si costituiva l'Agenzia considerando che i Primi Giudici hanno rigettato le doglianze di controparte relative alla carenza di motivazione, per cui sul punto la sentenza andrebbe confermata, mentre quanto al merito si sostiene la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, alla luce della circolare ministeriale n. 5 del
14/03/1992, della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e della notadel 04/05/1994
n. C1/1022 della Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservatoria dei
Registri Immobiliari, che definiscono la categoria A/1. Infatti, a parere dell'Ufficio l'immobile sarebbe un'abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche (ubicazione) ed intrinseche
(caratteristiche tipologiche) essendo inserito in un contesto di pregio, in posizione esclusiva, (Quartiere
Castelletto), di assoluto privilegio e ad altissimo valore immobiliare e non risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche;
ricopre una superficie catastale di 243 metri quadri così come si evince dal DOCFA presentato e, anche considerando la superficie utile di 190 mq come asserita dall'appellante, l'unità immobiliare rientrerebbe a pieno titolo nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare
Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle controversie tributarie che riguardano il classamento degli immobili, la presenza di tutti i comproprietari nel processo è un obbligo in forza del principio del litisconsorzio necessario tra contitolari, delineando un confine procedurale invalicabile la cui violazione determina la nullità dell'intero giudizio. Il litisconsorzio necessario impone che, quando una decisione giudiziaria deve produrre effetti nei confronti di più soggetti in modo inscindibile, tutti i soggetti potenzialmente attinti devono obbligatoriamente partecipare al processo.
In caso contrario, la sentenza emessa sarebbe inutiliter data, cioè priva di effetti.
E ciò tanto più allorquando è impugnato l'atto di classamento, che é un provvedimento unico che determina la categoria e la rendita di un immobile nella sua interezza, di talché non può essere giudicato diversamente per ciascun comproprietario. Di conseguenza, l'impugnazione di tale atto da parte di uno solo dei contitolari deve necessariamente coinvolgere anche tutti gli altri.
La Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 4683/2025, richiamando la propria giurisprudenza consolidata, ha affermato che le controversie relative al classamento di immobili comportano un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, spiegando che la ragione di tale principio risiede nella natura stessa dell'atto di classamento, essendo un provvedimento che non può essere frazionato e la valutazione sulla natura e sulla rendita dell'immobile è unica e non può dar luogo a risultati diversi per i vari contitolari. Ammettere una pluralità di giudizi separati potrebbe condurre a decisioni contrastanti sullo stesso bene, una situazione giuridicamente inaccettabile. La classificazione dell'immobile, infatti, è vincolante per l'ente impositore e deve essere uniforme per tutti i soggetti passivi. La causa, essendo inscindibile, doveva obbligatoriamente vedere la presenza di tutte le parti del giudizio di primo grado. Né rileva che di tutti i contitolari, pur essendo stati tutti d'accordo per la presentazione della denuncia di variazione, l'unico a depositare il Docfa all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio del Territorio di Genova sia stato il solo odierno appellante Ricorrente_1, e nemmeno è rilevante che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti, sia stata proposta dal solo nudo proprietario per la quota del 25%, poiché, comunque, si realizza obbligatoriamente un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari (art. 102 proc. civ.), non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (in termini: Cass., Sez. 5″, 30 giugno 2010, n. 15489; Cass., Sez. 6″-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6″-5, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6″-5, 29 settembre 2014,
n. 20538; Cass., Sez. 6″-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6″-5, 20 gennaio 2020, n. 1272; Cass.,
Sez. 5″, 25 novembre 2021, n. 31933, Cass., Sez. 5″, 7 giugno 2022 n. 18183).
Com'è noto, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di appello, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c.. (v. Cass. Ordinanza 13 agosto 2020, n. 1702, Cass.,
Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013).
Poiché nel caso di specie il giudizio di primo grado si é svolto senza la partecipazione degli altri contitolari di diritti reali e non era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, questa Corte non può che dichiarare la nullità della sentenza impugnata disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari, Signora Nominativo_1, usufruttuaria per la quota del 100%, Nominativo_2, nudo proprietario per la quota del 25%, Nominativo_3 nuda proprietaria per la quota del 25% e Nominativo_4 nuda proprietaria per la quota del 25% e rinviare alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
Nulla sulle spese, stante la necessità di rinnovazione del giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Genova in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.