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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26738/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26738/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARIA TERESA ANCAROLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Grugliasco (TO) il 3.06.2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) (atto n. 18 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.11.2008 e il Persona_1 Persona_2
24.02.2013. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.03.2014.
Con ricorso depositato il 13.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
DISPONE il diritto del padre di tenere presso di sé e tenuto conto anche della loro Per_1 Per_2 età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, secondo liberi accordi tra i genitori ed i figli stessi. In ogni caso, almeno:
- i fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovranno essere concordate con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni. DISPONE a carico del padre ed a favore della sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei due figli, un assegno mensile di € 400,00 (200,00 € per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate, secondo il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il padre riconosce alla madre il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico spettante ai figli.
DÀ ATTO che i coniugi nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento e che tutte le questioni economico-patrimoniali sono state definite tra di loro prima d'ora
DÀ ATTO che entrambi i genitori si rilasciano vicendevolmente il nulla osta al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti con iscrizione dei figli minori e Persona_1 Persona_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 26738/2024 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MARIA TERESA ANCAROLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Grugliasco (TO) il 3.06.2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) (atto n. 18 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 20.11.2008 e il Persona_1 Persona_2
24.02.2013. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10.03.2014.
Con ricorso depositato il 13.11.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre, ove manterranno la residenza anagrafica;
DISPONE il diritto del padre di tenere presso di sé e tenuto conto anche della loro Per_1 Per_2 età, dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, secondo liberi accordi tra i genitori ed i figli stessi. In ogni caso, almeno:
- i fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
- due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovranno essere concordate con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
- Il giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni. DISPONE a carico del padre ed a favore della sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei due figli, un assegno mensile di € 400,00 (200,00 € per ciascun figlio) da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese scolastiche, extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o comunque necessitate e documentate, secondo il Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il padre riconosce alla madre il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico spettante ai figli.
DÀ ATTO che i coniugi nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento e che tutte le questioni economico-patrimoniali sono state definite tra di loro prima d'ora
DÀ ATTO che entrambi i genitori si rilasciano vicendevolmente il nulla osta al rinnovo dei passaporti o documenti equipollenti con iscrizione dei figli minori e Persona_1 Persona_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.