Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 febbraio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 febbraio 1991 |
Giurisprudenza • 16
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza 05/02/2024, n. 85Provvedimento: Pubblicato il 05/02/2024 N. 00085/2024 REG.PROV.COLL. N. 00043/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 43 del 2017, proposto da SA LI IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Cossu, Roberto Damonte e Giovanni Ranzani, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell'avv. Umberto Cossu, via Satta n. 33; contro Comune di La Maddalena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione 1. E' istituito presso l'Universita' degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).
2. Il LENS e' un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le universita' italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.
3. Il LENS ha personalita' giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.
4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.
5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Universita' di Firenze e l'Universita' di Bradford (Regno Unito) in virtu' della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Universita' di Bordeaux I (Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Universita' Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Universita' di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtu' della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre universita' che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre universita' italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.
6. Lo statuto del LENS e' proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle universita' convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, piu' un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. Scopi 1. Sono scopi del LENS:
a) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie non lineari;
b) fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la piu' avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche;
c) programmare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione, utilizzando le proprie attrezzature e competenze;
d) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
e) promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il laboratorio;
f) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con Paesi extra-europei. - Art. 3. Fondi e patrimonio 1. Le entrate del LENS sono costituite:
a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'universita' di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;
b) dai contributi dello Stato e di enti pubblici, erogati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
c) dalle quote associative dei membri ordinari e straordinari del laboratorio. Il versamento di tali quote e' condizione necessaria per la partecipazione agli organi direttivi del LENS;
d) dai fondi per la ricerca scientifica di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni ed integrazioni, a cui il LENS puo' accedere direttamente;
e) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
f) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalita' fissate nel proprio regolamento.
2. Il patrimonio e' costituito dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, dal LENS.
Note all' art. 3 :
- L' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
"1. Il Ministro:
(omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
- L' art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il seguente:
"Art. 65 (Ripartizione dei fondi per la ricerca). - Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le universita', queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.
Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.
Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le universita'".