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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12762 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56392/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56392/2024 promossa da:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 56392/2024, promossa da:
, nata il [...] a [...], Stati Uniti Parte_1 d'America, New York, residente in Rockwell St, n°. 109, Westchester County, Harrison, Stati Uniti d'America, New York - 10528 - Brasile;
, nata Parte_2 il 28/11/1955 a New York City, Stati Uniti d'America, New York, residente in Rock Ln, n°. 14, Middlesex County, Waltham, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02451 - Brasile;
nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_3 d'America, Massachusetts, residente in Clough Rd, n°. 38, Norfolk County, Dedham, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02026 - Brasile;
Parte_4 nato l'[...] a [...], Stati Uniti d'America, Massachusetts,
[...] residente in a, n°. a, a, a - a - a - Brasile;
nato il Parte_5 09/09/1962 a Kingston, Stati Uniti d'America, New York, residente in Sussex Road, n°. 1090, Bergen County, Teaneck, Stati Uniti d'America, New Jersey - 07666 - Brasile;
nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_6 d'America, Massachusetts, residente in Norfolk St, n°. 411, Middlesex, Somerville, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02143 - Brasile;
, minore, Persona_1 nato il [...] a [...], Stati Uniti d'America, Massachusetts, residente in Norfolk St, n°. 411, Middlesex, Somerville, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02143 - Brasile, rappresentato dai genitori e;
Tutti Parte_6 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. ), ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 25; – RICORRENTI – Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale Controparte_1 in Roma, Piazza del Viminale n.1, C.F. domiciliato ex lege presso P.IVA_1 l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12;
– RESISTENTE – E nei confronti di in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_2
1 (C.F. , e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – P.IVA_3 RESISTENTE – GGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies ss. c.p.c., i Ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(quest'ultimo minore, rappresentato dai genitori e Per_1 Parte_6
), hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma di riconoscere Persona_2
e dichiarare la loro cittadinanza italiana iure sanguinis. Hanno, altresì, domandato di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, quali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Hanno concluso con la richiesta di condanna del resistente alla vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il , costituitosi in giudizio unitamente al Controparte_1 Controparte_2 con memoria difensiva depositata in data 07 luglio 2025 per l'udienza del 10 settembre 2025, ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda avversaria per la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della pretesa. Nel merito, pur premettendo di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto alcun elemento ostativo dalle Amministrazioni competenti, ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda, si disponga la compensazione delle spese di giudizio. Ciò è stato motivato con l'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis che grava sui proprie richieste, richiamando integralmente il ricorso introduttivo e le note di trattazione, insistendo nell'integrale accoglimento del ricorso e documentando mediante la richiamata documentazione, tradotta ed apostillata, la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda, che sono stati depositati successivamente al ricorso come puntualmente eccepito dalla resistente e come pure potrebbe rilevare d'ufficio questo giudice. Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i
Pag. 2 di 5 termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
A sostegno di tale interpretazione, non si può disattendere il principio di parità delle armi e la centralità del contraddittorio che informano l'ordinamento processuale civile. La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di irrigidire e anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19). L'ammissione per il ricorrente di un deposito documentale fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, creerebbe una palese asimmetria procedurale. Nel caso in cui il deposito fosse antecedente, il convenuto avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa. Nel caso di deposito successivo, il convenuto si troverebbe, a dover approntare la propria difesa senza conoscere l'intero corredo probatorio avversario, in un momento gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, dal momento che tale chiamata deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ( art. 281…). Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata con il meccanismo dell'art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., il quale prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono
Pag. 3 di 5 conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto potrebbe spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti depositati dallo stesso.
La lettura coordinata delle disposizioni ricordate rafforza l'idea che la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ax art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza non farebbe che innescare la necessità di concedere un ulteriore termine al convenuto, dilatando i tempi del processo e vanificando la stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge. Peraltro, la concessione di siffatto termine sarebbe del tutto avulsa dal codice di rito, non trovando fondamento né nel testo degli artt. 281 decies e s.s. cpc né nell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa imputabile alla parte che, contrariamente a quanto avverrebbe in questa ipotesi, esuli da un fisiologica dinamica procedurale.
Pertanto, la produzione di documenti successivi al ricorso darebbe luogo a un contraddittorio istruttorio non previsto dalla legge, finendo per snaturare il rito e creare un modello procedimentale estraneo all'ordinamento. Il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis e seguenti è inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale si configura come un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata. Infine, è irrilevante il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) diverse tecniche di normazione per disciplinarle, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Va chiarito, tuttavia, che la preclusione in parola non opera per documenti di formazione successiva al maturare della stessa o per documenti che specifichino fatti già allegati.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta di documentazione atta a provare la cittadinanza del'avo/la linea di discendenza degli stessi.
Pag. 4 di 5 Di fatti, i documenti idonei a provare queste circostanze sono stati depositati in data 8- 09-25 successivamente alla preclusione. Nello specifico i documenti depositati, includono i certificati di nascita di tutti i ricorrenti e il certificato di mancata naturalizzazione dell'ava, dimostrano la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti dalla signora Questa documentazione sarebbe servita a Persona_3 provare che la capostipite non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e ricostruisce la linea genealogica attraverso i suoi figli, e nati prima del 1948, CP_3 Persona_4 fino agli attuali richiedenti
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56392/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Roma 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56392/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56392/2024 promossa da:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 56392/2024, promossa da:
, nata il [...] a [...], Stati Uniti Parte_1 d'America, New York, residente in Rockwell St, n°. 109, Westchester County, Harrison, Stati Uniti d'America, New York - 10528 - Brasile;
, nata Parte_2 il 28/11/1955 a New York City, Stati Uniti d'America, New York, residente in Rock Ln, n°. 14, Middlesex County, Waltham, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02451 - Brasile;
nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_3 d'America, Massachusetts, residente in Clough Rd, n°. 38, Norfolk County, Dedham, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02026 - Brasile;
Parte_4 nato l'[...] a [...], Stati Uniti d'America, Massachusetts,
[...] residente in a, n°. a, a, a - a - a - Brasile;
nato il Parte_5 09/09/1962 a Kingston, Stati Uniti d'America, New York, residente in Sussex Road, n°. 1090, Bergen County, Teaneck, Stati Uniti d'America, New Jersey - 07666 - Brasile;
nato il [...] a [...], Stati Uniti Parte_6 d'America, Massachusetts, residente in Norfolk St, n°. 411, Middlesex, Somerville, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02143 - Brasile;
, minore, Persona_1 nato il [...] a [...], Stati Uniti d'America, Massachusetts, residente in Norfolk St, n°. 411, Middlesex, Somerville, Stati Uniti d'America, Massachusetts - 02143 - Brasile, rappresentato dai genitori e;
Tutti Parte_6 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. ), ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 25; – RICORRENTI – Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale Controparte_1 in Roma, Piazza del Viminale n.1, C.F. domiciliato ex lege presso P.IVA_1 l'Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12;
– RESISTENTE – E nei confronti di in persona del Ministro pro tempore (C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_2
1 (C.F. , e presso la stessa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – P.IVA_3 RESISTENTE – GGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281 decies ss. c.p.c., i Ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
(quest'ultimo minore, rappresentato dai genitori e Per_1 Parte_6
), hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale Civile di Roma di riconoscere Persona_2
e dichiarare la loro cittadinanza italiana iure sanguinis. Hanno, altresì, domandato di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente e/o all'Autorità amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, quali iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Hanno concluso con la richiesta di condanna del resistente alla vittoria delle spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il , costituitosi in giudizio unitamente al Controparte_1 Controparte_2 con memoria difensiva depositata in data 07 luglio 2025 per l'udienza del 10 settembre 2025, ha eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda avversaria per la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno della pretesa. Nel merito, pur premettendo di non voler contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto alcun elemento ostativo dalle Amministrazioni competenti, ha chiesto che, in caso di accoglimento della domanda, si disponga la compensazione delle spese di giudizio. Ciò è stato motivato con l'abnorme mole di richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis che grava sui proprie richieste, richiamando integralmente il ricorso introduttivo e le note di trattazione, insistendo nell'integrale accoglimento del ricorso e documentando mediante la richiamata documentazione, tradotta ed apostillata, la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo che non è possibile tenere conto dei documenti depositati a sostegno della domanda, che sono stati depositati successivamente al ricorso come puntualmente eccepito dalla resistente e come pure potrebbe rilevare d'ufficio questo giudice. Ai sensi, infatti, del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i
Pag. 2 di 5 termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'. Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
A sostegno di tale interpretazione, non si può disattendere il principio di parità delle armi e la centralità del contraddittorio che informano l'ordinamento processuale civile. La ratio della riforma Cartabia, come esplicitato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è quella di irrigidire e anticipare le preclusioni al fine di garantire certezza, celerità ed efficienza, senza pregiudicare eccessivamente le garanzie difensive (..Relazione illustrativa, pag. 11, “L'obiettivo è quello di un processo civile più rapido ed efficiente, senza pregiudizio per le garanzie difensive”; v. parere del CSM 6/PA/2024 pag. 18 e 19 - sullo schema di decreto legislativo recante 'Attuazione della legge 26.11.2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata'; A.G. 137 bis, recante relazioni tecniche di accompagnamento al citato schema di decreto legislativo, pp 18 e 19). L'ammissione per il ricorrente di un deposito documentale fino all'udienza, in un momento antecedente o successivo alla costituzione del convenuto, creerebbe una palese asimmetria procedurale. Nel caso in cui il deposito fosse antecedente, il convenuto avrebbe un termine inferiore a quello legale per articolare le proprie difese con conseguente evidente lesione del diritto di difesa. Nel caso di deposito successivo, il convenuto si troverebbe, a dover approntare la propria difesa senza conoscere l'intero corredo probatorio avversario, in un momento gli è già preclusa la facoltà di chiamare in causa un terzo, dal momento che tale chiamata deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ( art. 281…). Peraltro, detta decadenza non potrebbe essere recuperata con il meccanismo dell'art. 281 duodecies, comma 3, c.p.c., il quale prevede la facoltà di spiegare solo “le domande e le eccezioni che sono
Pag. 3 di 5 conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti”. Pertanto, il convenuto potrebbe spiegare domande e eccezioni che hanno causa nel petitum dell'attore e non quelle che hanno causa nei documenti depositati dallo stesso.
La lettura coordinata delle disposizioni ricordate rafforza l'idea che la fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ax art. 281 duodecies c.p.c. non costituiscono la sede per una produzione documentale libera, bensì il momento di confronto e di eventuale integrazione, unicamente se tale esigenza sorge dalle difese della controparte. L'abolizione del requisito del "giustificato motivo", previsto dal precedente testo del comma 4 dell'art. 281 c.p.c., per la concessione dei termini ai fini delle memorie integrative, sostituito con l'esigenza sorta dalle difese della controparte, non è da intendersi come una sanatoria per negligenze iniziali, ma come una fase processuale esplicitamente ancorata al diritto di replica (ius respondendi), e non una libera facoltà delle parti di allegazione e produzione (ius poenitendi). Consentire al ricorrente di produrre un documento in udienza non farebbe che innescare la necessità di concedere un ulteriore termine al convenuto, dilatando i tempi del processo e vanificando la stessa funzione di celerità che il rito semplificato si prefigge. Peraltro, la concessione di siffatto termine sarebbe del tutto avulsa dal codice di rito, non trovando fondamento né nel testo degli artt. 281 decies e s.s. cpc né nell'istituto della remissione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., posto che quest'ultimo esige una causa imputabile alla parte che, contrariamente a quanto avverrebbe in questa ipotesi, esuli da un fisiologica dinamica procedurale.
Pertanto, la produzione di documenti successivi al ricorso darebbe luogo a un contraddittorio istruttorio non previsto dalla legge, finendo per snaturare il rito e creare un modello procedimentale estraneo all'ordinamento. Il richiamo alla precedente giurisprudenza di legittimità sul rito sommario di cui agli artt. 702 bis e seguenti è inconferente, poiché quel rito, oggi abrogato e strutturalmente a cognizione sommaria, era basato su principi di deformalizzazione che non trovano più applicazione nel nuovo rito semplificato, il quale si configura come un rito a cognizione piena ma con istruttoria accelerata. Infine, è irrilevante il legislatore abbia adoperato nelle preclusioni e nelle decadenze previste per altri riti (es. 171 ter c.p.c. e 415 c.p.c) diverse tecniche di normazione per disciplinarle, posto che, sebbene la preclusione o la decadenza non sia espressamente prevista, sarebbe del tutto irragionevole prevedere l'autorizzazione per le repliche documentali e non anche per le integrazioni: ne discende che queste ultime devono intendersi vietate in un momento successivo agli atti introduttivi.
Va chiarito, tuttavia, che la preclusione in parola non opera per documenti di formazione successiva al maturare della stessa o per documenti che specifichino fatti già allegati.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio difetta di documentazione atta a provare la cittadinanza del'avo/la linea di discendenza degli stessi.
Pag. 4 di 5 Di fatti, i documenti idonei a provare queste circostanze sono stati depositati in data 8- 09-25 successivamente alla preclusione. Nello specifico i documenti depositati, includono i certificati di nascita di tutti i ricorrenti e il certificato di mancata naturalizzazione dell'ava, dimostrano la discendenza diretta per linea materna dei ricorrenti dalla signora Questa documentazione sarebbe servita a Persona_3 provare che la capostipite non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e ricostruisce la linea genealogica attraverso i suoi figli, e nati prima del 1948, CP_3 Persona_4 fino agli attuali richiedenti
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56392/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Roma 10/09/2025
Il Giudice
Massimo Marasca
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