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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
CLAUDIO LUIGI, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, TO
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2513/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento prot. n. 75841 datato 25.03.2024, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto il diniego parziale riferito alla istanza di rimborso Irpef presentata dal ricorrente, acquisita al prot. in entrata con n. 207725 del 22.08.2023 e riferita agli anni di imposta 2017/2020.
Riferiva di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01.01.2016 e che, con precedente domanda del 21.09.2010, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui era affetto;
con Decreto n. 1665 datato 03.07.2019, il Ministero della Difesa riconosceva la dipendenza da causa di servizio e con successivo Decreto n 543 del 21/11/2019 gli riconosceva lo status di soggetto equiparato alle
Vittime del Dovere con percentuale di invalidità del 21%;
la pensione privilegiata veniva concessa in data 5 settembre 2020 e dalla stessa data veniva riconosciuta l'esenzione fiscale IRPEF sul trattamento pensionistico;
essendo stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/01/2016, e prevedendo l'art. 1, comma 211 della
Legge n. 232/2016 l'esenzione fiscale in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati sui trattamenti pensionistici in generale, non limitatamente ai trattamenti pensionistici privilegiati, con istanza del 22/08/2023 chiedeva che l'esenzione gli fosse riconosciuta a decorrere dalla data del 01/01/2017, ossia dal giorno in cui era entrato in vigore l'Art.
1 - Comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con richiesta di rimborso delle somme trattenute a fini Irpef;
Con provvedimento prot. n. 75841 datato 25.03.2024, notificato a mezzo pec in pari, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale del Governo di Gioia del Colle – comunicava il diniego parziale sulla richiesta avanzata sostenendo che “l'istanza per gli anni di imposta 2017/2018 e gennaio/ luglio 2019 non può trovare accoglimento in quanto tardiva”, ovvero perché presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 37 del dPR n. 602/1973”; la domanda veniva, invece, accolta con riferimento al periodo da agosto a dicembre 2019, con conseguente pagamento delle somme afferenti alle trattenute Irpef operate.
Insisteva per l'annullamento del diniego parziale e pagamento delle somme trattenute a fini Irpef sulla pensione erogata dal 2017 al luglio 2019.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Agenzia delle Entrate ribandendo la tardività della domanda di rimborso per le annualità richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto: l'articolo 37 del Dpr 602/73, prima delle modifiche apportate dalla legge 388/2000, prevedeva che, il contribuente assoggettato a ritenuta diretta potesse ricorrere al competente ufficio finanziario per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, chiedendo il rimborso;
il successivo articolo 38, sempre anteriormente alle citate modifiche, prevedeva che il soggetto che avesse effettuato un versamento diretto potesse presentare istanza di rimborso al competente ufficio entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento: l'istanza poteva essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta sempre entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata;
l'articolo 37 della Legge 388 del 23/12/2000, entrata in vigore il 01/01/2001, lasciando nella sostanza inalterato il contenuto delle norme appena citate, ha unificato in 48 mesi il termine di decadenza sia dell'istanza ex articolo 37 che di quella ex articolo 38 del DPR n. 602/73;
erra, tuttavia l'ufficio, nella individuazione del dies a quo del termine di decadenza applicabile.
Infatti, il versamento, ossia la trattenuta alla fonte, dell'Irpef solo successivamente è divenuta non dovuta, ovvero dal momento in cui al ricorrente veniva riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle Vittime del
Dovere (Decreto n 543 del 21/11/2019) ed erogata la pensione privilegiata (5.9.2020). Solo da tale ultimo momento, ovvero dalla effettiva erogazione della pensione e applicazione del regime fiscale di favore, è sorto il diritto del pensionato a vedersi riconosciuta la dovuta esenzione IRPEF e, di conseguenza, in quel momento (e non prima) sorgeva il diritto di questi al rimborso.
Così individuato il termine iniziale di decadenza, questa non era maturata al momento della presentazione della istanza di rimborso dell'agosto 2023.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorso va accolto e dichiarato dovuto il rimborso come richiesto.
La novità e particolarità della questione consente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara dovuto il rimborso richiesto. compensa le spese processuali.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
CLAUDIO LUIGI, Presidente
NAPOLIELLO ASSUNTA, TO
VOLPE ROSSELLA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2111/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 75841 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2513/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente e Resistente si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento prot. n. 75841 datato 25.03.2024, notificato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto il diniego parziale riferito alla istanza di rimborso Irpef presentata dal ricorrente, acquisita al prot. in entrata con n. 207725 del 22.08.2023 e riferita agli anni di imposta 2017/2020.
Riferiva di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01.01.2016 e che, con precedente domanda del 21.09.2010, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia di cui era affetto;
con Decreto n. 1665 datato 03.07.2019, il Ministero della Difesa riconosceva la dipendenza da causa di servizio e con successivo Decreto n 543 del 21/11/2019 gli riconosceva lo status di soggetto equiparato alle
Vittime del Dovere con percentuale di invalidità del 21%;
la pensione privilegiata veniva concessa in data 5 settembre 2020 e dalla stessa data veniva riconosciuta l'esenzione fiscale IRPEF sul trattamento pensionistico;
essendo stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/01/2016, e prevedendo l'art. 1, comma 211 della
Legge n. 232/2016 l'esenzione fiscale in favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati sui trattamenti pensionistici in generale, non limitatamente ai trattamenti pensionistici privilegiati, con istanza del 22/08/2023 chiedeva che l'esenzione gli fosse riconosciuta a decorrere dalla data del 01/01/2017, ossia dal giorno in cui era entrato in vigore l'Art.
1 - Comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con richiesta di rimborso delle somme trattenute a fini Irpef;
Con provvedimento prot. n. 75841 datato 25.03.2024, notificato a mezzo pec in pari, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Territoriale del Governo di Gioia del Colle – comunicava il diniego parziale sulla richiesta avanzata sostenendo che “l'istanza per gli anni di imposta 2017/2018 e gennaio/ luglio 2019 non può trovare accoglimento in quanto tardiva”, ovvero perché presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall'art. 37 del dPR n. 602/1973”; la domanda veniva, invece, accolta con riferimento al periodo da agosto a dicembre 2019, con conseguente pagamento delle somme afferenti alle trattenute Irpef operate.
Insisteva per l'annullamento del diniego parziale e pagamento delle somme trattenute a fini Irpef sulla pensione erogata dal 2017 al luglio 2019.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Agenzia delle Entrate ribandendo la tardività della domanda di rimborso per le annualità richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto: l'articolo 37 del Dpr 602/73, prima delle modifiche apportate dalla legge 388/2000, prevedeva che, il contribuente assoggettato a ritenuta diretta potesse ricorrere al competente ufficio finanziario per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine decennale previsto dall'articolo 2946 del codice civile, chiedendo il rimborso;
il successivo articolo 38, sempre anteriormente alle citate modifiche, prevedeva che il soggetto che avesse effettuato un versamento diretto potesse presentare istanza di rimborso al competente ufficio entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento: l'istanza poteva essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta sempre entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata;
l'articolo 37 della Legge 388 del 23/12/2000, entrata in vigore il 01/01/2001, lasciando nella sostanza inalterato il contenuto delle norme appena citate, ha unificato in 48 mesi il termine di decadenza sia dell'istanza ex articolo 37 che di quella ex articolo 38 del DPR n. 602/73;
erra, tuttavia l'ufficio, nella individuazione del dies a quo del termine di decadenza applicabile.
Infatti, il versamento, ossia la trattenuta alla fonte, dell'Irpef solo successivamente è divenuta non dovuta, ovvero dal momento in cui al ricorrente veniva riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle Vittime del
Dovere (Decreto n 543 del 21/11/2019) ed erogata la pensione privilegiata (5.9.2020). Solo da tale ultimo momento, ovvero dalla effettiva erogazione della pensione e applicazione del regime fiscale di favore, è sorto il diritto del pensionato a vedersi riconosciuta la dovuta esenzione IRPEF e, di conseguenza, in quel momento (e non prima) sorgeva il diritto di questi al rimborso.
Così individuato il termine iniziale di decadenza, questa non era maturata al momento della presentazione della istanza di rimborso dell'agosto 2023.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorso va accolto e dichiarato dovuto il rimborso come richiesto.
La novità e particolarità della questione consente la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara dovuto il rimborso richiesto. compensa le spese processuali.