Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 157
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività dell'istanza di rimborso

    La Corte ha ritenuto che l'ufficio abbia errato nell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza. Il versamento dell'IRPEF è divenuto non dovuto solo dal momento in cui al ricorrente è stato riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle Vittime del Dovere e gli è stata erogata la pensione privilegiata. Pertanto, il diritto al rimborso è sorto in quel momento, e l'istanza presentata nell'agosto 2023 non era maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 157
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 157
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo