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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
l'avv. DI
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 06/05/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo accertare e dichia lla ricostitu della pensione cat. VOART n. 33036810 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata CP_1 tificazione del montante contributivo in gestione ART per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento della relativa quota pensionistica di € 24,82 mensili perequabili alla decorrenza originaria;
per l'effetto, condannare l resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, CP_2
a partire dal 06.05.2021, della di za mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva in gestione ART post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
deduceva che l' era incorso in errore in sede di quantificazione della CP_1 componente contributiva gestione ART per il periodo post 31.12.2011, non avendo correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi già regolarmente accreditati come previsti dalla normativa vigente, ed in particolar modo non considerando l'intero valore retributivo per l'anno 2013 regolarmente risultante dall'estratto assicurativo; in particolare il valore retributivo considerato dall' per l'anno 2013 nel conteggio del CP_1 montante contributivo era strato pari ad € (cfr. pag. 12 del mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1) , laddove avrebbe dovuto essere considerato il valore retributivo sino al
1 30.09.2013 pari a € 11.517,79 (cfr. estratto contributivo all. n. 5); ai fini del calcolo della componente contributiva per il periodo indicato (post 31-12-2011) l avrebbe dovuto: CP_1
- individuare la base imponibile annua corrispondete ai periodi di contribuzione fatti valere;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori artigiani (aliquota di 21,30% per il 2012 e 21,75 per il 2013 – cfr. pag. 12 mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1);
- sommare l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall' con riferimento CP_3 al quinquennio precedente l'anno da rivalutare;
- moltiplicare il risultato complessivo ottenuto - c.d. montante contributivo - per il coefficiente di trasformazione di 5,6745 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 del 16.10.2013 all. n.
1 - in percentuale - determinato con provvedimenti normativi e collegato all'età anagrafica del pensionato, il tutto in ragione di 1/13. Cont Sicchè il montante contributivo per la Gestione post 31-12-2011 era pari a
RETRIBUZIONE ACCREDITATA DA ESTRATTO CONTRIBUZIONE COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO CP_5 CP_6 CONTRIBUTIVA
2012 14930,08 21,3 3180,10704 1 3180,1070
2013 11517,79 21,75 2505,119325 1 5685,2264
5685,2264
Cont In ragione di tali criteri di calcolo della contribuzione accreditata il montante contributivo gestione per il periodo post 31.12.2011 era pari a 5.685,23 in luogo di quello inferiore riconosciuto dall (cfr. mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1); con CP_1 Cont conseguente ammontare della quota pensionistica gestione effettivam ttante per il periodo contributivo post 31.12.2011 è pari a € 24,82 (considerando il coefficiente di t rmazione di 5,6745 già attribuito dall'Ente) in luogo dell'importo inferiore corrisposto dall CP_1
Si costituiva l invocando la cessazione della materia del contendere;
esponeva l CP_1 CP_1 che all'epoca omanda amministrativa di pensione di anzianità l'istituto ha conteg favore del ricorrente, n.988 settimane contributive in quota B, gestione ART. Più precisamente, in sede di prima liquidazione l'istituto ha valorizzato per l'anno contributivo 2013 n. 26 settimane. Le ulteriori settimane non risultavano ancora registrate in estratto (vds. all. n.
1 - pag. n. 3). Ed invero, il pagamento dell'ultimo trimestre di contribuzione è avvenuto in data 18.11.2013, mentre la domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione pensionistica è stata inoltrata in data 05.09.2013. Pertanto, l'istituto non avrebbe potuto procedere alla valorizzazione della suddetta contribuzione al momento della liquidazione……
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione previo invito alle parti alla trattazione scritta.
Nelle note di trattazione depositate in data odierna parte ricorrente esponeva che allo stato nessuna rideterminazione del rateo di pensione era stata effettuata.
Osserva
2 Parte ricorrente ha contestato la rideterminazione del rateo di pensione;
nulla avendo dimostrato l che neppure ha depositato note di trattazione, non può dirsi che la materia CP_1 del contend cessato.
Il ricorrente ha agito- quanto al pagamento dei ratei arretrati differenziali- nei limiti della decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d).
Secondo il ricorrente l' ha determinato il montante contributivo per l'anno 2013 nella CP_1 misura di € 7678,52.
Effettivamente, a pg. 12 del Mod. TE08 (all. 1) del 16-10-2023 il reddito è indicato in tale misura (anno 2013: reddito € 7.678,5200; aliquota contributiva 21,75; contribuzione € 1.670,0781; montante € 4.850,1851; coefficiente di capitalizzazione 1,00000000.
Lamenta il ricorrente, nel richiamo all'estratto contributivo, che il valore retributivo sino al 30-9-2013 andasse calcolato in € 11.517,79.
Anche il dato in questione è indicato in conformità nell'estratto contributivo del 31-3-2013 versato in atti (all. 5, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013).
Se, allora, la base di calcolo non è contestata dall l'Istituto eccepisce- anche ai fini delle CP_1 spese- che il pagamento dell'ultimo trimestre di buzione è avvenuto in data 18.11.2013, mentre la domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione pensionistica è stata inoltrata in data 05.09.2013….
Mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.
Tuttavia l'omessa iniziativa del ricorrente è ragione per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VOART n. 33036810 ed alla rideterminazione della quota pensionistica nella misura di € 24,82 mensili perequabili alla decorrenza originaria;
- condanna l al pagamento in favore dell'odierno istante, nei limiti della decadenza CP_1 triennale e to a partire dal 06.05.2021, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva in gestione ART post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
3 Foggia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
l'avv. DI
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 06/05/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo accertare e dichia lla ricostitu della pensione cat. VOART n. 33036810 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968, per errata CP_1 tificazione del montante contributivo in gestione ART per contributi post 31.12.2011 e con riconoscimento della relativa quota pensionistica di € 24,82 mensili perequabili alla decorrenza originaria;
per l'effetto, condannare l resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, CP_2
a partire dal 06.05.2021, della di za mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva in gestione ART post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
deduceva che l' era incorso in errore in sede di quantificazione della CP_1 componente contributiva gestione ART per il periodo post 31.12.2011, non avendo correttamente considerato e valorizzato i contributi effettivi già regolarmente accreditati come previsti dalla normativa vigente, ed in particolar modo non considerando l'intero valore retributivo per l'anno 2013 regolarmente risultante dall'estratto assicurativo; in particolare il valore retributivo considerato dall' per l'anno 2013 nel conteggio del CP_1 montante contributivo era strato pari ad € (cfr. pag. 12 del mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1) , laddove avrebbe dovuto essere considerato il valore retributivo sino al
1 30.09.2013 pari a € 11.517,79 (cfr. estratto contributivo all. n. 5); ai fini del calcolo della componente contributiva per il periodo indicato (post 31-12-2011) l avrebbe dovuto: CP_1
- individuare la base imponibile annua corrispondete ai periodi di contribuzione fatti valere;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori artigiani (aliquota di 21,30% per il 2012 e 21,75 per il 2013 – cfr. pag. 12 mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1);
- sommare l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall' con riferimento CP_3 al quinquennio precedente l'anno da rivalutare;
- moltiplicare il risultato complessivo ottenuto - c.d. montante contributivo - per il coefficiente di trasformazione di 5,6745 (cfr. pag. 1 del mod. TE08 del 16.10.2013 all. n.
1 - in percentuale - determinato con provvedimenti normativi e collegato all'età anagrafica del pensionato, il tutto in ragione di 1/13. Cont Sicchè il montante contributivo per la Gestione post 31-12-2011 era pari a
RETRIBUZIONE ACCREDITATA DA ESTRATTO CONTRIBUZIONE COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO CP_5 CP_6 CONTRIBUTIVA
2012 14930,08 21,3 3180,10704 1 3180,1070
2013 11517,79 21,75 2505,119325 1 5685,2264
5685,2264
Cont In ragione di tali criteri di calcolo della contribuzione accreditata il montante contributivo gestione per il periodo post 31.12.2011 era pari a 5.685,23 in luogo di quello inferiore riconosciuto dall (cfr. mod. TE08 del 16.10.2013 all. n. 1); con CP_1 Cont conseguente ammontare della quota pensionistica gestione effettivam ttante per il periodo contributivo post 31.12.2011 è pari a € 24,82 (considerando il coefficiente di t rmazione di 5,6745 già attribuito dall'Ente) in luogo dell'importo inferiore corrisposto dall CP_1
Si costituiva l invocando la cessazione della materia del contendere;
esponeva l CP_1 CP_1 che all'epoca omanda amministrativa di pensione di anzianità l'istituto ha conteg favore del ricorrente, n.988 settimane contributive in quota B, gestione ART. Più precisamente, in sede di prima liquidazione l'istituto ha valorizzato per l'anno contributivo 2013 n. 26 settimane. Le ulteriori settimane non risultavano ancora registrate in estratto (vds. all. n.
1 - pag. n. 3). Ed invero, il pagamento dell'ultimo trimestre di contribuzione è avvenuto in data 18.11.2013, mentre la domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione pensionistica è stata inoltrata in data 05.09.2013. Pertanto, l'istituto non avrebbe potuto procedere alla valorizzazione della suddetta contribuzione al momento della liquidazione……
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione previo invito alle parti alla trattazione scritta.
Nelle note di trattazione depositate in data odierna parte ricorrente esponeva che allo stato nessuna rideterminazione del rateo di pensione era stata effettuata.
Osserva
2 Parte ricorrente ha contestato la rideterminazione del rateo di pensione;
nulla avendo dimostrato l che neppure ha depositato note di trattazione, non può dirsi che la materia CP_1 del contend cessato.
Il ricorrente ha agito- quanto al pagamento dei ratei arretrati differenziali- nei limiti della decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d).
Secondo il ricorrente l' ha determinato il montante contributivo per l'anno 2013 nella CP_1 misura di € 7678,52.
Effettivamente, a pg. 12 del Mod. TE08 (all. 1) del 16-10-2023 il reddito è indicato in tale misura (anno 2013: reddito € 7.678,5200; aliquota contributiva 21,75; contribuzione € 1.670,0781; montante € 4.850,1851; coefficiente di capitalizzazione 1,00000000.
Lamenta il ricorrente, nel richiamo all'estratto contributivo, che il valore retributivo sino al 30-9-2013 andasse calcolato in € 11.517,79.
Anche il dato in questione è indicato in conformità nell'estratto contributivo del 31-3-2013 versato in atti (all. 5, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2013).
Se, allora, la base di calcolo non è contestata dall l'Istituto eccepisce- anche ai fini delle CP_1 spese- che il pagamento dell'ultimo trimestre di buzione è avvenuto in data 18.11.2013, mentre la domanda amministrativa avente ad oggetto la prestazione pensionistica è stata inoltrata in data 05.09.2013….
Mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per la riliquidazione della pensione: infatti, nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda a suo tempo presentata per ottenere la pensione è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato, ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura.
Tuttavia l'omessa iniziativa del ricorrente è ragione per la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VOART n. 33036810 ed alla rideterminazione della quota pensionistica nella misura di € 24,82 mensili perequabili alla decorrenza originaria;
- condanna l al pagamento in favore dell'odierno istante, nei limiti della decadenza CP_1 triennale e to a partire dal 06.05.2021, della differenza mensile perequabile tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato per tale componente contributiva in gestione ART post 31.12.2011, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite.
3 Foggia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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