Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1951, n. 1404
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15 gennaio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439 , concernenti l'assegnazione in soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio 1949, n. 496 , sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1952