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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 4302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4302 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 32/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2024 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola LD, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Fico, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2025
1 Proc. R.G. n. 32/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (23.4.2021) nata durante la convivenza Persona_1 di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé; 2) la disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di 800,00 euro oltre alla contribuzione nella misura del 100% delle spese straordinarie;
4) l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore. si costituiva con comparsa del 9.4.2024 chiedendo: 1) CP_2
l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso di sé; 2) la disciplina del diritto di visita della madre;
3) la previsione del mantenimento in via diretta della minore da parte dei genitori.
Alla udienza del 30.4.2024 il G.D. sentiva entrambi i genitori e, con ordinanza emessa in pari data, emetteva i provvedimenti provvisori, disponeva l'espletamento di una CTU e delegava indagini patrimoniali alla Guardia di
Finanza.
In data 3.6.2024 pervenivano di esiti degli accertamenti delegati alla GdF.
In data 15.1.2025 veniva depositata la relazione peritale.
Alla udienza del 23.10.2025 il G.D. assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Vanno richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
La dott.ssa Anna Linda Palladino ha riferito in ordine alla minore: “La minore accompagnata da entrambi i genitori appare serena, sorridente, si presenta ben curata abbigliata in modo appropriato. Si relazione da subito con la sottoscritta in modo spontaneo e senza imbarazzo. È evidente una buona interazione con entrambi i genitori. La bambina gioca con entrambi in modo gioioso e i genitori si mostrano premurosi senza eccedere lasciandola anche libera di esplorare il nuovo
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ambiente. È evidente la capacità di gestire la minore da parte di entrambi i genitori e la complicità della minore sia con la madre che con il padre, la piccola individua in entrambi un punto di riferimento. Nel successivo incontro con la minore e i genitori è emersa maggiormente la complicità tra la piccola e i due genitori, la bambina è passata dalle braccia dell'una alle braccia dell'altro in modo spontaneo quasi automatico, ha raccontato di aver giocato con i cani, di essere andata al parco giochi… La relazione della minore appare funzionale con entrambi i genitori, la bambina riceve da entrambi un giusto supporto affettivo, di cura ed educativo” (cfr. pagg. 23 – 25 dell'elaborato peritale).
Circa la relazione della minore con i genitori il CTU ha evidenziato che: “La signora è una figura di riferimento importante per la bambina che riceve Pt_1 dalla madre un supporto genitoriale adeguato e affettivamente soddisfacente.
Anche il signor LD è per la minore importante punto di riferimento. Per_1 ha con il padre un rapporto che non risente di condizionamenti relativi alla figura dell'altro genitore, l'interazione padre figlia è improntata al normale rapporto genitoriale, il genitore viene percepito, come la madre, guida e riferimento sia dal punto di vista affettivo che normativo. Il sentimento della minore verso entrambi i genitori non è inquinato da coinvolgimenti nelle tensioni della coppia genitoriale né da ricatti emotivi.” (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale).
Per quanto, invece, attiene alle competenze genitoriali delle parti, il perito ha riferito che: “Per quanto riguarda la coppia genitoriale - LD possiamo Pt_1 dire che entrambi i genitori provvedono alle esigenze primarie (fisiche e alimentari) del minore (nurturant caregiving) e alle sue esigenze di organizzazione del mondo fisico (material cargiving) in maniera adeguata, seppur con modalità e intensità diverse. Il signor LD è ben cosciente del suo ruolo ed
è dotato degli strumenti caratteriali, affettivi e relazionali per poter esercitare la sua responsabilità genitoriale in modo adeguato. Si fa carico delle esigenze primarie (nurturant caregiving), prepara, struttura e organizza in modo opportuno le necessità relative alla quotidianità (material cargiving), di . Per_1
Inoltre, egli gode di un contesto familiare capace di supportarlo e di accogliere la bambina in modo appropriato. Ha buone capacità di coinvolgere emotivamente la
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figlia (social caregiving), e si impegna per darle un supporto importante che le sia utile per la sua integrazione sociale (didactic caregiving). Non esercita strategie di esclusione nei confronti dell'altro genitore e favorisce il rapporto della piccola con la madre e con la sua famiglia. La signora è una madre affettuosa e Pt_1 accudente. Riesce a dare regole educative con autorevolezza. La bambina riconosce e rispetta il suo ruolo genitoriale. La signora è ben cosciente del suo ruolo ed è dotata degli strumenti caratteriali, affettivi e relazionali per poter esercitare la sua responsabilità genitoriale in modo adeguato. Si fa carico delle esigenze primarie (nurturant caregiving), prepara, struttura e organizza in modo opportuno le necessità relative alla quotidianità (material cargiving), di . Per_1
Inoltre, gode anche lei, di un contesto familiare capace di supportarla nella cura della minore e di accogliere la bambina in modo appropriato. Ha buone capacità di coinvolgere emotivamente la figlia (social caregiving), e si impegna per darle un supporto importante che le sia utile per la sua integrazione sociale (didactic caregiving). Inoltre, la signora riesce a garantire la giusta serenità nel Pt_1 rapporto della figlia con l'altro genitore” (cfr. pagg. 30 – 31 della CTU).
All'esito di quanto emerso, il Tribunale ritiene – condividendo le conclusioni cui è pervenuta la CTU - che l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre sia il più funzionale all'interesse della piccola , Per_1 anche alla luce della piena idoneità di entrambi i contesti allargati della famiglia
(nonni materni e paterni).
All'uopo si evidenzia che le contestazioni mosse alla CTU dalla difesa del LD
(peraltro non effettuate nel termine concesso ex art. 195 c.p.c. ma solo nelle note di udienza del 29.1.2025 e nelle memorie conclusionali) risultano prive di pregio.
Va all'uopo rimarcato che in sede di CTU è chiaramente emerso che l'assetto delineato con i provvedimenti provvisori – emessi anche in considerazione della circostanza che la minore dopo la fine della convivenza more uxorio era rimasta a vivere con la madre - ha creato un clima di serenità e collaborazione tra i genitori
(entrambi idonei) e garantito la serenità della bambina (che non ha sinora subito conseguenze negative dalla crisi familiare).
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Com'è noto, l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/02/2018, n. 3913).
Ebbene, la madre nel corso dei due anni intercorsi dalla fine della relazione si è mostrata pienamente idonea a gestire la quotidianità della piccola non Per_1 essendo emersa prova – nemmeno all'esito degli accertamenti peritali disposti – della sussistenza dei profili di inidoneità genitoriale della lamentati dal Pt_1 resistente nella propria comparsa di costituzione.
Quanto ai tempi di frequentazione padre figlia, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di CTU, va confermato quanto già previsto con i provvedimenti provvisori nell'ottica di garantire il pieno diritto alla bigenitorialità della bambina mediante ampli tempi di permanenza presso il padre.
Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 9:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 con riaccompagnamento alla residenza materna;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il weekend dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso
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accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, all'esito delle indagini patrimoniali delegate alla
Guardia di Finanza, è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 26, ha in passato effettuato vari lavori a tempo determinato, da ultimo come receptionist;
ha uno stipendio di circa mille euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di
12.115,05 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 1.200,00 euro;
vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di
550,00 euro mensili;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo di 861,96 euro al 9.5.2024;
2) il resistente, di anni 36, svolge la professione di avvocato;
è inoltre proprietario di un immobile sito in Fisciano (acquistato dal di lui padre) presso il quale svolge una attività di B&B; ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 58.700,00 euro (di cui euro 20.233,00 quale reddito da locazione di immobili), per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di 9.185,00 euro e per l'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di 3.516,00 euro;
dalle indagini
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della Guardia di Finanza è emersa l'esistenza di ben 50 contratti di locazione di immobile ad uso abitativo registrati dal LD quale locatore tra il 2021 ed il
2024; è proprietario esclusivo di una abitazione e di un terreno in Fisciano;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo al 9.5.2024 negativo di circa
12.000,00 euro (il conto è assistito da un fido di 23.000,00 euro); è titolare di due depositi di custodia, rispettivamente di 41.505,99 euro e di 26.475,85 euro al
9.5.2024; vive presso la famiglia di origine e non soffre costi di alloggio.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione economica dei genitori e dei tempi di permanenza della minore presso il padre, va determinato - con decorrenza dalla domanda – in euro 600,00 l'assegno di mantenimento a carico del LD essendo emersa all'esito delle indagini patrimoniali una situazione economica del resistente molto più florida rispetto a quella emersa alla prima udienza in forza delle dichiarazioni da lui rese e dalla incompleta documentazione reddituale prodotta.
Attesa la disparità patrimoniale in ogni caso sussistente tra i genitori, appare congruo prevedere che il padre contribuisca nella misura del 60% alle spese straordinarie per la minore mentre il restante 40% siano a carico della madre.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono
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frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
In ultimo va dichiarata l'incompetenza funzionale rispetto alle domande relative al passaporto della minore sussistendo la competenza del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 lett. a) della legge 21.11.1967, n.1185.
C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida la figlia minore (23.4.2021) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
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- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 9:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 con riaccompagnamento alla residenza materna;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il weekend dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina – con decorrenza dalla domanda – in euro 600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per la figlia minore a carico del sig. da versarsi entro il 5 ogni Per_1 CP_1 mese alla sig.ra ; Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore siano a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del
40%;
- dichiara la propria incompetenza funzionale rispetto al G.T. in ordine alle richieste relative al passaporto della minore;
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- conferma la liquidazione delle spese di CTU come effettuata con separato decreto emesso in corso di causa;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
10
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32/2024 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola LD, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Fico, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2025
1 Proc. R.G. n. 32/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (23.4.2021) nata durante la convivenza Persona_1 di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: 1) l'affidamento congiunto della minore con collocamento presso di sé; 2) la disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di 800,00 euro oltre alla contribuzione nella misura del 100% delle spese straordinarie;
4) l'autorizzazione al rilascio del passaporto per la minore. si costituiva con comparsa del 9.4.2024 chiedendo: 1) CP_2
l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso di sé; 2) la disciplina del diritto di visita della madre;
3) la previsione del mantenimento in via diretta della minore da parte dei genitori.
Alla udienza del 30.4.2024 il G.D. sentiva entrambi i genitori e, con ordinanza emessa in pari data, emetteva i provvedimenti provvisori, disponeva l'espletamento di una CTU e delegava indagini patrimoniali alla Guardia di
Finanza.
In data 3.6.2024 pervenivano di esiti degli accertamenti delegati alla GdF.
In data 15.1.2025 veniva depositata la relazione peritale.
Alla udienza del 23.10.2025 il G.D. assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Vanno richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
La dott.ssa Anna Linda Palladino ha riferito in ordine alla minore: “La minore accompagnata da entrambi i genitori appare serena, sorridente, si presenta ben curata abbigliata in modo appropriato. Si relazione da subito con la sottoscritta in modo spontaneo e senza imbarazzo. È evidente una buona interazione con entrambi i genitori. La bambina gioca con entrambi in modo gioioso e i genitori si mostrano premurosi senza eccedere lasciandola anche libera di esplorare il nuovo
2 Proc. R.G. n. 32/2024
ambiente. È evidente la capacità di gestire la minore da parte di entrambi i genitori e la complicità della minore sia con la madre che con il padre, la piccola individua in entrambi un punto di riferimento. Nel successivo incontro con la minore e i genitori è emersa maggiormente la complicità tra la piccola e i due genitori, la bambina è passata dalle braccia dell'una alle braccia dell'altro in modo spontaneo quasi automatico, ha raccontato di aver giocato con i cani, di essere andata al parco giochi… La relazione della minore appare funzionale con entrambi i genitori, la bambina riceve da entrambi un giusto supporto affettivo, di cura ed educativo” (cfr. pagg. 23 – 25 dell'elaborato peritale).
Circa la relazione della minore con i genitori il CTU ha evidenziato che: “La signora è una figura di riferimento importante per la bambina che riceve Pt_1 dalla madre un supporto genitoriale adeguato e affettivamente soddisfacente.
Anche il signor LD è per la minore importante punto di riferimento. Per_1 ha con il padre un rapporto che non risente di condizionamenti relativi alla figura dell'altro genitore, l'interazione padre figlia è improntata al normale rapporto genitoriale, il genitore viene percepito, come la madre, guida e riferimento sia dal punto di vista affettivo che normativo. Il sentimento della minore verso entrambi i genitori non è inquinato da coinvolgimenti nelle tensioni della coppia genitoriale né da ricatti emotivi.” (cfr. pag. 28 dell'elaborato peritale).
Per quanto, invece, attiene alle competenze genitoriali delle parti, il perito ha riferito che: “Per quanto riguarda la coppia genitoriale - LD possiamo Pt_1 dire che entrambi i genitori provvedono alle esigenze primarie (fisiche e alimentari) del minore (nurturant caregiving) e alle sue esigenze di organizzazione del mondo fisico (material cargiving) in maniera adeguata, seppur con modalità e intensità diverse. Il signor LD è ben cosciente del suo ruolo ed
è dotato degli strumenti caratteriali, affettivi e relazionali per poter esercitare la sua responsabilità genitoriale in modo adeguato. Si fa carico delle esigenze primarie (nurturant caregiving), prepara, struttura e organizza in modo opportuno le necessità relative alla quotidianità (material cargiving), di . Per_1
Inoltre, egli gode di un contesto familiare capace di supportarlo e di accogliere la bambina in modo appropriato. Ha buone capacità di coinvolgere emotivamente la
3 Proc. R.G. n. 32/2024
figlia (social caregiving), e si impegna per darle un supporto importante che le sia utile per la sua integrazione sociale (didactic caregiving). Non esercita strategie di esclusione nei confronti dell'altro genitore e favorisce il rapporto della piccola con la madre e con la sua famiglia. La signora è una madre affettuosa e Pt_1 accudente. Riesce a dare regole educative con autorevolezza. La bambina riconosce e rispetta il suo ruolo genitoriale. La signora è ben cosciente del suo ruolo ed è dotata degli strumenti caratteriali, affettivi e relazionali per poter esercitare la sua responsabilità genitoriale in modo adeguato. Si fa carico delle esigenze primarie (nurturant caregiving), prepara, struttura e organizza in modo opportuno le necessità relative alla quotidianità (material cargiving), di . Per_1
Inoltre, gode anche lei, di un contesto familiare capace di supportarla nella cura della minore e di accogliere la bambina in modo appropriato. Ha buone capacità di coinvolgere emotivamente la figlia (social caregiving), e si impegna per darle un supporto importante che le sia utile per la sua integrazione sociale (didactic caregiving). Inoltre, la signora riesce a garantire la giusta serenità nel Pt_1 rapporto della figlia con l'altro genitore” (cfr. pagg. 30 – 31 della CTU).
All'esito di quanto emerso, il Tribunale ritiene – condividendo le conclusioni cui è pervenuta la CTU - che l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre sia il più funzionale all'interesse della piccola , Per_1 anche alla luce della piena idoneità di entrambi i contesti allargati della famiglia
(nonni materni e paterni).
All'uopo si evidenzia che le contestazioni mosse alla CTU dalla difesa del LD
(peraltro non effettuate nel termine concesso ex art. 195 c.p.c. ma solo nelle note di udienza del 29.1.2025 e nelle memorie conclusionali) risultano prive di pregio.
Va all'uopo rimarcato che in sede di CTU è chiaramente emerso che l'assetto delineato con i provvedimenti provvisori – emessi anche in considerazione della circostanza che la minore dopo la fine della convivenza more uxorio era rimasta a vivere con la madre - ha creato un clima di serenità e collaborazione tra i genitori
(entrambi idonei) e garantito la serenità della bambina (che non ha sinora subito conseguenze negative dalla crisi familiare).
4 Proc. R.G. n. 32/2024
Com'è noto, l'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/02/2018, n. 3913).
Ebbene, la madre nel corso dei due anni intercorsi dalla fine della relazione si è mostrata pienamente idonea a gestire la quotidianità della piccola non Per_1 essendo emersa prova – nemmeno all'esito degli accertamenti peritali disposti – della sussistenza dei profili di inidoneità genitoriale della lamentati dal Pt_1 resistente nella propria comparsa di costituzione.
Quanto ai tempi di frequentazione padre figlia, tenuto conto anche di quanto emerso in sede di CTU, va confermato quanto già previsto con i provvedimenti provvisori nell'ottica di garantire il pieno diritto alla bigenitorialità della bambina mediante ampli tempi di permanenza presso il padre.
Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 9:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 con riaccompagnamento alla residenza materna;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il weekend dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso
5 Proc. R.G. n. 32/2024
accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Trib.
Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in De Jure).
Nella fattispecie in esame, all'esito delle indagini patrimoniali delegate alla
Guardia di Finanza, è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 26, ha in passato effettuato vari lavori a tempo determinato, da ultimo come receptionist;
ha uno stipendio di circa mille euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito complessivo di
12.115,05 euro e per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 1.200,00 euro;
vive in un immobile condotto in locazione per il quale paga un canone di
550,00 euro mensili;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo di 861,96 euro al 9.5.2024;
2) il resistente, di anni 36, svolge la professione di avvocato;
è inoltre proprietario di un immobile sito in Fisciano (acquistato dal di lui padre) presso il quale svolge una attività di B&B; ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito complessivo di 58.700,00 euro (di cui euro 20.233,00 quale reddito da locazione di immobili), per l'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di 9.185,00 euro e per l'anno di imposta 2020 un reddito complessivo di 3.516,00 euro;
dalle indagini
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della Guardia di Finanza è emersa l'esistenza di ben 50 contratti di locazione di immobile ad uso abitativo registrati dal LD quale locatore tra il 2021 ed il
2024; è proprietario esclusivo di una abitazione e di un terreno in Fisciano;
è titolare di un conto corrente con saldo attivo al 9.5.2024 negativo di circa
12.000,00 euro (il conto è assistito da un fido di 23.000,00 euro); è titolare di due depositi di custodia, rispettivamente di 41.505,99 euro e di 26.475,85 euro al
9.5.2024; vive presso la famiglia di origine e non soffre costi di alloggio.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione economica dei genitori e dei tempi di permanenza della minore presso il padre, va determinato - con decorrenza dalla domanda – in euro 600,00 l'assegno di mantenimento a carico del LD essendo emersa all'esito delle indagini patrimoniali una situazione economica del resistente molto più florida rispetto a quella emersa alla prima udienza in forza delle dichiarazioni da lui rese e dalla incompleta documentazione reddituale prodotta.
Attesa la disparità patrimoniale in ogni caso sussistente tra i genitori, appare congruo prevedere che il padre contribuisca nella misura del 60% alle spese straordinarie per la minore mentre il restante 40% siano a carico della madre.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono
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frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
In ultimo va dichiarata l'incompetenza funzionale rispetto alle domande relative al passaporto della minore sussistendo la competenza del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 lett. a) della legge 21.11.1967, n.1185.
C) La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida la figlia minore (23.4.2021) congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
- dispone che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo;
- dispone che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore;
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- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se la minore nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 9:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:30 con riaccompagnamento alla residenza materna;
la minore trascorrerà con il padre a settimane alterne il weekend dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia (con pernotto) con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 14 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina – con decorrenza dalla domanda – in euro 600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per la figlia minore a carico del sig. da versarsi entro il 5 ogni Per_1 CP_1 mese alla sig.ra ; Parte_1
- dispone che le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore siano a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del
40%;
- dichiara la propria incompetenza funzionale rispetto al G.T. in ordine alle richieste relative al passaporto della minore;
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- conferma la liquidazione delle spese di CTU come effettuata con separato decreto emesso in corso di causa;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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