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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LEILA Parte_1 C.F._1
CR (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Sirtori n. 8, è elettivamente C.F._2 domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA Parte_2 C.F._3
PA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, corso G. Matteotti n. 5/B è C.F._4 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i sottoscritti Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma […] Vorrà rimettere la causa in decisione affinché Voglia
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) i figli minorenni AR e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) La casa familiare di Abbadia, Via All'Asilo n. 9 è già stata rilasciata dal Sig. e, pertanto, Parte_2 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra che provvederà ad ottenere la Parte_1 voltura, a proprio esclusivo nome, del contratto di locazione attualmente in essere per l'abitazione; parimenti, entro la fine del mese di dicembre 2025, la Sig.ra effettuerà la voltura delle Parte_1 utenze a proprio nome. Dal canto suo, il Sig. si impegna a spostare la propria residenza Parte_2 dall'abitazione familiare entro la fine del mese di dicembre 2025. Entro tale data il Sig. Parte_2 dovrà asportare tutti i beni di sua esclusiva proprietà allocati presso l'abitazione familiare, come da elenco già concordato tra le parti.
3) Le modalità ordinarie di visita padre-figli sono organizzate su due settimane con previsione di weekend alternati tra i genitori:
- Settimana I > il giovedì il padre si recherà a prendere il figlio AR all'uscita da scuola e lo porterà a Monza per prendere lezione di canto. Al rientro da Monza, il Sig. si incontrerà Parte_2 con la Sig.ra al all'incirca alle ore 17.00, per prendere anche il figlio , terrà Parte_1 Pt_3 Per_1 con sé i minori per cena e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00/21.15 circa;
il venerdì la nonna paterna si recherà a prendere AR e all'uscita dalla scuola/asilo e li Per_1 condurrà del padre, che li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre per le ore 19.30 circa, in periodo infrascolastico, oppure per le ore 21.00/21.15, una volta terminata la scuola/asilo.
- Settimana II > il giovedì il padre si recherà a prendere il figlio AR all'uscita da scuola e lo porterà a Monza per prendere lezione di canto. Al rientro da Monza, il Sig. si incontrerà Parte_2 con la Sig.ra al all'incirca alle ore 17.00, per prendere anche il figlio , terrà Parte_1 Pt_3 Per_1 con sé i minori per cena e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00/21.15; il venerdì la nonna paterna si recherà a prendere i nipoti a scuola/asilo, li terrà con sé fino a dopo cena e si incontrerà poi con la Sig.ra al Bione per la riconsegna dei minori entro le ore Parte_1 22.00;
In entrambe le settimane, la nonna materna terrà con sé i nipoti il martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola/asilo e fino al rientro della madre dal lavoro.
Qualora dovessero modificarsi i giorni o gli orari degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli, o uno o entrambi i genitori dovessero modificare la propria residenza, i ricorrenti si impegnano a rinvenire modifiche condivise agli accordi sopra delineati. pagina 2 di 7 - Vacanze Natalizie > i genitori alterneranno, di anno in anno, i seguenti periodi: dal 24 al 25/12 ore 18.00 con un genitore, dal 25/12 alle ore 18.00 all'1/1 mattina con l'altro genitore;
dall'1/1 mattina al 6/1 ore 18.00 con il genitore che li avrà tenuti per il primo periodo. Ai fini della determinazione dell'alternanza, si conviene che, per l'anno 2025/2026, nel primo periodo dal 24 al 25/12, i minori staranno con la madre.
Il fine settimana successivo a quello del periodo 1/1-6/1 sarà di competenza del genitore che avrà trascorso con i figli il periodo 25/12 – 1/1.
- Vacanze Pasquali e altri ponti > nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con un genitore, il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche sino alle ore 19.00 della domenica di Pasqua e con l'altro genitore, il periodo dalle ore 19.00 della domenica di Pasqua sino al rientro a scuola. Ai fini della determinazione dell'alternanza, si conviene che, per l'anno 2026, nel primo periodo, i minori staranno con il padre.
Negli altri ponti e festività infrannuali i figli staranno con il genitore nel cui weekend di competenza cadrà la festività, prolungandolo, a condizione che a ciascun genitore sia garantito di poter trascorrere con i figli almeno due ponti infrannuali, da concordarsi ogni anno entro la data del 31/1.
- Vacanze estive > ciascun genitore avrà diritto di trascorrere almeno una e massimo tre settimane, anche non consecutive, di vacanza con i figli nel periodo tra giugno (dopo il termine della scuola/asilo) a settembre (alla ripresa della scuola/asilo), di cui almeno una ciascuno nel mese di agosto. Il tutto da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno. In assenza di accordo, negli anni pari, avrà priorità di scelta del periodo di vacanze con i figli il padre, mentre negli anni dispari, avrà priorità di scelta la madre.
Tra i genitori varrà il principio per il quale, nei giorni infrasettimanali, in caso di impedimento di un genitore nella gestione dei figli in una giornata di sua competenza, dovrà essere preventivamente sondata la disponibilità dell'altro genitore a sostituirlo (in subordine quella di nonni o zii e, come estrema ratio, i genitori si avvarranno, con spese da dividersi 50% ciascuno, di una babysitter). Nel weekend e nei periodi di vacanza, ciascun genitore, in caso di proprio impedimento, potrà gestirsi liberamente, anche ai fini della delega a terzi della cura dei minori, senza dover preventivamente sentire l'altro.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale circostanza che possa pregiudicare l'equilibrio psicofisico dei figli e/o la loro sicurezza, anche per via di problemi di salute dei soggetti terzi cui affideranno la cura dei minori nei periodi di rispettiva competenza.
I genitori si impegnano sin d'ora, con spese da corrispondersi in ragione del 50% ciascuno, ad attivare per il figlio AR un percorso di sostegno psicologico a partire dal mese di novembre 2025 presso un professionista estraneo ai rispettivi familiari e al quale nessuno dei rispettivi familiari si sia in precedenza rivolto.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, l'importo Parte_2 mensile complessivo di € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2026, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che verrà di seguito ritrascritto. A tal fine, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a consegnare alla Sig.ra la Parte_1
pagina 3 di 7 carta di credito American Express n. 3401 591094 91012, già intestata a quest'ultima; carta supplementare del contratto intestato al Sig. avente plafond mensile pari ad € 4.000,00 Parte_2 (euro quattromila/00).
La suddetta carta verrà utilizzata dalla Sig.ra sia per pagamenti a mezzo pos, che per Parte_1 prelievi di contanti, esclusivamente:
• per le spese ordinarie di mantenimento dei figli, fino a un massimo complessivo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) per entrambi i minori, importo che sostituisce l'assegno mensile di mantenimento diretto;
• per il pagamento/rifusione della quota del 50% di competenza del Sig. delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
- Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di pagina 4 di 7 attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la suddetta carta di credito American Express venisse revocata o non fosse più utilizzabile dalla Sig.ra per i fini di cui sopra, il Sig. Parte_1 Parte_2 sarà tenuto al versamento mensile, in favore della predetta, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno all'uopo comunicate, del mantenimento ordinario e della propria quota di competenza delle spese straordinarie per i figli, come sopra indicato.
5) L'Assegno Unico e ogni eventuale, analogo, strumento di sostegno al nucleo familiare, verrà richiesto e percepito, in ragione del 100%, dalla Sig.ra senza alcun animo di rimborso da Parte_1 parte del Sig. , il quale si impegna a consegnare la documentazione e a firmare tutte le Parte_2 dichiarazioni/autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per consentire di ottenere la suddetta erogazione, di cui si è tenuto conto per stabilire l'importo del contributo al mantenimento ordinario dei figli in capo al padre.
6) Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. La possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verrà richiesta, in ragione del 50%, da entrambi i genitori. In ogni caso, le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate ai figli II. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico che dovesse essere reintrodotta competerà ad entrambi i genitori in ragione del 50%.
7) I genitori si rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
8) Le pattuizioni di cui al presente ricorso verranno applicate sin dalla sua sottoscrizione.
9) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le Parti.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in atto rappresentati ed assistiti,
CHIEDONO pagina 5 di 7 che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia fissare l'udienza con modalità virtuale, affinché successivamente vengano ratificate le condizioni sopra riportate e, a tal fine,
DICHIARANO
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di prima comparizione delle parti e ribadiscono che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni sopra rassegnate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 28.10.2025 e Parte_1 [...]
proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati da una Parte_2 relazione more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nascevano i figli (a Lecco, il 31.5.2015) e (a Lecco, Persona_2 Persona_3 il 19.3.2022); che la convivenza era venuta meno in ragione di una crisi di coppia sfociata nell'allontanamento di dalla casa familiare, su accordo delle parti, a far data Parte_2 dal mese di febbraio 2025. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 29.10.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori
[...]
e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti Per_2 Persona_3 alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. AR Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LEILA Parte_1 C.F._1
CR (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Sirtori n. 8, è elettivamente C.F._2 domiciliata e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA Parte_2 C.F._3
PA (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, corso G. Matteotti n. 5/B è C.F._4 elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i sottoscritti Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma […] Vorrà rimettere la causa in decisione affinché Voglia
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) i figli minorenni AR e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza anagrafica.
2) La casa familiare di Abbadia, Via All'Asilo n. 9 è già stata rilasciata dal Sig. e, pertanto, Parte_2 rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra che provvederà ad ottenere la Parte_1 voltura, a proprio esclusivo nome, del contratto di locazione attualmente in essere per l'abitazione; parimenti, entro la fine del mese di dicembre 2025, la Sig.ra effettuerà la voltura delle Parte_1 utenze a proprio nome. Dal canto suo, il Sig. si impegna a spostare la propria residenza Parte_2 dall'abitazione familiare entro la fine del mese di dicembre 2025. Entro tale data il Sig. Parte_2 dovrà asportare tutti i beni di sua esclusiva proprietà allocati presso l'abitazione familiare, come da elenco già concordato tra le parti.
3) Le modalità ordinarie di visita padre-figli sono organizzate su due settimane con previsione di weekend alternati tra i genitori:
- Settimana I > il giovedì il padre si recherà a prendere il figlio AR all'uscita da scuola e lo porterà a Monza per prendere lezione di canto. Al rientro da Monza, il Sig. si incontrerà Parte_2 con la Sig.ra al all'incirca alle ore 17.00, per prendere anche il figlio , terrà Parte_1 Pt_3 Per_1 con sé i minori per cena e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00/21.15 circa;
il venerdì la nonna paterna si recherà a prendere AR e all'uscita dalla scuola/asilo e li Per_1 condurrà del padre, che li terrà con sé fino alla domenica sera, riportandoli a casa della madre per le ore 19.30 circa, in periodo infrascolastico, oppure per le ore 21.00/21.15, una volta terminata la scuola/asilo.
- Settimana II > il giovedì il padre si recherà a prendere il figlio AR all'uscita da scuola e lo porterà a Monza per prendere lezione di canto. Al rientro da Monza, il Sig. si incontrerà Parte_2 con la Sig.ra al all'incirca alle ore 17.00, per prendere anche il figlio , terrà Parte_1 Pt_3 Per_1 con sé i minori per cena e li riporterà a casa della madre per le ore 21.00/21.15; il venerdì la nonna paterna si recherà a prendere i nipoti a scuola/asilo, li terrà con sé fino a dopo cena e si incontrerà poi con la Sig.ra al Bione per la riconsegna dei minori entro le ore Parte_1 22.00;
In entrambe le settimane, la nonna materna terrà con sé i nipoti il martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola/asilo e fino al rientro della madre dal lavoro.
Qualora dovessero modificarsi i giorni o gli orari degli impegni scolastici o extrascolastici dei figli, o uno o entrambi i genitori dovessero modificare la propria residenza, i ricorrenti si impegnano a rinvenire modifiche condivise agli accordi sopra delineati. pagina 2 di 7 - Vacanze Natalizie > i genitori alterneranno, di anno in anno, i seguenti periodi: dal 24 al 25/12 ore 18.00 con un genitore, dal 25/12 alle ore 18.00 all'1/1 mattina con l'altro genitore;
dall'1/1 mattina al 6/1 ore 18.00 con il genitore che li avrà tenuti per il primo periodo. Ai fini della determinazione dell'alternanza, si conviene che, per l'anno 2025/2026, nel primo periodo dal 24 al 25/12, i minori staranno con la madre.
Il fine settimana successivo a quello del periodo 1/1-6/1 sarà di competenza del genitore che avrà trascorso con i figli il periodo 25/12 – 1/1.
- Vacanze Pasquali e altri ponti > nel periodo delle vacanze pasquali, i figli trascorreranno, in via alternata di anno in anno, con un genitore, il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche sino alle ore 19.00 della domenica di Pasqua e con l'altro genitore, il periodo dalle ore 19.00 della domenica di Pasqua sino al rientro a scuola. Ai fini della determinazione dell'alternanza, si conviene che, per l'anno 2026, nel primo periodo, i minori staranno con il padre.
Negli altri ponti e festività infrannuali i figli staranno con il genitore nel cui weekend di competenza cadrà la festività, prolungandolo, a condizione che a ciascun genitore sia garantito di poter trascorrere con i figli almeno due ponti infrannuali, da concordarsi ogni anno entro la data del 31/1.
- Vacanze estive > ciascun genitore avrà diritto di trascorrere almeno una e massimo tre settimane, anche non consecutive, di vacanza con i figli nel periodo tra giugno (dopo il termine della scuola/asilo) a settembre (alla ripresa della scuola/asilo), di cui almeno una ciascuno nel mese di agosto. Il tutto da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno. In assenza di accordo, negli anni pari, avrà priorità di scelta del periodo di vacanze con i figli il padre, mentre negli anni dispari, avrà priorità di scelta la madre.
Tra i genitori varrà il principio per il quale, nei giorni infrasettimanali, in caso di impedimento di un genitore nella gestione dei figli in una giornata di sua competenza, dovrà essere preventivamente sondata la disponibilità dell'altro genitore a sostituirlo (in subordine quella di nonni o zii e, come estrema ratio, i genitori si avvarranno, con spese da dividersi 50% ciascuno, di una babysitter). Nel weekend e nei periodi di vacanza, ciascun genitore, in caso di proprio impedimento, potrà gestirsi liberamente, anche ai fini della delega a terzi della cura dei minori, senza dover preventivamente sentire l'altro.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale circostanza che possa pregiudicare l'equilibrio psicofisico dei figli e/o la loro sicurezza, anche per via di problemi di salute dei soggetti terzi cui affideranno la cura dei minori nei periodi di rispettiva competenza.
I genitori si impegnano sin d'ora, con spese da corrispondersi in ragione del 50% ciascuno, ad attivare per il figlio AR un percorso di sostegno psicologico a partire dal mese di novembre 2025 presso un professionista estraneo ai rispettivi familiari e al quale nessuno dei rispettivi familiari si sia in precedenza rivolto.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, l'importo Parte_2 mensile complessivo di € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat con decorrenza dal mese di ottobre 2026, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che verrà di seguito ritrascritto. A tal fine, al momento della sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a consegnare alla Sig.ra la Parte_1
pagina 3 di 7 carta di credito American Express n. 3401 591094 91012, già intestata a quest'ultima; carta supplementare del contratto intestato al Sig. avente plafond mensile pari ad € 4.000,00 Parte_2 (euro quattromila/00).
La suddetta carta verrà utilizzata dalla Sig.ra sia per pagamenti a mezzo pos, che per Parte_1 prelievi di contanti, esclusivamente:
• per le spese ordinarie di mantenimento dei figli, fino a un massimo complessivo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) per entrambi i minori, importo che sostituisce l'assegno mensile di mantenimento diretto;
• per il pagamento/rifusione della quota del 50% di competenza del Sig. delle spese Parte_2 straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che di seguito si ritrascrive:
- Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, prescuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di pagina 4 di 7 attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore).
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, la suddetta carta di credito American Express venisse revocata o non fosse più utilizzabile dalla Sig.ra per i fini di cui sopra, il Sig. Parte_1 Parte_2 sarà tenuto al versamento mensile, in favore della predetta, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che verranno all'uopo comunicate, del mantenimento ordinario e della propria quota di competenza delle spese straordinarie per i figli, come sopra indicato.
5) L'Assegno Unico e ogni eventuale, analogo, strumento di sostegno al nucleo familiare, verrà richiesto e percepito, in ragione del 100%, dalla Sig.ra senza alcun animo di rimborso da Parte_1 parte del Sig. , il quale si impegna a consegnare la documentazione e a firmare tutte le Parte_2 dichiarazioni/autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per consentire di ottenere la suddetta erogazione, di cui si è tenuto conto per stabilire l'importo del contributo al mantenimento ordinario dei figli in capo al padre.
6) Ai sensi delle leggi fiscali e tributarie: I. La possibilità di detrarre/dedurre spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verrà richiesta, in ragione del 50%, da entrambi i genitori. In ogni caso, le ricevute fiscali/fatture dovranno essere intestate ai figli II. l'eventuale detrazione fiscale connessa ai figli a carico che dovesse essere reintrodotta competerà ad entrambi i genitori in ragione del 50%.
7) I genitori si rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minorenni, ferme le eventuali ed ulteriori autorizzazioni di legge.
8) Le pattuizioni di cui al presente ricorso verranno applicate sin dalla sua sottoscrizione.
9) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le Parti.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come in atto rappresentati ed assistiti,
CHIEDONO pagina 5 di 7 che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia fissare l'udienza con modalità virtuale, affinché successivamente vengano ratificate le condizioni sopra riportate e, a tal fine,
DICHIARANO
- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza di prima comparizione delle parti e ribadiscono che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- di non volersi riconciliare;
- di confermare le conclusioni sopra rassegnate.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 28.10.2025 e Parte_1 [...]
proponevano domanda di regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati da una Parte_2 relazione more uxorio, premettendo: che i ricorrenti intrattenevano una relazione sentimentale da cui nascevano i figli (a Lecco, il 31.5.2015) e (a Lecco, Persona_2 Persona_3 il 19.3.2022); che la convivenza era venuta meno in ragione di una crisi di coppia sfociata nell'allontanamento di dalla casa familiare, su accordo delle parti, a far data Parte_2 dal mese di febbraio 2025. Rassegnavano pertanto le predette conclusioni congiunte.
Con decreto del 29.10.2025, il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche.
Sussistono tutti i presupposti per addivenire a detta pronuncia:
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori
[...]
e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti Per_2 Persona_3 alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, nonché in ragione dell'età.
La domanda congiunta dei genitori può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto sopra trascritte inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle ulteriori condizioni da intendersi qui trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. AR Erminio Maria Tremolada
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