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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2001/2020 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. SERRAINO ALESSANDRO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO
RAFFAELE.
*
Conclusioni per l'attrice opponente – : Parte_1
pagina 1 di 20 “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza
ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: 1) In
via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'inefficacia
del decreto ingiuntivo n. 485/2019, emesso il 25/06/2019, in
quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 644
c.p.c., e, comunque, revocarlo;
2) nel merito, e sempre
preliminarmente, accertare e dichiarare che la Controparte_2
o chi per essa, non ha la titolarità del credito nei confronti
della sig.ra stante l'inesistenza o Parte_1
inefficacia di cessione dei crediti di cui in premessa;
3) in
subordine, accertare e dichiarare che la documentazione offerta
dalla Società ricorrente per D.I. non era idonea né sufficiente
per ottenere la concessione del provvedimento monitorio, e che,
comunque, la medesima non ha alcuna prova Controparte_2
dell'asserito credito;
4) per l'effetto, revocare, annullare e/o
dichiarare nullo o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 485/2019
del Tribunale di Reggio Calabria, con ogni conseguenza di legge;
5) in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento
delle precedenti domande, accertare e dichiarare che l'odierna
opponente ha comunque saldato la maggior parte delle rate del
finanziamento concessole a suo tempo da e per CP_3
l'effetto, stabilire l'ammontare residuo eventualmente ancora
dovuto dalla medesima;
6) il tutto con vittoria di spese e
pagina 2 di 20 competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
del sottoscritto procuratore costituito”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti
indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso,
la signora al pagamento in favore della società Parte_1
della somma di euro 22.017,07 oltre interessi o Controparte_2
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria
di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato telematicamente in data 13.7.2020, Parte_1
avanzava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
485/2019 (n. 1982/2019 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 25.6.2019, con il quale le veniva intimato il pagina 3 di 20 pagamento della somma di € 22.017,07 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di Controparte_2
All'uopo l'opponente eccepiva:
− l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
− il difetto di legittimazione attiva di in CP_2
assenza di una prova certa del trasferimento del credito in suo favore;
− la genericità della procura speciale con la quale CP_2
conferiva mandato per la riscossione delle somme oggetto di giudizio alla (oggi Controparte_4
incorporata nella;
Controparte_5
− il difetto di prova scritta della pretesa creditoria, attesa la non corrispondenza della numerazione identificativa dei due rapporti;
− il difetto di autenticazione ex art. 50 T.U.B. dell'estratto conto sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
− l'eccessività delle somme richieste;
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2020, si costituiva in giudizio eccependo CP_2
pagina 4 di 20 l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.12.2020, la causa veniva rinviata per consentire l'esperimento della procedura di mediazione.
All'udienza del 26.4.2021, rilevato il regolare esperimento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata all' udienza del 8.3.2022 con concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190
c.p.c. e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Inefficacia del decreto ingiuntivo
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, depositato il 26.6.2019 e notificato all'attrice il 9.6.2020 (quasi un anno dopo), ovvero oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Senonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di pagina 5 di 20 quest'ultimo, la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione.
In altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (ex
multis, Cass. 951/2013; Cass. 7206/2007).
Sicché il decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la statuizione in ordine alle spese di lite, va revocato.
La domanda avanzata da va ugualmente vagliata in CP_2
pagina 6 di 20 questa sede, attesa la costituzione del rapporto processuale su iniziativa dell'attrice, che ha introdotto il giudizio di opposizione.
Tanto premesso, la domanda avanzata da è fondata. CP_2
*
2. Titolarità del credito
Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
(id est il difetto di titolarità del credito). CP_2
Costituisce assunto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il mero fatto della cessione in blocco di cui venga data notizia ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non sia, di per sé, sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito che forma oggetto di un'azione giudiziale sia compreso tra quelli ceduti, essendo onere della parte che si affermi cessionaria e,
così, successore a titolo particolare dell'originario creditore,
fornire prova dell'acquisto del credito azionato, a meno che il debitore ceduto non sollevi alcuna contestazione al riguardo.
Senonché la prova della titolarità può essere fornita con ogni mezzo, anche ricorrendo a presunzioni, posto che né l'art. 58
T.U.B. né la L. 130/1999 impongono particolari formalità per i contratti di cessione, è può essere fornita per mezzo:
- del contratto di cessione, da cui possa ricavarsi che lo stesso rientra effettivamente e inequivocabilmente tra pagina 7 di 20 quelli costituenti il blocco trasferito, appartenendo sine
ullo dubio alle categorie oggetto di cessione (quali, ad esempio, la data di instaurazione del rapporto o la qualificazione del credito a sofferenza);
- del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ove contenga indicazioni siano sufficientemente precise che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, tenuto conto delle sue caratteristiche concrete
(Cass. 4277/2023).
Di norma, per individuare le categorie di crediti appartenenti al blocco ceduto, si fa riferimento a tutti quelli che:
- derivano da rapporti bancari (come prestiti personali,
mutui, conti correnti) costituiti in favore di persone fisiche e/o giuridiche;
- in essere a una certa data;
- sorti in un determinato periodo;
- regolati in una determinata valuta;
- disciplinati da una certa legge;
- assistiti o non assistiti da garanzia ipotecaria;
- classificati a sofferenza o deteriorati o a incaglio e via dicendo.
pagina 8 di 20 Secondo la definizione contenuta nella circolare della CA
d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, va ricondotta nella categoria delle sofferenze l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario; si prescinde, peraltro, dall'esistenza di eventuali garanzie – reali o personali – poste a presidio dei crediti, mentre restano escluse le posizioni nelle quali la situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi,
quali, ad esempio, uno o più ritardi nei pagamenti o la contestazione del credito da parte del debitore.
Tanto premesso la convenuta opposta ha prodotto, quale prova della titolarità del credito, gli avvisi di cessione tra
[...]
e (doc. 4- ) e tra Parte_2 Controparte_6 CP_2
e CA IS S.p.A. (doc. 5 – , e Controparte_6 CP_2
il contratto di cessione tra CA IS S.p.A. e la stessa
(doc. 6 – ), ove vengono individuate Controparte_2 CP_2
pagina 9 di 20 con precisione tutte le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione.
Per quanto di interesse nel caso di specie, il primo avviso di cessione (G.U. n. 152/2013) individua l'oggetto della cessione in blocco sulla base delle seguenti caratteristiche:
- titolo: rapporti di credito di tipo revolving;
- debitore: persona fisica residente in al momento CP_5
della sottoscrizione;
- dichiarazione di decadenza del beneficio del termine da parte di tra il 3.12.1993 e il 29.7.2013, CP_3
compresi;
- valuta: euro.
Orbene il credito vantato dall'odierna opposta nei confronti della Giunta:
- trova titolo in un contratto di credito revolving (doc. 5,
monitorio, sezione “richiesta di finanziamento” –
); CP_2
- persona fisica, aveva residenza in Parte_1 CP_5
al momento della sottoscrizione del contratto (doc. 5,
monitorio, generalità della richiedente indicate nella scheda contrattuale – ; CP_2
- la decadenza del beneficio del termine va individuata, al più nel 31.12.2012, in ragione dell'epoca dell'ultimo pagina 10 di 20 pagamento effettuato dalla correntista indicata nell'estratto conto (23.10.2012; doc.
6 - monitorio) e di quanto previsto dall'art.
3.2. lett. a) della scheda contrattuale “costituiranno decadenza dal beneficio del
termine […] il mancato pagamento alla scadenza anche di
almeno due rate mensili […]);
- il finanziamento veniva concesso in euro e regolato sulla base della legge italiana.
Sicché il credito in odierna contesa rientra nell'oggetto della cessione, presentando tutte le caratteristiche indicate nell'avviso.
Il secondo avviso (G.U. n. 141/2015), invece, individua l'oggetto della cessione, conclusa con contratto sottoscritto tra CA
IS (cessionaria) e (cedente) avente effetto dal CP_6
30.11.2015, per relationem rispetto a quella precedente, avendo ad oggetto i crediti “dei quali la cedente si era resa titolare
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla
notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013”.
Sicché anche il criterio indicato dalla seconda cessione va ritenuto integrato.
Da ultimo, anche il contratto di cessione in blocco tra IS ed individua l'oggetto della cessione a per CP_2 CP_2
pagina 11 di 20 relationem indicando, all'allegato 2, lett. i), che “il Cedente
cede al Cessionario i crediti che […] soddisfano cumulativamente
i seguenti criteri: (i) crediti che derivano da contratti di
credito stipulati ed erogati da […]; (ii) crediti CP_3
acquistati da CA IS mediante i seguenti contratti di
cessione: […] 30/11/2015; (iii) crediti che derivano CP_6
dai contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iv)
crediti che derivano dai contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
[…] (vi) i cui debitori siano persone fisiche”.
Anche in riferimento all'ultima cessione è pacifico:
- che il finanziamento sia stato concesso all'odierna opponente da;
CP_3
- sia stato ceduto da a IS in data 30.11.2015; CP_6
- il finanziamento sta stato concesso in euro e regolato sulla base della legge italiana;
- la debitrice sia una persona fisica.
Il credito oggetto di giudizio rientra quindi perfettamente nel perimetro oggettivo individuato dalle successive cessioni, sicché
l'opposta ne ha provato la titolarità.
*
3. Mandato all'incasso
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa della
Giunta circa il difetto di legittimazione ad agire della società
pagina 12 di 20 (oggi incorporata nella Controparte_4 [...]
) a riscuotere le somme per conto di CP_5 CP_2
Sul punto va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato i confini e le differenze tra il mandato all'incasso e la cessione di crediti: quest'ultima, infatti, è
caratterizzata dal trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, mentre nel mandato all'incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito,
del quale resta titolare il mandante (Cass. ord. 21694/2018).
Invero la convenuta opposta conferiva alla “procura speciale alla
società con sigla C.B.I. Srl […] di Controparte_4
riscuotere, gestire e liquidare, più generale disporre dei
crediti dei quali la società è e diverrà titolare e diritti
collegati” (pag. 5, doc.
2 - monitorio).
Dal tenore letterale della documentazione allegata in atti (doc.
2 – monitorio) si evince che l'odierna opposta abbia conferito alla società unicamente il Controparte_4
mandato all'incasso per le somme oggetto di giudizio,
espressamente indicando di riservarsene la titolarità.
È indubbio quindi che la società veicolo abbia agito in nome e per conto di nella riscossione del credito. CP_2
pagina 13 di 20 *
4. Prova del credito ingiunto
Vanno, poi, rigettate le doglianze in ordine all'inidoneità della certificazione prodotta in fase monitoria a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U. 7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
pagina 14 di 20 agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte
negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine
di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente)
a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”.
Tanto premesso, parte opposta ha fornito prova del credito ingiunto mediante la produzione:
− del contratto di finanziamento stipulato dall' attrice/opponente con in data 12.9.2006 (doc. CP_3
5 – monitorio);
− dell'estratto conto analitico del rapporto indicato dalla data di apertura a quella di chiusura (doc. 6 –
monitorio).
*
5. Riferibilità del contratto all' estratto conto
A fronte delle allegazioni offerte dalla convenuta opposta, la difesa dell'opponente ha eccepito il difetto di riferibilità del finanziamento indicato dalla banca, a valere quale titolo contrattuale del credito, rispetto al rapporto effettivamente oggetto della pretesa.
pagina 15 di 20 In altre parole, secondo la prospettazione della difesa dell'opponente, seppur non integralmente esplicitata in questi termini, la banca avrebbe agito facendo valere un credito,
comunque derivante dalla mancata restituzione da parte della
Giunta di un finanziamento erogato in suo favore da e CP_3
riferito al rapporto indicato dall' estratto conto ex art. 50
T.U.B. prodotto in fase monitoria, producendo tuttavia, quale titolo della pretesa creditoria, una scheda contrattuale non riferibile a tale rapporto.
La circostanza sarebbe dimostrata dalla diversità della numerazione associata al contratto prodotto come allegato al ricorso monitorio (n. 01100232240 relativo al finanziamento
00232240; doc.
5 - monitorio) rispetto a quella indicato in narrativa con il n. 133799 (“[…] Premesso altresì che la Sig.ra
[…] intratteneva il rapporto contrattuale n. 133799”, doc. Pt_1
2 – ricorso pag. 4).
La doglianza va disattesa.
In primo luogo, va premesso che la difesa degli opponenti non ha espressamente negato:
− di aver stipulato con il contratto di CP_3
finanziamento oggetto di giudizio;
− di aver ricevuto le somme mutuate;
pagina 16 di 20 − di non aver restituito integralmente gli importi finanziati per capitale ed interessi;
limitandosi ad evidenziare la mancanza di prova circa l'esistenza del credito alla luce dell'erronea produzione documentale.
Sul punto va opinato che affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato.
Conseguentemente, la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. (Cass. 17889/2020).
Sicché il mero difetto di riferibilità delle schede contrattuali agli estratti conto non dà la stura all'inesistenza del credito comprovato dagli estratti conto stessi, in assenza dell'espressa negazione della stipulazione dei contratti che hanno determinato l'instaurazione dei rapporti di finanziamento documentati attraverso gli estratti conto.
Di contro, è la stessa parte attrice ad affermare di aver
“saldato la maggior parte delle somme pretese” (pag. 11 – atto di pagina 17 di 20 citazione in opposizione), confermando implicitamente di aver ricevuto le somme in contesa.
Per i motivi su esposti, deve, inoltre, ritenersi priva di pregio l'eccezione di mancata autenticazione dell'estratto conto allegato in sede monitoria dalla convenuta/opposta, poiché
sottoscritto da un funzionario non appartenente alla banca cedente ( ). CP_3
Trattasi di eccezioni attinenti alle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso e pertanto del tutto irrilevanti nell'odierno giudizio di opposizione, il cui accertamento non si estende a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U. 7448/1993).
*
6. Sul quantum debeatur
Infine, del tutto generiche e prive di alcun riscontro e/o allegazione probatoria risultano essere le contestazioni svolte dall'opponente l'attrice in ordine all'importo oggetto del provvedimento opposto.
Ed invero spetta a quest'ultima allegare e provare in modo specifico quanto effettivamente ha saldato e in che termini le somme riportate nell'estratto conto sarebbero errate.
pagina 18 di 20 In base a tutto quanto sinora esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto va confermato.
*
7. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00 stabilito in base all'ammontare del credito vantato dalla convenuta/opposta e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accoglie la domanda avanzata da nei Controparte_2
confronti di Parte_1
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2
la somma di € 22.017,07, oltre ad interessi al tasso legale sulla sorte capitale dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo;
4. condanna a pagare in favore di Parte_1
le spese di lite del presente giudizio che Controparte_2
pagina 19 di 20 si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 20 di 20
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2001/2020 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice/opponente
con il patrocinio dell'avv. SERRAINO ALESSANDRO,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO
RAFFAELE.
*
Conclusioni per l'attrice opponente – : Parte_1
pagina 1 di 20 “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza
ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione: 1) In
via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'inefficacia
del decreto ingiuntivo n. 485/2019, emesso il 25/06/2019, in
quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 644
c.p.c., e, comunque, revocarlo;
2) nel merito, e sempre
preliminarmente, accertare e dichiarare che la Controparte_2
o chi per essa, non ha la titolarità del credito nei confronti
della sig.ra stante l'inesistenza o Parte_1
inefficacia di cessione dei crediti di cui in premessa;
3) in
subordine, accertare e dichiarare che la documentazione offerta
dalla Società ricorrente per D.I. non era idonea né sufficiente
per ottenere la concessione del provvedimento monitorio, e che,
comunque, la medesima non ha alcuna prova Controparte_2
dell'asserito credito;
4) per l'effetto, revocare, annullare e/o
dichiarare nullo o inefficace il Decreto ingiuntivo n. 485/2019
del Tribunale di Reggio Calabria, con ogni conseguenza di legge;
5) in via subordinata, e solo in caso di mancato accoglimento
delle precedenti domande, accertare e dichiarare che l'odierna
opponente ha comunque saldato la maggior parte delle rate del
finanziamento concessole a suo tempo da e per CP_3
l'effetto, stabilire l'ammontare residuo eventualmente ancora
dovuto dalla medesima;
6) il tutto con vittoria di spese e
pagina 2 di 20 competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
del sottoscritto procuratore costituito”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate,
perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti
indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso,
la signora al pagamento in favore della società Parte_1
della somma di euro 22.017,07 oltre interessi o Controparte_2
della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito
dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria
di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive
occorrende”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato telematicamente in data 13.7.2020, Parte_1
avanzava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
485/2019 (n. 1982/2019 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 25.6.2019, con il quale le veniva intimato il pagina 3 di 20 pagamento della somma di € 22.017,07 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di Controparte_2
All'uopo l'opponente eccepiva:
− l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
− il difetto di legittimazione attiva di in CP_2
assenza di una prova certa del trasferimento del credito in suo favore;
− la genericità della procura speciale con la quale CP_2
conferiva mandato per la riscossione delle somme oggetto di giudizio alla (oggi Controparte_4
incorporata nella;
Controparte_5
− il difetto di prova scritta della pretesa creditoria, attesa la non corrispondenza della numerazione identificativa dei due rapporti;
− il difetto di autenticazione ex art. 50 T.U.B. dell'estratto conto sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto;
− l'eccessività delle somme richieste;
conveniva in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2020, si costituiva in giudizio eccependo CP_2
pagina 4 di 20 l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.12.2020, la causa veniva rinviata per consentire l'esperimento della procedura di mediazione.
All'udienza del 26.4.2021, rilevato il regolare esperimento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata all' udienza del 8.3.2022 con concessione dei termini 183 co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190
c.p.c. e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Inefficacia del decreto ingiuntivo
Va preliminarmente accolta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, depositato il 26.6.2019 e notificato all'attrice il 9.6.2020 (quasi un anno dopo), ovvero oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.
Senonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione della domanda da parte di pagina 5 di 20 quest'ultimo, la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione.
In altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (ex
multis, Cass. 951/2013; Cass. 7206/2007).
Sicché il decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la statuizione in ordine alle spese di lite, va revocato.
La domanda avanzata da va ugualmente vagliata in CP_2
pagina 6 di 20 questa sede, attesa la costituzione del rapporto processuale su iniziativa dell'attrice, che ha introdotto il giudizio di opposizione.
Tanto premesso, la domanda avanzata da è fondata. CP_2
*
2. Titolarità del credito
Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
(id est il difetto di titolarità del credito). CP_2
Costituisce assunto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il mero fatto della cessione in blocco di cui venga data notizia ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non sia, di per sé, sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito che forma oggetto di un'azione giudiziale sia compreso tra quelli ceduti, essendo onere della parte che si affermi cessionaria e,
così, successore a titolo particolare dell'originario creditore,
fornire prova dell'acquisto del credito azionato, a meno che il debitore ceduto non sollevi alcuna contestazione al riguardo.
Senonché la prova della titolarità può essere fornita con ogni mezzo, anche ricorrendo a presunzioni, posto che né l'art. 58
T.U.B. né la L. 130/1999 impongono particolari formalità per i contratti di cessione, è può essere fornita per mezzo:
- del contratto di cessione, da cui possa ricavarsi che lo stesso rientra effettivamente e inequivocabilmente tra pagina 7 di 20 quelli costituenti il blocco trasferito, appartenendo sine
ullo dubio alle categorie oggetto di cessione (quali, ad esempio, la data di instaurazione del rapporto o la qualificazione del credito a sofferenza);
- del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ove contenga indicazioni siano sufficientemente precise che consentano di ricondurre con certezza il credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, tenuto conto delle sue caratteristiche concrete
(Cass. 4277/2023).
Di norma, per individuare le categorie di crediti appartenenti al blocco ceduto, si fa riferimento a tutti quelli che:
- derivano da rapporti bancari (come prestiti personali,
mutui, conti correnti) costituiti in favore di persone fisiche e/o giuridiche;
- in essere a una certa data;
- sorti in un determinato periodo;
- regolati in una determinata valuta;
- disciplinati da una certa legge;
- assistiti o non assistiti da garanzia ipotecaria;
- classificati a sofferenza o deteriorati o a incaglio e via dicendo.
pagina 8 di 20 Secondo la definizione contenuta nella circolare della CA
d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, va ricondotta nella categoria delle sofferenze l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato d'insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario; si prescinde, peraltro, dall'esistenza di eventuali garanzie – reali o personali – poste a presidio dei crediti, mentre restano escluse le posizioni nelle quali la situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi,
quali, ad esempio, uno o più ritardi nei pagamenti o la contestazione del credito da parte del debitore.
Tanto premesso la convenuta opposta ha prodotto, quale prova della titolarità del credito, gli avvisi di cessione tra
[...]
e (doc. 4- ) e tra Parte_2 Controparte_6 CP_2
e CA IS S.p.A. (doc. 5 – , e Controparte_6 CP_2
il contratto di cessione tra CA IS S.p.A. e la stessa
(doc. 6 – ), ove vengono individuate Controparte_2 CP_2
pagina 9 di 20 con precisione tutte le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione.
Per quanto di interesse nel caso di specie, il primo avviso di cessione (G.U. n. 152/2013) individua l'oggetto della cessione in blocco sulla base delle seguenti caratteristiche:
- titolo: rapporti di credito di tipo revolving;
- debitore: persona fisica residente in al momento CP_5
della sottoscrizione;
- dichiarazione di decadenza del beneficio del termine da parte di tra il 3.12.1993 e il 29.7.2013, CP_3
compresi;
- valuta: euro.
Orbene il credito vantato dall'odierna opposta nei confronti della Giunta:
- trova titolo in un contratto di credito revolving (doc. 5,
monitorio, sezione “richiesta di finanziamento” –
); CP_2
- persona fisica, aveva residenza in Parte_1 CP_5
al momento della sottoscrizione del contratto (doc. 5,
monitorio, generalità della richiedente indicate nella scheda contrattuale – ; CP_2
- la decadenza del beneficio del termine va individuata, al più nel 31.12.2012, in ragione dell'epoca dell'ultimo pagina 10 di 20 pagamento effettuato dalla correntista indicata nell'estratto conto (23.10.2012; doc.
6 - monitorio) e di quanto previsto dall'art.
3.2. lett. a) della scheda contrattuale “costituiranno decadenza dal beneficio del
termine […] il mancato pagamento alla scadenza anche di
almeno due rate mensili […]);
- il finanziamento veniva concesso in euro e regolato sulla base della legge italiana.
Sicché il credito in odierna contesa rientra nell'oggetto della cessione, presentando tutte le caratteristiche indicate nell'avviso.
Il secondo avviso (G.U. n. 141/2015), invece, individua l'oggetto della cessione, conclusa con contratto sottoscritto tra CA
IS (cessionaria) e (cedente) avente effetto dal CP_6
30.11.2015, per relationem rispetto a quella precedente, avendo ad oggetto i crediti “dei quali la cedente si era resa titolare
nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla
notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 152 del 28 dicembre 2013”.
Sicché anche il criterio indicato dalla seconda cessione va ritenuto integrato.
Da ultimo, anche il contratto di cessione in blocco tra IS ed individua l'oggetto della cessione a per CP_2 CP_2
pagina 11 di 20 relationem indicando, all'allegato 2, lett. i), che “il Cedente
cede al Cessionario i crediti che […] soddisfano cumulativamente
i seguenti criteri: (i) crediti che derivano da contratti di
credito stipulati ed erogati da […]; (ii) crediti CP_3
acquistati da CA IS mediante i seguenti contratti di
cessione: […] 30/11/2015; (iii) crediti che derivano CP_6
dai contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iv)
crediti che derivano dai contratti di credito regolati dalla
legge italiana;
[…] (vi) i cui debitori siano persone fisiche”.
Anche in riferimento all'ultima cessione è pacifico:
- che il finanziamento sia stato concesso all'odierna opponente da;
CP_3
- sia stato ceduto da a IS in data 30.11.2015; CP_6
- il finanziamento sta stato concesso in euro e regolato sulla base della legge italiana;
- la debitrice sia una persona fisica.
Il credito oggetto di giudizio rientra quindi perfettamente nel perimetro oggettivo individuato dalle successive cessioni, sicché
l'opposta ne ha provato la titolarità.
*
3. Mandato all'incasso
Va altresì rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa della
Giunta circa il difetto di legittimazione ad agire della società
pagina 12 di 20 (oggi incorporata nella Controparte_4 [...]
) a riscuotere le somme per conto di CP_5 CP_2
Sul punto va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato i confini e le differenze tra il mandato all'incasso e la cessione di crediti: quest'ultima, infatti, è
caratterizzata dal trasferimento immediato della titolarità del credito, in virtù del quale il cessionario diviene l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitore ceduto, mentre nel mandato all'incasso viene conferita al mandatario solo la legittimazione alla riscossione del credito,
del quale resta titolare il mandante (Cass. ord. 21694/2018).
Invero la convenuta opposta conferiva alla “procura speciale alla
società con sigla C.B.I. Srl […] di Controparte_4
riscuotere, gestire e liquidare, più generale disporre dei
crediti dei quali la società è e diverrà titolare e diritti
collegati” (pag. 5, doc.
2 - monitorio).
Dal tenore letterale della documentazione allegata in atti (doc.
2 – monitorio) si evince che l'odierna opposta abbia conferito alla società unicamente il Controparte_4
mandato all'incasso per le somme oggetto di giudizio,
espressamente indicando di riservarsene la titolarità.
È indubbio quindi che la società veicolo abbia agito in nome e per conto di nella riscossione del credito. CP_2
pagina 13 di 20 *
4. Prova del credito ingiunto
Vanno, poi, rigettate le doglianze in ordine all'inidoneità della certificazione prodotta in fase monitoria a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U. 7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e,
dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che
pagina 14 di 20 agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte
negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine
di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento
della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente)
a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”.
Tanto premesso, parte opposta ha fornito prova del credito ingiunto mediante la produzione:
− del contratto di finanziamento stipulato dall' attrice/opponente con in data 12.9.2006 (doc. CP_3
5 – monitorio);
− dell'estratto conto analitico del rapporto indicato dalla data di apertura a quella di chiusura (doc. 6 –
monitorio).
*
5. Riferibilità del contratto all' estratto conto
A fronte delle allegazioni offerte dalla convenuta opposta, la difesa dell'opponente ha eccepito il difetto di riferibilità del finanziamento indicato dalla banca, a valere quale titolo contrattuale del credito, rispetto al rapporto effettivamente oggetto della pretesa.
pagina 15 di 20 In altre parole, secondo la prospettazione della difesa dell'opponente, seppur non integralmente esplicitata in questi termini, la banca avrebbe agito facendo valere un credito,
comunque derivante dalla mancata restituzione da parte della
Giunta di un finanziamento erogato in suo favore da e CP_3
riferito al rapporto indicato dall' estratto conto ex art. 50
T.U.B. prodotto in fase monitoria, producendo tuttavia, quale titolo della pretesa creditoria, una scheda contrattuale non riferibile a tale rapporto.
La circostanza sarebbe dimostrata dalla diversità della numerazione associata al contratto prodotto come allegato al ricorso monitorio (n. 01100232240 relativo al finanziamento
00232240; doc.
5 - monitorio) rispetto a quella indicato in narrativa con il n. 133799 (“[…] Premesso altresì che la Sig.ra
[…] intratteneva il rapporto contrattuale n. 133799”, doc. Pt_1
2 – ricorso pag. 4).
La doglianza va disattesa.
In primo luogo, va premesso che la difesa degli opponenti non ha espressamente negato:
− di aver stipulato con il contratto di CP_3
finanziamento oggetto di giudizio;
− di aver ricevuto le somme mutuate;
pagina 16 di 20 − di non aver restituito integralmente gli importi finanziati per capitale ed interessi;
limitandosi ad evidenziare la mancanza di prova circa l'esistenza del credito alla luce dell'erronea produzione documentale.
Sul punto va opinato che affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, ad affermare che quel fatto è da ritenere contestato.
Conseguentemente, la parte ha l'onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. (Cass. 17889/2020).
Sicché il mero difetto di riferibilità delle schede contrattuali agli estratti conto non dà la stura all'inesistenza del credito comprovato dagli estratti conto stessi, in assenza dell'espressa negazione della stipulazione dei contratti che hanno determinato l'instaurazione dei rapporti di finanziamento documentati attraverso gli estratti conto.
Di contro, è la stessa parte attrice ad affermare di aver
“saldato la maggior parte delle somme pretese” (pag. 11 – atto di pagina 17 di 20 citazione in opposizione), confermando implicitamente di aver ricevuto le somme in contesa.
Per i motivi su esposti, deve, inoltre, ritenersi priva di pregio l'eccezione di mancata autenticazione dell'estratto conto allegato in sede monitoria dalla convenuta/opposta, poiché
sottoscritto da un funzionario non appartenente alla banca cedente ( ). CP_3
Trattasi di eccezioni attinenti alle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso e pertanto del tutto irrilevanti nell'odierno giudizio di opposizione, il cui accertamento non si estende a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (S.U. 7448/1993).
*
6. Sul quantum debeatur
Infine, del tutto generiche e prive di alcun riscontro e/o allegazione probatoria risultano essere le contestazioni svolte dall'opponente l'attrice in ordine all'importo oggetto del provvedimento opposto.
Ed invero spetta a quest'ultima allegare e provare in modo specifico quanto effettivamente ha saldato e in che termini le somme riportate nell'estratto conto sarebbero errate.
pagina 18 di 20 In base a tutto quanto sinora esposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto opposto va confermato.
*
7. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00 stabilito in base all'ammontare del credito vantato dalla convenuta/opposta e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. accoglie la domanda avanzata da nei Controparte_2
confronti di Parte_1
3. condanna a pagare a Parte_1 Controparte_2
la somma di € 22.017,07, oltre ad interessi al tasso legale sulla sorte capitale dalla data di deposito del ricorso monitorio sino al saldo;
4. condanna a pagare in favore di Parte_1
le spese di lite del presente giudizio che Controparte_2
pagina 19 di 20 si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Calabria, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 20 di 20