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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA SE, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1514/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202300000024001 NON INDICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite in favore del difensore costituito.
Resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta: // (non costituita in giudizio).
Resistente Agenzia delle Entrate di Caserta: rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.03.2023 con ricorso presentato ai sensi del D.Lgs.n.546/1992 e depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 07.04.2023, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio gli Enti sopra riportati, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe per € 177.977,52 comprensivi di imposte, sanzioni, oneri di riscossione ed interessi, asseritamente notificato il 10.01.2023 dall'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta. L'atto era impugnato unitamente alla cartella di pagamento sottesa n.02820200014915168000 emessa a seguito di avviso di recupero del credito di imposta n.TF7CR0700001/2020, riferito ad I.R.P.E.F. anno 2015.
Il Ricorrente dopo aver preliminarmente rappresentato la competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita in relazione alla tipologia di atto impugnato, eccepiva, l'illegittimità della procedura di notifica della cartella di pagamento sottesa, nonché l'omessa notifica del prodromico avviso di recupero, generante il ruolo poi trasfuso nella cartella di pagamento in impugnativa. Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.
In data 27.04.2023 con decreto n.33, la Corte di Giustizia Tributaria oggi adita, deliberava su richiesta del
Ricorrente, l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con atti controdeduttivi depositati in data 02.05.2023 si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Sosteneva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, trattandosi nella fattispecie di vertenza inerente provvedimenti di esecuzione forzata, successivi alla notifica della cartella di pagamento. Nel merito rappresentava la rituale notifica degli atti sottesi. Chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia adita ed in subordine, di confermare la legittimità dell'atto impugnato, con rigetto del ricorso e condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 19.10.2023 ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.n.546/1992, Parte Ricorrente depositava memorie integrative, con le quali chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dalla Legge n.197/2022. Allegava in atti istanza di adesione presentata in data 08/05/2023. Formulava inoltre richiesta di liquidazione dei compensi professionali.
Nel corso dell'udienza dell'08.11.2023, Il Collegio, con ordinanza n.2006 depositata in atti il 05.12.2023, disponeva il rinvio della trattazione, in attesa della documentazione attestante i pagamenti effettuati, in ordine alla predetta procedura di composizione. Alla successiva udienza del 05.11.2025, riscontrato che agli atti di causa era depositata unicamente la documentazione comprovante la presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata, ma non risultava formalizzato il perfezionamento della procedura con il deposito delle attestazioni dei relativi versamenti, stabiliva con ordinanza n.1489 del 06.11.2025, il proseguimento del giudizio per la trattazione del merito.
Sebbene ritualmente citata, non risultava costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta. Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Collegio sentiti i fatti e le questioni esposti dal giudice relatore, preso atto della mancata comparizione in dibattimento di Parte Ricorrente, ascoltata la relazione della costituita Agenzia delle Entrate, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio riscontra preliminarmente la proposizione del ricorso nei termini e secondo le formali modalità del D.Lgs. n.546/1992. Superate pertanto le eccezioni introduttive, ritenuta quindi conforme e rituale l'impugnativa, nel merito, con riferimento al motivo di ricorso, relativo alla richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere formulata da Parte Ricorrente per effetto della presentazione della domanda ammissione alla procedura di definizione agevolata di cui alla Legge
n.197/2022, il Collegio osserva che l'articolo 12-bis, D.L. n.84/2025, inserito in sede di conversione nella
Legge n.108/2025, ha statuito che il secondo periodo, dell'articolo 1, comma 236, della Legge n.197/2022, ai soli fini dell'estinzione, deve essere inteso considerando che l'effettivo perfezionamento della definizione della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio previo presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore ed è subordinata al deposito in atti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, completa della comunicazione in ordine all'ammissibilità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Il Collegio annota anche l'articolo 1, comma 244, della Legge
n.197/2022, prevede che: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.” Il Collegio riscontrato che alcun versamento risulta prodotto in atti dalle Parti in causa, deduce la decadenza dalla procedura, con conseguente inammissibilità della richiesta di estinzione del procedimento e proseguimento della controversia con trattazione dei motivi di merito. Tanto premesso, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ordine al presunto difetto di giurisdizione del giudice tributario adito, in favore del giudice ordinario, essendo l'atto impugnato riferito alla fase esecutiva, il Collegio osserva che
Parte Ricorrente ha impugnato un provvedimento della riscossione deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, aventi natura tributaria. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ex multis Corte di Cassazione S.U. sentenze 7822/2020, n.13913/2017) a cui il Collegio si uniforma, la contestazione relativa all'omessa notifica di atti presupposti, ove questi siano riconducibili alla sfera tributaria, come nella fattispecie in esame, attiene alla legittimità della pretesa impositiva, rientrando quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n.546/1992. L'eccezione dell'Ufficio, risulta pertanto infondata ed è rigettata.
Con riferimento al motivo di contestazione relativo all'omessa notifica degli atti presupposti, il Collegio dal riscontro della produzione documentale di causa, rileva che l'Agenzia Entrate-Riscossione in data 18.01.2022 notificava ritualmente all'odierno Ricorrente tramite posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n.02820200014915168000, derivata avviso di recupero del credito d'imposta n.TF7CR0700001/2020 riportato come notificato il 14/01/2020. La cartella di pagamento non opposta nei termini di cui all'articolo
21 del D.Lgs.n.546/1992, rendeva definitiva la pretesa tributaria, con conseguente improponibilità dei motivi di opposizione inerenti eventuali difetti della procedura notificatoria adottata o del merito della pretesa impositiva derivata dall'avviso di recupero sotteso alla cartella stessa. Il motivo di ricorso è pertanto ritenuto infondato ed è rigettato.
Per tutto quanto sopra riportato il ricorso è rigettato. Le spese di giudizio imputate in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'articolo 15, comma
2 sexies, del D.Lgs.n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, rigetta il ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi € 3.200,00 (tremiladuecento/00 ,oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPALBO FERRUCCIO, Presidente
NA SE, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1514/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202300000024001 NON INDICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con liquidazione delle spese di lite in favore del difensore costituito.
Resistente Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta: // (non costituita in giudizio).
Resistente Agenzia delle Entrate di Caserta: rigetto del ricorso, con condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.03.2023 con ricorso presentato ai sensi del D.Lgs.n.546/1992 e depositato presso la Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 07.04.2023, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio gli Enti sopra riportati, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi di cui in epigrafe per € 177.977,52 comprensivi di imposte, sanzioni, oneri di riscossione ed interessi, asseritamente notificato il 10.01.2023 dall'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta. L'atto era impugnato unitamente alla cartella di pagamento sottesa n.02820200014915168000 emessa a seguito di avviso di recupero del credito di imposta n.TF7CR0700001/2020, riferito ad I.R.P.E.F. anno 2015.
Il Ricorrente dopo aver preliminarmente rappresentato la competenza della Corte di Giustizia Tributaria adita in relazione alla tipologia di atto impugnato, eccepiva, l'illegittimità della procedura di notifica della cartella di pagamento sottesa, nonché l'omessa notifica del prodromico avviso di recupero, generante il ruolo poi trasfuso nella cartella di pagamento in impugnativa. Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.
In data 27.04.2023 con decreto n.33, la Corte di Giustizia Tributaria oggi adita, deliberava su richiesta del
Ricorrente, l'ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato.
Con atti controdeduttivi depositati in data 02.05.2023 si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Sosteneva preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita, trattandosi nella fattispecie di vertenza inerente provvedimenti di esecuzione forzata, successivi alla notifica della cartella di pagamento. Nel merito rappresentava la rituale notifica degli atti sottesi. Chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia adita ed in subordine, di confermare la legittimità dell'atto impugnato, con rigetto del ricorso e condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 19.10.2023 ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.n.546/1992, Parte Ricorrente depositava memorie integrative, con le quali chiedeva di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dalla Legge n.197/2022. Allegava in atti istanza di adesione presentata in data 08/05/2023. Formulava inoltre richiesta di liquidazione dei compensi professionali.
Nel corso dell'udienza dell'08.11.2023, Il Collegio, con ordinanza n.2006 depositata in atti il 05.12.2023, disponeva il rinvio della trattazione, in attesa della documentazione attestante i pagamenti effettuati, in ordine alla predetta procedura di composizione. Alla successiva udienza del 05.11.2025, riscontrato che agli atti di causa era depositata unicamente la documentazione comprovante la presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata, ma non risultava formalizzato il perfezionamento della procedura con il deposito delle attestazioni dei relativi versamenti, stabiliva con ordinanza n.1489 del 06.11.2025, il proseguimento del giudizio per la trattazione del merito.
Sebbene ritualmente citata, non risultava costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione di Caserta. Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Collegio sentiti i fatti e le questioni esposti dal giudice relatore, preso atto della mancata comparizione in dibattimento di Parte Ricorrente, ascoltata la relazione della costituita Agenzia delle Entrate, esaminata la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio riscontra preliminarmente la proposizione del ricorso nei termini e secondo le formali modalità del D.Lgs. n.546/1992. Superate pertanto le eccezioni introduttive, ritenuta quindi conforme e rituale l'impugnativa, nel merito, con riferimento al motivo di ricorso, relativo alla richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere formulata da Parte Ricorrente per effetto della presentazione della domanda ammissione alla procedura di definizione agevolata di cui alla Legge
n.197/2022, il Collegio osserva che l'articolo 12-bis, D.L. n.84/2025, inserito in sede di conversione nella
Legge n.108/2025, ha statuito che il secondo periodo, dell'articolo 1, comma 236, della Legge n.197/2022, ai soli fini dell'estinzione, deve essere inteso considerando che l'effettivo perfezionamento della definizione della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio previo presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore ed è subordinata al deposito in atti della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, completa della comunicazione in ordine all'ammissibilità rilasciata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Il Collegio annota anche l'articolo 1, comma 244, della Legge
n.197/2022, prevede che: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.” Il Collegio riscontrato che alcun versamento risulta prodotto in atti dalle Parti in causa, deduce la decadenza dalla procedura, con conseguente inammissibilità della richiesta di estinzione del procedimento e proseguimento della controversia con trattazione dei motivi di merito. Tanto premesso, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate in ordine al presunto difetto di giurisdizione del giudice tributario adito, in favore del giudice ordinario, essendo l'atto impugnato riferito alla fase esecutiva, il Collegio osserva che
Parte Ricorrente ha impugnato un provvedimento della riscossione deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, aventi natura tributaria. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(ex multis Corte di Cassazione S.U. sentenze 7822/2020, n.13913/2017) a cui il Collegio si uniforma, la contestazione relativa all'omessa notifica di atti presupposti, ove questi siano riconducibili alla sfera tributaria, come nella fattispecie in esame, attiene alla legittimità della pretesa impositiva, rientrando quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n.546/1992. L'eccezione dell'Ufficio, risulta pertanto infondata ed è rigettata.
Con riferimento al motivo di contestazione relativo all'omessa notifica degli atti presupposti, il Collegio dal riscontro della produzione documentale di causa, rileva che l'Agenzia Entrate-Riscossione in data 18.01.2022 notificava ritualmente all'odierno Ricorrente tramite posta elettronica certificata, la cartella di pagamento n.02820200014915168000, derivata avviso di recupero del credito d'imposta n.TF7CR0700001/2020 riportato come notificato il 14/01/2020. La cartella di pagamento non opposta nei termini di cui all'articolo
21 del D.Lgs.n.546/1992, rendeva definitiva la pretesa tributaria, con conseguente improponibilità dei motivi di opposizione inerenti eventuali difetti della procedura notificatoria adottata o del merito della pretesa impositiva derivata dall'avviso di recupero sotteso alla cartella stessa. Il motivo di ricorso è pertanto ritenuto infondato ed è rigettato.
Per tutto quanto sopra riportato il ricorso è rigettato. Le spese di giudizio imputate in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'articolo 15, comma
2 sexies, del D.Lgs.n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, rigetta il ricorso. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia delle Entrate liquidate in complessivi € 3.200,00 (tremiladuecento/00 ,oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti.