Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 442
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Adesione alla procedura di definizione agevolata

    Il Collegio osserva che l'estinzione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che, in caso di mancato o tardivo versamento, la definizione non produce effetti. Non essendo stati prodotti versamenti in atti, si deduce la decadenza dalla procedura e l'inammissibilità della richiesta di estinzione.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il Collegio rileva che l'Agenzia Entrate-Riscossione ha notificato ritualmente la cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata. La cartella non opposta nei termini ha reso definitiva la pretesa tributaria, rendendo improponibili i motivi di opposizione inerenti difetti della procedura notificatoria o del merito della pretesa impositiva.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La contestazione relativa all'omessa notifica di atti presupposti di natura tributaria attiene alla legittimità della pretesa impositiva e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 442
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 442
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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