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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 911/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024
TRA
(avv.to Licciardello Maria Grazia) Parte_1
E
(avv.to Spinelli Lorenzo) Controparte_1
Controparte_2
PG in sede
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto querela di falso Parte_1
avverso il verbale n. 148/2008 di sequestro amministrativo dell'autovettura di cui era comproprietaria, redatto ex art. 213 C.d.S. dalla Polizia Municipale del Comune di in data 12.10.2008, in CP_1
forza del quale veniva nominato custode erroneamente indicato come Controparte_2
“solidalmente obbligato” con il proprietario dell'autovettura.
Chiedeva “accertare e dichiarare che alcun rapporto solidale sussisteva prima del 12.10.2008 o sussiste dopo la predetta data fra il sig. e/o la – LE EL ed il sig. Parte_2 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la falsità del verbale di sequestro amministrativo Controparte_2 dell'autovettura BC568HE redatto in data 12.10.2008 dalla PM di Giovinazzo, con il quale il detto
pagina 1 di 4 nella qualità di obbligato in solido è stato nominato custode dell'autovettura, con tutte CP_2 le conseguenze di legge”.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Rimaneva contumace Controparte_2
Il Tribunale, con la sentenza n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024, dichiarava improcedibile la querela di falso e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che non era stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c. né alla prima udienza né a quelle successive.
Riteneva assorbita ogni ulteriore eccezione e questione sollevata dalla parti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che: Parte_1
1) la causa era stata trattenuta in decisione in mancanza delle conclusioni di parte attrice e delle sue comparse conclusionali e memorie;
2) il Tribunale aveva omesso di ravvisare gli estremi di una conferma della querela per fatti concludenti nelle ripetute notifiche della citazione e nella detta memoria datata 14.11.2022, munita di procura speciale per la proposizione della querela, con la quale ancora una volta si ribadiva la istanza di falsità del documento.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 342 cpc,
Nel merito deduceva che l'indicazione dello come soggetto “solidalmente obbligato” CP_2
integrava un mero errore materiale commesso in fase di compilazione del verbale di sequestro n.
148/2008 e, in quanto tale, non suscettibile di querela di falso.
Instava, quindi, per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Ciò posto, deve essere preliminarmente superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dal risultando sufficientemente indicate le parti della sentenza oggetto di gravame. CP_1
L'appello deve essere rigettato.
E' infondata la prima censura atteso che l'omesso deposito di atti difensivi da parte della è da Pt_1 imputare esclusivamente alla stessa come precisato nell'atto di appello: “Ciò è dovuto al fatto che, a motivo del decesso improvviso e traumatico del proprio figlio 35.enne in Persona_1
data 23.10.23 e di tutte le vicende gravi e successive che hanno interessato il maneggio di cui è
pagina 2 di 4 presidente, la GO ha omesso di riscontrare la mail della sottoscritta che comunicavano gli adempimenti prossimi e la invitavano a contattarla”.
Quanto alla mancanza della condizione di procedibilità della domanda stabilita dall'art. 99 disp att.
c.p.c., rilevata dal Tribunale, si deve rammentare che la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche la predetta disposizione va interpretata tenendo conto della volontà comunque espressa, anche in tempi successivi (la conferma della parte personalmente è qualificabile come condizione di procedibilità) dalla parte ( Cass.
23896/2014, Cass. 9013/1992).
Nel caso di specie, una manifestazione di volontà di conferma della querela di falso deve univocamente ravvisarsi nella “MEMORIA NUOVO DIFENSORE ex art. 83 cpc nonché note di trattazione per la precisazione delle conclusioni” datata 14.11.2022, con allegata procura speciale, con cui il nuovo difensore della ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Pt_1
alcun rapporto solidale sussisteva prima del 12.10.2008 o sussiste dopo la predetta data fra il sig.
e/o la ed il sig. e per l'effetto Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 dichiarare la falsità del verbale di sequestro amministrativo dell'autovettura BC568HE redatto in data
12.10.2008 dalla PM di Giovinazzo, con il quale il detto nella qualità di obbligato in CP_2 solido è stato nominato custode dell'autovettura, con tutte le conseguenze di legge”.
Superato il profilo di improcedibilità ravvisato dal Tribunale, si osserva, tuttavia, che, come dedotto dal sin dal primo grado, l'indicazione, sul verbale oggetto di querela di falso, Controparte_1 dello come soggetto “solidalmente obbligato” con il proprietario dell'autovettura integra CP_2
un mero errore materiale.
Tali conclusioni trovavano conferma nel fatto che gli agenti della Polizia Municipale, nell'atto di compilare il modulo predisposto per il verbale di sequestro amministrativo, non avevano cancellato la dicitura prestampata “soggetto con il medesimo solidalmente obbligato”, qualifica non attribuibile allo il quale era mero affidatario dell'autoveicolo sin dal 24/09/2008 e nominato custode CP_2 soltanto con verbale di sequestro successivo in quanto titolare di un'impresa inserita negli elenchi prefettizi per il soccorso stradale e la custodia dei veicoli.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi pagina 3 di 4 l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorché si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, dal tenore degli atti di causa emerge univocamente che l'appellante non ha impugnato il verbale di sequestro nella sua efficacia probatoria ma esclusivamente sotto il profilo del suindicato errore materiale, per aver erroneamente riportato l'indicazione dello come CP_2
soggetto solidalmente obbligato.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la sostanziale soccombenza dell'appellante.
Le spese di questo grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/14 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria) sono poste a carico della parte appellante in favore della parte appellata.
Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024 Parte_1
ed in riforma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 911/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024
TRA
(avv.to Licciardello Maria Grazia) Parte_1
E
(avv.to Spinelli Lorenzo) Controparte_1
Controparte_2
PG in sede
All'udienza del 27.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto querela di falso Parte_1
avverso il verbale n. 148/2008 di sequestro amministrativo dell'autovettura di cui era comproprietaria, redatto ex art. 213 C.d.S. dalla Polizia Municipale del Comune di in data 12.10.2008, in CP_1
forza del quale veniva nominato custode erroneamente indicato come Controparte_2
“solidalmente obbligato” con il proprietario dell'autovettura.
Chiedeva “accertare e dichiarare che alcun rapporto solidale sussisteva prima del 12.10.2008 o sussiste dopo la predetta data fra il sig. e/o la – LE EL ed il sig. Parte_2 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la falsità del verbale di sequestro amministrativo Controparte_2 dell'autovettura BC568HE redatto in data 12.10.2008 dalla PM di Giovinazzo, con il quale il detto
pagina 1 di 4 nella qualità di obbligato in solido è stato nominato custode dell'autovettura, con tutte CP_2 le conseguenze di legge”.
Si costituiva il contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Rimaneva contumace Controparte_2
Il Tribunale, con la sentenza n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024, dichiarava improcedibile la querela di falso e condannava l'attrice al pagamento delle spese.
Argomentava che non era stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c. né alla prima udienza né a quelle successive.
Riteneva assorbita ogni ulteriore eccezione e questione sollevata dalla parti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che: Parte_1
1) la causa era stata trattenuta in decisione in mancanza delle conclusioni di parte attrice e delle sue comparse conclusionali e memorie;
2) il Tribunale aveva omesso di ravvisare gli estremi di una conferma della querela per fatti concludenti nelle ripetute notifiche della citazione e nella detta memoria datata 14.11.2022, munita di procura speciale per la proposizione della querela, con la quale ancora una volta si ribadiva la istanza di falsità del documento.
Instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado con vittoria di spese del doppio grado.
Si costituiva il eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 342 cpc,
Nel merito deduceva che l'indicazione dello come soggetto “solidalmente obbligato” CP_2
integrava un mero errore materiale commesso in fase di compilazione del verbale di sequestro n.
148/2008 e, in quanto tale, non suscettibile di querela di falso.
Instava, quindi, per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
Ciò posto, deve essere preliminarmente superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc sollevata dal risultando sufficientemente indicate le parti della sentenza oggetto di gravame. CP_1
L'appello deve essere rigettato.
E' infondata la prima censura atteso che l'omesso deposito di atti difensivi da parte della è da Pt_1 imputare esclusivamente alla stessa come precisato nell'atto di appello: “Ciò è dovuto al fatto che, a motivo del decesso improvviso e traumatico del proprio figlio 35.enne in Persona_1
data 23.10.23 e di tutte le vicende gravi e successive che hanno interessato il maneggio di cui è
pagina 2 di 4 presidente, la GO ha omesso di riscontrare la mail della sottoscritta che comunicavano gli adempimenti prossimi e la invitavano a contattarla”.
Quanto alla mancanza della condizione di procedibilità della domanda stabilita dall'art. 99 disp att.
c.p.c., rilevata dal Tribunale, si deve rammentare che la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche la predetta disposizione va interpretata tenendo conto della volontà comunque espressa, anche in tempi successivi (la conferma della parte personalmente è qualificabile come condizione di procedibilità) dalla parte ( Cass.
23896/2014, Cass. 9013/1992).
Nel caso di specie, una manifestazione di volontà di conferma della querela di falso deve univocamente ravvisarsi nella “MEMORIA NUOVO DIFENSORE ex art. 83 cpc nonché note di trattazione per la precisazione delle conclusioni” datata 14.11.2022, con allegata procura speciale, con cui il nuovo difensore della ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che Pt_1
alcun rapporto solidale sussisteva prima del 12.10.2008 o sussiste dopo la predetta data fra il sig.
e/o la ed il sig. e per l'effetto Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 dichiarare la falsità del verbale di sequestro amministrativo dell'autovettura BC568HE redatto in data
12.10.2008 dalla PM di Giovinazzo, con il quale il detto nella qualità di obbligato in CP_2 solido è stato nominato custode dell'autovettura, con tutte le conseguenze di legge”.
Superato il profilo di improcedibilità ravvisato dal Tribunale, si osserva, tuttavia, che, come dedotto dal sin dal primo grado, l'indicazione, sul verbale oggetto di querela di falso, Controparte_1 dello come soggetto “solidalmente obbligato” con il proprietario dell'autovettura integra CP_2
un mero errore materiale.
Tali conclusioni trovavano conferma nel fatto che gli agenti della Polizia Municipale, nell'atto di compilare il modulo predisposto per il verbale di sequestro amministrativo, non avevano cancellato la dicitura prestampata “soggetto con il medesimo solidalmente obbligato”, qualifica non attribuibile allo il quale era mero affidatario dell'autoveicolo sin dal 24/09/2008 e nominato custode CP_2 soltanto con verbale di sequestro successivo in quanto titolare di un'impresa inserita negli elenchi prefettizi per il soccorso stradale e la custodia dei veicoli.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi pagina 3 di 4 l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorché si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 19626 del 18/09/2020).
Nel caso di specie, dal tenore degli atti di causa emerge univocamente che l'appellante non ha impugnato il verbale di sequestro nella sua efficacia probatoria ma esclusivamente sotto il profilo del suindicato errore materiale, per aver erroneamente riportato l'indicazione dello come CP_2
soggetto solidalmente obbligato.
L'appello va, pertanto, rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la sostanziale soccombenza dell'appellante.
Le spese di questo grado di giudizio, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/14 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria) sono poste a carico della parte appellante in favore della parte appellata.
Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell'art. 13
D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2092/2024 pubblicata il 3.06.2024 Parte_1
ed in riforma della stessa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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