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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dalle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1402/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.ta Maria Ingrid Baroni;
- ricorrente- nei confronti di:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 mo;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co. 1 c.p.c.;
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Per_ 1) Affidare i figli minori ed in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Persona_2 Per_3 presso la medesima, con facoltà del padre di vederli e tenerli presso di sé previo accordo e consenso della madre e quanto ad
presso la casa della stessa, secondo modalità che il Tribunale riterrà tutelanti per i minori. Per_3
pagina 1 di 8 2) Assegnare alla signora un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1 di € 400,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indaci ISTAT e che il signor
[...] dovrà pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, extrasco CP_1 di carattere straordinario.
3) Assegnare alla Sig.a un assegno mensile per il suo mantenimento di € 300,00, somma da Parte_1 rivalutarsi secondo gli indi signor dovrà pagare in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese.
4) Rigettare ogni diversa domanda di parte resistente Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, esperito negativamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, dichiarare la separazione personale con addebito alla moglie e:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione ed affidamento al padre;
3) Non determinare il contributo al mantenimento alla moglie, data la attività lavorativa e/o comunque la propria autosufficienza economica;
4) Determinare un contributo di mantenimento dei figli che tenga conto delle condizioni economiche del sig.
[...] che, allo stato, dopo aver trascorso un lungo periodo di disoccupazione, è stato assunto da qualche sett CP_1 riuscendo a vivere grazie e principalmente con gli aiuti del padre pensionato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.06.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al
[...] ; inoltre, la ricorrente ha chiesto che i tre figli minori vengano affidati in via esclusiva a sé, che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre secondo le modalità stabilite dal Tribunale, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando € 400,00 mensili per ciascuno figlio, oltre al CP_1 50 spese straordinarie nonché al mantenimento della stessa versando € 300,00 mensili.
A fondamento del ricorso sono state allegate le seguenti circostanze di fatto:
- la sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio civile in Casalpusterlengo (Lo) il Pt_1 CP_1 giorno 26.09.2015 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.18, parte I, anno 2015) e hanno fissato la propria residenza in Casalpusterlengo (Lo) in un immobile in locazione con contratto intestato al sig. CP_1
- dall'unione sono nati i figli (il 03.03.2010), (il 21.01.2015) e (il Per_1 Persona_2 Per_3 09.03.2022), quest'ultima nata quando la sig.ra aveva già lasciato la casa coniugale da Pt_1 mesi;
- nel mese di agosto 2021 la sig.ra è stata costretta dal marito a lasciare l'abitazione Pt_1 familiare e a trasferirsi con i prop resso l'abitazione della madre in Casalpusterlengo mentre il sig. è rimasto nell'abitazione familiare, accogliendo fin da subito una nuova CP_1 compagna, con la quale si è poi trasferito in Sicilia nell'aprile 2022;
- la sig.ra dal 2012 ha lavorato come coadiuvante familiare addetta alla gestione Pt_1 amminist la ditta individuale di trasporti del marito;
nel 2016 è stata costituita la DGV Trasporti s.r.l., avente come amministratore la sig.ra madre della ricorrente ma di Persona_4 fatto gestita dal sig. che però risultava dipen bito della quale la moglie si CP_1 occupava della contabilità;
- nel settembre 2021 il sig. ha preteso dalla mogliere e dalla suocera la cessione a proprio CP_1 favore delle quote societ l mese di novembre 2021 il sig. ha ceduto l'azienda al CP_1 fratello continuando tuttavia a gestirla personalmente;
Parte_2
pagina 2 di 8 - ad oggi la sig.ra è disoccupata e dall'ottobre 2021 percepisce il reddito di cittadinanza Pt_1 nella misura di € 700,00 mensili;
- il sig. è autotrasportatore per la DGV Trasporti Srl che opera grazie all'attestato di CP_1 capaci essionale conseguito dalla sig.ra il aveva garantito alla moglie che le Pt_1 CP_1 avrebbe corrisposto la somma mensile di € 500,00 per l'utilizzo da parte della DGV Trasporti srl del predetto attestato, tuttavia, egli non ha adempiuto all'obbligazione assunta;
- il matrimonio è stato sereno fino al luglio 2021, quando il sig. ha cominciato a CP_1 manifestare comportamenti aggressivi, che hanno reso necessar data 20.08.2021, l'intervento dei Carabinieri di Casalpusterlengo, i quali hanno suggerito alla ricorrente di allontanarsi da casa con i figli;
nel frattempo, il sig. ha confessato alla moglie di CP_1 frequentare da tempo un'altra donna;
- dalla separazione il sig. si è disinteressato dell'esigenze della famiglia, non adempiendo CP_1 all'impegno assunto in data 22.08.2021 di corrispondere mensilmente € 1.000,00 per il mantenimento dei figli e € 500,00 a favore della moglie per l'utilizzo dell'attestato di capacità professione conseguito dalla stessa, così da consentire alla DGV Trasporti di continuare ad operare.
1.2. All'udienza presidenziale del 08.09.2022 è comparsa la sola sig.ra che ha reso le seguenti Pt_1 dichiarazioni: “Confermo il ricorso. Vivo precariamente da mia madre insieme li. Come unica entrata ho l'assegno del reddito di cittadinanza dall'ottobre 2021. Ero d'accordo con mio marito per la corresponsione di un contributo mensile complessivo di € 1.500,00 (€ 1.000,00 per i figli e € 500,00 per me a titolo di riconoscimento per l'utilizzo da parte sua del mio attestato di capacità professionale per la ditta). Tale accordo è stato ripetutamente violato da mio marito che negli ultimi mesi non corrisponde nulla. Insisto per l'affidamento esclusivo perché mio marito si disinteressa economicamente e praticamente dei suoi figli che ormai non vede da mesi, Mio marito è in grado di mantenersi e mantenere la famiglia perché lavora regolarmente come autotrasportatore nelle più diverse forme. Mio marito è perfettamente informato dell'udienza di oggi. Quando l'ho ribadito, mi ha risposto che non era interessato alla causa. Suo fratello mi ha detto ieri che forse mio marito si sarebbe collegato da remoto”.
Con ordinanza assunta in udienza, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
ha disposto che il padre possa vedere i figli due domeniche al mese;
ha onerato il sig. del contributo al mantenimento dei figli CP_1 nella misura mensile di € 400,00 per ciascuno e del mantenimento della moglie nella misura di € 300,00.
1.3. Con memoria depositata il 19.12.2022 il sig. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda CP_1 di separazione chiedendo l'addebito alla moglie;
il resistente ha chiesto l'affido condiviso dei figli e il collocamento presso di sé, ha chiesto al Tribunale di quantificare il contributo al mantenimento della prole e di rigettare la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie.
Nella comparsa sono state allegate le seguenti circostanze:
- durante il matrimonio il sig. ha sostenuto tutte le spese necessarie al mantenimento della CP_1 famiglia;
- il rapporto tra i coniugi è sempre stato sereno fino a quando la sig.ra ha iniziato a Pt_1 tenere un comportamento prepotente e autoritario, sicché egli ha deciso di trasferirsi momentaneamente dai genitori a Gela;
nel settembre 2021 il sig. è rientrato presso la CP_1 casa coniugale, avvedendosi che la moglie aveva venduto gran part obili dell'abitazione; in tale occasione la sig.ra aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri per impedire al Pt_1 marito di rientrare in casa, gli operanti intervenuti non avevano potuto dare seguito alla richiesta in quanto il contratto di locazione era intestato al sig. CP_1
- a seguito della rottura dell'unione matrimoniale, il sig. ha contribuito al mantenimento CP_1 dei figli e ha consegnato alla moglie le somme necessario per il mantenimento della stessa;
- la sig.ra è dotata di capacità lavorativa ed è economicamente autosufficiente in quanto Pt_1 percepi no unico per i figli e il reddito di cittadinanza;
- di essere stato disoccupato per lungo tempo e di aver trovato lavoro da poco.
pagina 3 di 8 1.4. All'udienza del 14.04.2023, tenutasi in forma scritta, la g.i. ha rigettato le istanze istruttorie e ha assegnato termine alle parti per depositare la documentazione reddituale relativa agli ultimi 5 anni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5. Con sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e rigettato le domande di addebito formulate da entrambi i coniugi.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per svolgere un approfondimento istruttorio in ordine al rapporto del sig. con i figli nonché per acquisire la documentazione reddituale delle parti, al fine CP_1 di assumere i necessari provvedimenti in ordine alla regolamentazione dei figli minori.
Con ordinanza del 05.03.2024 il Tribunale ha disposto nei confronti dell' l'ordine di esibizione CP_2 ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione attestante (i) le s ercepite da Parte_1 a titolo di reddito di cittadinanza e di reddito di inclusione dal 2021; (ii) le somme pe
[...] e da a titolo di assegno universale per i figli (n. i Parte_1 CP_1 Persona_5 21.01.2015) e (n. il 09.03.2 ronti Parte_3 Parte_4 dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 di e Inoltre, il Tribunale ha invitato le Parte_1 CP_1 parti a depositare le buste paga l ntratti di lavoro e di locazione.
1.6. All'udienza del 17.05.2024 è comparsa la sola sig.ra la quale ha reso le seguenti Pt_1 dichiarazioni: “Il sig. non vede mai i figli, li chiama raramente, lui ha bloccato il mio numero di telefono. Il sig. CP_1 ha incontrato i tima volta tre mesi fa per venti minuti sotto casa, ha promesso che si sarebbero rivisti il CP_1 giorno dopo ma non si è più fatto vedere, in quell'occasione ha restituito ai bambini i regali che loro avevano fatto al padre. Si trovava qui per lavoro, lui fa il camionista, vive a Gela. Ha pagato il mantenimento solo i primi sei mesi, corrispondeva circa € 200/300 al mese, poi ha interrotto. Vivo con mia madre, guadagno circa € 950 al mese, lavoro part-time, mi è stato rinnovato il contratto fino a settembre e spero mi venga prorogato nuovamente”.
1.7. Alla successiva udienza del 09.07.2024 è comparso anche il sig. il quale ha reso le seguenti CP_1 dichiarazioni: “Io sono autotrasportatore, faccio viaggi a lunga percorrenza, do parazione mi sono limitato nelle visite dei figli perché avevo timori nei confronti di mia moglie perché ha sporto varie denunce nei miei confronti, mi ha accusato di essere stato violento ma ciò non è vero. Io vorrei vedere i miei figli ma senza dover incontrare mia moglie. Almeno una volta al mese mi capita di venire verso il nord, purtroppo non ho la possibilità di tenere con me i figli, ho un po' di problemi economici. Io guadagno circa € 1.4000/1.5000 al mese, lavoro per il mio attuale datore di lavoro da circa due anni. Io abito in Sicilia con la mia compagna, abbiamo una figlia di un anno. Pago un canone di locazione pari a € 450,00 al mese. La mia compagna non lavora. Quanto al mantenimento dei figli, ho mandato qualcosina, al momento non sono regolare nei pagamenti. Io vorrei il collocamento dei figli presso di me, non ho mai frequentato mia figlia più piccola, quando la sig.ra ha partorito non mi ha reso partecipe dell'evento e non mi ha neppure indicato Pt_1 la data della nascita”.
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024.
3. Sul regime di affido, collocamento e visite dei figli minori.
Quanto al regime di affido della prole, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori. Si tratta di strumento che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi pagina 4 di 8 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante
Nel caso in esame, la carenza genitoriale del padre, che giustifica l'affidamento esclusivo a favore della madre, si è concretizzata nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, circostanza che può ritenersi provata alla luce dall'atto di pignoramento presso terzi, per la somma di € 11.300,00, notificato nel mese di aprile 2023 dalla sig.ra al datore di lavoro del sig. Pt_1
CP_1
All'udienza del 09.07.2024 il sig. ha confermato di non essere regolare nei pagamenti e di aver CP_1
“mandato qualcosina” per il manten dei figli, giustificando tale comportamento a causa di problemi economici. Tuttavia, tale ultima circostanza – allegata in termini assolutamente generici – è rimasta priva di riscontro probatorio e risulta smentita dalla situazione reddituale del sig. il quale ha CP_1 riferito di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.400,00 - € 1.500,00, il che consente di ritenere che il resistente dispone di risorse economiche sufficienti per contribuire economicamente alle esigenze della prole. Si osserva, inoltre, che il sig. ha falsamente dichiarato in udienza che l'attuale CP_1 compagna è priva di occupazione, sennonché quest'ultima è la titolare dell'impresa Parte_5 FG Quee a quale è assunto proprio il sig. (v. la dichiarazione del terzo CP_1 pignorato ex art. 547 c.p.c. del 28.06.2023). Pertanto, il nuovo n miliare costruito del resistente può beneficiare anche del contributo economico della sig.ra Parte_5
La condotta del resistente ha quindi privato i figli dei mezzi economici necessari per far fronte alle loro esigenze.
Le risultanze processuali consentono poi di affermare che il sig. ha privato i figli anche del CP_1 necessario sostegno morale, avendo delegato integralmente alla moglie i compiti di cura e di crescita della prole.
Il resistente ha riferito di aver limitato le visite dei figli in ragione del timore nutrito nei confronti della moglie, che lo avrebbe falsamente denunciato diverse volte per violenze. Anche tale circostanza è rimasta sfornita di prova né il resistente ha dimostrato di aver manifestato negli anni la volontà di frequentare con regolarità i figli, seppur con le difficoltà connesse alla distanza geografica che lo separa dall'abitazione materna. Inoltre, il sig. non intrattiene contatti telefonici regolari con i figli, non ha CP_1 mai frequentato la figlia più piccola (nata quando la coppia già non conviveva più e che il sig. Per_3 di fatto non conosce) e che i tri con i figli, della durata di pochi minuti, si svolgono solo CP_1 in occasione delle sue trasferte di lavoro (“Il sig. non vede mai i figli, li chiama raramente, lui ha bloccato CP_1 il mio numero di telefono. Il sig. razza ha incontrato ultima volta tre mesi fa per venti minuti sotto casa, ha promesso che si sarebbero rivisti il giorno dopo ma non si è più fatto vedere, in quell'occasione ha restituito ai bambini i regali che loro avevano fatto al padre. Si trovava qui per lavoro, lui fa il camionista, vive a Gela”, v. verbale del 17.05.2024).
In siffatto contesto, alla luce delle carenze riscontrate nella figura paterna, il Tribunale ritiene che i minori , e debbano essere affidati in via esclusiva alla madre fintanto Per_1 Persona_2 Per_3 che il s n eresse per l'esercizio della responsabilità genitoriale. CP_1
In ragione della totale assenza di rapporti con la prole, la domanda con la quale il sig. ha chiesto il CP_1 collocamento dei figli presso di sé appare assolutamente pretestuosa e strumental nalizzata ad evitare di dover versare mensilmente il contributo al mantenimento.
Ciò premesso, la prole deve essere collocata presso l'abitazione materna e le visite con il padre potranno avere luogo previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze della prole.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli.
La sig.ra ha chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante Pt_1 CP_1 versamento della somma mensile pari ad € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese pagina 5 di 8 straordinarie;
di contro, il sig. ha chiesto che il Tribunale determini il contributo di mantenimento CP_1 tenuto conto delle sue condizioni reddituali.
Dalla documentazione oggetto di ordine di esibizione, emerge che la sig.ra ha percepito a titolo Pt_1 di reddito da lavoro € 11.644,00 nel 2019 e € 9.979,00 nel 2020; inoltre, dal 023 la ricorrente ha percepito il reddito di cittadinanza in misura compresa tra € 610,00 a € 800,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico in misura compresa tra € 310,00 a € 942,00 mensili.
La ricorrente ha prodotto copia del contratto di assunzione a tempo determinato decorrente dal 18.01.2024, successivamente prorogato fino al 27.09.2024, con il quale le è stata riconosciuta una retribuzione mensile lorda pari a € 1.373,62. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra aveva iniziato a svolgere attività lavorativa quanto meno dall'estate 2023, come si evince dalle Pt_1 ga prodotte. In particolare, la ricorrente ha percepito € 1.254,00 ad agosto 2023, € 985,00 a settembre 2023 e € 1.220,00 a dicembre 2023.
All'udienza del 17.05.2024 la sig.ra ha riferito di vivere con i figli presso la propria madre, non CP_1 disponendo delle risorse economich ssarie per stipulare un contratto di locazione.
Quanto al sig. dall'estratto del conto previdenziale prodotto dall' emerge che il sig. CP_1 CP_2 ha percepito a titolo di reddito da lavoro dipendente le seguenti somme: € 13.998,00 nel 2021; € CP_1
,30 nel 2022 ed € 18.041,00 nel 2023. A parere del collegio, è possibile presumere che la situazione reddituale del sig. sia rimasta invariata nel 2024 avendo incassato a titolo di stipendio € CP_1 1.603,00 a gennaio 2024 e € 1.425,00 a febbraio 2024; inoltre, nella lettera di assunzione del 29.09.2022, alle dipendenze della la retribuzione è stato determinato in Controparte_3
€ 1.775,37 lordi me el 28.06.2023 la datrice di lavoro ha precisato che la retribuzione del sig. “non sempre è uguale e costante per ogni mese di lavoro prestato in CP_1 quanto varia a seconda della effettiva pr e lavorativa prestata sulla scorta delle ore effettive di prestazione personale”.
Il sig. ha documentato di vivere in un immobile in locazione per il quale corrispondere € 450,00 CP_1 mensi l canone di locazione e - verosimilmente – al pagamento delle spese del nucleo familiare contribuisce anche la compagna, nonché datrice di lavoro, dalla quale in data 26.06.2023 ha avuto la figlia Per_6
Ciò premesso, si stima congruo confermare in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto al sig. per ciascun figlio, dovendosi valorizzare il miglioramento della situazione reddituale del padre CP_1 rispetto al tempo della separazione, delle maggiori esigenze dei figli in ragione dell'età e della circostanza che il padre non vede mai i figli, i quali risultano integralmente a carico della madre.
I genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
5. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
La sig.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per sé nella misura di € 300,00 Pt_1 mensili. Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda stante l'autosufficienza economica CP_1 della moglie.
Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
pagina 6 di 8 collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. sent. n. 12196/2017, sent. n. 30119/2024).
Recentemente, la giurisprudenza ha precisato che il giudice deve accertare “quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato”. A questo fine il giudice “non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso”. In conclusione, “ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616-2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”. (Cass. n. 25055/2024).
Alla luce dei principi enunciati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per poter confermare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
Innanzitutto, si osserva che la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di verificare quale sia stato il tenore di vita e quali le disponibilità patrimoniali dei coniugi, diverse dai redditi da lavoro, durante la convivenza matrimoniale.
In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto nei propri scritti difensivi di aver sempre lavorato con il marito nell'azienda di trasporti di cui era titolare e dalla quale è stata estromessa nel mese di settembre 2021, quando il sig. ha preteso la cessione a proprio favore delle quote della società. Dopo un CP_1 periodo di disoccupa successivo alla cessazione della convivenza con il marito, la sig.ra ha Pt_1 reperito un'occupazione, seppur a tempo determinato, già dall'estate 2023.
La sig.ra ha quindi dimostrato di avere una capacità lavorativa che, anche in ragione dell'età (37 Pt_1 anni), le ha consentito di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro e di reperire un'occupazione che le garantisce entrate analoghe a quelle incassate durante l'unione matrimoniale.
Ciò premesso, dev'essere revocato l'assegno di mantenimento riconosciuto alla sig.ra con Pt_1 decorrenza dal mese di agosto 2023, mese dal quale sicuramente la ricorrente svolgeva attività lavorativa.
5. Sulle spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Conferma la sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024, di separazione personale dei coniugi;
2) Affida in via esclusiva i figli minori (il 03.03.2010), (il 21.01.2015) e Per_1 Persona_2
(il 09.03.2022) alla madre Per_3 Parte_1
3) Dispone il collocamento in via prevalente della prole presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) Dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre;
5) Determina in € 400,00 mensili per ciascun figlio il contributo al mantenimento dovuto dal padre, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_1 pagina 7 di 8 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Revoca l'assegno di mantenimento a favore con decorrenza dal mese di Parte_1 agosto 2023;
7) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi il giorno 19 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dalle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1402/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv.ta Maria Ingrid Baroni;
- ricorrente- nei confronti di:
, nato a [...] il [...], , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 mo;
-resistente-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 co. 1 c.p.c.;
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni di parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Per_ 1) Affidare i figli minori ed in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Persona_2 Per_3 presso la medesima, con facoltà del padre di vederli e tenerli presso di sé previo accordo e consenso della madre e quanto ad
presso la casa della stessa, secondo modalità che il Tribunale riterrà tutelanti per i minori. Per_3
pagina 1 di 8 2) Assegnare alla signora un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1 di € 400,00 per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indaci ISTAT e che il signor
[...] dovrà pagare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, extrasco CP_1 di carattere straordinario.
3) Assegnare alla Sig.a un assegno mensile per il suo mantenimento di € 300,00, somma da Parte_1 rivalutarsi secondo gli indi signor dovrà pagare in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese.
4) Rigettare ogni diversa domanda di parte resistente Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge”.
Conclusioni di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, esperito negativamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, dichiarare la separazione personale con addebito alla moglie e:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori, con collocazione ed affidamento al padre;
3) Non determinare il contributo al mantenimento alla moglie, data la attività lavorativa e/o comunque la propria autosufficienza economica;
4) Determinare un contributo di mantenimento dei figli che tenga conto delle condizioni economiche del sig.
[...] che, allo stato, dopo aver trascorso un lungo periodo di disoccupazione, è stato assunto da qualche sett CP_1 riuscendo a vivere grazie e principalmente con gli aiuti del padre pensionato”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa e sullo svolgimento del giudizio.
1.1. Con ricorso depositato in data 07.06.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al
[...] ; inoltre, la ricorrente ha chiesto che i tre figli minori vengano affidati in via esclusiva a sé, che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre secondo le modalità stabilite dal Tribunale, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli versando € 400,00 mensili per ciascuno figlio, oltre al CP_1 50 spese straordinarie nonché al mantenimento della stessa versando € 300,00 mensili.
A fondamento del ricorso sono state allegate le seguenti circostanze di fatto:
- la sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio civile in Casalpusterlengo (Lo) il Pt_1 CP_1 giorno 26.09.2015 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.18, parte I, anno 2015) e hanno fissato la propria residenza in Casalpusterlengo (Lo) in un immobile in locazione con contratto intestato al sig. CP_1
- dall'unione sono nati i figli (il 03.03.2010), (il 21.01.2015) e (il Per_1 Persona_2 Per_3 09.03.2022), quest'ultima nata quando la sig.ra aveva già lasciato la casa coniugale da Pt_1 mesi;
- nel mese di agosto 2021 la sig.ra è stata costretta dal marito a lasciare l'abitazione Pt_1 familiare e a trasferirsi con i prop resso l'abitazione della madre in Casalpusterlengo mentre il sig. è rimasto nell'abitazione familiare, accogliendo fin da subito una nuova CP_1 compagna, con la quale si è poi trasferito in Sicilia nell'aprile 2022;
- la sig.ra dal 2012 ha lavorato come coadiuvante familiare addetta alla gestione Pt_1 amminist la ditta individuale di trasporti del marito;
nel 2016 è stata costituita la DGV Trasporti s.r.l., avente come amministratore la sig.ra madre della ricorrente ma di Persona_4 fatto gestita dal sig. che però risultava dipen bito della quale la moglie si CP_1 occupava della contabilità;
- nel settembre 2021 il sig. ha preteso dalla mogliere e dalla suocera la cessione a proprio CP_1 favore delle quote societ l mese di novembre 2021 il sig. ha ceduto l'azienda al CP_1 fratello continuando tuttavia a gestirla personalmente;
Parte_2
pagina 2 di 8 - ad oggi la sig.ra è disoccupata e dall'ottobre 2021 percepisce il reddito di cittadinanza Pt_1 nella misura di € 700,00 mensili;
- il sig. è autotrasportatore per la DGV Trasporti Srl che opera grazie all'attestato di CP_1 capaci essionale conseguito dalla sig.ra il aveva garantito alla moglie che le Pt_1 CP_1 avrebbe corrisposto la somma mensile di € 500,00 per l'utilizzo da parte della DGV Trasporti srl del predetto attestato, tuttavia, egli non ha adempiuto all'obbligazione assunta;
- il matrimonio è stato sereno fino al luglio 2021, quando il sig. ha cominciato a CP_1 manifestare comportamenti aggressivi, che hanno reso necessar data 20.08.2021, l'intervento dei Carabinieri di Casalpusterlengo, i quali hanno suggerito alla ricorrente di allontanarsi da casa con i figli;
nel frattempo, il sig. ha confessato alla moglie di CP_1 frequentare da tempo un'altra donna;
- dalla separazione il sig. si è disinteressato dell'esigenze della famiglia, non adempiendo CP_1 all'impegno assunto in data 22.08.2021 di corrispondere mensilmente € 1.000,00 per il mantenimento dei figli e € 500,00 a favore della moglie per l'utilizzo dell'attestato di capacità professione conseguito dalla stessa, così da consentire alla DGV Trasporti di continuare ad operare.
1.2. All'udienza presidenziale del 08.09.2022 è comparsa la sola sig.ra che ha reso le seguenti Pt_1 dichiarazioni: “Confermo il ricorso. Vivo precariamente da mia madre insieme li. Come unica entrata ho l'assegno del reddito di cittadinanza dall'ottobre 2021. Ero d'accordo con mio marito per la corresponsione di un contributo mensile complessivo di € 1.500,00 (€ 1.000,00 per i figli e € 500,00 per me a titolo di riconoscimento per l'utilizzo da parte sua del mio attestato di capacità professionale per la ditta). Tale accordo è stato ripetutamente violato da mio marito che negli ultimi mesi non corrisponde nulla. Insisto per l'affidamento esclusivo perché mio marito si disinteressa economicamente e praticamente dei suoi figli che ormai non vede da mesi, Mio marito è in grado di mantenersi e mantenere la famiglia perché lavora regolarmente come autotrasportatore nelle più diverse forme. Mio marito è perfettamente informato dell'udienza di oggi. Quando l'ho ribadito, mi ha risposto che non era interessato alla causa. Suo fratello mi ha detto ieri che forse mio marito si sarebbe collegato da remoto”.
Con ordinanza assunta in udienza, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha affidato i minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
ha disposto che il padre possa vedere i figli due domeniche al mese;
ha onerato il sig. del contributo al mantenimento dei figli CP_1 nella misura mensile di € 400,00 per ciascuno e del mantenimento della moglie nella misura di € 300,00.
1.3. Con memoria depositata il 19.12.2022 il sig. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda CP_1 di separazione chiedendo l'addebito alla moglie;
il resistente ha chiesto l'affido condiviso dei figli e il collocamento presso di sé, ha chiesto al Tribunale di quantificare il contributo al mantenimento della prole e di rigettare la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie.
Nella comparsa sono state allegate le seguenti circostanze:
- durante il matrimonio il sig. ha sostenuto tutte le spese necessarie al mantenimento della CP_1 famiglia;
- il rapporto tra i coniugi è sempre stato sereno fino a quando la sig.ra ha iniziato a Pt_1 tenere un comportamento prepotente e autoritario, sicché egli ha deciso di trasferirsi momentaneamente dai genitori a Gela;
nel settembre 2021 il sig. è rientrato presso la CP_1 casa coniugale, avvedendosi che la moglie aveva venduto gran part obili dell'abitazione; in tale occasione la sig.ra aveva chiesto l'intervento dei Carabinieri per impedire al Pt_1 marito di rientrare in casa, gli operanti intervenuti non avevano potuto dare seguito alla richiesta in quanto il contratto di locazione era intestato al sig. CP_1
- a seguito della rottura dell'unione matrimoniale, il sig. ha contribuito al mantenimento CP_1 dei figli e ha consegnato alla moglie le somme necessario per il mantenimento della stessa;
- la sig.ra è dotata di capacità lavorativa ed è economicamente autosufficiente in quanto Pt_1 percepi no unico per i figli e il reddito di cittadinanza;
- di essere stato disoccupato per lungo tempo e di aver trovato lavoro da poco.
pagina 3 di 8 1.4. All'udienza del 14.04.2023, tenutasi in forma scritta, la g.i. ha rigettato le istanze istruttorie e ha assegnato termine alle parti per depositare la documentazione reddituale relativa agli ultimi 5 anni.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.5. Con sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e rigettato le domande di addebito formulate da entrambi i coniugi.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per svolgere un approfondimento istruttorio in ordine al rapporto del sig. con i figli nonché per acquisire la documentazione reddituale delle parti, al fine CP_1 di assumere i necessari provvedimenti in ordine alla regolamentazione dei figli minori.
Con ordinanza del 05.03.2024 il Tribunale ha disposto nei confronti dell' l'ordine di esibizione CP_2 ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la documentazione attestante (i) le s ercepite da Parte_1 a titolo di reddito di cittadinanza e di reddito di inclusione dal 2021; (ii) le somme pe
[...] e da a titolo di assegno universale per i figli (n. i Parte_1 CP_1 Persona_5 21.01.2015) e (n. il 09.03.2 ronti Parte_3 Parte_4 dell'Agenzia delle Entrate l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 di e Inoltre, il Tribunale ha invitato le Parte_1 CP_1 parti a depositare le buste paga l ntratti di lavoro e di locazione.
1.6. All'udienza del 17.05.2024 è comparsa la sola sig.ra la quale ha reso le seguenti Pt_1 dichiarazioni: “Il sig. non vede mai i figli, li chiama raramente, lui ha bloccato il mio numero di telefono. Il sig. CP_1 ha incontrato i tima volta tre mesi fa per venti minuti sotto casa, ha promesso che si sarebbero rivisti il CP_1 giorno dopo ma non si è più fatto vedere, in quell'occasione ha restituito ai bambini i regali che loro avevano fatto al padre. Si trovava qui per lavoro, lui fa il camionista, vive a Gela. Ha pagato il mantenimento solo i primi sei mesi, corrispondeva circa € 200/300 al mese, poi ha interrotto. Vivo con mia madre, guadagno circa € 950 al mese, lavoro part-time, mi è stato rinnovato il contratto fino a settembre e spero mi venga prorogato nuovamente”.
1.7. Alla successiva udienza del 09.07.2024 è comparso anche il sig. il quale ha reso le seguenti CP_1 dichiarazioni: “Io sono autotrasportatore, faccio viaggi a lunga percorrenza, do parazione mi sono limitato nelle visite dei figli perché avevo timori nei confronti di mia moglie perché ha sporto varie denunce nei miei confronti, mi ha accusato di essere stato violento ma ciò non è vero. Io vorrei vedere i miei figli ma senza dover incontrare mia moglie. Almeno una volta al mese mi capita di venire verso il nord, purtroppo non ho la possibilità di tenere con me i figli, ho un po' di problemi economici. Io guadagno circa € 1.4000/1.5000 al mese, lavoro per il mio attuale datore di lavoro da circa due anni. Io abito in Sicilia con la mia compagna, abbiamo una figlia di un anno. Pago un canone di locazione pari a € 450,00 al mese. La mia compagna non lavora. Quanto al mantenimento dei figli, ho mandato qualcosina, al momento non sono regolare nei pagamenti. Io vorrei il collocamento dei figli presso di me, non ho mai frequentato mia figlia più piccola, quando la sig.ra ha partorito non mi ha reso partecipe dell'evento e non mi ha neppure indicato Pt_1 la data della nascita”.
1.8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024.
3. Sul regime di affido, collocamento e visite dei figli minori.
Quanto al regime di affido della prole, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori. Si tratta di strumento che il legislatore mostra chiaramente di privilegiare, disponendo l'art. 337 ter co. 1 c.c. che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi pagina 4 di 8 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante
Nel caso in esame, la carenza genitoriale del padre, che giustifica l'affidamento esclusivo a favore della madre, si è concretizzata nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole, circostanza che può ritenersi provata alla luce dall'atto di pignoramento presso terzi, per la somma di € 11.300,00, notificato nel mese di aprile 2023 dalla sig.ra al datore di lavoro del sig. Pt_1
CP_1
All'udienza del 09.07.2024 il sig. ha confermato di non essere regolare nei pagamenti e di aver CP_1
“mandato qualcosina” per il manten dei figli, giustificando tale comportamento a causa di problemi economici. Tuttavia, tale ultima circostanza – allegata in termini assolutamente generici – è rimasta priva di riscontro probatorio e risulta smentita dalla situazione reddituale del sig. il quale ha CP_1 riferito di percepire una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.400,00 - € 1.500,00, il che consente di ritenere che il resistente dispone di risorse economiche sufficienti per contribuire economicamente alle esigenze della prole. Si osserva, inoltre, che il sig. ha falsamente dichiarato in udienza che l'attuale CP_1 compagna è priva di occupazione, sennonché quest'ultima è la titolare dell'impresa Parte_5 FG Quee a quale è assunto proprio il sig. (v. la dichiarazione del terzo CP_1 pignorato ex art. 547 c.p.c. del 28.06.2023). Pertanto, il nuovo n miliare costruito del resistente può beneficiare anche del contributo economico della sig.ra Parte_5
La condotta del resistente ha quindi privato i figli dei mezzi economici necessari per far fronte alle loro esigenze.
Le risultanze processuali consentono poi di affermare che il sig. ha privato i figli anche del CP_1 necessario sostegno morale, avendo delegato integralmente alla moglie i compiti di cura e di crescita della prole.
Il resistente ha riferito di aver limitato le visite dei figli in ragione del timore nutrito nei confronti della moglie, che lo avrebbe falsamente denunciato diverse volte per violenze. Anche tale circostanza è rimasta sfornita di prova né il resistente ha dimostrato di aver manifestato negli anni la volontà di frequentare con regolarità i figli, seppur con le difficoltà connesse alla distanza geografica che lo separa dall'abitazione materna. Inoltre, il sig. non intrattiene contatti telefonici regolari con i figli, non ha CP_1 mai frequentato la figlia più piccola (nata quando la coppia già non conviveva più e che il sig. Per_3 di fatto non conosce) e che i tri con i figli, della durata di pochi minuti, si svolgono solo CP_1 in occasione delle sue trasferte di lavoro (“Il sig. non vede mai i figli, li chiama raramente, lui ha bloccato CP_1 il mio numero di telefono. Il sig. razza ha incontrato ultima volta tre mesi fa per venti minuti sotto casa, ha promesso che si sarebbero rivisti il giorno dopo ma non si è più fatto vedere, in quell'occasione ha restituito ai bambini i regali che loro avevano fatto al padre. Si trovava qui per lavoro, lui fa il camionista, vive a Gela”, v. verbale del 17.05.2024).
In siffatto contesto, alla luce delle carenze riscontrate nella figura paterna, il Tribunale ritiene che i minori , e debbano essere affidati in via esclusiva alla madre fintanto Per_1 Persona_2 Per_3 che il s n eresse per l'esercizio della responsabilità genitoriale. CP_1
In ragione della totale assenza di rapporti con la prole, la domanda con la quale il sig. ha chiesto il CP_1 collocamento dei figli presso di sé appare assolutamente pretestuosa e strumental nalizzata ad evitare di dover versare mensilmente il contributo al mantenimento.
Ciò premesso, la prole deve essere collocata presso l'abitazione materna e le visite con il padre potranno avere luogo previo accordo con la madre, tenuto conto delle esigenze della prole.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli.
La sig.ra ha chiesto che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante Pt_1 CP_1 versamento della somma mensile pari ad € 400,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese pagina 5 di 8 straordinarie;
di contro, il sig. ha chiesto che il Tribunale determini il contributo di mantenimento CP_1 tenuto conto delle sue condizioni reddituali.
Dalla documentazione oggetto di ordine di esibizione, emerge che la sig.ra ha percepito a titolo Pt_1 di reddito da lavoro € 11.644,00 nel 2019 e € 9.979,00 nel 2020; inoltre, dal 023 la ricorrente ha percepito il reddito di cittadinanza in misura compresa tra € 610,00 a € 800,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico in misura compresa tra € 310,00 a € 942,00 mensili.
La ricorrente ha prodotto copia del contratto di assunzione a tempo determinato decorrente dal 18.01.2024, successivamente prorogato fino al 27.09.2024, con il quale le è stata riconosciuta una retribuzione mensile lorda pari a € 1.373,62. Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra aveva iniziato a svolgere attività lavorativa quanto meno dall'estate 2023, come si evince dalle Pt_1 ga prodotte. In particolare, la ricorrente ha percepito € 1.254,00 ad agosto 2023, € 985,00 a settembre 2023 e € 1.220,00 a dicembre 2023.
All'udienza del 17.05.2024 la sig.ra ha riferito di vivere con i figli presso la propria madre, non CP_1 disponendo delle risorse economich ssarie per stipulare un contratto di locazione.
Quanto al sig. dall'estratto del conto previdenziale prodotto dall' emerge che il sig. CP_1 CP_2 ha percepito a titolo di reddito da lavoro dipendente le seguenti somme: € 13.998,00 nel 2021; € CP_1
,30 nel 2022 ed € 18.041,00 nel 2023. A parere del collegio, è possibile presumere che la situazione reddituale del sig. sia rimasta invariata nel 2024 avendo incassato a titolo di stipendio € CP_1 1.603,00 a gennaio 2024 e € 1.425,00 a febbraio 2024; inoltre, nella lettera di assunzione del 29.09.2022, alle dipendenze della la retribuzione è stato determinato in Controparte_3
€ 1.775,37 lordi me el 28.06.2023 la datrice di lavoro ha precisato che la retribuzione del sig. “non sempre è uguale e costante per ogni mese di lavoro prestato in CP_1 quanto varia a seconda della effettiva pr e lavorativa prestata sulla scorta delle ore effettive di prestazione personale”.
Il sig. ha documentato di vivere in un immobile in locazione per il quale corrispondere € 450,00 CP_1 mensi l canone di locazione e - verosimilmente – al pagamento delle spese del nucleo familiare contribuisce anche la compagna, nonché datrice di lavoro, dalla quale in data 26.06.2023 ha avuto la figlia Per_6
Ciò premesso, si stima congruo confermare in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento dovuto al sig. per ciascun figlio, dovendosi valorizzare il miglioramento della situazione reddituale del padre CP_1 rispetto al tempo della separazione, delle maggiori esigenze dei figli in ragione dell'età e della circostanza che il padre non vede mai i figli, i quali risultano integralmente a carico della madre.
I genitori dovranno contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte di Appello di Milano.
5. Sull'assegno di mantenimento per la sig.ra Pt_1
La sig.ra ha chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per sé nella misura di € 300,00 Pt_1 mensili. Di contro, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda stante l'autosufficienza economica CP_1 della moglie.
Come è noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Inoltre, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
pagina 6 di 8 collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. sent. n. 12196/2017, sent. n. 30119/2024).
Recentemente, la giurisprudenza ha precisato che il giudice deve accertare “quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato”. A questo fine il giudice “non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso”. In conclusione, “ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (Cass. n. 9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (Cass. n.22616-2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica”. (Cass. n. 25055/2024).
Alla luce dei principi enunciati, il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per poter confermare l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1
Innanzitutto, si osserva che la ricorrente non ha fornito elementi che consentano di verificare quale sia stato il tenore di vita e quali le disponibilità patrimoniali dei coniugi, diverse dai redditi da lavoro, durante la convivenza matrimoniale.
In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto nei propri scritti difensivi di aver sempre lavorato con il marito nell'azienda di trasporti di cui era titolare e dalla quale è stata estromessa nel mese di settembre 2021, quando il sig. ha preteso la cessione a proprio favore delle quote della società. Dopo un CP_1 periodo di disoccupa successivo alla cessazione della convivenza con il marito, la sig.ra ha Pt_1 reperito un'occupazione, seppur a tempo determinato, già dall'estate 2023.
La sig.ra ha quindi dimostrato di avere una capacità lavorativa che, anche in ragione dell'età (37 Pt_1 anni), le ha consentito di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro e di reperire un'occupazione che le garantisce entrate analoghe a quelle incassate durante l'unione matrimoniale.
Ciò premesso, dev'essere revocato l'assegno di mantenimento riconosciuto alla sig.ra con Pt_1 decorrenza dal mese di agosto 2023, mese dal quale sicuramente la ricorrente svolgeva attività lavorativa.
5. Sulle spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) Conferma la sentenza non definitiva n. 222/2024 del 05.03.2024, pubblicata il 07.03.2024, di separazione personale dei coniugi;
2) Affida in via esclusiva i figli minori (il 03.03.2010), (il 21.01.2015) e Per_1 Persona_2
(il 09.03.2022) alla madre Per_3 Parte_1
3) Dispone il collocamento in via prevalente della prole presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
4) Dispone che il padre possa vedere i figli previo accordo con la madre;
5) Determina in € 400,00 mensili per ciascun figlio il contributo al mantenimento dovuto dal padre, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_1 pagina 7 di 8 rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT e al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero; f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Revoca l'assegno di mantenimento a favore con decorrenza dal mese di Parte_1 agosto 2023;
7) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi il giorno 19 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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