Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 6733
CASS
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Assenza dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ha ritenuto provata la responsabilità penale del ricorrente, non mero prestanome, sulla base del concreto esercizio di compiti gestori, dell'apposizione di firme, dei prelievi di denaro e della sottoscrizione di un'espromissione, indicativi dell'adesione al programma criminoso.

  • Accolto
    Distrazione verso LU J.d.o.o.

    La Corte territoriale non si è confrontata con le specifiche censure relative al periodo dei versamenti, antecedente all'assunzione della carica di amministratore di diritto, e non ha spiegato il ruolo del ricorrente in relazione a tale condotta.

  • Accolto
    Distrazione mediante restituzione finanziamento

    La Corte di merito non si è confrontata con il motivo di appello relativo al periodo dei bonifici, antecedente alla formale assunzione della carica di amministratore di diritto, e non ha spiegato il ruolo del ricorrente in relazione a tale condotta.

  • Rigettato
    Distrazione verso LA MOGLIANESE s.r.l.

    I giudici di merito hanno ritenuto sussistere la responsabilità penale dell'imputato in quanto le condotte distrattive, iniziate in epoca antecedente l'assunzione della carica di amministratore, sono proseguite durante il subentro in tale carica, con riscontro nelle dichiarazioni testimoniali.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sulla responsabilità per le distrazioni

    La Corte d'appello, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione del ricorrente su tutte le distrazioni contestate nei capi A), B) ed E). Non è possibile rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive.

  • Accolto
    Ruolo nella distrazione verso LU J.d.o.o. e La IA s.r.l.

    La Corte territoriale, nel rimandare alle considerazioni espresse sulla posizione del coimputato LA, non si è confrontata con lo specifico motivo di gravame, non chiarendo il ruolo dell'imputato nel periodo in cui rivestiva il ruolo di amministratore di fatto e omettendo di motivare sul punto.

  • Accolto
    Qualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 217 L.F.

    Con riguardo alla ulteriore doglianza subordinata, di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F., la motivazione è del tutto carente.

  • Accolto
    Qualificazione della bancarotta preferenziale

    La Corte di merito non si confronta con il motivo di appello che contestava la diversa qualificazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in luogo della originaria contestazione di bancarotta preferenziale, anche tenuto conto che tale qualifica era stata data dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento nei confronti dei coimputati LC, IT e ZI.

  • Accolto
    Distrazione di beni aziendali (capo E)

    La Corte territoriale non si confronta con le doglianze dell'atto di appello, omettendo di motivare sulle condotte distrattive (prelievi di cassa, distrazione di telefoni e tablet), non confrontandosi neppure con le doglianze difensive sulle circostanze addotte dall'imputato.

  • Altro
    Dinego dell'applicazione di pena sostitutiva

    Il motivo è assorbito.

  • Accolto
    Dinego della rinnovazione del dibattimento

    La motivazione, che si limita a richiamare la completezza dell'istruttoria operata dal giudice di prime cure, non è congrua. Né la decisione risulta sorretta da una motivazione implicita che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità, non sorretta da adeguato e congruo apparato motivazionale. La Corte d'appello dovrà chiarire le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 6733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6733
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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