CASS
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA IO nato a [...] il [...] D'AM NS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d'appeLO di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA IA GL MU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento al ricorso di D'MB ed il rigetto del ricorso di LA;
udito il difensore di LA IO, avv. IO Conti, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di D’AM NS, avv. Elisabetta Alì, in sostituzione dell’avv. Nicola Muncibì, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appeLO di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Rovigo del 21.07.2022, che condannava LA IO e D’AM NS alla pena ritenuta di giustizia, entrambi per i reati di cui ai capi A) e B), riqualificato quest’ultimo reato nella bancarotta fraudolenta distrattiva, D’AM, nella qualità di amministratore di fatto dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 6733 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 16/10/2025 2 mese di aprile 2015 al mese di agosto 2015, LA, nella qualità di socio, dal 2/04/2015 al 7/09/2015, e di amministratore di diritto, dal 26/05/2015 al 7/09/2015, della società DINON GROUP S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo dell’8.04.2016, per avere distratto la complessiva somma di euro 265.959,88, attraverso bonifici bancari verso la società Croata COLUS J.d.o.o., a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, nonché mediante bonifici bancari e pagamenti per contanti verso la società LA MOGLIANESE s.r.l. per l’acquisto di merci relative a transazioni commerciali fittizie, nonché per avere, aLO scopo di favorire il soggetto finanziatore, IN Elisabetta, e indirettamente il di lei marito, LC AN, a danno dei creditori, restituito il finanziamento erogato alla DINON GROUP S.p.a. di €.820.145,32, attraverso bonifici bancari, con causale “restituzione finanziamento” e “rimborso finanziamento”, nonché D’AM (capo E), nella medesima qualità, per avere distratto beni aziendali (euro 14.530,71), attraverso prelievi di cassa effettuati da marzo a luglio 2015. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. L’imputato LA IO ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216 L.F. e 43 cod. pen. Si deduce l’assenza di valutazione dell’elemento soggettivo del reato, costituito dalla consapevolezza del compimento delle condotte distrattive dei beni della società. La Corte d’appeLO avrebbe fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente sul ruolo di amministratore di diritto della società, sulla sua presenza all’interno della stessa e sull’apposizione di firme, mentre le sue mansioni sarebbero state degli adempimenti solo formali, in quanto l’imputato, soggetto dal bassissimo liveLO di istruzione, non avrebbe avuto le competenze per svolgere tale incarico, ma si sarebbe limitato ad apporre delle firme su diretta disposizione dell’amministratore di fatto, senza impartire ordini ai dipendenti e senza essere mai interpellato da questi ultimi per alcuna questione. Si richiamano le dichiarazioni dei testi M.LO FI, dott.ssa AR OL e SE FA, di cui si riportano stralci delle deposizioni, e dal cui contenuto si deduce che l’imputato rivestisse il ruolo di testa di legno, deputato solo ad apporre firme frequentando la società quando era necessaria la sua presenza. 3 Con riguardo all’episodio di bancarotta distrattiva, contestato al capo B), avvenuto nel mese di aprile 2015, si deduce che l’imputato non aveva ancora assunto la formale carica di amministratore. Parimenti con riguardo agli episodi distrattivi contestati al capo A), si deduce che gli acquisti effettuati dalla società di diritto croato, LU J.d.o.o., sarebbero terminati il 21 maggio 2015, ossia in periodo antecedente la formale assunzione della carica di amministratore, come anche gli acquisiti effettuati dalla società La IA s.r.l., e che sarebbero terminati durante quel periodo, ma, in questo caso, la società venditrice avrebbe inviato alla fallita la merce richiesta, mentre restavano inevase solo alcune prestazioni contrattuali, di cui non è stato accertato a quale periodo debbano ricondursi. 4. L’imputato D’AM NS ricorre tramite un unico atto, affidato a tre motivi. 4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione, in relazione all’affermazione di penale responsabilità per i reati ascritti ai capi A), B) e E) della imputazione nonché violazione di legge, in relazione all’art.125 cod. proc. pen. Si duole del mancato confronto con le doglianze contenute nei motivi d’appeLO e della carenza di motivazione, che si limita ad un richiamo per relationem della sentenza del Tribunale. Con riguardo al capo A), si richiamano le doglianze contenute nel motivo di appeLO sulla fittizietà delle operazioni commerciali compiute con la società di diritto croato LU J.d.o.o. e con la società La IA s.r.l., nonché sulla concreta riconducibilità delle stesse al ricorrente, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società. Si deduce travisamento delle dichiarazioni della teste AR OL, dipendente amministrativa della società, riguardo alla gestione dei rapporti commerciali e agli ordini dei bonifici, da parte di RG OC, presentata dall’imputato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisti della ON Group s.p.a., e non di D’AM. Si era dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese, al riguardo, dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, del contrasto con RG OC, della interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la ON Group s.p.a. Nessun accertamento sarebbe stato effettuato sulla destinazione dei bonifici destinati alla LU e alla La IA s.r.l. Ulteriore doglianza riguardava la sussistenza di un’ipotesi di distrazione di denaro, in relazione agli ordinativi di merce eseguiti in favore della La IA 4 s.r.l., in quanto gran parte della merce ordinata era stata effettivamente consegnata alla ON, e ciò sino a quando D’AM era presente in azienda, mentre la società diveniva inadempiente per il periodo successivo al suo aLOntanamento. Ulteriore doglianza riguardava la richiesta subordinata di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F. Con riguardo al reato di cui al capo B), il motivo di appeLO, rimasto senza risposta, contestava la diversa qualificazione, fornita dal Tribunale, di bancarotta fraudolenta distrattiva, in luogo della originaria contestazione di bancarotta preferenziale. Sotto il profilo dell’amministrazione di fatto dell’imputato, si deduceva che gli episodi contestati (restituzione del finanziamento erogato a IN Elisabetta), fossero stati compiuti in un periodo in cui D’AM non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, e che non vi fosse prova del concorso e/o istigazione all’esecuzione del pagamento. La Corte d’appeLO si sarebbe basata su una ricostruzione della responsabilità concorsuale meramente congetturale, connessa alla pregressa conoscenza con il precedente amministratore, senza alcun riferimento all’attività in concreto svolta dall’imputato, mentre la condotta successiva serbata da D’AM non sarebbe stata in grado di suffragare il concorso nel reato. Con riguardo alla diversa qualificazione giuridica, si richiama il motivo di appeLO sulla legittimità dell’operazione di restituzione del finanziamento, che poteva, comunque, rientrare nella fattispecie della bancarotta preferenziale, come qualificata dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati LC, IT e ZI. Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), l’atto di appeLO rilevava che i prelievi di cassa, protrattisi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, erano iniziati prima che l’imputato cominciasse la collaborazione con l’azienda (fine aprile 2015), che le somme non erano sproporzionate rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti le avrebbero affrontate per garantire la loro presenza costante in quel periodo, e che la mancata giustificazione in contabilità non poteva ritenersi sintomatica di un utilizzo per esigenze e finalità estranee aLO scopo sociale e la possibilità di ricondurli alla fattispecie di cui all’art.217 L.F. Analoghe considerazioni venivano effettuate con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e al tablet, sarebbero stati disattivati, secondo l’imputato, il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la ON, mentre la richiesta di restituzione non sarebbe stata inviata alla propria mail o al proprio telefono 5 cellulare, bensì mediante raccomandata presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente alla residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al diniego dell’applicazione di pena sostituiva ai sensi dell’art.20 bis cod. pen., richiesta nei motivi nuovi, nei quali si documentava l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di carenza di motivazione il diniego della rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di prova testimoniale decisiva, richiesta ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., ritenuta rilevante dal Tribunale e la cui ammissione veniva revocata a seguito di mancata presentazione, in udienza, del teste, in quanto ritenuta non giustificata. Si deduce violazione del diritto di difesa e degli artt.111 Cost. e 6 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di D’AM è fondato. Il ricorso di LA è fondato nei termini di cui infra. D’AM NS 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appeLO -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità ed è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appeLO (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo rispetto all’esigenza di 6 giustificazione del provvedimento e dia conto che il giudice ha fatto proprie, meditandole, le ragioni richiamate. 2.1.1 Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non è realizzabile, in quanto la Corte d'appeLO, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione del ricorrente su tutte le distrazioni contestate nei capi A), B) ed E). In ordine alle questioni, articolate in appeLO in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni in capo al ricorrente D’AM, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appeLO. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01). Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza non consente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazione incidente sui capi decisivi e, perciò, ostativo all’invocata integrazione per relationem. Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue. 2.2 Con riguardo alla distrazione di cui al capo A), mediante le operazioni commerciali compiute con la società di diritto croato LU J.d.o.o. e con la società La IA s.r.l., e alla concreta riconducibilità, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società, la Corte territoriale, si limita a confermare la decisione del Tribunale nonché rimanda alle considerazioni espresse in relazione alla posizione del coimputato LA, che indica come colui che eseguiva le direttive fornitegli da D’AM, che si accompagnava a D’AM, che effettuava prelievi di denaro dai conti della società, e che dava indicazioni alle dipendenti di consegnare il denaro contante a D’AM, con l’ulteriore aggiunta che D’AM è colui che ha tirato le fila di tutta l’operazione. 7 La Corte territoriale, nel compiere un rinvio generico alla sentenza del Tribunale ed alle considerazioni espresse con riguardo alla posizione del coimputato LA, non si confronta con lo specifico motivo di gravame e non chiarisce il ruolo dell’imputato nel periodo nel quale il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, quanto meno dal mese di aprile 2015, e segnatamente: - non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio dell’imputato nella società fallita;
- non indica le condotte in concreto svolte da D’AM, con funzioni direttive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcun settore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), omettendo di motivare sul punto;
- soprattutto, non chiarisce se l’affermazione di penale responsabilità riguardi anche condotte distrattive poste in essere nel ruolo di amministratore di fatto della fallita. Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appeLO. 2.2.1 Con riguardo alle specifiche deduzioni difensive in relazione alle distrazioni di cui ai capi A), B) ed E), con le quali non si confronta, la Corte d’appeLO, con motivazione non sufficientemente congrua, si limita ad effettuare un generico richiamo all’analisi degli elementi a carico dell’imputato, in particolare prove testimoniali, operata dal giudice di prime cure. Nella specie, la Corte territoriale non si confronta con le censure contenute nell’atto di appeLO, riguardo alle dichiarazioni rese da AR OL, dipendente amministrativa della società, che riconduceva la gestione dei rapporti commerciali e gli ordini dei bonifici a RG OC, presentata dall’imputato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisiti della ON Group s.p.a., nonché alle dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, sul contrasto con la OC, sulla interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la ON Group s.p.a., né fornisce chiarimenti in ordine all’assenza di accertamento sulla destinazione dei bonifici destinati alla LU J.d.o.o. e, in parte, anche alla La IA s.r.l. Con riguardo alla ulteriore doglianza subordinata, di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F., la motivazione è del tutto carente. Con riguardo al reato di cui al capo B), la Corte di merito, oltre alla mancanza di motivazione sulla qualità di amministratore di fatto, non si confronta con il motivo di appeLO, che contestava la diversa qualificazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in luogo della originaria contestazione di bancarotta 8 preferenziale, anche tenuto conto che tale qualifica era stata data dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati LC, IT e ZI, nonché omette di motivare sul punto. La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sul ruolo dell’imputato, anche con riferimento al periodo in cui D’AM non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, sebbene non vi fosse prova del suo concorso e/o istigazione all’esecuzione del pagamento. Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), la Corte territoriale non si confronta con le doglianze dell’atto di appeLO, nonché omette di motivare sulle condotte distrattive (prelievi di cassa per circa €.14.000,00), protrattesi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, iniziate in un periodo antecedente alla collaborazione dell’imputato con l’azienda (fine aprile 2015), nonché sulla assenza di sproporzione rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti avrebbero dovuto affrontare per garantire la loro presenza costante in quel periodo, nonché sulla irrilevanza della mancata giustificazione in contabilità, ai fini di un utilizzo per esigenze e finalità estranee aLO scopo sociale, nonché sulla riconducibilità della condotta nella fattispecie di cui all’art.217 L.F. La Corte di appeLO omette di motivare anche con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e del tablet, indicati nella imputazione, non confrontandosi neppure con le doglianze difensive sulle circostanze addotte dall’imputato (disattivazione dei telefoni il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la ON), e sull’invio della richiesta di restituzione non alla mail o al telefono cellulare di D’AM bensì mediante raccomandata, presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente alla residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato. 3. Il secondo motivo di ricorso, che si duole del dinego dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art.20 bis cod. pen., è assorbito. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appeLO si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n.30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Sul punto, la motivazione, che si limita a richiamare la completezza dell’istruttoria operata dal giudice di prime cure, non è congrua. Né la decisione risulta sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza 9 di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità, non sorretta da adeguato e congruo apparato motivazionale. La Corte d’appeLO dovrà chiarire le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. LA IO 5. Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato in relazione al capo a), limitatamente alla distrazione verso la LU J.d.o.o. e quanto al capo b). 5.1 Con riguardo alla qualifica di amministratore di diritto della ON Group s.p.a., il motivo ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appeLO, riconducibili all'assenza dell'elemento psicologico del reato contestato nella imputazione, per avere il ricorrente rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale. Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appeLO, che hanno ricavato la consapevolezza del ruolo svolto dal ricorrente e dell'attività illecita della società da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l'elemento psicologico in capo all’imputato. Nella specie, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da censure e vizi di iLOgicità, richiamando la sentenza del primo giudice, ha fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, ritenuto non mero prestanome, inconsapevole delle vicende societarie, non solo sul ruolo di socio, dal 2.04.2015 al 7.09.2015, e di amministratore di diritto della ON Group s.p.a., dal medesimo ricoperto dal 26.05.2015 al 7.09.2015, bensì sul concreto esercizio di compiti gestori, propri dell’amministratore di una società, tanto da frequentare l’azienda, da prestarsi e partecipare all’amministrazione, apponendo, all’occorrenza, le firme, da effettuare prelievi di denaro dalle casse della società, che consegnava poi a D’AM. Quale ulteriore indice della piena adesione al programma criminoso dell’altro amministratore, ZI, si indica la sottoscrizione, in data 7/05/2015, all’indomani della restituzione del finanziamento alla Senigaglia, dell’espromissione, quale adesione al programma criminoso. E ancora, nell’ottica di complessiva preordinazione e concorso di persone nel reato, la Corte di merito ha sottolineato la valutazione complessiva della pronta successione, nella carica di amministratore, di LA a ZI, ormai sospetto, e ritenuto inaffidabile dal commissario giudiziale, prof. Ambrosini, per l’inopinata e repentina decisione di sostituire il finanziamento versato nelle casse societarie dalla precedente compagine LC-IT. 10 Nel caso di specie, per l'appunto, le condotte gestionali, descritte nel provvedimento impugnato, sopra richiamate, danno contezza di una specifica responsabilità del LA, con riferimento al periodo in cui rivestiva la carica di amministratore, implicante la sostanziale irrilevanza della figura, assunta dal medesimo, di amministratore esclusivamente formale. Sul punto, a fronte di precise e concrete condotte attribuite al LA, e non oggetto di contestazione, la motivazione, che ha disatteso le deduzioni difensive sulle dichiarazioni rese dai testi M.LO FI, dott.ssa AR OL e SE FA, di cui vengono riportati solo frammenti e non la trascrizione integrale, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, è corretta ed immune da censure. 5.2 Tanto premesso, con riguardo al ruolo di amministratore dell’imputato, quanto alle singole condotte distrattive contestate, occorre distinguere. Quanto alla distrazione attraverso bonifici bancari verso la società Croata COLUS J.d.o.o., a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, il motivo è fondato. La Corte territoriale non si confronta con le specifiche censure contenute nell’atto di appeLO, in relazione al periodo dei versamenti effettuati verso la società di diritto croato LU J.d.o.o., terminati il 21 maggio 2015, epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva. Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla distrazione, contestata al capo B), mediante bonifici bancari, con causale “restituzione finanziamento” e “rimborso finanziamento”. A fronte della specifica censura, riguardo al periodo dei bonifici bancari effettuati sul conto corrente, intestato a IN Elisabetta, rispettivamente in data 14.04.2015 e in data 20.04.2015, dunque, in epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto da parte del LA, la Corte di merito non si confronta con il motivo di appeLO, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva. 5.2.1 Con riguardo alla distrazione, attraverso pagamenti a mezzo bonifici bancari e per contanti verso la società LA MOGLIANESE s.r.l., il motivo è infondato. I giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da censure, hanno ritenuto sussistere la penale responsabilità dell’imputato in quanto le condotte distrattive, relative a transazioni commerciali (acquisto di merci), effettuate mediante bonifici fittizi, siano iniziate in epoca antecedente l’assunzione della carica di amministratore da parte del LA, le stesse sono proseguite, con modalità analoghe, durante il subentro in tale carica. 11 Sul punto, i giudici di merito hanno richiamato, quale riscontro, anche le dichiarazioni del teste SE, che ha riferito sulla disposizione di alcuni pagamenti in favore della La IA s.r.l. da parte di LA personalmente. 7. La sentenza deve essere, in conclusione, annullata nei confronti di LA IO, limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di LU (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appeLO di Venezia. Nel resto il ricorso di tale imputato va rigettato. La sentenza impugnata deve essere altresì annullata nei confronti di D'AM NS con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appeLO di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA IO limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di LU (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appeLO di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di tale imputato. Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di D'AM NS con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appeLO di Venezia. Così deciso in Roma il 16/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA IA GL MU IA LL
udita la relazione svolta dal Consigliere NA IA GL MU;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento al ricorso di D'MB ed il rigetto del ricorso di LA;
udito il difensore di LA IO, avv. IO Conti, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di D’AM NS, avv. Elisabetta Alì, in sostituzione dell’avv. Nicola Muncibì, che ha concluso riportandosi ai motivi ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appeLO di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Rovigo del 21.07.2022, che condannava LA IO e D’AM NS alla pena ritenuta di giustizia, entrambi per i reati di cui ai capi A) e B), riqualificato quest’ultimo reato nella bancarotta fraudolenta distrattiva, D’AM, nella qualità di amministratore di fatto dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 6733 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 16/10/2025 2 mese di aprile 2015 al mese di agosto 2015, LA, nella qualità di socio, dal 2/04/2015 al 7/09/2015, e di amministratore di diritto, dal 26/05/2015 al 7/09/2015, della società DINON GROUP S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo dell’8.04.2016, per avere distratto la complessiva somma di euro 265.959,88, attraverso bonifici bancari verso la società Croata COLUS J.d.o.o., a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, nonché mediante bonifici bancari e pagamenti per contanti verso la società LA MOGLIANESE s.r.l. per l’acquisto di merci relative a transazioni commerciali fittizie, nonché per avere, aLO scopo di favorire il soggetto finanziatore, IN Elisabetta, e indirettamente il di lei marito, LC AN, a danno dei creditori, restituito il finanziamento erogato alla DINON GROUP S.p.a. di €.820.145,32, attraverso bonifici bancari, con causale “restituzione finanziamento” e “rimborso finanziamento”, nonché D’AM (capo E), nella medesima qualità, per avere distratto beni aziendali (euro 14.530,71), attraverso prelievi di cassa effettuati da marzo a luglio 2015. 2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3. L’imputato LA IO ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216 L.F. e 43 cod. pen. Si deduce l’assenza di valutazione dell’elemento soggettivo del reato, costituito dalla consapevolezza del compimento delle condotte distrattive dei beni della società. La Corte d’appeLO avrebbe fondato la prova della responsabilità penale del ricorrente sul ruolo di amministratore di diritto della società, sulla sua presenza all’interno della stessa e sull’apposizione di firme, mentre le sue mansioni sarebbero state degli adempimenti solo formali, in quanto l’imputato, soggetto dal bassissimo liveLO di istruzione, non avrebbe avuto le competenze per svolgere tale incarico, ma si sarebbe limitato ad apporre delle firme su diretta disposizione dell’amministratore di fatto, senza impartire ordini ai dipendenti e senza essere mai interpellato da questi ultimi per alcuna questione. Si richiamano le dichiarazioni dei testi M.LO FI, dott.ssa AR OL e SE FA, di cui si riportano stralci delle deposizioni, e dal cui contenuto si deduce che l’imputato rivestisse il ruolo di testa di legno, deputato solo ad apporre firme frequentando la società quando era necessaria la sua presenza. 3 Con riguardo all’episodio di bancarotta distrattiva, contestato al capo B), avvenuto nel mese di aprile 2015, si deduce che l’imputato non aveva ancora assunto la formale carica di amministratore. Parimenti con riguardo agli episodi distrattivi contestati al capo A), si deduce che gli acquisti effettuati dalla società di diritto croato, LU J.d.o.o., sarebbero terminati il 21 maggio 2015, ossia in periodo antecedente la formale assunzione della carica di amministratore, come anche gli acquisiti effettuati dalla società La IA s.r.l., e che sarebbero terminati durante quel periodo, ma, in questo caso, la società venditrice avrebbe inviato alla fallita la merce richiesta, mentre restavano inevase solo alcune prestazioni contrattuali, di cui non è stato accertato a quale periodo debbano ricondursi. 4. L’imputato D’AM NS ricorre tramite un unico atto, affidato a tre motivi. 4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta carenza assoluta di motivazione, in relazione all’affermazione di penale responsabilità per i reati ascritti ai capi A), B) e E) della imputazione nonché violazione di legge, in relazione all’art.125 cod. proc. pen. Si duole del mancato confronto con le doglianze contenute nei motivi d’appeLO e della carenza di motivazione, che si limita ad un richiamo per relationem della sentenza del Tribunale. Con riguardo al capo A), si richiamano le doglianze contenute nel motivo di appeLO sulla fittizietà delle operazioni commerciali compiute con la società di diritto croato LU J.d.o.o. e con la società La IA s.r.l., nonché sulla concreta riconducibilità delle stesse al ricorrente, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società. Si deduce travisamento delle dichiarazioni della teste AR OL, dipendente amministrativa della società, riguardo alla gestione dei rapporti commerciali e agli ordini dei bonifici, da parte di RG OC, presentata dall’imputato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisti della ON Group s.p.a., e non di D’AM. Si era dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese, al riguardo, dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, del contrasto con RG OC, della interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la ON Group s.p.a. Nessun accertamento sarebbe stato effettuato sulla destinazione dei bonifici destinati alla LU e alla La IA s.r.l. Ulteriore doglianza riguardava la sussistenza di un’ipotesi di distrazione di denaro, in relazione agli ordinativi di merce eseguiti in favore della La IA 4 s.r.l., in quanto gran parte della merce ordinata era stata effettivamente consegnata alla ON, e ciò sino a quando D’AM era presente in azienda, mentre la società diveniva inadempiente per il periodo successivo al suo aLOntanamento. Ulteriore doglianza riguardava la richiesta subordinata di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F. Con riguardo al reato di cui al capo B), il motivo di appeLO, rimasto senza risposta, contestava la diversa qualificazione, fornita dal Tribunale, di bancarotta fraudolenta distrattiva, in luogo della originaria contestazione di bancarotta preferenziale. Sotto il profilo dell’amministrazione di fatto dell’imputato, si deduceva che gli episodi contestati (restituzione del finanziamento erogato a IN Elisabetta), fossero stati compiuti in un periodo in cui D’AM non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, e che non vi fosse prova del concorso e/o istigazione all’esecuzione del pagamento. La Corte d’appeLO si sarebbe basata su una ricostruzione della responsabilità concorsuale meramente congetturale, connessa alla pregressa conoscenza con il precedente amministratore, senza alcun riferimento all’attività in concreto svolta dall’imputato, mentre la condotta successiva serbata da D’AM non sarebbe stata in grado di suffragare il concorso nel reato. Con riguardo alla diversa qualificazione giuridica, si richiama il motivo di appeLO sulla legittimità dell’operazione di restituzione del finanziamento, che poteva, comunque, rientrare nella fattispecie della bancarotta preferenziale, come qualificata dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati LC, IT e ZI. Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), l’atto di appeLO rilevava che i prelievi di cassa, protrattisi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, erano iniziati prima che l’imputato cominciasse la collaborazione con l’azienda (fine aprile 2015), che le somme non erano sproporzionate rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti le avrebbero affrontate per garantire la loro presenza costante in quel periodo, e che la mancata giustificazione in contabilità non poteva ritenersi sintomatica di un utilizzo per esigenze e finalità estranee aLO scopo sociale e la possibilità di ricondurli alla fattispecie di cui all’art.217 L.F. Analoghe considerazioni venivano effettuate con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e al tablet, sarebbero stati disattivati, secondo l’imputato, il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la ON, mentre la richiesta di restituzione non sarebbe stata inviata alla propria mail o al proprio telefono 5 cellulare, bensì mediante raccomandata presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente alla residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato. 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al diniego dell’applicazione di pena sostituiva ai sensi dell’art.20 bis cod. pen., richiesta nei motivi nuovi, nei quali si documentava l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di carenza di motivazione il diniego della rinnovazione del dibattimento per l’assunzione di prova testimoniale decisiva, richiesta ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., ritenuta rilevante dal Tribunale e la cui ammissione veniva revocata a seguito di mancata presentazione, in udienza, del teste, in quanto ritenuta non giustificata. Si deduce violazione del diritto di difesa e degli artt.111 Cost. e 6 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di D’AM è fondato. Il ricorso di LA è fondato nei termini di cui infra. D’AM NS 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Cass., Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497) le motivazioni della sentenza di primo grado e di appeLO -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità ed è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appeLO (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice di legittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo rispetto all’esigenza di 6 giustificazione del provvedimento e dia conto che il giudice ha fatto proprie, meditandole, le ragioni richiamate. 2.1.1 Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non è realizzabile, in quanto la Corte d'appeLO, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione del ricorrente su tutte le distrazioni contestate nei capi A), B) ed E). In ordine alle questioni, articolate in appeLO in modo preciso e puntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestate distrazioni in capo al ricorrente D’AM, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento dell’appeLO. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01). Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza non consente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazione incidente sui capi decisivi e, perciò, ostativo all’invocata integrazione per relationem. Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue. 2.2 Con riguardo alla distrazione di cui al capo A), mediante le operazioni commerciali compiute con la società di diritto croato LU J.d.o.o. e con la società La IA s.r.l., e alla concreta riconducibilità, nel periodo in cui lo stesso avrebbe ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della società, la Corte territoriale, si limita a confermare la decisione del Tribunale nonché rimanda alle considerazioni espresse in relazione alla posizione del coimputato LA, che indica come colui che eseguiva le direttive fornitegli da D’AM, che si accompagnava a D’AM, che effettuava prelievi di denaro dai conti della società, e che dava indicazioni alle dipendenti di consegnare il denaro contante a D’AM, con l’ulteriore aggiunta che D’AM è colui che ha tirato le fila di tutta l’operazione. 7 La Corte territoriale, nel compiere un rinvio generico alla sentenza del Tribunale ed alle considerazioni espresse con riguardo alla posizione del coimputato LA, non si confronta con lo specifico motivo di gravame e non chiarisce il ruolo dell’imputato nel periodo nel quale il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, quanto meno dal mese di aprile 2015, e segnatamente: - non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio dell’imputato nella società fallita;
- non indica le condotte in concreto svolte da D’AM, con funzioni direttive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcun settore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), omettendo di motivare sul punto;
- soprattutto, non chiarisce se l’affermazione di penale responsabilità riguardi anche condotte distrattive poste in essere nel ruolo di amministratore di fatto della fallita. Nella specie, la motivazione non è sufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appeLO. 2.2.1 Con riguardo alle specifiche deduzioni difensive in relazione alle distrazioni di cui ai capi A), B) ed E), con le quali non si confronta, la Corte d’appeLO, con motivazione non sufficientemente congrua, si limita ad effettuare un generico richiamo all’analisi degli elementi a carico dell’imputato, in particolare prove testimoniali, operata dal giudice di prime cure. Nella specie, la Corte territoriale non si confronta con le censure contenute nell’atto di appeLO, riguardo alle dichiarazioni rese da AR OL, dipendente amministrativa della società, che riconduceva la gestione dei rapporti commerciali e gli ordini dei bonifici a RG OC, presentata dall’imputato come persona di sua fiducia, con incarico di responsabile dell’ufficio acquisiti della ON Group s.p.a., nonché alle dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, sul contrasto con la OC, sulla interruzione da parte di quest’ultima della collaborazione con la ON Group s.p.a., né fornisce chiarimenti in ordine all’assenza di accertamento sulla destinazione dei bonifici destinati alla LU J.d.o.o. e, in parte, anche alla La IA s.r.l. Con riguardo alla ulteriore doglianza subordinata, di qualificazione dei fatti nel reato di cui all’art.217 L.F., la motivazione è del tutto carente. Con riguardo al reato di cui al capo B), la Corte di merito, oltre alla mancanza di motivazione sulla qualità di amministratore di fatto, non si confronta con il motivo di appeLO, che contestava la diversa qualificazione di bancarotta fraudolenta distrattiva in luogo della originaria contestazione di bancarotta 8 preferenziale, anche tenuto conto che tale qualifica era stata data dal Gip del Tribunale di Rovigo nel procedimento, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, nei confronti dei coimputati LC, IT e ZI, nonché omette di motivare sul punto. La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sul ruolo dell’imputato, anche con riferimento al periodo in cui D’AM non aveva ancora iniziato la gestione di fatto della società, sebbene non vi fosse prova del suo concorso e/o istigazione all’esecuzione del pagamento. Con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta distrattiva, di cui al capo E), la Corte territoriale non si confronta con le doglianze dell’atto di appeLO, nonché omette di motivare sulle condotte distrattive (prelievi di cassa per circa €.14.000,00), protrattesi da marzo a luglio 2015, per circa cinque mesi, iniziate in un periodo antecedente alla collaborazione dell’imputato con l’azienda (fine aprile 2015), nonché sulla assenza di sproporzione rispetto alle spese correnti, che soci e consulenti avrebbero dovuto affrontare per garantire la loro presenza costante in quel periodo, nonché sulla irrilevanza della mancata giustificazione in contabilità, ai fini di un utilizzo per esigenze e finalità estranee aLO scopo sociale, nonché sulla riconducibilità della condotta nella fattispecie di cui all’art.217 L.F. La Corte di appeLO omette di motivare anche con riguardo alla distrazione dei telefoni cellulari e del tablet, indicati nella imputazione, non confrontandosi neppure con le doglianze difensive sulle circostanze addotte dall’imputato (disattivazione dei telefoni il giorno successivo alla cessazione del suo rapporto con la ON), e sull’invio della richiesta di restituzione non alla mail o al telefono cellulare di D’AM bensì mediante raccomandata, presso un indirizzo di Firenze, non corrispondente alla residenza anagrafica né al domicilio dell’imputato. 3. Il secondo motivo di ricorso, che si duole del dinego dell’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art.20 bis cod. pen., è assorbito. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appeLO si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n.30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Sul punto, la motivazione, che si limita a richiamare la completezza dell’istruttoria operata dal giudice di prime cure, non è congrua. Né la decisione risulta sorretta da una motivazione implicita, rinvenibile nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza 9 di elementi sufficienti per la valutazione negativa o positiva della responsabilità, non sorretta da adeguato e congruo apparato motivazionale. La Corte d’appeLO dovrà chiarire le ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. LA IO 5. Il primo ed unico motivo di ricorso è fondato in relazione al capo a), limitatamente alla distrazione verso la LU J.d.o.o. e quanto al capo b). 5.1 Con riguardo alla qualifica di amministratore di diritto della ON Group s.p.a., il motivo ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appeLO, riconducibili all'assenza dell'elemento psicologico del reato contestato nella imputazione, per avere il ricorrente rivestito il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale. Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appeLO, che hanno ricavato la consapevolezza del ruolo svolto dal ricorrente e dell'attività illecita della società da precisi elementi, idonei al fine di dimostrare l'elemento psicologico in capo all’imputato. Nella specie, il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione immune da censure e vizi di iLOgicità, richiamando la sentenza del primo giudice, ha fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, ritenuto non mero prestanome, inconsapevole delle vicende societarie, non solo sul ruolo di socio, dal 2.04.2015 al 7.09.2015, e di amministratore di diritto della ON Group s.p.a., dal medesimo ricoperto dal 26.05.2015 al 7.09.2015, bensì sul concreto esercizio di compiti gestori, propri dell’amministratore di una società, tanto da frequentare l’azienda, da prestarsi e partecipare all’amministrazione, apponendo, all’occorrenza, le firme, da effettuare prelievi di denaro dalle casse della società, che consegnava poi a D’AM. Quale ulteriore indice della piena adesione al programma criminoso dell’altro amministratore, ZI, si indica la sottoscrizione, in data 7/05/2015, all’indomani della restituzione del finanziamento alla Senigaglia, dell’espromissione, quale adesione al programma criminoso. E ancora, nell’ottica di complessiva preordinazione e concorso di persone nel reato, la Corte di merito ha sottolineato la valutazione complessiva della pronta successione, nella carica di amministratore, di LA a ZI, ormai sospetto, e ritenuto inaffidabile dal commissario giudiziale, prof. Ambrosini, per l’inopinata e repentina decisione di sostituire il finanziamento versato nelle casse societarie dalla precedente compagine LC-IT. 10 Nel caso di specie, per l'appunto, le condotte gestionali, descritte nel provvedimento impugnato, sopra richiamate, danno contezza di una specifica responsabilità del LA, con riferimento al periodo in cui rivestiva la carica di amministratore, implicante la sostanziale irrilevanza della figura, assunta dal medesimo, di amministratore esclusivamente formale. Sul punto, a fronte di precise e concrete condotte attribuite al LA, e non oggetto di contestazione, la motivazione, che ha disatteso le deduzioni difensive sulle dichiarazioni rese dai testi M.LO FI, dott.ssa AR OL e SE FA, di cui vengono riportati solo frammenti e non la trascrizione integrale, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, è corretta ed immune da censure. 5.2 Tanto premesso, con riguardo al ruolo di amministratore dell’imputato, quanto alle singole condotte distrattive contestate, occorre distinguere. Quanto alla distrazione attraverso bonifici bancari verso la società Croata COLUS J.d.o.o., a fronte di forniture di prodotto ittico ordinato e mai consegnato, il motivo è fondato. La Corte territoriale non si confronta con le specifiche censure contenute nell’atto di appeLO, in relazione al periodo dei versamenti effettuati verso la società di diritto croato LU J.d.o.o., terminati il 21 maggio 2015, epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva. Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla distrazione, contestata al capo B), mediante bonifici bancari, con causale “restituzione finanziamento” e “rimborso finanziamento”. A fronte della specifica censura, riguardo al periodo dei bonifici bancari effettuati sul conto corrente, intestato a IN Elisabetta, rispettivamente in data 14.04.2015 e in data 20.04.2015, dunque, in epoca antecedente la formale assunzione della carica di amministratore di diritto da parte del LA, la Corte di merito non si confronta con il motivo di appeLO, e non spiega il ruolo del ricorrente in relazione alla contestata condotta distrattiva. 5.2.1 Con riguardo alla distrazione, attraverso pagamenti a mezzo bonifici bancari e per contanti verso la società LA MOGLIANESE s.r.l., il motivo è infondato. I giudici di merito, con motivazione congrua ed immune da censure, hanno ritenuto sussistere la penale responsabilità dell’imputato in quanto le condotte distrattive, relative a transazioni commerciali (acquisto di merci), effettuate mediante bonifici fittizi, siano iniziate in epoca antecedente l’assunzione della carica di amministratore da parte del LA, le stesse sono proseguite, con modalità analoghe, durante il subentro in tale carica. 11 Sul punto, i giudici di merito hanno richiamato, quale riscontro, anche le dichiarazioni del teste SE, che ha riferito sulla disposizione di alcuni pagamenti in favore della La IA s.r.l. da parte di LA personalmente. 7. La sentenza deve essere, in conclusione, annullata nei confronti di LA IO, limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di LU (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appeLO di Venezia. Nel resto il ricorso di tale imputato va rigettato. La sentenza impugnata deve essere altresì annullata nei confronti di D'AM NS con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appeLO di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA IO limitatamente alla bancarotta distrattiva in favore di LU (capo a) e alla bancarotta distrattiva sub b) con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appeLO di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di tale imputato. Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di D'AM NS con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appeLO di Venezia. Così deciso in Roma il 16/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA IA GL MU IA LL