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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/10/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 245/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore,
Parte_2
(C.F. ), in persona del Ministro in carica P.IVA_2
(C.F. , in persona del Ministro in carica Parte_3 P.IVA_3
(C.F. , in Parte_4 P.IVA_4
persona del Ministro in carica tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato appellanti contro
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_5 C.F._3
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Giannini appellati CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“In riforma della sentenza impugnata voglia l'Ecc.ma Corte accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e dunque: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare il diritto della e comunque degli altri Ministeri attori a Parte_1 riottenere la somma indebitamente pagata e, per l'effetto, condannare:
- il Dott. a corrispondere alla e/o agli CP_1 Parte_1
altri attori la somma di euro 85.392,38, ovvero la diversa somma che dovesse CP_4 risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli CP_2 Parte_1
altri attori la somma di Euro 141.843,76, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli CP_3 Parte_1
altri attori la somma di euro 132.443,79, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli Pt_5 Parte_1
altri attori la somma di euro 120.347,19, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo”.
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello respingere il proposto appello in quanto infondato;
in via subordinata ed in denegata ipotersi, voglia comunque ritenere infondata la pretesa di restituzione degli interessi legali”.
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2077/2022 il Tribunale di Genova, compensando le spese di lite, rigettava la domanda avanzata dalle Amministrazioni attrici per ripetizione di indebito in relazione a somme corrisposte ai convenuti.
Considerava il Tribunale di Genova che:
i. con sentenza della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 (pronunciata in riforma della sentenza n.1079/2007 del Tribunale di Genova), era stata condannata “la a far data dalle date di Parte_1 inizio dei corsi di specializzazione, ed in solido, a far data dall'anno accademico 1991/1992, altresì il , il Controparte_5
e il a Parte_3 Parte_4
corrispondere ai dott. , , , Parte_6 CP_3 Parte_5 CP_2
gli importi previsti dall'art. 6 D.lgs 257/91, a partire dal 24/10/1991
[...]
per il Dott. e per gli altri a partire dalle rispettive date di inizio dei CP_1
corsi di specializzazione, per tutta la durata dei rispettivi corsi”;
ii. “sulla base di tale pronuncia, in data 15/6/2011 il legale degli specializzandi appellanti aveva fatto pervenire all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la trasmissione alle Amministrazioni preposte al pagamento, i conteggi relativi alle somme spettanti in forza della suddetta sentenza. Tali conteggi comprendevano l'importo base dovuto per ciascun anno, oltre ad interessi e rivalutazione”;
iii. “sulla base dei conteggi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto
129/2012, aveva autorizzato la liquidazione della somma complessiva di €
689.359,61”; iv. a seguito di ricorso in Cassazione proposto da avverso la Parte_6 sentenza della Corte d'Appello di Genova n.622/2010, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio affermando il principio che “il termine prescrizionale doveva essere fatto decorrere non già dall'entrata in vigore del D. Lgs. 257/91, ma dalla L. 370/99, e che pertanto le pretese del dott. non dovevano CP_1 considerarsi prescritte”:
pag. 3/11 v. “il giudizio di rinvio si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 366/2016, con la quale la e gli Parte_1
altri erano stati condannati a corrispondere al Dott. come CP_4 CP_1
già riconosciuto dalla Corte d'Appello con sent. N. 622/2010, anche per i primi due anni di frequenza del corso di specialità, gli importi previsti dall'art 6 D. lgs. 257/91, “con gli accessori come riconosciuti nella suddetta sentenza””.
Osservava il Tribunale di Genova che le Amministrazioni attrici avevano agito per la ripetizione deducendo che:
1) Il calcolo delle somme dovute agli specializzandi, avendo gli stessi terminato la specializzazione oltre il 1990/1991, avrebbe dovuto essere fatto sulla base dell'art. 11
L. 370/99, che prevedeva una remunerazione pari a 13 milioni di lire annui, e non sulla base del D. Lgs. 257/91; tuttavia la sent. N. 622/2010 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato, aveva riconosciuto come base di calcolo la somma prevista dall'art. 6 D. Lgs. 257/91, pari a lire 21.500.000.
2) La suddetta somma non poteva essere oggetto di rivalutazione né, tantomeno, di incremento del tasso di inflazione, a seguito delle successive modifiche legislative.
3) Alla stessa somma, inoltre, non potevano essere aggiunti accessori, in quanto non previsti dalla sent. 622/2010, che si era limitata a condannare le amministrazioni soccombenti ai soli importi previsti dall'art. 6 D. Lgs. 257/91, nulla disponendo in ordine a interessi e rivalutazione.
4) L'Amministrazione ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza con DPCM
129/2012, basandosi unicamente sulla nota presentata dai legali dei convenuti e corrispondendo quindi:
a) € 123.826,84 (di cui € 3.717,54 per spese) al dott. € 85.392,38 in più, di CP_1
cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
b) € 201.080,40 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa € 141.843,76 in più, CP_2
di cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
c) € 181.964,07 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa , € 132.443,79 in più, di CP_3
cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
d) € 182,488,30 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa € 120.347,19 in più, Pt_5
di cui chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento).
pag. 4/11 Osservava inoltre che i convenuti si erano costituiti in giudizio deducendo la natura di crediti di valore degli importi oggetto di causa e svolgendo le seguenti argomentazioni:
“1) La sentenza della Corte di Appello di Genova, con la quale erano state riconosciute le somme versate dalle Amministrazioni attrici, aveva dichiarato la natura di debito- credito di valore delle somme oggetto di contesa, in forza della Sentenza n. 9147/209 delle Sezioni Unite della Cassazione. Le somme corrisposte, quindi, erano costituite non solo dall'importo fisso annuo fissato dall'art. 6 del D.Lgs. 257/91, incrementato dal tasso di inflazione e rideterminato ogni 3 anni con decreto ministeriale, ma anche dal valore monetario attuale al momento della liquidazione dell'obbligazione.
L'Amministrazione aveva provveduto, infatti, al pagamento in base alla triplice operazione che contraddistingue l'obbligazione di valore:
a) quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva al momento in cui è sorta;
b) successiva rivalutazione di detto importo, attraverso l'applicazione degli indici
ISTAT di variazione del costo della vita;
c) liquidazione degli interessi (compensativi), che indicano il compenso del danno sofferto dal creditore.
La natura di credito di valore discende anche dalla sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 366/2016 e dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che con sentenza 24.01.2018 (VIII Sez.), nelle cause riunite C-616/2016 e C-617/2016, al punto
47 ha affermato che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla normativa nazionale di trasposizione della direttiva, quindi dal D. lgs. 257/91, che all'art. 6 prevede la borsa di studio come credito di valore.
2) Pur considerando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n. 622/2010 come pronuncia di condanna generica, il risultato pratico non sarebbe cambiato: non costituendo titolo esecutivo, e quindi non oggetto di esecuzione forzata, sarebbe stata necessaria un'integrazione, mediante una sentenza sul quantum. Avendo la
[...]
provveduto al pagamento spontaneo, a seguito dell'intimazione di Parte_1
pagamento, con indicazione precisa dei conteggi e delle somme dovute da parte dai difensori dei convenuti, resta precluso il diritto di agire in giudizio per la determinazione del quantum.
pag. 5/11 3) La domanda risulta inoltre infondata, in quanto le Direttive Europee dalla n.
82/76/CEE in poi, il D. Lgs. 257/91, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di
Giustizia Europea, pongono l'obbligo di pagamento di una borsa di studio che, se non corrisposta, si converte in un obbligo di risarcimento del danno, avente natura di debito-credito di valore, che obbliga lo stato a corrispondere agli specializzandi il valore monetario attuale del danno. Pertanto, pur volendo prescindere dalla sentenza n.
622/2010 e anche a voler ritenere pagate spontaneamente le somme corrisposte dalle
Amministrazioni attrici, le stesse sarebbero pur sempre dovute, in attuazione di un'obbligazione di valore prevista dalla legge, e come tali non sarebbero ripetibili.
4) L'adempimento spontaneo delle Amministrazioni, infine, costituisce comportamento concludente e pertanto tacita rinuncia a far valere le pretese restitutorie. In questo caso si dovrebbe tutelare l'affidamento riposto dai convenuti nella circostanza che le somme fossero dovute e dovrebbe essere tutelato il fatto che le stesse costituissero la retribuzione dell'attività espletata e come tali fossero destinate alle esigenze primarie di vita”.
Dava inoltre atto il Tribunale di Genova che le Amministrazioni attrici avevano dedotto la natura credito di valuta delle somme oggetto di causa, e che i convenuti avevano anche richiamato l'ordinanza 994/2020, con la quale la Corte di Cassazione aveva
“dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle Amministrazioni avverso la sentenza della Corte di Appello 366/2016, nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme contese”.
Il Tribunale di Genova rigettava quindi la domanda proposta dalle Amministrazioni attrici ritenendo che:
a) “la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 366/16, statuendo sul credito del dott. dopo aver qualificato, in parte motiva, il credito CP_1 dell'appellante come credito di valore, fa riferimento, nel dispositivo, alle statuizioni sugli accessori contenute nella sentenza della stessa Corte d'Appello di Genova n. 622/10, emessa a seguito dell'appello dei dott.ri Parte_6
, e (la Corte condanna la CP_3 Parte_5 Controparte_2
e i appellati a corrispondere al Parte_1 CP_4
Dott. l'emolumento riconosciuto con la sentenza n. 622/10 anche per i CP_1
pag. 6/11 primi due anni della specialità, con gli accessori come riconosciuti nella suddetta sentenza”)”, benché il dispositivo della sentenza n.622/2010 della
Corte d'Appello di Genova non contenesse alcuna disposizione sugli accessori del credito;
b) l'omessa menzione in ordine agli accessori del credito nel dispositivo della sentenza n.622/2010 della Corte d'Appello di Genova “non è dirimente, atteso che, nella parte motiva della sentenza, il credito degli appellanti (dott.ri
, e , relativamente a ciascun anno in cui hanno CP_1 CP_3 Pt_5 CP_2
frequentato la specializzazione (prima e dopo il 1991, trattandosi dei cd. specializzandi “a cavallo”), viene qualificato espressamente ed inequivocabilmente come credito di valore, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9174/09. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice”
(Cass. 9376/11; conf. Cass. SU 16415/18; Cass. 15088/15)”;
c) “il problema, ancora oggi posto da parte attrice, della necessaria corrispondenza tra quanto chiesto dagli appellanti in quel giudizio e quanto pronunciato dalla Corte d'Appello in merito agli interessi è già stato oggetto del ricorso proposto dagli stessi attori avverso la sentenza d'appello (la n. 366/16), ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione (sent. 994/20), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Entrambe le sentenze della Corte d'Appello di Genova sopra citate (n. 622/10 e n. 366/16) sono dunque ormai passate in giudicato. Ciò assume rilievo assorbente, in quanto ne consegue che la natura di credito di valore del credito vantato dagli odierni convenuti non può essere nuovamente discussa in questa sede”;
d) “dalla natura di credito di valore del credito in esame discende il diritto agli accessori di legge, non solo per il dott. per il quale la sentenza n. CP_1
366/16 dispone espressamente, ma anche per le dott. sse , e CP_3 Pt_5
in quanto il dispositivo della sentenza 622/10, come detto, va CP_2
interpretato con riferimento a quanto statuito chiaramente nella parte motiva”.
pag. 7/11 2- Le Amministrazioni appellanti hanno proposto impugnazione lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella valutazione del contenuto delle sentenze della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2016, e deducendo che quest'ultima, richiamando la precedente sentenza della Corte n.622/2010 in merito agli accessori, ha inteso pronunciare il mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi legali. Hanno dedotto l'erroneità di quanto ritenuto in sentenza in ordine alla qualificazione del credito degli appellati quale credito di valore operato con la sentenza n.622/2010 della Corte d'Appello di Genova.
Hanno anche dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado ove ha considerato rilevante la circostanza del giudicato formatosi con le sentenza n.622/2010 e n.366/2010 della Corte d'Appello di Genova, osservando che “… con ogni evidenza, non ci si duole del contenuto della sentenza della cui esecuzione si tratta, bensì della corretta interpretazione della stessa. L'interpretazione di un titolo giudiziale non ha nulla a che fare con la definitività o meno dello stesso. La tematica del giudicato, pertanto, è stata evocata fuori luogo”. Hanno lamentato che “a tutti i soggetti cui è stato applicato l'art. 6 del D. Lgs 257/1991 in via diretta, è stata esclusa – a decorrere dal 1992- la rivalutazione monetaria, in conseguenza del blocco legislativo. Alle controparti, cui in sede giudiziale è stato riconosciuto il diritto all'applicazione del citato art. 6, verrebbe attribuita –viceversa- la rivalutazione. Non è chi non veda, anche sotto tale profilo,
l'inaccettabilità della situazione e, dunque, l'erroneità della sentenza. In riferimento all'art. 6 della legge non consente alcuna opzione interpretativa volta a selezionare alcune parti di esso rispetto alle altre. La specificità degli originari attori e la specificità della norma non consentono di appiattire la situazione alla stregua del risarcimento del danno, prodotto dal c.d. passante”. Le amministrazioni appellanti hanno quindi sviluppato ampie difese nel merito del quantum dovuto sulla base delle sentenze della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2010, deducendo peraltro che “l'argomento non ha alcuna valenza impugnatoria, ma intende metter in evidenza che quanto erogato concretamente si colloca su un piano di radicale inaccettabilità ed
è il frutto di un'operazione interpretativa gravemente erronea”.
pag. 8/11 3- Gli appellati si sono costituiti chiedendo rigettarsi l'appello, contestando tutte le deduzioni svolte dagli appellanti, e affermando l'infondatezza delle ragioni dedotte con l'appello. Hanno osservato come la sentenza di primo grado abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il contenuto della pronuncia non deve essere individuato sulla base del solo dispositivo ma “… integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice”, nonché come sia stato correttamente ritenuto essersi formato il giudicato sul punto, “… con l'ulteriore conseguenza che dalla natura di credito di valore del credito in esame discende il diritto agli accessori di legge, non solo per il dott. per il quale la sentenza n. CP_1
366/16 dispone espressamente, ma anche per le dott. sse , e in CP_3 Pt_5 CP_2
quanto il dispositivo della sentenza 622/10, come detto, va interpretato con riferimento a quanto statuito chiaramente nella parte motiva”. Ha ricordato come il TAR Liguria, con sentenza n.1120/2022 nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n.366/2016 della Corte d'Appello di Genova, condannando le Amministrazioni al pagamento anche degli interessi legali e rivalutazione, è pervenuto ad interpretazione del giudicato in ordine al credito analoga a quella di cui alla sentenza oggetto dell'appello qui in esame.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva posta in decisione con ordinanza 5-16 febbraio 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc nella misura di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. Con la sentenza di primo grado è stato correttamente ritenuto che in ordine all'entità del credito vantato dagli appellati si sia formato il giudicato con la pronuncia delle sentenze della Corte
d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2016. Per quanto concerne la natura del credito vantato, e i conseguenti accessori dello stesso, il giudicato sul punto si è formato, per tutti gli appellati, con la sentenza n.622/2010, in quanto la sentenza n.366/2016 è intervenuta, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, esclusivamente in pag. 9/11 tema di decorrenza della prescrizione con riguardo al solo . La Controparte_6
sentenza n.366/2016 ha, per tale ragione, richiamato in tema di accessori del credito la sentenza n.622/2010, già divenuta definitiva in punto qualificazione della natura del credito. Con la sentenza appellata è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui “la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda” (Cass.Sez.1, 25 settembre 2015, n.19074; v. anche Cass.Sez.6-
3, 17 luglio 2015, n.15088, ove è stato affermato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta”). La sentenza della Corte di Appello n
622/2010, in motivazione, procedeva alla qualificazione del credito quale credito di valore, richiamando espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 17 aprile 2009 n.9147, con la quale era stato affermato che, “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo pag. 10/11 oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione”
(Cass.Sez.Un., 17 aprile 2009, n.9147). Il contenuto della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n.622/2010, sul punto, è stato correttamente interpretato con la sentenza appellata, con la quale ultima è stato, tra l'altro, ricordato che la Corte di
Cassazione, con ordinanza 994/2020, aveva “dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle Amministrazioni avverso la sentenza della Corte di Appello 366/2016, nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme contese”. Ne consegue l'infondatezza dell'appello stante la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine al giudicato formatosi, e all'inidoneità dell'azione di ripetizione di indebito ad intaccare lo stesso.
6- Ritiene questa Corte che, come già considerato nel giudizio di primo grado, la complessità delle questioni sottese all'estensione del giudicato, conseguenti al contenzioso pregresso tra le parti, costituisca ragione rientrante nei presupposti per la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
7- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 245/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore,
Parte_2
(C.F. ), in persona del Ministro in carica P.IVA_2
(C.F. , in persona del Ministro in carica Parte_3 P.IVA_3
(C.F. , in Parte_4 P.IVA_4
persona del Ministro in carica tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato appellanti contro
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Controparte_2 C.F._2
C.F. ) Parte_5 C.F._3
(C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Giannini appellati CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“In riforma della sentenza impugnata voglia l'Ecc.ma Corte accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e dunque: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare il diritto della e comunque degli altri Ministeri attori a Parte_1 riottenere la somma indebitamente pagata e, per l'effetto, condannare:
- il Dott. a corrispondere alla e/o agli CP_1 Parte_1
altri attori la somma di euro 85.392,38, ovvero la diversa somma che dovesse CP_4 risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli CP_2 Parte_1
altri attori la somma di Euro 141.843,76, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli CP_3 Parte_1
altri attori la somma di euro 132.443,79, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo;
- la Dott.ssa a corrispondere alla e/o agli Pt_5 Parte_1
altri attori la somma di euro 120.347,19, ovvero la diversa somma che CP_4 dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi dal versamento di tale somma al saldo”.
per parte appellata:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello respingere il proposto appello in quanto infondato;
in via subordinata ed in denegata ipotersi, voglia comunque ritenere infondata la pretesa di restituzione degli interessi legali”.
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 2077/2022 il Tribunale di Genova, compensando le spese di lite, rigettava la domanda avanzata dalle Amministrazioni attrici per ripetizione di indebito in relazione a somme corrisposte ai convenuti.
Considerava il Tribunale di Genova che:
i. con sentenza della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 (pronunciata in riforma della sentenza n.1079/2007 del Tribunale di Genova), era stata condannata “la a far data dalle date di Parte_1 inizio dei corsi di specializzazione, ed in solido, a far data dall'anno accademico 1991/1992, altresì il , il Controparte_5
e il a Parte_3 Parte_4
corrispondere ai dott. , , , Parte_6 CP_3 Parte_5 CP_2
gli importi previsti dall'art. 6 D.lgs 257/91, a partire dal 24/10/1991
[...]
per il Dott. e per gli altri a partire dalle rispettive date di inizio dei CP_1
corsi di specializzazione, per tutta la durata dei rispettivi corsi”;
ii. “sulla base di tale pronuncia, in data 15/6/2011 il legale degli specializzandi appellanti aveva fatto pervenire all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la trasmissione alle Amministrazioni preposte al pagamento, i conteggi relativi alle somme spettanti in forza della suddetta sentenza. Tali conteggi comprendevano l'importo base dovuto per ciascun anno, oltre ad interessi e rivalutazione”;
iii. “sulla base dei conteggi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto
129/2012, aveva autorizzato la liquidazione della somma complessiva di €
689.359,61”; iv. a seguito di ricorso in Cassazione proposto da avverso la Parte_6 sentenza della Corte d'Appello di Genova n.622/2010, la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio affermando il principio che “il termine prescrizionale doveva essere fatto decorrere non già dall'entrata in vigore del D. Lgs. 257/91, ma dalla L. 370/99, e che pertanto le pretese del dott. non dovevano CP_1 considerarsi prescritte”:
pag. 3/11 v. “il giudizio di rinvio si era concluso con la sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 366/2016, con la quale la e gli Parte_1
altri erano stati condannati a corrispondere al Dott. come CP_4 CP_1
già riconosciuto dalla Corte d'Appello con sent. N. 622/2010, anche per i primi due anni di frequenza del corso di specialità, gli importi previsti dall'art 6 D. lgs. 257/91, “con gli accessori come riconosciuti nella suddetta sentenza””.
Osservava il Tribunale di Genova che le Amministrazioni attrici avevano agito per la ripetizione deducendo che:
1) Il calcolo delle somme dovute agli specializzandi, avendo gli stessi terminato la specializzazione oltre il 1990/1991, avrebbe dovuto essere fatto sulla base dell'art. 11
L. 370/99, che prevedeva una remunerazione pari a 13 milioni di lire annui, e non sulla base del D. Lgs. 257/91; tuttavia la sent. N. 622/2010 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato, aveva riconosciuto come base di calcolo la somma prevista dall'art. 6 D. Lgs. 257/91, pari a lire 21.500.000.
2) La suddetta somma non poteva essere oggetto di rivalutazione né, tantomeno, di incremento del tasso di inflazione, a seguito delle successive modifiche legislative.
3) Alla stessa somma, inoltre, non potevano essere aggiunti accessori, in quanto non previsti dalla sent. 622/2010, che si era limitata a condannare le amministrazioni soccombenti ai soli importi previsti dall'art. 6 D. Lgs. 257/91, nulla disponendo in ordine a interessi e rivalutazione.
4) L'Amministrazione ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza con DPCM
129/2012, basandosi unicamente sulla nota presentata dai legali dei convenuti e corrispondendo quindi:
a) € 123.826,84 (di cui € 3.717,54 per spese) al dott. € 85.392,38 in più, di CP_1
cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
b) € 201.080,40 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa € 141.843,76 in più, CP_2
di cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
c) € 181.964,07 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa , € 132.443,79 in più, di CP_3
cui si chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento);
d) € 182,488,30 (di cui € 3.717,54 per spese) alla dott.ssa € 120.347,19 in più, Pt_5
di cui chiede la restituzione (oltre interessi dal versamento).
pag. 4/11 Osservava inoltre che i convenuti si erano costituiti in giudizio deducendo la natura di crediti di valore degli importi oggetto di causa e svolgendo le seguenti argomentazioni:
“1) La sentenza della Corte di Appello di Genova, con la quale erano state riconosciute le somme versate dalle Amministrazioni attrici, aveva dichiarato la natura di debito- credito di valore delle somme oggetto di contesa, in forza della Sentenza n. 9147/209 delle Sezioni Unite della Cassazione. Le somme corrisposte, quindi, erano costituite non solo dall'importo fisso annuo fissato dall'art. 6 del D.Lgs. 257/91, incrementato dal tasso di inflazione e rideterminato ogni 3 anni con decreto ministeriale, ma anche dal valore monetario attuale al momento della liquidazione dell'obbligazione.
L'Amministrazione aveva provveduto, infatti, al pagamento in base alla triplice operazione che contraddistingue l'obbligazione di valore:
a) quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva al momento in cui è sorta;
b) successiva rivalutazione di detto importo, attraverso l'applicazione degli indici
ISTAT di variazione del costo della vita;
c) liquidazione degli interessi (compensativi), che indicano il compenso del danno sofferto dal creditore.
La natura di credito di valore discende anche dalla sentenza della Corte di Appello di
Genova n. 366/2016 e dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che con sentenza 24.01.2018 (VIII Sez.), nelle cause riunite C-616/2016 e C-617/2016, al punto
47 ha affermato che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla normativa nazionale di trasposizione della direttiva, quindi dal D. lgs. 257/91, che all'art. 6 prevede la borsa di studio come credito di valore.
2) Pur considerando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova n. 622/2010 come pronuncia di condanna generica, il risultato pratico non sarebbe cambiato: non costituendo titolo esecutivo, e quindi non oggetto di esecuzione forzata, sarebbe stata necessaria un'integrazione, mediante una sentenza sul quantum. Avendo la
[...]
provveduto al pagamento spontaneo, a seguito dell'intimazione di Parte_1
pagamento, con indicazione precisa dei conteggi e delle somme dovute da parte dai difensori dei convenuti, resta precluso il diritto di agire in giudizio per la determinazione del quantum.
pag. 5/11 3) La domanda risulta inoltre infondata, in quanto le Direttive Europee dalla n.
82/76/CEE in poi, il D. Lgs. 257/91, la giurisprudenza della Cassazione e della Corte di
Giustizia Europea, pongono l'obbligo di pagamento di una borsa di studio che, se non corrisposta, si converte in un obbligo di risarcimento del danno, avente natura di debito-credito di valore, che obbliga lo stato a corrispondere agli specializzandi il valore monetario attuale del danno. Pertanto, pur volendo prescindere dalla sentenza n.
622/2010 e anche a voler ritenere pagate spontaneamente le somme corrisposte dalle
Amministrazioni attrici, le stesse sarebbero pur sempre dovute, in attuazione di un'obbligazione di valore prevista dalla legge, e come tali non sarebbero ripetibili.
4) L'adempimento spontaneo delle Amministrazioni, infine, costituisce comportamento concludente e pertanto tacita rinuncia a far valere le pretese restitutorie. In questo caso si dovrebbe tutelare l'affidamento riposto dai convenuti nella circostanza che le somme fossero dovute e dovrebbe essere tutelato il fatto che le stesse costituissero la retribuzione dell'attività espletata e come tali fossero destinate alle esigenze primarie di vita”.
Dava inoltre atto il Tribunale di Genova che le Amministrazioni attrici avevano dedotto la natura credito di valuta delle somme oggetto di causa, e che i convenuti avevano anche richiamato l'ordinanza 994/2020, con la quale la Corte di Cassazione aveva
“dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle Amministrazioni avverso la sentenza della Corte di Appello 366/2016, nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme contese”.
Il Tribunale di Genova rigettava quindi la domanda proposta dalle Amministrazioni attrici ritenendo che:
a) “la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 366/16, statuendo sul credito del dott. dopo aver qualificato, in parte motiva, il credito CP_1 dell'appellante come credito di valore, fa riferimento, nel dispositivo, alle statuizioni sugli accessori contenute nella sentenza della stessa Corte d'Appello di Genova n. 622/10, emessa a seguito dell'appello dei dott.ri Parte_6
, e (la Corte condanna la CP_3 Parte_5 Controparte_2
e i appellati a corrispondere al Parte_1 CP_4
Dott. l'emolumento riconosciuto con la sentenza n. 622/10 anche per i CP_1
pag. 6/11 primi due anni della specialità, con gli accessori come riconosciuti nella suddetta sentenza”)”, benché il dispositivo della sentenza n.622/2010 della
Corte d'Appello di Genova non contenesse alcuna disposizione sugli accessori del credito;
b) l'omessa menzione in ordine agli accessori del credito nel dispositivo della sentenza n.622/2010 della Corte d'Appello di Genova “non è dirimente, atteso che, nella parte motiva della sentenza, il credito degli appellanti (dott.ri
, e , relativamente a ciascun anno in cui hanno CP_1 CP_3 Pt_5 CP_2
frequentato la specializzazione (prima e dopo il 1991, trattandosi dei cd. specializzandi “a cavallo”), viene qualificato espressamente ed inequivocabilmente come credito di valore, facendo riferimento alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9174/09. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice”
(Cass. 9376/11; conf. Cass. SU 16415/18; Cass. 15088/15)”;
c) “il problema, ancora oggi posto da parte attrice, della necessaria corrispondenza tra quanto chiesto dagli appellanti in quel giudizio e quanto pronunciato dalla Corte d'Appello in merito agli interessi è già stato oggetto del ricorso proposto dagli stessi attori avverso la sentenza d'appello (la n. 366/16), ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione (sent. 994/20), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Entrambe le sentenze della Corte d'Appello di Genova sopra citate (n. 622/10 e n. 366/16) sono dunque ormai passate in giudicato. Ciò assume rilievo assorbente, in quanto ne consegue che la natura di credito di valore del credito vantato dagli odierni convenuti non può essere nuovamente discussa in questa sede”;
d) “dalla natura di credito di valore del credito in esame discende il diritto agli accessori di legge, non solo per il dott. per il quale la sentenza n. CP_1
366/16 dispone espressamente, ma anche per le dott. sse , e CP_3 Pt_5
in quanto il dispositivo della sentenza 622/10, come detto, va CP_2
interpretato con riferimento a quanto statuito chiaramente nella parte motiva”.
pag. 7/11 2- Le Amministrazioni appellanti hanno proposto impugnazione lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella valutazione del contenuto delle sentenze della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2016, e deducendo che quest'ultima, richiamando la precedente sentenza della Corte n.622/2010 in merito agli accessori, ha inteso pronunciare il mancato accoglimento della domanda diretta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi legali. Hanno dedotto l'erroneità di quanto ritenuto in sentenza in ordine alla qualificazione del credito degli appellati quale credito di valore operato con la sentenza n.622/2010 della Corte d'Appello di Genova.
Hanno anche dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado ove ha considerato rilevante la circostanza del giudicato formatosi con le sentenza n.622/2010 e n.366/2010 della Corte d'Appello di Genova, osservando che “… con ogni evidenza, non ci si duole del contenuto della sentenza della cui esecuzione si tratta, bensì della corretta interpretazione della stessa. L'interpretazione di un titolo giudiziale non ha nulla a che fare con la definitività o meno dello stesso. La tematica del giudicato, pertanto, è stata evocata fuori luogo”. Hanno lamentato che “a tutti i soggetti cui è stato applicato l'art. 6 del D. Lgs 257/1991 in via diretta, è stata esclusa – a decorrere dal 1992- la rivalutazione monetaria, in conseguenza del blocco legislativo. Alle controparti, cui in sede giudiziale è stato riconosciuto il diritto all'applicazione del citato art. 6, verrebbe attribuita –viceversa- la rivalutazione. Non è chi non veda, anche sotto tale profilo,
l'inaccettabilità della situazione e, dunque, l'erroneità della sentenza. In riferimento all'art. 6 della legge non consente alcuna opzione interpretativa volta a selezionare alcune parti di esso rispetto alle altre. La specificità degli originari attori e la specificità della norma non consentono di appiattire la situazione alla stregua del risarcimento del danno, prodotto dal c.d. passante”. Le amministrazioni appellanti hanno quindi sviluppato ampie difese nel merito del quantum dovuto sulla base delle sentenze della Corte d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2010, deducendo peraltro che “l'argomento non ha alcuna valenza impugnatoria, ma intende metter in evidenza che quanto erogato concretamente si colloca su un piano di radicale inaccettabilità ed
è il frutto di un'operazione interpretativa gravemente erronea”.
pag. 8/11 3- Gli appellati si sono costituiti chiedendo rigettarsi l'appello, contestando tutte le deduzioni svolte dagli appellanti, e affermando l'infondatezza delle ragioni dedotte con l'appello. Hanno osservato come la sentenza di primo grado abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il contenuto della pronuncia non deve essere individuato sulla base del solo dispositivo ma “… integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice”, nonché come sia stato correttamente ritenuto essersi formato il giudicato sul punto, “… con l'ulteriore conseguenza che dalla natura di credito di valore del credito in esame discende il diritto agli accessori di legge, non solo per il dott. per il quale la sentenza n. CP_1
366/16 dispone espressamente, ma anche per le dott. sse , e in CP_3 Pt_5 CP_2
quanto il dispositivo della sentenza 622/10, come detto, va interpretato con riferimento a quanto statuito chiaramente nella parte motiva”. Ha ricordato come il TAR Liguria, con sentenza n.1120/2022 nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n.366/2016 della Corte d'Appello di Genova, condannando le Amministrazioni al pagamento anche degli interessi legali e rivalutazione, è pervenuto ad interpretazione del giudicato in ordine al credito analoga a quella di cui alla sentenza oggetto dell'appello qui in esame.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti, come innanzi riportate, la causa veniva posta in decisione con ordinanza 5-16 febbraio 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc nella misura di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
5- Ritiene questa Corte che l'appello non possa trovare accoglimento. Con la sentenza di primo grado è stato correttamente ritenuto che in ordine all'entità del credito vantato dagli appellati si sia formato il giudicato con la pronuncia delle sentenze della Corte
d'Appello di Genova n.622/2010 e n.366/2016. Per quanto concerne la natura del credito vantato, e i conseguenti accessori dello stesso, il giudicato sul punto si è formato, per tutti gli appellati, con la sentenza n.622/2010, in quanto la sentenza n.366/2016 è intervenuta, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, esclusivamente in pag. 9/11 tema di decorrenza della prescrizione con riguardo al solo . La Controparte_6
sentenza n.366/2016 ha, per tale ragione, richiamato in tema di accessori del credito la sentenza n.622/2010, già divenuta definitiva in punto qualificazione della natura del credito. Con la sentenza appellata è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui “la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda” (Cass.Sez.1, 25 settembre 2015, n.19074; v. anche Cass.Sez.6-
3, 17 luglio 2015, n.15088, ove è stato affermato che “nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo con la motivazione, sicchè, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una delle due parti del provvedimento, che va interpretato secondo l'unica statuizione in esso contenuta”). La sentenza della Corte di Appello n
622/2010, in motivazione, procedeva alla qualificazione del credito quale credito di valore, richiamando espressamente la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione 17 aprile 2009 n.9147, con la quale era stato affermato che, “in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo pag. 10/11 oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione”
(Cass.Sez.Un., 17 aprile 2009, n.9147). Il contenuto della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n.622/2010, sul punto, è stato correttamente interpretato con la sentenza appellata, con la quale ultima è stato, tra l'altro, ricordato che la Corte di
Cassazione, con ordinanza 994/2020, aveva “dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle Amministrazioni avverso la sentenza della Corte di Appello 366/2016, nella parte in cui aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali delle somme contese”. Ne consegue l'infondatezza dell'appello stante la correttezza della pronuncia di primo grado in ordine al giudicato formatosi, e all'inidoneità dell'azione di ripetizione di indebito ad intaccare lo stesso.
6- Ritiene questa Corte che, come già considerato nel giudizio di primo grado, la complessità delle questioni sottese all'estensione del giudicato, conseguenti al contenzioso pregresso tra le parti, costituisca ragione rientrante nei presupposti per la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
7- Deve darsi atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, confermando la sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
3) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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