Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di circolazione di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida può conseguire solo a comportamenti relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione che abbiano come presupposto il possesso della patente, potendo solo in tali casi esplicare la finalità che ne è propria di rafforzare il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo. (Fattispecie in tema di inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/1998, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Paolo Fattori Presidente del 22.12.1998
1. Dott. Giovanni Federico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Spagnuolo Consigliere N. 2965
3. Dott. Francesco Malagnino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott.ssa Luisa Bianchi rel. Consigliere N. 39761/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PI NO, n. a Monte San Savino il 28 ottobre 1973
avverso la sentenza in data 2.5.96 del Pretore di Arezzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Luisa Bianchi,
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, Udito il difensore avv.to Giuseppe Renzetti.
Motivi della decisione
PI NO veniva giudicato dal Pretore di Arezzo per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, codice della strada (inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona ferita in incidente stradale) ed il procedimento veniva definito con l'applicazione della pena concordemente richiesta dalle parti oltre che con la sospensione della patente di guida per tre mesi. Ricorre per cassazione l'imputato lamentando il vizio di violazione di legge in quanto al momento del fatto egli era alla guida di un ciclomotore Ape 50, per la cui guida non è necessaria la patente di guida. La corretta interpretazione dell'art. 189 del c.d.s., laddove prevede la sospensione della patente, non può essere che quella che tale sospensione è possibile solo in relazione a fattispecie per le quali è necessaria la patente, e pertanto non nella presente situazione in cui l'imputato guidava un mezzo per il quale il possesso della patente non era necessario.
Il ricorso è fondato.
L'art. 189 del codice della strada impone alle persone comunque coinvolte in incidenti stradali determinati comportamenti volti ad assicurare la sicurezza della circolazione, tra cui quelli dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza ai feriti. Il comma sesto del medesimo articolo commina, al primo periodo, la pena della reclusione fino a quattro mesi a "chiunque" non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone e prevede, nel terzo periodo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ora, occorre considerare che mentre il primo periodo del comma in esame si apre con la parola "chiunque" alla quale segue la determinazione della sanzione penale nella misura sopra indicata, la sospensione della patente è prevista nel terzo periodo, con le parole "Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, ai sensi del Capo II, sezione II del titolo VI", dopo che il secondo periodo detta una disposizione (relativa alla possibilità dell'arresto) relativa al solo "conducente" (che si sia dato alla fuga). Tale formulazione indica chiaramente che destinatari della sanzione amministrativa accessoria in questione possono essere soltanto i conducenti di veicolì e non già tutti gli utenti della strada, pure destinatari degli obblighi stabiliti dalla norma e della sanzione penale di cui al primo periodo.
Tale interpretazione è peraltro conforme alla funzione della sanzione amministrativa accessoria volta a rafforzare il trattamento sanzionatorio in senso special preventivo, evitando che si compiano successive infrazioni dello stesso genere e rappresentando in tal modo una ulteriore tutela del bene generale costituito dalla sicurezza della circolazione. Una tale ratio impone, evidentemente, di collegare la sanzione amministrativa accessoria a ipotesi che siano caratterizzate, oltre che dal possesso dei requisiti psico- fisici richiesti per poter disporre della patente, solo da comportamenti relativi all'uso dei veicoli o alla loro circolazione aventi come presupposto il possesso della patente stessa. È del tutto evidente che nel caso di specie questa funzione non potrebbe nemmeno venire esplicata, perché l'eventuale ritiro della patente di guida (nel caso, anch'esso eventuale che il soggetto ne sia titolare) non impedirebbe al medesimo di circolare alla guida di un veicolo avente le medesime caratteristiche di quello coinvolto nell'incidente, per il quale non è richiesta la patente. Non può nemmeno dimenticarsi che l'art. 1 della legge 24.11.1981 n. 689, disposizione che ha carattere generale ed applicabile stante il disposto dell'art. 194 cod. della strada, sancisce espressamente il principio di legalità della sanzione amministrativa, principio, valido anche per le sanzioni accessorie, che impone la applicazione rigorosa delle sanzioni medesime solo nei casi espressamente considerati. Anche sotto questo profilo l'interpretazione qui affermata si presenta conforme al quadro normativo esistente in materia. Da ultimo deve ricordarsi che questa stessa sezione (sent.
8.10.97 n. 2021, ric. PM in proc. Crasnich - rv.209278) ha già avuto modo di affermare che "nei confronti di chi conduca in stato di ebrezza da bevande alcooliche una bicicletta, veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può esser applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell'autorizzazione amministrativa". Si impone pertanto V annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.T.M.
La Corte:
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui irroga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999