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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4447/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4447/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Costa
e
LA IA, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. C.F._2
Patrizia Gozzo
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 06/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/11/2024, e LA IA, Parte_1
pagina 1 di 4 premettendo di avere contratto matrimonio a Floridia in data 30/07/2021, nel corso del quale non sono nati figli, chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi AT LE e Parte_1
(matrimonio contratto in Floridia, in data 30.07.2001, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Floridia, anno 2001, Stato Civile, parte II – sez. A).
3. La casa familiare sita in Floridia (SR), nella via Archimede n. 242, con ogni arredo e pertinenza, rimane assegnata alla sig.ra AT, la quale né è anche comodataria, ad esclusione dei mobili delle due cucine e degli arredi, acquistati dal marito e che concordemente i coniugi attribuiscono al marito. A tal fine il sig. si Parte_1 obbliga a sgombrare l'immobile di detti beni mobili di appartenenza entro e non oltre
60 giorni dalla data di deposito del ricorso.
4. I coniugi dichiarano e si danno atto di aver girà provveduto a dividere tutti i beni mobili di proprietà comune e di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti.
5. Le parti concordano, altresì, che le utenze relative all'energia elettrica, al servizio gas metano e idrico ed al servizio di telefonia, dal deposito del presente accordo verranno volturate a nome dell'assegnataria della casa familiare, con suo onere esclusivo delle relative speese di fornitura periodiche;
rimane ad esclusivo onere dell'assegnatario dell'immobile il pagamento di tutte le utenze e della TARSU a far data dal 1° gennaio 2024.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e che, pertanto ed in considerazione della breve durata del matrimonio, rinunciano reciprocamente ai diritti alimentari ed ogni altra pretesa di natura economica nascente dalla separazione personale.
7. Il prestito personale finalizzato all'acquisto dell'autovettura intestata alla ricorrente, concesso da Compass Banca S.p.A. – finanziamento n. 27364126 – nell'importo del debito residuo al 31.3.2024, ancora in essere, rimane totalmente a carico della medesima fino al pagamento dell'ultima rata mensile.
8. Le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni e qualsiasi reciproca pretesa pagina 2 di 4 patrimoniale scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni ivi assunte nulla hanno a pretendere per nessun motivo e/o ragione in dipendenza del vincolo matrimoniale.
9. I coniugi si concedono reciprocamente ogni più ampia autorizzazione all'espatrio, al rilascio del passaporto e di ogni altro documento.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
All'udienza del 06/05/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4447/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e LA Parte_1
IA, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Floridia (SR) il giorno
30/07/2021 (Atto n. 21, parte II, Serie A, anno 2021); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4447/2024 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Costa
e
LA IA, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. C.F._2
Patrizia Gozzo
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione all'udienza del 06/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/11/2024, e LA IA, Parte_1
pagina 1 di 4 premettendo di avere contratto matrimonio a Floridia in data 30/07/2021, nel corso del quale non sono nati figli, chiedevano consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi AT LE e Parte_1
(matrimonio contratto in Floridia, in data 30.07.2001, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Floridia, anno 2001, Stato Civile, parte II – sez. A).
3. La casa familiare sita in Floridia (SR), nella via Archimede n. 242, con ogni arredo e pertinenza, rimane assegnata alla sig.ra AT, la quale né è anche comodataria, ad esclusione dei mobili delle due cucine e degli arredi, acquistati dal marito e che concordemente i coniugi attribuiscono al marito. A tal fine il sig. si Parte_1 obbliga a sgombrare l'immobile di detti beni mobili di appartenenza entro e non oltre
60 giorni dalla data di deposito del ricorso.
4. I coniugi dichiarano e si danno atto di aver girà provveduto a dividere tutti i beni mobili di proprietà comune e di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti.
5. Le parti concordano, altresì, che le utenze relative all'energia elettrica, al servizio gas metano e idrico ed al servizio di telefonia, dal deposito del presente accordo verranno volturate a nome dell'assegnataria della casa familiare, con suo onere esclusivo delle relative speese di fornitura periodiche;
rimane ad esclusivo onere dell'assegnatario dell'immobile il pagamento di tutte le utenze e della TARSU a far data dal 1° gennaio 2024.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e che, pertanto ed in considerazione della breve durata del matrimonio, rinunciano reciprocamente ai diritti alimentari ed ogni altra pretesa di natura economica nascente dalla separazione personale.
7. Il prestito personale finalizzato all'acquisto dell'autovettura intestata alla ricorrente, concesso da Compass Banca S.p.A. – finanziamento n. 27364126 – nell'importo del debito residuo al 31.3.2024, ancora in essere, rimane totalmente a carico della medesima fino al pagamento dell'ultima rata mensile.
8. Le parti dichiarano di aver definito e regolato ogni e qualsiasi reciproca pretesa pagina 2 di 4 patrimoniale scaturente dal matrimonio e che all'infuori delle obbligazioni ivi assunte nulla hanno a pretendere per nessun motivo e/o ragione in dipendenza del vincolo matrimoniale.
9. I coniugi si concedono reciprocamente ogni più ampia autorizzazione all'espatrio, al rilascio del passaporto e di ogni altro documento.
10. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Floridia, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
All'udienza del 06/05/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4447/2024 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e LA Parte_1
IA, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Floridia (SR) il giorno
30/07/2021 (Atto n. 21, parte II, Serie A, anno 2021); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Floridia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4