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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6987/2024 promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (CF. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Morara ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio legale sito in Imola (BO), Via Appia n. 65,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente a (40026) Controparte_1
Ozzano (BO) in Via Frate Giovanni 5, ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso, dall'avv. Matteo Olivieri del Foro di Ravenna con studio in Faenza, C.so Mazzini n. 52, ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato il [...] a [...]) e Pt_1
e (nata il [...] ROMANIA), già uniti in Pt_1 Controparte_1
matrimonio in IMOLA il giorno 02/04/2022 (atto n. 16, P. I, anno 2022);
pagina 2 di 3 2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
23.4.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6987/2024 promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (CF. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marica Morara ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio legale sito in Imola (BO), Via Appia n. 65,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], residente a (40026) Controparte_1
Ozzano (BO) in Via Frate Giovanni 5, ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso, dall'avv. Matteo Olivieri del Foro di Ravenna con studio in Faenza, C.so Mazzini n. 52, ove è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 10/04/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 3 Oggetto: separazione giudiziale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato il [...] a [...]) e Pt_1
e (nata il [...] ROMANIA), già uniti in Pt_1 Controparte_1
matrimonio in IMOLA il giorno 02/04/2022 (atto n. 16, P. I, anno 2022);
pagina 2 di 3 2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
23.4.2025________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3