Articolo 16 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 15Articolo 17
Versione
17 aprile 1977
>
Versione
31 luglio 1994
Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente".
Il quarto comma dello stesso articolo 9 e' sostituito dal seguente:
- "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1 e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente".
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473 ))
Entrata in vigore il 31 luglio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente