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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 31/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERLINI FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GEROSA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO
Oggetto: compravendita di bene immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Sondrio Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate: pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare che per procurare a sé un profitto, abusando Controparte_1
dello stato d'infermità o deficienza psichica dell'attrice, l'ha indotta a compiere un atto che ha importato per lei un effetto giuridico dannoso
- per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. del contratto di compravendita del 31.10.2014 N. 76707 di Repertorio n. 24616 di Raccolta, registrato a
Sondrio il 05.11.2014, stipulato dall'attrice con il sig. Controparte_1
- per la conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del
31.10.2014 N. 76707 di Repertorio n. 24616 di Raccolta, registrato a Sondrio il
05.11.2014
- rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dal convenuto.
Il tutto con vittoria delle spese di causa.
Ad istruttoria […]”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare:
Nel merito: dato atto ed accertato che le domande svolte dalla signora Parte_1
nei confronti del convenuto sono destituite di ogni fondamento in fatto e diritto
[...]
per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le stesse, con il favore delle spese di lite;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ravvisasse nella fattispecie un'ipotesi di annullabilità ex art. 428 c.c. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e rigettare le domande svolte dall'attrice.
In ogni caso rigettare le domande svolte dall'attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con il favore delle spese di lite
Con vittoria delle spese di causa.
In via istruttoria: […]” pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.05.2023, conveniva in Parte_1
giudizio il nipote per sentir dichiarare la nullità e la risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita immobiliare del 31.10.2014 rep.76707 racc. 24616 per avere quest'ultimo indotto la zia a compiere un atto per lei dannoso allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto, abusando del suo stato di infermità e deficienza psichica.
1.1 esponeva di aver venduto, in data 31.10.2014, al nipote Parte_1 [...]
due unità immobiliari e un box auto siti nel Comune di Gerola Alta a fronte CP_1
di un corrispettivo di € 62.000,00 da corrispondersi in parte al momento della stipula (€
2.000,00) e per il resto in n. 10 rate annuali da € 6.000,00 ciascuna, a loro volta ripartibili in rate mensili di € 500,00, a decorrere dal gennaio 2015.
Le varie rate erano state regolarmente corrisposte, ma la zia aveva provveduto puntualmente a restituire le somme in contanti. Questo fino alla fine del 2020, quando l'attrice era guarita da una patologia psichiatrica e si era resa conto di essere stata vittima di un raggiro da parte del nipote. La sua condizione di incapacità nel periodo considerato era suffragata da relazione medico-legale a firma del dott. Persona_1
che concludeva nel senso che “a causa della patologia psichiatrica, sia pur non
[...]
produttiva di uno stato di vera e propria incapacità di intendere e di volere, la SI.ra si trovasse in una condizione di fragilità e di minorata capacità Parte_1
psichica, con compromissione ed indebolimento del potere di critica e di quello volitivo, tali da rendere possibile l'eventuale altrui opera di suggestione e pressione, portandola
a compiere atti irresponsabili e per lei pregiudizievoli”.
1.2 Alla luce di ciò, ravvisava tutti gli estremi del reato previsto Parte_1
dall'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace), di cui chiedeva l'accertamento in via incidentale. A tal fine, evidenziava che per la configurazione del reato non vi è “la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere
e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata pagina 3 di 9 capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione (Cass. Pen.,
Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013)” (atto di citazione, p. 7), mentre “Quanto all'elemento dell'induzione, la relativa prova può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento
(Cass. Sez. II penale, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019)” (atto di citazione, p. 8).
2. Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande e in subordine, in caso di CP_1
riqualificazione della domanda come annullamento ex art. 428 c.c., eccependo la prescrizione dell'azione, in ogni caso con vittoria di spese.
2.1 Il convenuto esponeva che i rapporti si erano deteriorati tra le parti per ragioni legate a una controversia successoria sorta a seguito del decesso di madre Persona_2
dell'attrice e del padre del convenuto, In ogni caso, contestava la Controparte_2
sussistenza dei presupposti del reato di circonvenzione di incapace, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, sia sotto quello dell'elemento soggettivo e del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Difettava, inoltre, la prova che la zia avesse restituito i soldi al nipote, così come risultava carente la documentazione medica a suffragio della supposta condizione di infermità psichica.
Evidenziava, peraltro, che nel periodo considerato (dal 2011 al 2019) Parte_1
aveva intrapreso diverse iniziative, anche giudiziali, a tutela dei propri interessi patrimoniali.
Precisava, infine, di aver continuato a corrispondere le rate dovute sulla base del contratto stipulato.
3. Con ordinanza 28.12.2023, il Giudice onorario dott. Lorella Cesana, lette le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti e ritenute le rispettiva istanze istruttorie documentali e irrilevanti, rinviava la causa per la rimessione in decisione che si teneva, pagina 4 di 9 previo deposito degli scritti conclusivi, in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. In primo luogo, poiché entrambe le parti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, preme osservare che l'ordinanza 28.12.2023 merita integrale conferma, essendo i capitoli di prova articolati tutti documentali per quanto riguarda parte attrice e, quanto a parte convenuta, irrilevanti, documentali e comunque superflui.
5. Ciò posto, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
5.1 Preme, innanzitutto, osservare che nulla è stato argomentato da a Parte_1
sostegno della domanda di risoluzione, incomprensibilmente articolata in sede di conclusioni come “conseguenza” della domanda di nullità nonostante i due istituti abbiano presupposti ed effetti ben diversi. Potrà, dunque, essere presa in esame esclusivamente la domanda di nullità ex art. 1418 c.c.
5.2 Entrando nel merito, occorre prendere le mosse dalla fattispecie di reato invocata da parte attrice.
L'art. 643 c.p., rubricato “Circonvenzione di persone incapaci”, punisce “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
5.3 Ormai consolidata è la giurisprudenza penale (ex multis, Cass. n. 5791/2016) che ha affermato che “In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.”
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti mostra un quadro di sindrome pagina 5 di 9 ansioso depressiva che, secondo la valutazione medico-legale di parte (doc. 8 attrice), la poneva in una “condizione di fragilità e di minorata capacità psichica, con compromissione ed indebolimento del potere di critica e di quello volitivo, tali da rendere possibile l'eventuale altrui opera di suggestione e pressione, portandola a compiere atti irresponsabili e per lei pregiudizievoli.” Tale valutazione – comunque di parte e debitamente contestata da parte convenuta – è svolta esclusivamente sulla scorta della cartella ambulatoriale dell'Unità Operativa di Psichiatria dell' Controparte_3
, che ha avuto in cura l'attrice dal 2012 al 2019 con controlli regolari ma
[...]
certamente non assidui (nell'ordine di circa 4 visite all'anno). Da tale documentazione
(doc. 7 attrice) emerge che la paziente era in cura con Daparox e, successivamente, anche con En, entrambi in gocce. Nell'anno di interesse, al controllo del 20.05.2014 la paziente veniva descritta come “asintomatica dal punto di vista dell'ansia e dell'umore”, per cui le veniva prescritto di scalare una goccia di Daparox ogni 20 giorni, mentre a quello del 18.11.2014 chiedeva “di poter rallentare il decalage nel periodo in cui andrà a lavorare a Madesimo”. Al successivo controllo del 05.05.2015 riferiva di aver “interrotto il decalage del farmaco nel corso della stagione sciistica” e risultava
“in buone condizioni nonostante alcuni problemi ambientali di natura legale”, per cui veniva prescritto di riprendere a scalare man mano il farmaco.
Da ciò deve dedursi che, nel periodo di conclusione del contratto di cui è causa,
[...]
era sì sottoposta a terapia farmacologica a seguito di episodio depressivo Parte_1
occorso nel 2011, ma comunque si trovava in una situazione di buona condizione psicofisica, tant'è vero che era in grado di lavorare e che le era stato prescritto di diminuire il dosaggio del farmaco in ragione del miglioramento della sintomatologia ansiosa e dell'umore.
Non può, dunque, dedursi dalla documentazione versata in atti che all'epoca l'attrice si trovasse in una condizione di fragilità psichica tale da compromettere la sua capacità di autodeterminarsi. pagina 6 di 9 Si noti, peraltro, che la documentazione offerta, in assenza di qualsivoglia riscontro testimoniale o documentale (le istanze istruttorie articolate da parte attrice hanno ad oggetto la mera conferma del contenuto della relazione da parte del C.T.P.), sarebbe una base ben scarna per una valutazione medico-legale d'ufficio, che comunque nessuna delle parti ha ritenuto di invocare.
5.4 In ogni caso, nulla è stato provato in ordine alla condotta di induzione. Sebbene sia vero che la circonvenzione di incapace è reato a forma libera, ciò non toglie che grava su parte attrice l'onere di dimostrare che abbia effettivamente indotto la Controparte_1
zia alla stipula dell'atto. Per vero, la circostanza non è nemmeno chiaramente allegata, laddove si limita ad osservare che il contratto sia stato Parte_1
economicamente vantaggioso per il nipote e che questi abbia profittato della sua minorata capacità psichica, senza nemmeno chiarire in cosa sia consistita l'eventuale induzione ed osservando soltanto che “La prova dell'induzione può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e
l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento” (atto di citazione p. 8) senza poi offrire al Tribunale nemmeno tali elementi indiziari.
Il fatto che la zia abbia ritenuto di restituire il denaro versato al nipote, per quanto non provato (insufficienti allo scopo sono sia gli estratti conto – doc. 5 attrice – da cui si evince semplicemente un prelevamento di denaro contante, sia le chat di whatsapp – doc. 6 attrice – nelle quali per vero ella più volte ricorda al convenuto le scadenze contrattuali), di per sé non consentirebbe di affermare che il contratto sia stato concluso mediante circonvenzione, ben potendo semmai essere il segno di una simulazione relativa del contratto di compravendita, che avrebbe potuto mascherare una donazione.
Tuttavia, com'è noto, la prova della simulazione tra le parti può essere offerta esclusivamente mediante la produzione della controdichiarazione ai sensi dell'art. 1417
c.c. pagina 7 di 9 5.3 Ancora, non è provato che fosse a conoscenza della condizione Controparte_1
psicopatologica della zia e che di conseguenza possa eventualmente averne approfittato, inducendola a contrarre ad un prezzo per lui vantaggioso.
Del resto, nulla nemmeno viene dimostrato per quanto riguarda il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Difatti, anche a voler assumere valido il valore di €
199.590,00 (comunque contestato) attribuito dall'attrice al compendio immobiliare compravenduto, non è noto se fosse a conoscenza della sproporzione Controparte_1
tra prezzo pattuito e valore del bene, giacché la documentazione versata in atti (docc. 10,
11, 12 attrice) attiene a giudizio che non lo vedeva come parte. Inoltre, una mera sproporzione non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere che questi abbia voluto procurarsi un profitto ai danni della zia, la quale ben avrebbe potuto disporre in favore del nipote ad un prezzo inferiore al valore del bene poiché mossa da spirito di liberalità
(negotium mixtum cum donatione).
5.4 Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato il reato contestato a il quale, quindi, deve andare esente da responsabilità. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 (tenuto conto del valore del contratto per € 62.000,00), con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, da liquidarsi nei minimi attesa l'assenza di attività istruttoria;
il tutto, comunque, nei limiti della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge. pagina 8 di 9 31/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 455/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERLINI FAUSTA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
NAZIONALE 54/B 23823 COLICO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
GEROSA MAURIZIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
NANI, 7 MORBEGNO
CONVENUTO
Oggetto: compravendita di bene immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale di Sondrio Ill.mo, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione rigettate: pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare che per procurare a sé un profitto, abusando Controparte_1
dello stato d'infermità o deficienza psichica dell'attrice, l'ha indotta a compiere un atto che ha importato per lei un effetto giuridico dannoso
- per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta ex art. 1418 c.c. del contratto di compravendita del 31.10.2014 N. 76707 di Repertorio n. 24616 di Raccolta, registrato a
Sondrio il 05.11.2014, stipulato dall'attrice con il sig. Controparte_1
- per la conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita del
31.10.2014 N. 76707 di Repertorio n. 24616 di Raccolta, registrato a Sondrio il
05.11.2014
- rigettare, perché infondate in fatto e in diritto, le domande svolte dal convenuto.
Il tutto con vittoria delle spese di causa.
Ad istruttoria […]”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione così pronunciare:
Nel merito: dato atto ed accertato che le domande svolte dalla signora Parte_1
nei confronti del convenuto sono destituite di ogni fondamento in fatto e diritto
[...]
per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le stesse, con il favore delle spese di lite;
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ravvisasse nella fattispecie un'ipotesi di annullabilità ex art. 428 c.c. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e rigettare le domande svolte dall'attrice.
In ogni caso rigettare le domande svolte dall'attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto, con il favore delle spese di lite
Con vittoria delle spese di causa.
In via istruttoria: […]” pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.05.2023, conveniva in Parte_1
giudizio il nipote per sentir dichiarare la nullità e la risoluzione del Controparte_1
contratto di compravendita immobiliare del 31.10.2014 rep.76707 racc. 24616 per avere quest'ultimo indotto la zia a compiere un atto per lei dannoso allo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto, abusando del suo stato di infermità e deficienza psichica.
1.1 esponeva di aver venduto, in data 31.10.2014, al nipote Parte_1 [...]
due unità immobiliari e un box auto siti nel Comune di Gerola Alta a fronte CP_1
di un corrispettivo di € 62.000,00 da corrispondersi in parte al momento della stipula (€
2.000,00) e per il resto in n. 10 rate annuali da € 6.000,00 ciascuna, a loro volta ripartibili in rate mensili di € 500,00, a decorrere dal gennaio 2015.
Le varie rate erano state regolarmente corrisposte, ma la zia aveva provveduto puntualmente a restituire le somme in contanti. Questo fino alla fine del 2020, quando l'attrice era guarita da una patologia psichiatrica e si era resa conto di essere stata vittima di un raggiro da parte del nipote. La sua condizione di incapacità nel periodo considerato era suffragata da relazione medico-legale a firma del dott. Persona_1
che concludeva nel senso che “a causa della patologia psichiatrica, sia pur non
[...]
produttiva di uno stato di vera e propria incapacità di intendere e di volere, la SI.ra si trovasse in una condizione di fragilità e di minorata capacità Parte_1
psichica, con compromissione ed indebolimento del potere di critica e di quello volitivo, tali da rendere possibile l'eventuale altrui opera di suggestione e pressione, portandola
a compiere atti irresponsabili e per lei pregiudizievoli”.
1.2 Alla luce di ciò, ravvisava tutti gli estremi del reato previsto Parte_1
dall'art. 643 c.p. (circonvenzione di incapace), di cui chiedeva l'accertamento in via incidentale. A tal fine, evidenziava che per la configurazione del reato non vi è “la necessità di dimostrare la presenza di un vero e proprio stato di incapacità di intendere
e di volere o di svolgere perizia sul punto, essendo sufficiente anche una minorata pagina 3 di 9 capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione (Cass. Pen.,
Sez. 2, Sentenza n. 3209 del 20/12/2013)” (atto di citazione, p. 7), mentre “Quanto all'elemento dell'induzione, la relativa prova può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento
(Cass. Sez. II penale, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019)” (atto di citazione, p. 8).
2. Con comparsa di risposta depositata il 28.07.2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande e in subordine, in caso di CP_1
riqualificazione della domanda come annullamento ex art. 428 c.c., eccependo la prescrizione dell'azione, in ogni caso con vittoria di spese.
2.1 Il convenuto esponeva che i rapporti si erano deteriorati tra le parti per ragioni legate a una controversia successoria sorta a seguito del decesso di madre Persona_2
dell'attrice e del padre del convenuto, In ogni caso, contestava la Controparte_2
sussistenza dei presupposti del reato di circonvenzione di incapace, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, sia sotto quello dell'elemento soggettivo e del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Difettava, inoltre, la prova che la zia avesse restituito i soldi al nipote, così come risultava carente la documentazione medica a suffragio della supposta condizione di infermità psichica.
Evidenziava, peraltro, che nel periodo considerato (dal 2011 al 2019) Parte_1
aveva intrapreso diverse iniziative, anche giudiziali, a tutela dei propri interessi patrimoniali.
Precisava, infine, di aver continuato a corrispondere le rate dovute sulla base del contratto stipulato.
3. Con ordinanza 28.12.2023, il Giudice onorario dott. Lorella Cesana, lette le memorie ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalle parti e ritenute le rispettiva istanze istruttorie documentali e irrilevanti, rinviava la causa per la rimessione in decisione che si teneva, pagina 4 di 9 previo deposito degli scritti conclusivi, in data 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4. In primo luogo, poiché entrambe le parti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, preme osservare che l'ordinanza 28.12.2023 merita integrale conferma, essendo i capitoli di prova articolati tutti documentali per quanto riguarda parte attrice e, quanto a parte convenuta, irrilevanti, documentali e comunque superflui.
5. Ciò posto, la domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
5.1 Preme, innanzitutto, osservare che nulla è stato argomentato da a Parte_1
sostegno della domanda di risoluzione, incomprensibilmente articolata in sede di conclusioni come “conseguenza” della domanda di nullità nonostante i due istituti abbiano presupposti ed effetti ben diversi. Potrà, dunque, essere presa in esame esclusivamente la domanda di nullità ex art. 1418 c.c.
5.2 Entrando nel merito, occorre prendere le mosse dalla fattispecie di reato invocata da parte attrice.
L'art. 643 c.p., rubricato “Circonvenzione di persone incapaci”, punisce “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.
5.3 Ormai consolidata è la giurisprudenza penale (ex multis, Cass. n. 5791/2016) che ha affermato che “In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza.”
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti mostra un quadro di sindrome pagina 5 di 9 ansioso depressiva che, secondo la valutazione medico-legale di parte (doc. 8 attrice), la poneva in una “condizione di fragilità e di minorata capacità psichica, con compromissione ed indebolimento del potere di critica e di quello volitivo, tali da rendere possibile l'eventuale altrui opera di suggestione e pressione, portandola a compiere atti irresponsabili e per lei pregiudizievoli.” Tale valutazione – comunque di parte e debitamente contestata da parte convenuta – è svolta esclusivamente sulla scorta della cartella ambulatoriale dell'Unità Operativa di Psichiatria dell' Controparte_3
, che ha avuto in cura l'attrice dal 2012 al 2019 con controlli regolari ma
[...]
certamente non assidui (nell'ordine di circa 4 visite all'anno). Da tale documentazione
(doc. 7 attrice) emerge che la paziente era in cura con Daparox e, successivamente, anche con En, entrambi in gocce. Nell'anno di interesse, al controllo del 20.05.2014 la paziente veniva descritta come “asintomatica dal punto di vista dell'ansia e dell'umore”, per cui le veniva prescritto di scalare una goccia di Daparox ogni 20 giorni, mentre a quello del 18.11.2014 chiedeva “di poter rallentare il decalage nel periodo in cui andrà a lavorare a Madesimo”. Al successivo controllo del 05.05.2015 riferiva di aver “interrotto il decalage del farmaco nel corso della stagione sciistica” e risultava
“in buone condizioni nonostante alcuni problemi ambientali di natura legale”, per cui veniva prescritto di riprendere a scalare man mano il farmaco.
Da ciò deve dedursi che, nel periodo di conclusione del contratto di cui è causa,
[...]
era sì sottoposta a terapia farmacologica a seguito di episodio depressivo Parte_1
occorso nel 2011, ma comunque si trovava in una situazione di buona condizione psicofisica, tant'è vero che era in grado di lavorare e che le era stato prescritto di diminuire il dosaggio del farmaco in ragione del miglioramento della sintomatologia ansiosa e dell'umore.
Non può, dunque, dedursi dalla documentazione versata in atti che all'epoca l'attrice si trovasse in una condizione di fragilità psichica tale da compromettere la sua capacità di autodeterminarsi. pagina 6 di 9 Si noti, peraltro, che la documentazione offerta, in assenza di qualsivoglia riscontro testimoniale o documentale (le istanze istruttorie articolate da parte attrice hanno ad oggetto la mera conferma del contenuto della relazione da parte del C.T.P.), sarebbe una base ben scarna per una valutazione medico-legale d'ufficio, che comunque nessuna delle parti ha ritenuto di invocare.
5.4 In ogni caso, nulla è stato provato in ordine alla condotta di induzione. Sebbene sia vero che la circonvenzione di incapace è reato a forma libera, ciò non toglie che grava su parte attrice l'onere di dimostrare che abbia effettivamente indotto la Controparte_1
zia alla stipula dell'atto. Per vero, la circostanza non è nemmeno chiaramente allegata, laddove si limita ad osservare che il contratto sia stato Parte_1
economicamente vantaggioso per il nipote e che questi abbia profittato della sua minorata capacità psichica, senza nemmeno chiarire in cosa sia consistita l'eventuale induzione ed osservando soltanto che “La prova dell'induzione può risultare anche da elementi indiziari e prove logiche come la natura dell'atto posto in essere e
l'incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento” (atto di citazione p. 8) senza poi offrire al Tribunale nemmeno tali elementi indiziari.
Il fatto che la zia abbia ritenuto di restituire il denaro versato al nipote, per quanto non provato (insufficienti allo scopo sono sia gli estratti conto – doc. 5 attrice – da cui si evince semplicemente un prelevamento di denaro contante, sia le chat di whatsapp – doc. 6 attrice – nelle quali per vero ella più volte ricorda al convenuto le scadenze contrattuali), di per sé non consentirebbe di affermare che il contratto sia stato concluso mediante circonvenzione, ben potendo semmai essere il segno di una simulazione relativa del contratto di compravendita, che avrebbe potuto mascherare una donazione.
Tuttavia, com'è noto, la prova della simulazione tra le parti può essere offerta esclusivamente mediante la produzione della controdichiarazione ai sensi dell'art. 1417
c.c. pagina 7 di 9 5.3 Ancora, non è provato che fosse a conoscenza della condizione Controparte_1
psicopatologica della zia e che di conseguenza possa eventualmente averne approfittato, inducendola a contrarre ad un prezzo per lui vantaggioso.
Del resto, nulla nemmeno viene dimostrato per quanto riguarda il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Difatti, anche a voler assumere valido il valore di €
199.590,00 (comunque contestato) attribuito dall'attrice al compendio immobiliare compravenduto, non è noto se fosse a conoscenza della sproporzione Controparte_1
tra prezzo pattuito e valore del bene, giacché la documentazione versata in atti (docc. 10,
11, 12 attrice) attiene a giudizio che non lo vedeva come parte. Inoltre, una mera sproporzione non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere che questi abbia voluto procurarsi un profitto ai danni della zia, la quale ben avrebbe potuto disporre in favore del nipote ad un prezzo inferiore al valore del bene poiché mossa da spirito di liberalità
(negotium mixtum cum donatione).
5.4 Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato il reato contestato a il quale, quindi, deve andare esente da responsabilità. Controparte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00 (tenuto conto del valore del contratto per € 62.000,00), con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, da liquidarsi nei minimi attesa l'assenza di attività istruttoria;
il tutto, comunque, nei limiti della nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge. pagina 8 di 9 31/03/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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