Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10894 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OMR EL POPOLO0894 /0 2 LA CORTE SUNBE MA DI CASSAZIONE Oggetto Revocatoria SEZIONE TERZA CIVILE ordinaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 9966/99 Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Cron. 28500 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 2180 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 08/02/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI CORTE SUPREMA DI CASSA, UFFICIO COPIE PAOLO, che la difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studic ricorrente - dal Sig. perdiritti € 0,77 contro 251UG 2002 IL CANCELLIERE SC LA, OM ET VED SC, LO ENZO;
0,77 11500 CANCELLEDA intimati avversO la sentenza n. 191/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, Sezione Distaccata di Sassari, emessa il 23/10/1998, depositata il 10/11/98;2002 355 RG.40/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 9.10.1990 CO LO conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Sassari, ON En- zo e la di lui madre, RC IA. Esponeva che, vantando un credito di lire 9.824.578 nei confronti del ON, aveva sottoposto a pignora- mento, in data 28.7.1989, la quota di comproprietà del ON su un appartamento sito in Sassari, apprendendo che il debitore ne aveva fatto donazione, in data 16.6.1989, in favore della madre RC IA. Chiedeva quindi dichiararsi, ex art. 2901 C.C., l'inefficacia della donazione nei suoi confronti. Si costituiva la sola RC affermando che l'appartamento in questione era stato acquistato dai suoi figli, Melo- ni EN ed EL, in esecuzione di m andato conferito con scrittura 12.6.1984, e che quindi la donazione co- stituiva l'adempimento dell'obbligo di trasferimento derivante dal mandato. Il Tribunale adito, con sentenza 24.5.96, dichiara- va l'inefficacia della donazione nei confronti del Fra- 2 sconi, avendo ritenuto la sussistenza, nella fattispe- cie, di tutti gli elementi previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione revocatoria. RC IA proponeva appello deducendo la viola- zione degli artt. 1707 e 2914 C.C. e la Corte di Ca- gliari dichiarava l'inammissibilità del gravame per omessa produzione della sentenza impugnata;
quindi su 395 n. 4 c.p.c. della RC, revocava ricorso ex art. la precedente sentenza e rigettava l'appello proposto dalla predetta, osservando che la scrittura di conferi- mento del mandato era priva di data certa e quindi ini- donea a provare l'assunto dell'appellante. La RC ha proposto ricorso con due mezzi. I resi- stenti CO RO e SI AZ, eredi di Fra- sconi LO, deceduto nelle more del giudizio, non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, dando per provato l'esistenza del mandato, ripropone, con i due mezzi di gravame, le do- glianze già sottoposte alla Corte di merito, fondate sulla asserita violazione dell'art. 1707 C.C. e, come già nell'atto di appello, trascura del tutto di censu- rare l'affermata sussistenza nella fattispecie, di tut- ti gli elementi condizionanti l'esercizio dell'azione revocatoria. Infatti il Tribunale ebbe a ritenere la dolosa pre- ordinazione dell'atto di donazione in pregiudizio delle ragioni creditorie di CO LO, e quindi l'inesistenza del negozio fiduciario, che, viceversa, la ricorrente assume come pacificamente stipulato. Alla mancata impugnazione di tale capo decisionale, che resta così conseguecoperto da giudicato interno, l'inammissibilità dell'appello e la cassazione senza 1 2 / 5 / 0 3 f o rinvio della sentenza resa della Corte di Cagliari. Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese del grado di appello del presente giudizio di cassazione. 10эт 119, 1
P.Q.M.
456T 10,33 La Corte, giudicando sul ricorso, dichiara inammis- EST. 139,44 sibile l'appello proposto da RC IA e cassa sen- 8069 600 za rinvio la sentenza della Corte di Appello impugnata. 145,44 Compensa le spese del giudizio di appello e quelle del тот giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, addì 8.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Educción Jaka kuya врбоно IL CANCED LIERE 01 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi,25.07.07 IL CANCELLIEP: 01 Dott.ssa Maria Aiello