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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7420/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7420/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 19 giugno 2025 e previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE VILLINO ADRIANA 21/C 80122 NAPOLI ITALIA presso lo studio dell'Avv.
FABRICATORE CLAUDIO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- ATTORE
E
– (C.F. : in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr.te, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (CF: ) P.IVA_2
presso cui ope legis domiciliata alla via Diaz n. 11 - CONVENUTA
Oggetto: Contenzioso relativo a beni demaniali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate in vista della data del 12 giugno 2025, fissata per il passaggio della causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 febbraio 2023, il dott. Parte_1
ha chiamato in giudizio l' , deducendo Controparte_1
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione.
L'attore ha esposto che, con note del 20 gennaio e del 22 febbraio 2023, il gli aveva CP_1
richiesto il pagamento della somma di euro 311.320,53, a titolo di indennità di occupazione per il presunto utilizzo senza titolo di un terreno di proprietà statale sito in Napoli, alla via
Nuova Macello, per il periodo 2013-2022, con avvertimento che avrebbe proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. 311/2004 in caso di inadempimento.
L'attore ha contestato radicalmente la fondatezza della richiesta, deducendo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno in questione non era mai stato da lui occupato, risultando invece utilizzato, sin dal marzo 2013, dalla società Nogema Park
s.r.l., che vi esercitava attività di parcheggio e autorimessa, come comprovato da e autorizzazioni comunali.
Ha sostenuto inoltre il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, rilevando che l' non aveva indicato i criteri di calcolo dell'indennità, né CP_1
fornito elementi idonei a rendere la somma richiesta certa, liquida ed esigibile, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e giusto procedimento.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per le annualità 2013-
2018.
- 2 - Ha concluso chiedendo che fosse accertata l'insussistenza del credito vantato dall' CP_1
, dichiarata la nullità delle note di richiesta di pagamento e, in subordine,
[...]
l'intervenuta prescrizione parziale, con vittoria di spese.
L' , rappresentata dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni dell'attore.
L'amministrazione ha premesso che il terreno sito in Napoli, via Nuova Macello, foglio 111 particella 251, è di proprietà statale sin dal 1962 e che, sebbene fosse stato disposto con decreto prefettizio del 1959 l'immissione nel possesso in favore della ditta Longobardi
Giuseppe, il trasferimento non si era mai perfezionato, sicché la famiglia aveva Parte_1
continuato a detenere il bene senza titolo.
Nel verbale di sopralluogo del luglio 2021, sottoscritto dallo stesso è stato Parte_1
accertato che il bene è stato custodito e mantenuto ininterrottamente dalla famiglia, senza corrispondere alcun onere oltre la somma indicata nel decreto prefettizio. Inoltre, nel corso di una riunione del 20 ottobre 2022, l'attore aveva manifestato la volontà di regolarizzare la propria posizione e di conoscere gli importi dovuti, tenendo conto della prescrizione decennale.
Sulla base di tali risultanze, l' aveva inviato le richieste di pagamento del 20 gennaio e CP_1
del 22 febbraio 2023, per l'indennità di occupazione relativa agli anni 2013-2022, pari a euro
311.320,53, avvertendo che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. 311/2004.
L'Avvocatura ha quindi eccepito l'infondatezza delle doglianze attoree: la carenza di legittimazione passiva è smentita dal verbale del 2021 e dalla riunione del 2022, non emergendo alcuna prova dell'asserita occupazione da parte di terzi;
l'opposizione ex art. 615
c.p.c. è inammissibile, poiché le richieste di pagamento sono meri atti prodromici all'iscrizione a ruolo e non presuppongono ancora la formazione del titolo esecutivo;
infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale è priva di fondamento, trattandosi di indennità per occupazione
- 3 - abusiva soggetta a prescrizione decennale, come confermato dalla giurisprudenza e dalla stessa condotta dell'attore, che ne era consapevole.
L'amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata, con vittoria di spese.
Falliti i tentativi avviati da questo Giudice per il bonario componimento della lite ed espletata ctu (affidata all'architetto ), la causa è stata riservata in decisione a norma Persona_1
dell'art. 190 c.p.c. previa concessione dei termini per scritti conclusionali.
***
Prima di analizzare il merito della controversia, occorre esattamente inquadrare la natura e l'oggetto del presente giudizio.
Invero esso investe l'accertamento negativo delle pretese creditorie che la convenuta amministrazione ha azionato mediante gli atti richiamati in citazione.
Invero in data 20/1/2023, la convenuta amministrazione ha provveduto ad inoltrare alla parte attrice un atto, denominato “richiesta di pagamento indennità di occupazione” con cui ha chiesto invitato il destinatario a corrispondere l'importo di euro 311.120,53, quale indennità di occupazione dovuta per le ragioni sopra indicate, maturata negli anni dal 2013 al 2022, pari, con la specificazione che, in caso in cui il pagamento non fosse intervenuto entro i successivi 30 giorni, l' avrebbe provveduto ad attivare il procedimento di riscossione coattiva del CP_1
credito dello Stato, di cui all'art. 1, comma 274, l. 311/2004.
Il predetto invito contiene l'indicazione dei presupposti fondanti il credito e dei criteri di calcolo dell'indennità concretamente adottati.
In ragione della mancata corresponsione della somma, l'amministrazione ha notificato, in data
22 febbraio 2023, l'atto denominato “prima richiesta di pagamento” con cui ha reiterato la richiesta di corresponsione delle somme sopra indicate, preannunziando, in caso di mancato adempimento, l'inoltro della seconda richiesta di pagamento di cui all'art.1 comma 274 della L.
n.311 del 2004, ritenuto presupposto necessario per la riscossione coattiva dell'intero credito.
- 4 - La suddetta norma (art.1 comma 274 della L. n.311 del 2004) prevede che “274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Il presente giudizio scaturisce, pertanto, dalla notifica della prima delle due richieste previste da detta norma, da considerarsi quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo delle somme ed al suo recupero a mezzo riscossione esattoriale.
È, quindi, evidente come l'attore miri, in ultima istanza, ad ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di detti crediti sulla base degli argomenti indicati in citazione.
Ciò chiarito, occorre, sempre in via preliminare, individuare la “causa petendi” ovvero i fatti costitutivi delle pretese azionate, fatti che sono sufficientemente delineati nella richiesta di pagamento ed individuati nella occupazione sine titulo del terreno di proprietà dello Stato, come sopra individuato.
Occorre, pertanto, passare in rassegna le doglianze mosse dall'attore.
1§ Eccezione di carenza di legittimazione passiva
L'attore (cfr. pagg. 5,6 e 7 dell'atto di citazione) eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo di non aver mai occupato il fondo in esame;
asserisce, altresì, che il terreno
è, in realtà, occupato dalla società, Nogema Park s.r.l., che ivi vi svolge attività di gestione di parcheggi/autorimesse.
Ha, poi, richiamato documentazione amministrativa che comproverebbe detta occupazione da parte di terzi, circostanze di cui il dott. sarebbe giunto a conoscenza “avendo egli Parte_1
svolto opportune indagini e verifiche una volta pervenuta la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione da parte dell' ”. Controparte_1
- 5 - L'attore conclude affermando che “non ha mai utilizzato il terreno di proprietà dello Stato, sito in Napoli, alla Via Nuova Macello, censito al C.T. del medesimo Comune al Fg. 111 part. 251, allibrato nell'inventario descrittivo delle proprietà statali alla scheda NAB0568”.
Orbene l'assunto è palesemente smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta amministrazione ed, in particolare,:
➢ dal contratto di locazione intervenuto tra l'attore e la società Nogema Park s.r.l. in data 20 marzo 2013, con cui il primo ha concesso in godimento alla seconda il terreno oggetto di causa
(allegato 6 alla memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. depositata in data 1 marzo 2024 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato); tale documento prova in maniera incontrovertibile come il signor avesse la disponibilità materiale di detto Parte_1
terreno e che, proprio in virtù di tale circostanza, lo abbia concesso in godimento a terzi (la società Nogema Park s.r.l.); ciò quanto meno a partire dalla data di stipula del contratto (20 marzo 2013);
➢ dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie richiamate dalla difesa della convenuta amministrazione (cfr. allegati 3 e 4 della produzione di parte ovvero verbale di sopralluogo del
09 luglio 2021 e verbale di riunione del 20 ottobre 2022).
Alla luce di detta documentazione, deve ritenersi fallito il tentativo dell'attore di sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità passiva del debito); deve ritenersi, di contro, documentata e provata l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa per il periodo indicato nella richiesta di pagamento (anni dal 2013 al 2022); invero detta occupazione ben può realizzarsi, come avvenuto nel caso di specie, mediante la concessione in godimento del bene a terzi in virtù di un contratto di locazione.
2§ Vizi dell'atto impugnato: difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, apoditticità, violazione del principio di proporzionalità e del principio del giusto procedimento.
- 6 - L'attore, nel prosieguo dell'atto di citazione (cfr. pagg. 7,8 e 9), si dilunga in doglianze che investono la carenza di motivazione dell'atto impugnato, avuto particolare riguardo ai criteri di calcolo dell'indennità di occupazione, circostanza da cui deriverebbe, a suo dire, anche l'inutilizzabilità dello speciale procedimento di autotutela accertativa ed esecutiva avviato dalla convenuta amministrazione.
Le doglianze in oggetto appaiono inaccoglibili per l'elementare evidenza che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio, ovvero non investe la regolarità formale e sostanziale di un atto amministrativo da caducare, ma investe il richiesto accertamento negativo di una pretesa creditoria azionata dall'amministrazione statale, con onere deduttivo e probatorio gravante su quest'ultima.
Con specifico riferimento ad una fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale azionato mediante la procedura della ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Suprema Corte ha chiarito che l'ingiunzione ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22792 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016).
In ordine alla possibilità per l' di utilizzare lo speciale procedimento Controparte_1
disciplinato dall'art.1 comma 274 della L. 311 del 2004 anche per l'accertamento e la
- 7 - riscossione di crediti derivanti da occupazione sine titulo (senza necessità di ottenere un preventivo accertamento giudiziale del credito), è sufficiente fare, inoltre, rinvio ai principi affermati di recente dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. 1 con l'Ordinanza n. 28872 del
2025.
Compito residuale di questo Giudice è, pertanto, valutare il soddisfacimento dell'onere sopra individuato, ciò sulla premessa della già accertata occupazione sine titulo del terreno in oggetto da parte dell'attore nel periodo sopra individuato (anni dal 2013 al 2022).
3§ Eccezione di prescrizione
L'attore ha espressamente invocato la prescrizione parziale del credito in ragione della maturazione del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; in particolare ha ritenuto prescritti i crediti maturati per l'occupazione relativa agli anni compresi tra il 2013 ed il 2018, avendo l' avanzato la sua pretesa creditoria nei confronti dell'odierno istante, per Controparte_1
la prima volta, solo con Nota prot. n. 936 del 20.1.2023.
L' ha replicato sostenendo che “il termine di prescrizione della pretesa Controparte_1
indennitaria per occupazione abusiva di un ben demaniale, infatti, non soggiace alle regole di cui all'art. 2948 c.c.- come erroneamente ritiene la parte attrice – ma, come sostenuto ex multis dal con la sentenza n. 388/2018, “ è soggetta alla prescrizione decennale …, non CP_3
trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313;
Tribunale civile di Bari, I, 29 settembre 2015, n. 4084)”.
L'eccezione di parte attrice è palesemente infondata, ciò sulla base dei principi richiamati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Opera nel caso concreto la prescrizione decennale e non la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4 invocata dall'opponente, ciò secondo l'insegnamento della Suprema
- 8 - Corte che valorizza la circostanza che il canone concessorio rappresenta il corrispettivo della concessione reale o presunta nel caso di occupazione abusiva dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e quindi trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte di obbligazione il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve
(Cass. SU n.11026/2014; n. 3710/2019; n. 18607/2020; n. 18632/2023; in termini anche Cass.
Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313).
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione a SU con l'Ordinanza n. 14038 del 2023 ha riaffermato i principi in esame, evidenziando che “la pretesa indennitaria dovuta per
l'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non già del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzione patrimoniale (Cass., Sez.Un., 18 novembre 1992,
n.12313)…Si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unite del 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare…Il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 13 agosto 2019, n.21353 che, sia pure in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche, distinguendo tra canoni di locazione o prestazioni periodiche e l'indennizzo volto a ristorare il mancato godimento del bene, ha escluso, per quest'ultimo, l'applicazione della prescrizione breve, in considerazione della funzione compensativa medio tempore assolta, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, del detrimento ingenerato dal mancato godimento;
v. anche, da ultimo, sul medesimo tema, Cass.13 aprile 2023, n. 9880 ed ivi ulteriori precedenti)”.
- 9 - Anche nel caso di specie ci trovano incontrovertibilmente in presenza dell'indebita protrazione di un'occupazione originariamente legittima (cfr. richiamo al decreto prefettizio n.28039/200/59 del 7/7/1959 ed al verbale di consistenza ed immissione in possesso del
25/08/1960; cfr. anche allegato 1 alla memoria della convenuta depositata il 1 marzo 2024 contenente l'articolata ricostruzione delle vicende afferenti all'immobile oggetto di causa) da parte dell'erede dell'originario beneficiario dell'attribuzione in godimento ( , Parte_1
quale erede di ) e realizzatasi a mezzo della concessione in locazione a Persona_2
terzi del terreno indebitamente occupato; la conferma di tale ricostruzione si rinviene incontrovertibilmente dal verbale di riunione del 20 ottobre 2022 in cui ebbe Parte_1
a presentarsi, quale prosecutore sine titulo dell'occupazione originatasi in capo al padre in virtù del richiamato decreto, per provare a regolarizzare la situazione ed ottenere un valido titolo detentivo.
Quand'anche, peraltro, volesse configurarsi il credito come richiesta risarcitoria ex art.2043 c.c.
(ricostruzione non condivisa da questo Giudice), la giurisprudenza ha chiarito che l'occupazione senza titolo di beni demaniali integra un fatto illecito non istantaneo, ma permanente, che perdura fino o alla cessazione del fatto stesso o alla regolarizzazione della situazione giuridica del bene, momenti, questi ultimi, che segnano l'inizio della decorrenza della prescrizione
(Consiglio di Stato, Sez. II, Parere Definitivo 10 aprile 2013, parere n. 1709; si veda anche
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 11/07/2016, n. 3065; si vedano anche . Cass. Sezioni
Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n.21500; 21/02/2004 n.
3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520, secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita).
In ogni caso occorre dar conto dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la prescrizione decennale resta collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. 4179/2001; 1225/2002).
- 10 - Le ragioni di cui sopra conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
3§ Quantificazione del credito risarcitorio.
La convenuta ha chiesto corrispondersi, a titolo di indennità di occupazione (rectius a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo) il complessivo importo di euro 311.120,53, di cui euro 303.934,97 a titolo di sorta capitale, ed euro 7.185,56 a titolo di interessi.
In particolare viene individuato un canone annuo, soggetto a rivalutazione.
La quantificazione viene operata sulla base di una relazione tecnico estimativa acquisita al
Protocollo dell'Ufficio al n.18114 del 22 novembre 2021.
Si è detto di come parte attrice abbia lamentato carenze in ordine all'individuazione dei criteri determinativi dell'indennità.
Viene in soccorso, in primo luogo, il verbale di riunione del 20 ottobre 2022 (cfr. allegato n.4 della produzione di parte ricorrente) in cui le parti si sono incontrate al fine di valutare la possibilità di una regolarizzazione dell'occupazione sine titulo; in tale occasione l' CP_1
ha espressamente prefigurato la possibilità, nel rispetto dei principi di
[...]
concorrenzialità e dei diritti di terzi, di addivenire alla stipula di un contratto di locazione del terreno a prezzi di mercato, ipotesi, in ogni caso, condizionata al preventivo pagamento delle indennità di occupazione per gli anni pregressi;
veniva, altresì, prefigurata l'ipotesi di gara per la vendita del cespite cui l'attore avrebbe potuto prender parte, solo ove, peraltro, avesse provveduto ad onorare il pagamento dei debiti maturati per indennità pregresse.
La richiesta di pagamento impugnata in tale sede costituisce, pertanto, l'esito delle infruttuose trattative intercorse tra le parti, volte a quantificare e soddisfare le pretese indennitarie azionate dall' e correlate all'occupazione sine titulo del terreno. Controparte_1
E' parimenti evidente che l' abbia, implicitamente ma univocamente, Controparte_1
ancorato la quantificazione delle indennità al valore di locazione del cespite, calcolato su base annua, circostanza testimoniata anche dalla correlazione del canone con indici di rivalutazione
- 11 - e da quanto evidenziato in ordine alla destinazione impressa dall'attore al bene nel periodo in esame (locazione a terzi).
Ritiene questo Giudice che la richiesta di riconoscimento di un'indennità di occupazione specificamente ancorata al valore locatizio di mercato del bene possa trovare accoglimento e ciò per l'elementare evidenza che l'attore, proprio avvalendosi dell'occupazione sine titulo del cespite, lo ha effettivamente locato a terzi, concretizzando proprio quello sfruttamento economico del bene immobile che è stato di fatto impedito alla convenuta amministrazione in ragione della mancata restituzione dello stesso all'esito della caducazione o sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo detentivo.
Appaiono, pertanto, del tutto irragionevoli le doglianze mosse in ordine al difetto di prova di un danno in capo all'amministrazione, laddove gli eventi come ricostruiti testimoniano in maniera limpida che l'indebito sfruttamento economico del cespite da parte del signor a impedito un'identica destinazione del bene da parte del proprietario. Parte_1
Una volta affermata l'esistenza del danno ed il parametro cui ancorare la sua quantificazione
(valore locatizio del bene), appare evidente che non possa darsi rilievo al canone concretamente pattuito dal con la società Nogema Park s.r.l. in data 20 Parte_1
marzo 2013, potendo quest'ultimo non rispondere al canone di mercato.
Occorre, invece, avere riguardo al canone di mercato come indagato ed accertato dal ctu nominato in corso di causa (architetto ) con l'elaborato peritale depositato Persona_1
in data 11 dicembre 2024, ove, all'esito di un condivisibile percorso motivazionale (che si intende integralmente richiamato), è stato determinato l'importo complessivamente dovuto dall'attore per l'indebita occupazione del cespite oggetto di causa.
Occorre precisare che l'indagine del ctu ha investito anche l'indennità asseritamente dovuta per l'occupazione perpetuata negli anni 2023 e 2024; tuttavia la relativa pretesa fuoriesce dal rigoroso perimetro dell'azione giudiziale come sopra individuata (indennità di occupazione per gli anni dal 2013 al 2022).
- 12 - Facendo riferimento alla tabella di calcolo presente alle pagine 21 e 22 della ctu, l'importo complessivamente riconoscibile è pari ad euro 206.730,00 quale importo del valore locatizio standard applicato agli anni in oggetto (2013-2022), cui vanno aggiunti gli importi dovuti per adeguamento ISTAT (euro 3.626) ed interessi maturati tra l'epoca di maturazione del credito e la sua liquidazione (euro 22.309,44).
Appaiono obiettivamente singolari le contestazioni mosse dal ctp di parte attrice alla quantificazione operata dal ctu, laddove volta a valorizzare l'esistenza di violazione urbanistiche ed edilizie tali da pregiudicare la concreta destinazione a parcheggio dell'area; esse non si misurano con l'elementare evidenza che il contratto di locazione tra l'attore e la società Nogema Park s.r.l. in data 20 marzo 2013 ha avuto ad oggetto un terreno già specificamente destinato a parcheggio, ciò in continuità, peraltro, dell'utilizzo e della destinazione che lo stesso attore ed, ancora prima, il suo dante causa, intesero imprimere al terreno, ciò in palese violazione degli scopi della concessione in godimento (realizzazione di un opificio destinato a macellazione).
L'indennità complessivamente dovuta dal signor nei confronti della Parte_1
convenuta per l'indebita occupazione del cespite oggetto di causa per gli Controparte_1
anni dal 2013 al 2022 assomma, pertanto, a complessivi euro 232.665,44, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo.
4§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate sulla base delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente all'importo del credito riconosciuto in capo alla convenuta , ai valori medi di tariffa, tenuto conto Controparte_1
della manifesta fondatezza della pretesa (quanto meno in ordine all'an) e dell'attività difensiva svolta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Tenuto conto del parziale ridimensionamento delle pretese creditorie della convenuta, pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura
- 13 - di 2/3 e della convenuta nella misura del residuo 1/3, fatta salva la Controparte_1
solidarietà in ogni caso operante in favore del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accerta l'esistenza del credito per indennità di occupazione vantato dalla convenuta
[...]
nei confronti dell'attore con l'atto, notificato in data 22 CP_1 Parte_1
febbraio 2023, denominato “prima richiesta di pagamento”, come individuato in parte motiva;
accerta, altresì, che il credito in oggetto, in luogo dell'importo indicato in tale atto, è pari ad euro 232.665,44, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
, spese che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_1
spese esenti documentate e rimborso forfettario per spese generali (15% dei compensi), Iva e cpa se dovuti;
3) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura di 2/3 e della convenuta nella misura del Parte_1 Controparte_1
residuo 1/3, fatta salva la solidarietà in ogni caso operante in favore del ctu.
Così deciso in Napoli, il 12/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 14 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7420/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 19 giugno 2025 e previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to in CORSO VITTORIO Parte_1 C.F._1
EMANUELE VILLINO ADRIANA 21/C 80122 NAPOLI ITALIA presso lo studio dell'Avv.
FABRICATORE CLAUDIO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti
- ATTORE
E
– (C.F. : in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappr.te, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli (CF: ) P.IVA_2
presso cui ope legis domiciliata alla via Diaz n. 11 - CONVENUTA
Oggetto: Contenzioso relativo a beni demaniali.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate in vista della data del 12 giugno 2025, fissata per il passaggio della causa in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 febbraio 2023, il dott. Parte_1
ha chiamato in giudizio l' , deducendo Controparte_1
l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione.
L'attore ha esposto che, con note del 20 gennaio e del 22 febbraio 2023, il gli aveva CP_1
richiesto il pagamento della somma di euro 311.320,53, a titolo di indennità di occupazione per il presunto utilizzo senza titolo di un terreno di proprietà statale sito in Napoli, alla via
Nuova Macello, per il periodo 2013-2022, con avvertimento che avrebbe proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. 311/2004 in caso di inadempimento.
L'attore ha contestato radicalmente la fondatezza della richiesta, deducendo in primo luogo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno in questione non era mai stato da lui occupato, risultando invece utilizzato, sin dal marzo 2013, dalla società Nogema Park
s.r.l., che vi esercitava attività di parcheggio e autorimessa, come comprovato da e autorizzazioni comunali.
Ha sostenuto inoltre il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, rilevando che l' non aveva indicato i criteri di calcolo dell'indennità, né CP_1
fornito elementi idonei a rendere la somma richiesta certa, liquida ed esigibile, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e giusto procedimento.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per le annualità 2013-
2018.
- 2 - Ha concluso chiedendo che fosse accertata l'insussistenza del credito vantato dall' CP_1
, dichiarata la nullità delle note di richiesta di pagamento e, in subordine,
[...]
l'intervenuta prescrizione parziale, con vittoria di spese.
L' , rappresentata dall'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, si è costituita in giudizio contestando integralmente le deduzioni dell'attore.
L'amministrazione ha premesso che il terreno sito in Napoli, via Nuova Macello, foglio 111 particella 251, è di proprietà statale sin dal 1962 e che, sebbene fosse stato disposto con decreto prefettizio del 1959 l'immissione nel possesso in favore della ditta Longobardi
Giuseppe, il trasferimento non si era mai perfezionato, sicché la famiglia aveva Parte_1
continuato a detenere il bene senza titolo.
Nel verbale di sopralluogo del luglio 2021, sottoscritto dallo stesso è stato Parte_1
accertato che il bene è stato custodito e mantenuto ininterrottamente dalla famiglia, senza corrispondere alcun onere oltre la somma indicata nel decreto prefettizio. Inoltre, nel corso di una riunione del 20 ottobre 2022, l'attore aveva manifestato la volontà di regolarizzare la propria posizione e di conoscere gli importi dovuti, tenendo conto della prescrizione decennale.
Sulla base di tali risultanze, l' aveva inviato le richieste di pagamento del 20 gennaio e CP_1
del 22 febbraio 2023, per l'indennità di occupazione relativa agli anni 2013-2022, pari a euro
311.320,53, avvertendo che, in caso di inadempimento, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, L. 311/2004.
L'Avvocatura ha quindi eccepito l'infondatezza delle doglianze attoree: la carenza di legittimazione passiva è smentita dal verbale del 2021 e dalla riunione del 2022, non emergendo alcuna prova dell'asserita occupazione da parte di terzi;
l'opposizione ex art. 615
c.p.c. è inammissibile, poiché le richieste di pagamento sono meri atti prodromici all'iscrizione a ruolo e non presuppongono ancora la formazione del titolo esecutivo;
infine, l'eccezione di prescrizione quinquennale è priva di fondamento, trattandosi di indennità per occupazione
- 3 - abusiva soggetta a prescrizione decennale, come confermato dalla giurisprudenza e dalla stessa condotta dell'attore, che ne era consapevole.
L'amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata, con vittoria di spese.
Falliti i tentativi avviati da questo Giudice per il bonario componimento della lite ed espletata ctu (affidata all'architetto ), la causa è stata riservata in decisione a norma Persona_1
dell'art. 190 c.p.c. previa concessione dei termini per scritti conclusionali.
***
Prima di analizzare il merito della controversia, occorre esattamente inquadrare la natura e l'oggetto del presente giudizio.
Invero esso investe l'accertamento negativo delle pretese creditorie che la convenuta amministrazione ha azionato mediante gli atti richiamati in citazione.
Invero in data 20/1/2023, la convenuta amministrazione ha provveduto ad inoltrare alla parte attrice un atto, denominato “richiesta di pagamento indennità di occupazione” con cui ha chiesto invitato il destinatario a corrispondere l'importo di euro 311.120,53, quale indennità di occupazione dovuta per le ragioni sopra indicate, maturata negli anni dal 2013 al 2022, pari, con la specificazione che, in caso in cui il pagamento non fosse intervenuto entro i successivi 30 giorni, l' avrebbe provveduto ad attivare il procedimento di riscossione coattiva del CP_1
credito dello Stato, di cui all'art. 1, comma 274, l. 311/2004.
Il predetto invito contiene l'indicazione dei presupposti fondanti il credito e dei criteri di calcolo dell'indennità concretamente adottati.
In ragione della mancata corresponsione della somma, l'amministrazione ha notificato, in data
22 febbraio 2023, l'atto denominato “prima richiesta di pagamento” con cui ha reiterato la richiesta di corresponsione delle somme sopra indicate, preannunziando, in caso di mancato adempimento, l'inoltro della seconda richiesta di pagamento di cui all'art.1 comma 274 della L.
n.311 del 2004, ritenuto presupposto necessario per la riscossione coattiva dell'intero credito.
- 4 - La suddetta norma (art.1 comma 274 della L. n.311 del 2004) prevede che “274. Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' Controparte_1
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”.
Il presente giudizio scaturisce, pertanto, dalla notifica della prima delle due richieste previste da detta norma, da considerarsi quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo delle somme ed al suo recupero a mezzo riscossione esattoriale.
È, quindi, evidente come l'attore miri, in ultima istanza, ad ottenere l'accertamento negativo dell'esistenza di detti crediti sulla base degli argomenti indicati in citazione.
Ciò chiarito, occorre, sempre in via preliminare, individuare la “causa petendi” ovvero i fatti costitutivi delle pretese azionate, fatti che sono sufficientemente delineati nella richiesta di pagamento ed individuati nella occupazione sine titulo del terreno di proprietà dello Stato, come sopra individuato.
Occorre, pertanto, passare in rassegna le doglianze mosse dall'attore.
1§ Eccezione di carenza di legittimazione passiva
L'attore (cfr. pagg. 5,6 e 7 dell'atto di citazione) eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva asserendo di non aver mai occupato il fondo in esame;
asserisce, altresì, che il terreno
è, in realtà, occupato dalla società, Nogema Park s.r.l., che ivi vi svolge attività di gestione di parcheggi/autorimesse.
Ha, poi, richiamato documentazione amministrativa che comproverebbe detta occupazione da parte di terzi, circostanze di cui il dott. sarebbe giunto a conoscenza “avendo egli Parte_1
svolto opportune indagini e verifiche una volta pervenuta la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione da parte dell' ”. Controparte_1
- 5 - L'attore conclude affermando che “non ha mai utilizzato il terreno di proprietà dello Stato, sito in Napoli, alla Via Nuova Macello, censito al C.T. del medesimo Comune al Fg. 111 part. 251, allibrato nell'inventario descrittivo delle proprietà statali alla scheda NAB0568”.
Orbene l'assunto è palesemente smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta amministrazione ed, in particolare,:
➢ dal contratto di locazione intervenuto tra l'attore e la società Nogema Park s.r.l. in data 20 marzo 2013, con cui il primo ha concesso in godimento alla seconda il terreno oggetto di causa
(allegato 6 alla memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. depositata in data 1 marzo 2024 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato); tale documento prova in maniera incontrovertibile come il signor avesse la disponibilità materiale di detto Parte_1
terreno e che, proprio in virtù di tale circostanza, lo abbia concesso in godimento a terzi (la società Nogema Park s.r.l.); ciò quanto meno a partire dalla data di stipula del contratto (20 marzo 2013);
➢ dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie richiamate dalla difesa della convenuta amministrazione (cfr. allegati 3 e 4 della produzione di parte ovvero verbale di sopralluogo del
09 luglio 2021 e verbale di riunione del 20 ottobre 2022).
Alla luce di detta documentazione, deve ritenersi fallito il tentativo dell'attore di sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità passiva del debito); deve ritenersi, di contro, documentata e provata l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa per il periodo indicato nella richiesta di pagamento (anni dal 2013 al 2022); invero detta occupazione ben può realizzarsi, come avvenuto nel caso di specie, mediante la concessione in godimento del bene a terzi in virtù di un contratto di locazione.
2§ Vizi dell'atto impugnato: difetto assoluto di motivazione, carenza di istruttoria, apoditticità, violazione del principio di proporzionalità e del principio del giusto procedimento.
- 6 - L'attore, nel prosieguo dell'atto di citazione (cfr. pagg. 7,8 e 9), si dilunga in doglianze che investono la carenza di motivazione dell'atto impugnato, avuto particolare riguardo ai criteri di calcolo dell'indennità di occupazione, circostanza da cui deriverebbe, a suo dire, anche l'inutilizzabilità dello speciale procedimento di autotutela accertativa ed esecutiva avviato dalla convenuta amministrazione.
Le doglianze in oggetto appaiono inaccoglibili per l'elementare evidenza che il presente giudizio non ha carattere impugnatorio, ovvero non investe la regolarità formale e sostanziale di un atto amministrativo da caducare, ma investe il richiesto accertamento negativo di una pretesa creditoria azionata dall'amministrazione statale, con onere deduttivo e probatorio gravante su quest'ultima.
Con specifico riferimento ad una fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale azionato mediante la procedura della ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Suprema Corte ha chiarito che l'ingiunzione ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22792 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016).
In ordine alla possibilità per l' di utilizzare lo speciale procedimento Controparte_1
disciplinato dall'art.1 comma 274 della L. 311 del 2004 anche per l'accertamento e la
- 7 - riscossione di crediti derivanti da occupazione sine titulo (senza necessità di ottenere un preventivo accertamento giudiziale del credito), è sufficiente fare, inoltre, rinvio ai principi affermati di recente dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. 1 con l'Ordinanza n. 28872 del
2025.
Compito residuale di questo Giudice è, pertanto, valutare il soddisfacimento dell'onere sopra individuato, ciò sulla premessa della già accertata occupazione sine titulo del terreno in oggetto da parte dell'attore nel periodo sopra individuato (anni dal 2013 al 2022).
3§ Eccezione di prescrizione
L'attore ha espressamente invocato la prescrizione parziale del credito in ragione della maturazione del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.; in particolare ha ritenuto prescritti i crediti maturati per l'occupazione relativa agli anni compresi tra il 2013 ed il 2018, avendo l' avanzato la sua pretesa creditoria nei confronti dell'odierno istante, per Controparte_1
la prima volta, solo con Nota prot. n. 936 del 20.1.2023.
L' ha replicato sostenendo che “il termine di prescrizione della pretesa Controparte_1
indennitaria per occupazione abusiva di un ben demaniale, infatti, non soggiace alle regole di cui all'art. 2948 c.c.- come erroneamente ritiene la parte attrice – ma, come sostenuto ex multis dal con la sentenza n. 388/2018, “ è soggetta alla prescrizione decennale …, non CP_3
trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale (Cass. Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313;
Tribunale civile di Bari, I, 29 settembre 2015, n. 4084)”.
L'eccezione di parte attrice è palesemente infondata, ciò sulla base dei principi richiamati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Opera nel caso concreto la prescrizione decennale e non la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 4 invocata dall'opponente, ciò secondo l'insegnamento della Suprema
- 8 - Corte che valorizza la circostanza che il canone concessorio rappresenta il corrispettivo della concessione reale o presunta nel caso di occupazione abusiva dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e quindi trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte di obbligazione il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve
(Cass. SU n.11026/2014; n. 3710/2019; n. 18607/2020; n. 18632/2023; in termini anche Cass.
Civ., Sez. Unite, 18 novembre 1992, n. 12313).
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione a SU con l'Ordinanza n. 14038 del 2023 ha riaffermato i principi in esame, evidenziando che “la pretesa indennitaria dovuta per
l'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non già del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzione patrimoniale (Cass., Sez.Un., 18 novembre 1992,
n.12313)…Si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unite del 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare…Il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 13 agosto 2019, n.21353 che, sia pure in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche, distinguendo tra canoni di locazione o prestazioni periodiche e l'indennizzo volto a ristorare il mancato godimento del bene, ha escluso, per quest'ultimo, l'applicazione della prescrizione breve, in considerazione della funzione compensativa medio tempore assolta, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, del detrimento ingenerato dal mancato godimento;
v. anche, da ultimo, sul medesimo tema, Cass.13 aprile 2023, n. 9880 ed ivi ulteriori precedenti)”.
- 9 - Anche nel caso di specie ci trovano incontrovertibilmente in presenza dell'indebita protrazione di un'occupazione originariamente legittima (cfr. richiamo al decreto prefettizio n.28039/200/59 del 7/7/1959 ed al verbale di consistenza ed immissione in possesso del
25/08/1960; cfr. anche allegato 1 alla memoria della convenuta depositata il 1 marzo 2024 contenente l'articolata ricostruzione delle vicende afferenti all'immobile oggetto di causa) da parte dell'erede dell'originario beneficiario dell'attribuzione in godimento ( , Parte_1
quale erede di ) e realizzatasi a mezzo della concessione in locazione a Persona_2
terzi del terreno indebitamente occupato; la conferma di tale ricostruzione si rinviene incontrovertibilmente dal verbale di riunione del 20 ottobre 2022 in cui ebbe Parte_1
a presentarsi, quale prosecutore sine titulo dell'occupazione originatasi in capo al padre in virtù del richiamato decreto, per provare a regolarizzare la situazione ed ottenere un valido titolo detentivo.
Quand'anche, peraltro, volesse configurarsi il credito come richiesta risarcitoria ex art.2043 c.c.
(ricostruzione non condivisa da questo Giudice), la giurisprudenza ha chiarito che l'occupazione senza titolo di beni demaniali integra un fatto illecito non istantaneo, ma permanente, che perdura fino o alla cessazione del fatto stesso o alla regolarizzazione della situazione giuridica del bene, momenti, questi ultimi, che segnano l'inizio della decorrenza della prescrizione
(Consiglio di Stato, Sez. II, Parere Definitivo 10 aprile 2013, parere n. 1709; si veda anche
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 11/07/2016, n. 3065; si vedano anche . Cass. Sezioni
Unite n. 23763/2011 cit.; Cass. 30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n.21500; 21/02/2004 n.
3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515; Cass. 13/02/1998 n. 1520, secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita).
In ogni caso occorre dar conto dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la prescrizione decennale resta collegata al compimento di ciascun anno di occupazione e decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. 4179/2001; 1225/2002).
- 10 - Le ragioni di cui sopra conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
3§ Quantificazione del credito risarcitorio.
La convenuta ha chiesto corrispondersi, a titolo di indennità di occupazione (rectius a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo) il complessivo importo di euro 311.120,53, di cui euro 303.934,97 a titolo di sorta capitale, ed euro 7.185,56 a titolo di interessi.
In particolare viene individuato un canone annuo, soggetto a rivalutazione.
La quantificazione viene operata sulla base di una relazione tecnico estimativa acquisita al
Protocollo dell'Ufficio al n.18114 del 22 novembre 2021.
Si è detto di come parte attrice abbia lamentato carenze in ordine all'individuazione dei criteri determinativi dell'indennità.
Viene in soccorso, in primo luogo, il verbale di riunione del 20 ottobre 2022 (cfr. allegato n.4 della produzione di parte ricorrente) in cui le parti si sono incontrate al fine di valutare la possibilità di una regolarizzazione dell'occupazione sine titulo; in tale occasione l' CP_1
ha espressamente prefigurato la possibilità, nel rispetto dei principi di
[...]
concorrenzialità e dei diritti di terzi, di addivenire alla stipula di un contratto di locazione del terreno a prezzi di mercato, ipotesi, in ogni caso, condizionata al preventivo pagamento delle indennità di occupazione per gli anni pregressi;
veniva, altresì, prefigurata l'ipotesi di gara per la vendita del cespite cui l'attore avrebbe potuto prender parte, solo ove, peraltro, avesse provveduto ad onorare il pagamento dei debiti maturati per indennità pregresse.
La richiesta di pagamento impugnata in tale sede costituisce, pertanto, l'esito delle infruttuose trattative intercorse tra le parti, volte a quantificare e soddisfare le pretese indennitarie azionate dall' e correlate all'occupazione sine titulo del terreno. Controparte_1
E' parimenti evidente che l' abbia, implicitamente ma univocamente, Controparte_1
ancorato la quantificazione delle indennità al valore di locazione del cespite, calcolato su base annua, circostanza testimoniata anche dalla correlazione del canone con indici di rivalutazione
- 11 - e da quanto evidenziato in ordine alla destinazione impressa dall'attore al bene nel periodo in esame (locazione a terzi).
Ritiene questo Giudice che la richiesta di riconoscimento di un'indennità di occupazione specificamente ancorata al valore locatizio di mercato del bene possa trovare accoglimento e ciò per l'elementare evidenza che l'attore, proprio avvalendosi dell'occupazione sine titulo del cespite, lo ha effettivamente locato a terzi, concretizzando proprio quello sfruttamento economico del bene immobile che è stato di fatto impedito alla convenuta amministrazione in ragione della mancata restituzione dello stesso all'esito della caducazione o sopravvenuta inefficacia dell'originario titolo detentivo.
Appaiono, pertanto, del tutto irragionevoli le doglianze mosse in ordine al difetto di prova di un danno in capo all'amministrazione, laddove gli eventi come ricostruiti testimoniano in maniera limpida che l'indebito sfruttamento economico del cespite da parte del signor a impedito un'identica destinazione del bene da parte del proprietario. Parte_1
Una volta affermata l'esistenza del danno ed il parametro cui ancorare la sua quantificazione
(valore locatizio del bene), appare evidente che non possa darsi rilievo al canone concretamente pattuito dal con la società Nogema Park s.r.l. in data 20 Parte_1
marzo 2013, potendo quest'ultimo non rispondere al canone di mercato.
Occorre, invece, avere riguardo al canone di mercato come indagato ed accertato dal ctu nominato in corso di causa (architetto ) con l'elaborato peritale depositato Persona_1
in data 11 dicembre 2024, ove, all'esito di un condivisibile percorso motivazionale (che si intende integralmente richiamato), è stato determinato l'importo complessivamente dovuto dall'attore per l'indebita occupazione del cespite oggetto di causa.
Occorre precisare che l'indagine del ctu ha investito anche l'indennità asseritamente dovuta per l'occupazione perpetuata negli anni 2023 e 2024; tuttavia la relativa pretesa fuoriesce dal rigoroso perimetro dell'azione giudiziale come sopra individuata (indennità di occupazione per gli anni dal 2013 al 2022).
- 12 - Facendo riferimento alla tabella di calcolo presente alle pagine 21 e 22 della ctu, l'importo complessivamente riconoscibile è pari ad euro 206.730,00 quale importo del valore locatizio standard applicato agli anni in oggetto (2013-2022), cui vanno aggiunti gli importi dovuti per adeguamento ISTAT (euro 3.626) ed interessi maturati tra l'epoca di maturazione del credito e la sua liquidazione (euro 22.309,44).
Appaiono obiettivamente singolari le contestazioni mosse dal ctp di parte attrice alla quantificazione operata dal ctu, laddove volta a valorizzare l'esistenza di violazione urbanistiche ed edilizie tali da pregiudicare la concreta destinazione a parcheggio dell'area; esse non si misurano con l'elementare evidenza che il contratto di locazione tra l'attore e la società Nogema Park s.r.l. in data 20 marzo 2013 ha avuto ad oggetto un terreno già specificamente destinato a parcheggio, ciò in continuità, peraltro, dell'utilizzo e della destinazione che lo stesso attore ed, ancora prima, il suo dante causa, intesero imprimere al terreno, ciò in palese violazione degli scopi della concessione in godimento (realizzazione di un opificio destinato a macellazione).
L'indennità complessivamente dovuta dal signor nei confronti della Parte_1
convenuta per l'indebita occupazione del cespite oggetto di causa per gli Controparte_1
anni dal 2013 al 2022 assomma, pertanto, a complessivi euro 232.665,44, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo.
4§ Governo delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate sulla base delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente all'importo del credito riconosciuto in capo alla convenuta , ai valori medi di tariffa, tenuto conto Controparte_1
della manifesta fondatezza della pretesa (quanto meno in ordine all'an) e dell'attività difensiva svolta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Tenuto conto del parziale ridimensionamento delle pretese creditorie della convenuta, pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura
- 13 - di 2/3 e della convenuta nella misura del residuo 1/3, fatta salva la Controparte_1
solidarietà in ogni caso operante in favore del ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accerta l'esistenza del credito per indennità di occupazione vantato dalla convenuta
[...]
nei confronti dell'attore con l'atto, notificato in data 22 CP_1 Parte_1
febbraio 2023, denominato “prima richiesta di pagamento”, come individuato in parte motiva;
accerta, altresì, che il credito in oggetto, in luogo dell'importo indicato in tale atto, è pari ad euro 232.665,44, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo;
2) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1
, spese che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre rimborso Controparte_1
spese esenti documentate e rimborso forfettario per spese generali (15% dei compensi), Iva e cpa se dovuti;
3) pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attore nella misura di 2/3 e della convenuta nella misura del Parte_1 Controparte_1
residuo 1/3, fatta salva la solidarietà in ogni caso operante in favore del ctu.
Così deciso in Napoli, il 12/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 14 -