CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DD GI nato a [...] il [...]; DA LI nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 18/05/2022 della corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, DE Gavino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2022 la corte di appello di ' Cagliari confermava la sentenza emessa nei confronti di DD GI e DA LI, dal Tribunale di Cagliari, il 14 12 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 31 e 44 del DPR380/01 e 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/2004. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5732 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso DD GI e DA LI mediante il proprio difensore. 3. DA LI deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si osserva che alla ricorrente sarebbe stata attribuita una condotta omissiva, consistita nel mancato esercizio del potere - dovere di opposizione alla esecuzione del manufatto da parte del marito DD. Tuttavia la corte avrebbe trascurato la ricerca degli altri elementi — rimasti insussistenti - che secondo la giurisprudenza possono suffragare una tale ricostruzione di condotte concorsuali omissive. E, piuttosto, i giudici avrebbero preteso che fosse la mera comproprietaria ad allegare circostanze negative in ordine al suo coinvolgimento ovvero a dimostrare di essersi attivata per impedire l'evento. Si aggiunge che la contestazione avrebbe avuto riguardo ad un coinvolgimento della ricorrente in forma attiva e non omissiva per cui la decisione integrerebbe la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Si aggiunge che nessuna posizione di garanzia ex art. 29 del DPR 380/01 sarebbe attribuibile al mero comproprietario o usufruttuario. 4. DD GI, invece, deduce con riguardo al capo b) il vizio di motivazione, con riferimento alla non sussistenza di un preciso e sollecitato precetto della Soprintendenza per la individuazione esatta della collocazione del manufatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata e con riguardo alla posizione di DA NA i giudici hanno fatto ricorso a logiche massime di esperienza, valorizzanti sia la comproprietà del bene che il rapporto di coniugio con il DD, laddove hanno sottolineato che quest'ultimo implica una stretta comunanza di interessi "che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le delibere di rilevanza familiare". Così delineando, alla luce del criterio del "cui prodest", un valido quadro di responsabilità indiziaria, a connotazione attiva, rispetto al quale la notazione della mancata allegazione di elementi escludenti la compartecipazione non integra un'inversione dell'onere della prova e tantomeno una responsabilità per omissione bensì il completamento dell'analisi probatoria realizzata, attraverso la rilevazione della assenza di elementi negativi della ritenuta responsabilità. 2 Così deciso il 19/01/2023. 1. Quanto al motivo prospettato dal DD, esso è manifestamente infondato, per carenza di specificità estrinseca: esso è tutto incentrato sul tema della mancata risposta alla questione inerente la ritenuta insussistenza di un preciso e puntuale precetto di tipo logistico della Soprintendenza, trascurando del tutto la ragione essenziale della ritenuta responsabilità edilizia e paesaggistica, come emergente dalla sentenza impugnata ( cfr. pagg. 6 e 7), corrispondente alla realizzazione di un manufatto completamente difforme da quanto autorizzato, siccome di tipo residenziale piuttosto che agricolo e del tutto diverso per planovolumetria rispetto a quanto assentito con i titoli rilasciati. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore degli imputati, DE Gavino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 maggio 2022 la corte di appello di ' Cagliari confermava la sentenza emessa nei confronti di DD GI e DA LI, dal Tribunale di Cagliari, il 14 12 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 31 e 44 del DPR380/01 e 181 comma 1 bis del Dlgs. 42/2004. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5732 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso DD GI e DA LI mediante il proprio difensore. 3. DA LI deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si osserva che alla ricorrente sarebbe stata attribuita una condotta omissiva, consistita nel mancato esercizio del potere - dovere di opposizione alla esecuzione del manufatto da parte del marito DD. Tuttavia la corte avrebbe trascurato la ricerca degli altri elementi — rimasti insussistenti - che secondo la giurisprudenza possono suffragare una tale ricostruzione di condotte concorsuali omissive. E, piuttosto, i giudici avrebbero preteso che fosse la mera comproprietaria ad allegare circostanze negative in ordine al suo coinvolgimento ovvero a dimostrare di essersi attivata per impedire l'evento. Si aggiunge che la contestazione avrebbe avuto riguardo ad un coinvolgimento della ricorrente in forma attiva e non omissiva per cui la decisione integrerebbe la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Si aggiunge che nessuna posizione di garanzia ex art. 29 del DPR 380/01 sarebbe attribuibile al mero comproprietario o usufruttuario. 4. DD GI, invece, deduce con riguardo al capo b) il vizio di motivazione, con riferimento alla non sussistenza di un preciso e sollecitato precetto della Soprintendenza per la individuazione esatta della collocazione del manufatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata e con riguardo alla posizione di DA NA i giudici hanno fatto ricorso a logiche massime di esperienza, valorizzanti sia la comproprietà del bene che il rapporto di coniugio con il DD, laddove hanno sottolineato che quest'ultimo implica una stretta comunanza di interessi "che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le delibere di rilevanza familiare". Così delineando, alla luce del criterio del "cui prodest", un valido quadro di responsabilità indiziaria, a connotazione attiva, rispetto al quale la notazione della mancata allegazione di elementi escludenti la compartecipazione non integra un'inversione dell'onere della prova e tantomeno una responsabilità per omissione bensì il completamento dell'analisi probatoria realizzata, attraverso la rilevazione della assenza di elementi negativi della ritenuta responsabilità. 2 Così deciso il 19/01/2023. 1. Quanto al motivo prospettato dal DD, esso è manifestamente infondato, per carenza di specificità estrinseca: esso è tutto incentrato sul tema della mancata risposta alla questione inerente la ritenuta insussistenza di un preciso e puntuale precetto di tipo logistico della Soprintendenza, trascurando del tutto la ragione essenziale della ritenuta responsabilità edilizia e paesaggistica, come emergente dalla sentenza impugnata ( cfr. pagg. 6 e 7), corrispondente alla realizzazione di un manufatto completamente difforme da quanto autorizzato, siccome di tipo residenziale piuttosto che agricolo e del tutto diverso per planovolumetria rispetto a quanto assentito con i titoli rilasciati. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.