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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10523/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10523 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
TRA
con l'avv. Paolo Baio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Giordano Freti e Controparte_1
Andrea Colombo.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel ricorso, che il ricorrente è creditore nei confronti della convenuta della somma di € 4.724,90 lordi a titolo di indennità/corrispettivo per il patto di non concorrenza a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, o di quella diversa risultante di giustizia;
per l'effetto,
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni esposte nel ricorso, della somma di
€ 4.724,90 lordi a titolo di indennità/corrispettivo per il patto di non concorrenza a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, o di quella diversa risultante di giustizia;
con interessi e rivalutazione”.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
***
1. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. È pacifico (nonché documentato) che, quale integrazione del patto di non concorrenza stipulato tra
1 le parti (della durata complessiva di 3 anni), con missiva del 9.2.2023 veniva previsto che “all'atto della cessazione del rapporto, la Società si obbliga a corrisponderLe, ad integrazione di quanto già percepito, una somma tale da raggiungere complessivamente un importo lordo del 25% dell'ultima retribuzione annuale fissa, determinata ai sensi dell'art. 2099 c.c., con esclusione, quindi, dell'incidenza di qualsivoglia forma di retribuzione variabile (come in via esemplificativa, ma non esaustiva, partecipazioni agli utili, prestazioni in natura, rimborsi spese, provvigioni, bonus e premi) diviso dodici e moltiplicato per il numero di mesi di efficacia del patto. Tale compenso sarà corrisposto, nel caso di adempimento regolare a tutte le obbligazioni di cui al presente patto, in due rate mensili di uguale importo con decorrenza dal mese successivo a quello della data di cessazione del rapporto”.
3. Ad avviso della difesa attorea, la società, all'esito della cessazione del rapporto, non avrebbe versato il corrispettivo dovuto pari a euro 4.724,90, così calcolato (cfr. pag. 2 del ricorso):
“- Retribuzione fissa come da busta paga di settembre 2023 = € 3.149,93 (v. voce: “retrib. di fatto” nel cappello della busta paga);
- € 3.149,93 : 12 = € 65,62
- Mesi lavorati = 72
- Totale indennità => 72 x € 65,62 = € 4.724,90 lordi”.
4. Tuttavia, il calcolo così prospettato si basa su un'interpretazione non condivisibile dell'ultimo accordo raggiunto tra le parti.
5. Ed invero:
- stando al tenore della riportata comunicazione del 9.2.2023, la percentuale del 25% stabilita era riferita al suo complessivo ammontare, quindi comprensiva di quanto medio tempore corrisposto a tale titolo al lavoratore;
- in tal senso, è stata fissata una soglia minima di corrispettivo da raggiungere alla fine del rapporto di lavoro, ovverosia il 25% dell'ultima RAL percepita dal lavoratore;
- ciò per garantire al lavoratore che il corrispettivo complessivo erogato a tale titolo sarebbe comunque stato pari al 25% dell'ultima retribuzione percepita, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diviso 12 e moltiplicato per i 36 mesi di durata dell'impegno alla non concorrenza;
- in nessun passaggio si legge che il corrispettivo dovesse invece essere diviso in dodicesimi e moltiplicato per la durata dell'intero rapporto di lavoro (tenuto peraltro conto che l'impegno alla non concorrenza riguardava il periodo post-contrattuale, e non quello trascorso alle dipendenze della convenuta);
- è dunque errato parametrare (come fatto in ricorso) il compenso percentuale del 25% dell'ultima
RAL, non ai 36 mesi di durata del patto, ma ai 72 mesi di durata del rapporto di lavoro.
6. In ragione delle considerazioni che precedono, nulla è dovuto alla parte attrice, atteso che risulta che:
- nel corso del rapporto, l'attore aveva percepito, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la somma lorda di euro 33.590,00;
2 - all'atto di cessazione del rapporto, la quota del 25% era pari a euro 11.024,76, considerata l'ultima retribuzione lorda globale di fatto percepita dal lavoratore pari a euro 44.099,02;
- divisa la somma di euro 11.024,76 per 12 e moltiplicata per il numero di mesi di durata ed efficacia del patto di non concorrenza (36), l'importo risultante è pari a euro 33.074,28;
- quindi, l'attore aveva già percepito un importo (euro 33.590,00) superiore alla fissata quota del 25%
(euro 33.074,28).
7. Pertanto, deve negarsi il riconoscimento di un ulteriore credito attoreo a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, con conseguente rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 1.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
3
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10523 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
TRA
con l'avv. Paolo Baio. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Giordano Freti e Controparte_1
Andrea Colombo.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nel ricorso, che il ricorrente è creditore nei confronti della convenuta della somma di € 4.724,90 lordi a titolo di indennità/corrispettivo per il patto di non concorrenza a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, o di quella diversa risultante di giustizia;
per l'effetto,
- condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni esposte nel ricorso, della somma di
€ 4.724,90 lordi a titolo di indennità/corrispettivo per il patto di non concorrenza a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, o di quella diversa risultante di giustizia;
con interessi e rivalutazione”.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie.
***
1. Le domande attoree non possono trovare accoglimento per le ragioni che si illustrano di seguito.
2. È pacifico (nonché documentato) che, quale integrazione del patto di non concorrenza stipulato tra
1 le parti (della durata complessiva di 3 anni), con missiva del 9.2.2023 veniva previsto che “all'atto della cessazione del rapporto, la Società si obbliga a corrisponderLe, ad integrazione di quanto già percepito, una somma tale da raggiungere complessivamente un importo lordo del 25% dell'ultima retribuzione annuale fissa, determinata ai sensi dell'art. 2099 c.c., con esclusione, quindi, dell'incidenza di qualsivoglia forma di retribuzione variabile (come in via esemplificativa, ma non esaustiva, partecipazioni agli utili, prestazioni in natura, rimborsi spese, provvigioni, bonus e premi) diviso dodici e moltiplicato per il numero di mesi di efficacia del patto. Tale compenso sarà corrisposto, nel caso di adempimento regolare a tutte le obbligazioni di cui al presente patto, in due rate mensili di uguale importo con decorrenza dal mese successivo a quello della data di cessazione del rapporto”.
3. Ad avviso della difesa attorea, la società, all'esito della cessazione del rapporto, non avrebbe versato il corrispettivo dovuto pari a euro 4.724,90, così calcolato (cfr. pag. 2 del ricorso):
“- Retribuzione fissa come da busta paga di settembre 2023 = € 3.149,93 (v. voce: “retrib. di fatto” nel cappello della busta paga);
- € 3.149,93 : 12 = € 65,62
- Mesi lavorati = 72
- Totale indennità => 72 x € 65,62 = € 4.724,90 lordi”.
4. Tuttavia, il calcolo così prospettato si basa su un'interpretazione non condivisibile dell'ultimo accordo raggiunto tra le parti.
5. Ed invero:
- stando al tenore della riportata comunicazione del 9.2.2023, la percentuale del 25% stabilita era riferita al suo complessivo ammontare, quindi comprensiva di quanto medio tempore corrisposto a tale titolo al lavoratore;
- in tal senso, è stata fissata una soglia minima di corrispettivo da raggiungere alla fine del rapporto di lavoro, ovverosia il 25% dell'ultima RAL percepita dal lavoratore;
- ciò per garantire al lavoratore che il corrispettivo complessivo erogato a tale titolo sarebbe comunque stato pari al 25% dell'ultima retribuzione percepita, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diviso 12 e moltiplicato per i 36 mesi di durata dell'impegno alla non concorrenza;
- in nessun passaggio si legge che il corrispettivo dovesse invece essere diviso in dodicesimi e moltiplicato per la durata dell'intero rapporto di lavoro (tenuto peraltro conto che l'impegno alla non concorrenza riguardava il periodo post-contrattuale, e non quello trascorso alle dipendenze della convenuta);
- è dunque errato parametrare (come fatto in ricorso) il compenso percentuale del 25% dell'ultima
RAL, non ai 36 mesi di durata del patto, ma ai 72 mesi di durata del rapporto di lavoro.
6. In ragione delle considerazioni che precedono, nulla è dovuto alla parte attrice, atteso che risulta che:
- nel corso del rapporto, l'attore aveva percepito, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, la somma lorda di euro 33.590,00;
2 - all'atto di cessazione del rapporto, la quota del 25% era pari a euro 11.024,76, considerata l'ultima retribuzione lorda globale di fatto percepita dal lavoratore pari a euro 44.099,02;
- divisa la somma di euro 11.024,76 per 12 e moltiplicata per il numero di mesi di durata ed efficacia del patto di non concorrenza (36), l'importo risultante è pari a euro 33.074,28;
- quindi, l'attore aveva già percepito un importo (euro 33.590,00) superiore alla fissata quota del 25%
(euro 33.074,28).
7. Pertanto, deve negarsi il riconoscimento di un ulteriore credito attoreo a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza, con conseguente rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 1.100,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 02.04.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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