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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3160/2025 RG promossa
DA
, , , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1
calce all'atto introduttivo di atp, dall'avvocato Alessandro Aureli e dall'Avvocato
GI EL ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio, in Roma,
Via Tiburtina, 603 presso lo studio dei predetti legali
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28/01/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di hanno Persona_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'ente al CP_1
pagamento, in loro favore, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati dal de cuius dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso, come riconosciuto dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Roma in data 6.06.2023.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_1
ricorso nei suoi confronti.
All'udienza del 7/05/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_1
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa (26.11.2021) sino al decesso (7.08.2022). Il modello AP70 è
stato inoltrato alla sede come da ricevuta allegata in atti e non è stato CP_1
contestato dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento, in favore dei ricorrenti e CP_1
ciascuno pro quota, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
2 amministrativa del 26.11.2021 fino al decesso (7.08.2022) nella misura complessiva di € 5121,39 oltre accessori di legge successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_2
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3160/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore degli CP_1
eredi di e ciascuno per la propria quota, dei ratei di Persona_1
indennità di accompagnamento maturati dalla data della domanda amministrativa (26.11.2021) fino all'epoca del decesso (7.08.2022) nella misura complessiva di € 5121,39 oltre accessori di legge successivi;
-condanna l' al pagamento, in favore degli eredi in epigrafe, delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 5.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/05/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3160/2025 RG promossa
DA
, , , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di procura in Persona_1
calce all'atto introduttivo di atp, dall'avvocato Alessandro Aureli e dall'Avvocato
GI EL ed elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio, in Roma,
Via Tiburtina, 603 presso lo studio dei predetti legali
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente Controparte_1
pro tempore
Convenuto
Oggetto: pagamento ratei
Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 28/01/2025 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità di eredi di hanno Persona_1
convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'ente al CP_1
pagamento, in loro favore, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati dal de cuius dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso, come riconosciuto dal decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Roma in data 6.06.2023.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_1
ricorso nei suoi confronti.
All'udienza del 7/05/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti, è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_1
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa (26.11.2021) sino al decesso (7.08.2022). Il modello AP70 è
stato inoltrato alla sede come da ricevuta allegata in atti e non è stato CP_1
contestato dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento, in favore dei ricorrenti e CP_1
ciascuno pro quota, dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
2 amministrativa del 26.11.2021 fino al decesso (7.08.2022) nella misura complessiva di € 5121,39 oltre accessori di legge successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano CP_2
in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva). Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3160/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore degli CP_1
eredi di e ciascuno per la propria quota, dei ratei di Persona_1
indennità di accompagnamento maturati dalla data della domanda amministrativa (26.11.2021) fino all'epoca del decesso (7.08.2022) nella misura complessiva di € 5121,39 oltre accessori di legge successivi;
-condanna l' al pagamento, in favore degli eredi in epigrafe, delle spese di CP_1
lite, che liquida in complessivi € 854,00, oltre IVA, CPA e spese generali. Con
distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 5.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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