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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2159/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 Difensore Di Se SO -
CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza
Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2323/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-014-DI-596-0-001
REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7746/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione per imposta di registro su decreto ingiuntivo n. 596/2021 del
18/10/2021 emesso dal Giudice di pace di Frattamaggiore, limitatamente all'imposizione per enunciazione ex art. 22
D.P.R. 131/1986, in quanto riferita ad un “contratto di patrocinio legale concluso con un soggetto (con gli eredi di lui) richiedente una prestazione previdenziale ex art. 13
R.D.L. 636/1939 conv. con L. 1272/1939”, come tale esente da ogni imposta e tassa, come peraltro stabilito dall'art. 10 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 131/1986 e, meglio precisato dall'art. 10 L. 533/1973.
Nella resistenza dell'Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Napoli, con la sentenza n. 2323 dell'11 febbraio
2025, ha rigettato il ricorso.
Ha osservato che la pretesa trovava giustificazione nella disposizione di cui all'art. 22 del DPR n. 131/1986, in base alla quale, se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate (Cass. n.
32516 del 12/12/2019; cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
14432/2023). Ciò vale anche nel caso in cui l'enunciazione dell'atto che costituisce fonte dell'obbligazione avvenga in atti giudiziari, ancorché per le sole prestazioni che siano ancora da eseguire (Cass. n. 24102 del 12/11/2014). A tal fine, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto (Cass. n. 25706 del 13/11/2020).
Era da disattendere la tesi del ricorrente secondo cui, poiché il contratto di patrocinio (richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento di un credito professionale) atteneva ad uno dei rapporti oggetto di esenzione ex art. 10 L. 533/73, era del pari suscettibile di esenzione.
Tale norma, infatti, è di carattere eccezionale e come tale non può essere estesa ad altri procedimenti giudiziari non direttamente finalizzati alla tutela del credito di lavoro delle categorie di soggetti o di quei particolari rapporti che lo
Stato intende tutelare (nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione fiscale era volto a soddisfare il credito del professionista e non del lavoratore).
Nessuna esenzione poteva essere invocata. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il motivo di appello reitera nella sostanza la tesi già avanzata in primo grado per cui la menzionata esenzione, specificamente dettata per le controversie in materia di lavoro, assistenziale e previdenziale, sarebbe suscettibile di applicazione anche al caso, qui in esame, in cui la domanda azionata in giudizio, e nel corso della quale sia avvenuta l'enunciazione del contratto sottoposto a registrazione, non attenga direttamente ad una controversia previdenziale, ma verta sul diritto del difensore della parte richiedente le prestazioni previdenziali, di conseguire nei confronti del cliente il compenso per l'attività di assistenza giudiziale già prestata.
Già la pronuncia di primo grado ha avuto modo di ricordare come anche l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di patrocinio sia soggetto a tassazione per enunciazione ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. n. 19408 del
08/07/2021), il che rassicura circa il fatto che la vicenda oggetto di causa rientri nell'ambito applicativo della norma in base alla quale è stata avanzata la pretesa di pagamento da parte dell'ufficio. Ad impedire l'accoglimento del gravame
è il rilevo correttamente operato già dal giudice di primo grado che il contenuto della domanda avanzata nel corso del giudizio intentato dal Ricorrente_1 nei confronti del suo cliente non sia inquadrabile nel novero delle controversie cui la legge riconosce l'esenzione dal versamento delle imposte di registro, ai sensi della norma richiamata. Trattasi di un beneficio che mira ad agevolare coloro che siano costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere un particolare diritto, la cui connotazione, anche funzionale al soddisfacimento di esigenze essenziali, legittima il riconoscimento dell'esenzione, onde evitare che i benefici che si intendano conseguire siano gravati anche da pesi di natura tributaria, e nella specie, dal versamento delle imposte di registro.
Va a tal fine richiamato il principio di tassatività delle norme agevolative o esonerative in materia tributaria (cfr. Cass. n.
27242/2022), che ne impedisce un'applicazione in via analogica al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.
La pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'appellante esula evidentemente del novero delle controversie cui la legge annette l'esenzione, trattandosi di un diritto di credito derivante dal distinto rapporto d'opera intellettuale intervenuto con il cliente (che invece era beneficiario dell'esenzione per gli atti in ipotesi oggetto di registrazione ma emessi nell'ambito della controversia previdenziale azionata), che è connesso solo occasionalmente con la controversa previdenziale, atteso il carattere strumentale della prestazione professionale all'esigenza di dover ricorrere all'autorità giudiziaria.
Peraltro, ad opinare nel senso voluto dal ricorrente, il beneficio verrebbe accordato non già al soggetto per il quale il legislatore ha contemplato il beneficio, ma al professionista e per un diritto del tutto estraneo all'ambito applicativo della norma di favore.
Né appaiono pertinenti i richiami svolti in appello, quanto al riconoscimento dell'esenzione anche alle fattispecie di cui ai precedenti di Cass. n. 6893/2024, Cass. n. 22829/2013 e
Cass. n. 9502/2018, atteso che gli stessi sono attinenti ad ipotesi in cui l'enunciazione riguardava fattispecie negoziali per le quali la legge stessa a monte (e specificamente il
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2, disponente un regime agevolativo per le operazioni di credito) aveva previsto un regime di esenzione, che non poteva che riverberarsi anche nel caso in cui il richiamo all'atto avvenisse all'interno di atti giudiziari, non potendosi quindi attuare una differenziazione di regime tributario solo in ragione della sede nella quale l'atto era impiegato.
Ma ben diverso è il caso in esame nel quale l'atto di incarico esula dall'ambito delle ipotesi per le quali è riconosciuta la richiesta esenzione, essendo solo occasionale il suo legame con una controversia di carattere previdenziale (a conforto di tale conclusione valga solo considerare che la richiesta di pagamento del credito del professionista, ancorché maturato per l'assistenza della parte in una causa previdenziale, esula evidentemente dalle attribuzioni del giudice cui la legge riserva il contenzioso in materia previdenziale, per essere invece affidato alla cognizione ordinaria).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 250,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2159/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 Difensore Di Se SO -
CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza
Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2323/2025 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-014-DI-596-0-001
REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7746/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione per imposta di registro su decreto ingiuntivo n. 596/2021 del
18/10/2021 emesso dal Giudice di pace di Frattamaggiore, limitatamente all'imposizione per enunciazione ex art. 22
D.P.R. 131/1986, in quanto riferita ad un “contratto di patrocinio legale concluso con un soggetto (con gli eredi di lui) richiedente una prestazione previdenziale ex art. 13
R.D.L. 636/1939 conv. con L. 1272/1939”, come tale esente da ogni imposta e tassa, come peraltro stabilito dall'art. 10 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 131/1986 e, meglio precisato dall'art. 10 L. 533/1973.
Nella resistenza dell'Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di
I grado di Napoli, con la sentenza n. 2323 dell'11 febbraio
2025, ha rigettato il ricorso.
Ha osservato che la pretesa trovava giustificazione nella disposizione di cui all'art. 22 del DPR n. 131/1986, in base alla quale, se in un atto sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate (Cass. n.
32516 del 12/12/2019; cfr. da ultimo Cass. S.U. n.
14432/2023). Ciò vale anche nel caso in cui l'enunciazione dell'atto che costituisce fonte dell'obbligazione avvenga in atti giudiziari, ancorché per le sole prestazioni che siano ancora da eseguire (Cass. n. 24102 del 12/11/2014). A tal fine, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto (Cass. n. 25706 del 13/11/2020).
Era da disattendere la tesi del ricorrente secondo cui, poiché il contratto di patrocinio (richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento di un credito professionale) atteneva ad uno dei rapporti oggetto di esenzione ex art. 10 L. 533/73, era del pari suscettibile di esenzione.
Tale norma, infatti, è di carattere eccezionale e come tale non può essere estesa ad altri procedimenti giudiziari non direttamente finalizzati alla tutela del credito di lavoro delle categorie di soggetti o di quei particolari rapporti che lo
Stato intende tutelare (nel caso di specie, il decreto ingiuntivo oggetto di imposizione fiscale era volto a soddisfare il credito del professionista e non del lavoratore).
Nessuna esenzione poteva essere invocata. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il motivo di appello reitera nella sostanza la tesi già avanzata in primo grado per cui la menzionata esenzione, specificamente dettata per le controversie in materia di lavoro, assistenziale e previdenziale, sarebbe suscettibile di applicazione anche al caso, qui in esame, in cui la domanda azionata in giudizio, e nel corso della quale sia avvenuta l'enunciazione del contratto sottoposto a registrazione, non attenga direttamente ad una controversia previdenziale, ma verta sul diritto del difensore della parte richiedente le prestazioni previdenziali, di conseguire nei confronti del cliente il compenso per l'attività di assistenza giudiziale già prestata.
Già la pronuncia di primo grado ha avuto modo di ricordare come anche l'atto di conferimento di incarico difensivo enunciato in un decreto ingiuntivo emesso per crediti professionali maturati nell'ambito di contratto di patrocinio sia soggetto a tassazione per enunciazione ai sensi degli artt. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass. n. 19408 del
08/07/2021), il che rassicura circa il fatto che la vicenda oggetto di causa rientri nell'ambito applicativo della norma in base alla quale è stata avanzata la pretesa di pagamento da parte dell'ufficio. Ad impedire l'accoglimento del gravame
è il rilevo correttamente operato già dal giudice di primo grado che il contenuto della domanda avanzata nel corso del giudizio intentato dal Ricorrente_1 nei confronti del suo cliente non sia inquadrabile nel novero delle controversie cui la legge riconosce l'esenzione dal versamento delle imposte di registro, ai sensi della norma richiamata. Trattasi di un beneficio che mira ad agevolare coloro che siano costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere un particolare diritto, la cui connotazione, anche funzionale al soddisfacimento di esigenze essenziali, legittima il riconoscimento dell'esenzione, onde evitare che i benefici che si intendano conseguire siano gravati anche da pesi di natura tributaria, e nella specie, dal versamento delle imposte di registro.
Va a tal fine richiamato il principio di tassatività delle norme agevolative o esonerative in materia tributaria (cfr. Cass. n.
27242/2022), che ne impedisce un'applicazione in via analogica al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.
La pretesa creditoria fatta valere in giudizio dall'appellante esula evidentemente del novero delle controversie cui la legge annette l'esenzione, trattandosi di un diritto di credito derivante dal distinto rapporto d'opera intellettuale intervenuto con il cliente (che invece era beneficiario dell'esenzione per gli atti in ipotesi oggetto di registrazione ma emessi nell'ambito della controversia previdenziale azionata), che è connesso solo occasionalmente con la controversa previdenziale, atteso il carattere strumentale della prestazione professionale all'esigenza di dover ricorrere all'autorità giudiziaria.
Peraltro, ad opinare nel senso voluto dal ricorrente, il beneficio verrebbe accordato non già al soggetto per il quale il legislatore ha contemplato il beneficio, ma al professionista e per un diritto del tutto estraneo all'ambito applicativo della norma di favore.
Né appaiono pertinenti i richiami svolti in appello, quanto al riconoscimento dell'esenzione anche alle fattispecie di cui ai precedenti di Cass. n. 6893/2024, Cass. n. 22829/2013 e
Cass. n. 9502/2018, atteso che gli stessi sono attinenti ad ipotesi in cui l'enunciazione riguardava fattispecie negoziali per le quali la legge stessa a monte (e specificamente il
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 2, disponente un regime agevolativo per le operazioni di credito) aveva previsto un regime di esenzione, che non poteva che riverberarsi anche nel caso in cui il richiamo all'atto avvenisse all'interno di atti giudiziari, non potendosi quindi attuare una differenziazione di regime tributario solo in ragione della sede nella quale l'atto era impiegato.
Ma ben diverso è il caso in esame nel quale l'atto di incarico esula dall'ambito delle ipotesi per le quali è riconosciuta la richiesta esenzione, essendo solo occasionale il suo legame con una controversia di carattere previdenziale (a conforto di tale conclusione valga solo considerare che la richiesta di pagamento del credito del professionista, ancorché maturato per l'assistenza della parte in una causa previdenziale, esula evidentemente dalle attribuzioni del giudice cui la legge riserva il contenzioso in materia previdenziale, per essere invece affidato alla cognizione ordinaria).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado che si liquidano in € 250,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente