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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2024, n. 4139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4139 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11543/2023 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11543/2023 promossa da:
(C.F. ) e TE P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi Parte_2 P.IVA_1 rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese per procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate in , via degli Arazzieri n. Pt_2 Pt_2
4
ATTRICI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Sandra Franchi ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giovanni Valdarno, viale Diaz n. 7
CONVENUTI OPPOSTI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Letizia Santini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontassieve (FI), via
Ghiberti n. 62
pagina 1 di 6 CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. CP_4 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“L' Provinciale di , come sopra Controparte_5 Pt_1 Controparte_6 Pt_2 rappresentate e difese, stante l'avvenuta definizione della lite in via transattiva, chiede che venga dichiarata priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione pronunciata nella procedura n. 2745/2022
R.E. e depositata in data 16 maggio 2023, con conseguente svincolo delle somme pignorate”
Per e : Controparte_1 CP_2
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, dichiarare priva di efficacia e/o revocare
l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 16.05.2023 dal Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa
Vitiello, nel procedimento n.2745/2022 RGE a favore dei sigg.ri e e Controparte_1 CP_2
in seguito a ciò dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito, per espressa rinuncia del
Creditori, con ogni atto conseguenziale e connesso alle presenti conclusioni”
Per : Controparte_3
“Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiarare priva di efficacia/revocare l'ordinanza di assegnazione del 16 maggio 2023 pronunciata dal giudice delle
Esecuzioni nella procedura n° 2745/2022 RE, a favore di e in seguito a ciò Controparte_3
dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito, per espressa rinuncia del Creditore, con ogni atto conseguenziale o connesso alle presenti conclusioni”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di citavano dinanzi l'intestato Tribunale , Pt_2 Controparte_1 CP_2
e la società al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia
[...] Controparte_3 CP_4 dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Firenze in data 16 maggio 2023, come confermata dal successivo provvedimento del 18 luglio 2023, con conseguente revoca dei provvedimenti adottati nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare. pagina 2 di 6 Deducevano infatti le opponenti: che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di , Pt_2
quale terza pignorata, era stata invitata a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella procedura esecutiva mobiliare al n. RGE 2745/2022 promossa dinanzi al Tribunale di Firenze dai creditori e nei confronti della debitrice che a seguito della Controparte_1 CP_2 CP_4 dichiarazione negativa del terzo, i creditori chiedevano al giudice dell'esecuzione fissarsi udienza ex art. 549 c.p.c. per l'accertamento del credito pignorato;
che a seguito di ciò, TE
formulava opposizione chiedendo venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rigettata l'istanza ex art. 549 c.p.c. e dichiarata l'inesistenza del credito pignorato;
che all'esito dell'udienza il giudice dell'esecuzione, senza tener conto dell'istanza presentata da TE
, pronunciava ordinanza ex art. 549 c.p.c. con la quale assegnava ai creditori procedenti
[...] [...]
e il credito del debitore esecutato verso l' CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_7
fino a concorrenza della somma di euro 36.979,90, e fino a concorrenza della somma di
[...] euro 24.813,69 all'intervenuto ; che l'istanza di sospensione avverso tale ordinanza Controparte_3
presentata dalle odierne attrici e con la quale veniva eccepito il difetto di giurisdizione nonché
l'inesistenza del credito azionato, veniva rigettata dal giudice dell'esecuzione dott.ssa Vitiello, con assegnazione di temine perentorio fino al 15 ottobre 2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Le opponenti introducevano quindi il presente giudizio deducendo: 1) il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze, considerato che l'accertamento dell'esistenza del credito in oggetto, rappresentato da un asserito credito d'imposta, rientrava nella giurisdizione del giudice tributario e non di quello ordinario;
2) l'insussistenza ed inesigibilità del credito preteso considerato che, a seguito della dichiarazione negativa dell' lo stesso, in quanto credito non ancora verificato come Pt_1
riconosciuto dagli stessi creditori, non poteva considerarsi pignorabile in assenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. Ad avviso delle opponenti, pertanto, l'ordinanza di assegnazione de qua risultava erronea in quanto assegnava a creditori pignoranti un diritto di credito inesistente ponendo illegittimamente a carico dell' un debito altrui, nonostante la totale estraneità TE dell'Amministrazione finanziaria al rapporto debitorio. Concludevamo quindi chiedendo preliminarmente la sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta e la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Con provvedimento del 15 gennaio 2024 il Tribunale, rilevato che il potere di sospensione sia dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e sia dell'intera esecuzione ex art. 618 cpc era già stato esercitato dal competente giudice dell'esecuzione e rilevato inoltre che una revisione di tale provvedimento era possibile solo da parte del Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. anche nei casi in cui ex art. 618 cpc veniva decisa la istanza di sospensione della esecuzione, rigettava l'istanza di pagina 3 di 6 sospensione.
Si costituivano in giudizio e , i quali rappresentavano di aver Controparte_1 CP_2
risolto in via transattiva la pendenza creditoria nei confronti di e non avevano quindi più CP_4 interesse a procedere con il pignoramento presso l'Agenzia dell'Entrate di . Facevano altresì Pt_2 presente di aver provveduto al pagamento della nota spese dell'Avvocatura dello Stato per l'opposizione formulata e concludevano chiedendo la revoca dell'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 16 maggio 2023 dal giudice dell'esecuzione, dott.ssa Vitiello, nella procedura RGE
2745/2022 e per dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito per espressa rinuncia dei creditori.
Si costituiva anche , il quale deduceva di avere a sua volta risolto la pendenza Controparte_3
creditoria con la società e di aver altresì provveduto al pagamento della nota spese in favore CP_4 dell'Avvocatura dello Stato. Chiedeva dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca dell'ordinanza di assegnazione de qua ed inefficacia del pignoramento eseguito.
L'altra convenuta, non si costituiva. CP_4
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 settembre 2024, tenuta secondo le modalità di trattazione scritta, nella quale anche parte attrice e i convenuti e CP_1
chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente CP_4
evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
Alla luce delle conclusioni precisate da parte dei creditori procedenti, nonché delle conclusioni rassegnate dalle opponenti Agenzie di riscossione, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Risulta infatti pacifico che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente una serie di presupposti quali, in primo luogo, un fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione.
Occorre poi che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite e che tale situazione sia riconosciuta ed ammessa da tutte le parti, nel senso che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto pagina 4 di 6 attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte “senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (così Cass. n. 30251 del 2023).
Nella presente vicenda, la cessazione della materia del contendere è da ricondursi ad una serie di eventi quali l'accordo transattivo raggiunto tra i creditori procedenti e parte debitrice e la richiesta di tutte le parti di revoca dell'ordinanza di assegnazione del 16 maggio 2023 pronunciata dal giudice dell'esecuzione nella procedura RGE 2745/2022 con conseguente espresso riconoscimento dell'inefficacia del pignoramento azionato.
Quanto al merito del presente giudizio, va precisato che lo stesso è stato introdotto da
[...]
e dall' dopo il rigetto dell'istanza TE Controparte_8 di sospensione dell'esecuzione nella citata procedura mobiliare a seguito della quale la somma pignorata, rappresentata da un credito di imposta, è stata assegnata agli odierni convenuti.
Nei casi di cessata materia del contendere, la questione delle spese va regolata facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse sopravvenuta, per l'appunto, la cessazione della materia del contendere.
Sotto tale profilo, va tuttavia osservato che, nel presente giudizio, nessuna delle parti costituite ha avanzato richieste in tal senso e che i convenuti hanno soltanto dato atto di aver saldato la nota spese in favore dell'Avvocatura dello Stato (senza peraltro specificarne l'ammontare).
Nel corso del giudizio, quindi, le parti creditrici hanno raggiunto un accordo conciliativo con la parte opponente, e tutte le parti costituite hanno poi precisato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, che le parti opposte hanno provveduto entrambe a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che quindi giunge alla presente pronuncia in relazione alla richiesta di dichiarare inefficace, proprio in ragione degli accordi raggiunti dopo l'instaurazione del giudizio, la ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione.
Ne consegue che, non avendo le parti formulato sulle spese alcuna istanza ed avendo anzi, come evidenziato, concordemente affermato che le spese sostenute dalle opponenti sono state rifuse, nulla deve essere disposto in punto di spese del giudizio, compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 11543/2023: pagina 5 di 6 1. dichiara la cessazione della materia del contendere per espressa rinuncia di parte convenuta di procedere esecutivamente presso la terza pignorata nell'ambito dell'esecuzione TE mobiliare al n. RGE 2745/2022 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione dott.ssa Vitiello, in data 16 maggio 2023 con conseguente svincolo delle somme pignorate;
2. nulla sulle spese.
Firenze, 23 dicembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11543/2023 promossa da:
(C.F. ) e TE P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi Parte_2 P.IVA_1 rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese per procura in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso i cui uffici sono elettivamente domiciliate in , via degli Arazzieri n. Pt_2 Pt_2
4
ATTRICI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
) rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Sandra Franchi ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giovanni Valdarno, viale Diaz n. 7
CONVENUTI OPPOSTI
e
(C.F. ) rappresentato e difeso per procura in atti Controparte_3 C.F._3 dall'avv. Letizia Santini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontassieve (FI), via
Ghiberti n. 62
pagina 1 di 6 CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. CP_4 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per le attrici:
“L' Provinciale di , come sopra Controparte_5 Pt_1 Controparte_6 Pt_2 rappresentate e difese, stante l'avvenuta definizione della lite in via transattiva, chiede che venga dichiarata priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione pronunciata nella procedura n. 2745/2022
R.E. e depositata in data 16 maggio 2023, con conseguente svincolo delle somme pignorate”
Per e : Controparte_1 CP_2
“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, dichiarare priva di efficacia e/o revocare
l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 16.05.2023 dal Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa
Vitiello, nel procedimento n.2745/2022 RGE a favore dei sigg.ri e e Controparte_1 CP_2
in seguito a ciò dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito, per espressa rinuncia del
Creditori, con ogni atto conseguenziale e connesso alle presenti conclusioni”
Per : Controparte_3
“Voglia dichiarare cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiarare priva di efficacia/revocare l'ordinanza di assegnazione del 16 maggio 2023 pronunciata dal giudice delle
Esecuzioni nella procedura n° 2745/2022 RE, a favore di e in seguito a ciò Controparte_3
dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito, per espressa rinuncia del Creditore, con ogni atto conseguenziale o connesso alle presenti conclusioni”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di citavano dinanzi l'intestato Tribunale , Pt_2 Controparte_1 CP_2
e la società al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia
[...] Controparte_3 CP_4 dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Firenze in data 16 maggio 2023, come confermata dal successivo provvedimento del 18 luglio 2023, con conseguente revoca dei provvedimenti adottati nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare. pagina 2 di 6 Deducevano infatti le opponenti: che Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di , Pt_2
quale terza pignorata, era stata invitata a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. nella procedura esecutiva mobiliare al n. RGE 2745/2022 promossa dinanzi al Tribunale di Firenze dai creditori e nei confronti della debitrice che a seguito della Controparte_1 CP_2 CP_4 dichiarazione negativa del terzo, i creditori chiedevano al giudice dell'esecuzione fissarsi udienza ex art. 549 c.p.c. per l'accertamento del credito pignorato;
che a seguito di ciò, TE
formulava opposizione chiedendo venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rigettata l'istanza ex art. 549 c.p.c. e dichiarata l'inesistenza del credito pignorato;
che all'esito dell'udienza il giudice dell'esecuzione, senza tener conto dell'istanza presentata da TE
, pronunciava ordinanza ex art. 549 c.p.c. con la quale assegnava ai creditori procedenti
[...] [...]
e il credito del debitore esecutato verso l' CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_7
fino a concorrenza della somma di euro 36.979,90, e fino a concorrenza della somma di
[...] euro 24.813,69 all'intervenuto ; che l'istanza di sospensione avverso tale ordinanza Controparte_3
presentata dalle odierne attrici e con la quale veniva eccepito il difetto di giurisdizione nonché
l'inesistenza del credito azionato, veniva rigettata dal giudice dell'esecuzione dott.ssa Vitiello, con assegnazione di temine perentorio fino al 15 ottobre 2023 per l'introduzione del giudizio di merito.
Le opponenti introducevano quindi il presente giudizio deducendo: 1) il difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze, considerato che l'accertamento dell'esistenza del credito in oggetto, rappresentato da un asserito credito d'imposta, rientrava nella giurisdizione del giudice tributario e non di quello ordinario;
2) l'insussistenza ed inesigibilità del credito preteso considerato che, a seguito della dichiarazione negativa dell' lo stesso, in quanto credito non ancora verificato come Pt_1
riconosciuto dagli stessi creditori, non poteva considerarsi pignorabile in assenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c. Ad avviso delle opponenti, pertanto, l'ordinanza di assegnazione de qua risultava erronea in quanto assegnava a creditori pignoranti un diritto di credito inesistente ponendo illegittimamente a carico dell' un debito altrui, nonostante la totale estraneità TE dell'Amministrazione finanziaria al rapporto debitorio. Concludevamo quindi chiedendo preliminarmente la sospensione dell'ordinanza di assegnazione opposta e la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Con provvedimento del 15 gennaio 2024 il Tribunale, rilevato che il potere di sospensione sia dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione e sia dell'intera esecuzione ex art. 618 cpc era già stato esercitato dal competente giudice dell'esecuzione e rilevato inoltre che una revisione di tale provvedimento era possibile solo da parte del Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. anche nei casi in cui ex art. 618 cpc veniva decisa la istanza di sospensione della esecuzione, rigettava l'istanza di pagina 3 di 6 sospensione.
Si costituivano in giudizio e , i quali rappresentavano di aver Controparte_1 CP_2
risolto in via transattiva la pendenza creditoria nei confronti di e non avevano quindi più CP_4 interesse a procedere con il pignoramento presso l'Agenzia dell'Entrate di . Facevano altresì Pt_2 presente di aver provveduto al pagamento della nota spese dell'Avvocatura dello Stato per l'opposizione formulata e concludevano chiedendo la revoca dell'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 16 maggio 2023 dal giudice dell'esecuzione, dott.ssa Vitiello, nella procedura RGE
2745/2022 e per dichiarare privo di efficacia il pignoramento eseguito per espressa rinuncia dei creditori.
Si costituiva anche , il quale deduceva di avere a sua volta risolto la pendenza Controparte_3
creditoria con la società e di aver altresì provveduto al pagamento della nota spese in favore CP_4 dell'Avvocatura dello Stato. Chiedeva dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca dell'ordinanza di assegnazione de qua ed inefficacia del pignoramento eseguito.
L'altra convenuta, non si costituiva. CP_4
Veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 settembre 2024, tenuta secondo le modalità di trattazione scritta, nella quale anche parte attrice e i convenuti e CP_1
chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale, pur ritualmente CP_4
evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
Alla luce delle conclusioni precisate da parte dei creditori procedenti, nonché delle conclusioni rassegnate dalle opponenti Agenzie di riscossione, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Risulta infatti pacifico che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente una serie di presupposti quali, in primo luogo, un fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione.
Occorre poi che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite e che tale situazione sia riconosciuta ed ammessa da tutte le parti, nel senso che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto pagina 4 di 6 attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte “senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (così Cass. n. 30251 del 2023).
Nella presente vicenda, la cessazione della materia del contendere è da ricondursi ad una serie di eventi quali l'accordo transattivo raggiunto tra i creditori procedenti e parte debitrice e la richiesta di tutte le parti di revoca dell'ordinanza di assegnazione del 16 maggio 2023 pronunciata dal giudice dell'esecuzione nella procedura RGE 2745/2022 con conseguente espresso riconoscimento dell'inefficacia del pignoramento azionato.
Quanto al merito del presente giudizio, va precisato che lo stesso è stato introdotto da
[...]
e dall' dopo il rigetto dell'istanza TE Controparte_8 di sospensione dell'esecuzione nella citata procedura mobiliare a seguito della quale la somma pignorata, rappresentata da un credito di imposta, è stata assegnata agli odierni convenuti.
Nei casi di cessata materia del contendere, la questione delle spese va regolata facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse sopravvenuta, per l'appunto, la cessazione della materia del contendere.
Sotto tale profilo, va tuttavia osservato che, nel presente giudizio, nessuna delle parti costituite ha avanzato richieste in tal senso e che i convenuti hanno soltanto dato atto di aver saldato la nota spese in favore dell'Avvocatura dello Stato (senza peraltro specificarne l'ammontare).
Nel corso del giudizio, quindi, le parti creditrici hanno raggiunto un accordo conciliativo con la parte opponente, e tutte le parti costituite hanno poi precisato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, che le parti opposte hanno provveduto entrambe a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che quindi giunge alla presente pronuncia in relazione alla richiesta di dichiarare inefficace, proprio in ragione degli accordi raggiunti dopo l'instaurazione del giudizio, la ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione.
Ne consegue che, non avendo le parti formulato sulle spese alcuna istanza ed avendo anzi, come evidenziato, concordemente affermato che le spese sostenute dalle opponenti sono state rifuse, nulla deve essere disposto in punto di spese del giudizio, compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 11543/2023: pagina 5 di 6 1. dichiara la cessazione della materia del contendere per espressa rinuncia di parte convenuta di procedere esecutivamente presso la terza pignorata nell'ambito dell'esecuzione TE mobiliare al n. RGE 2745/2022 e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Firenze, giudice dell'esecuzione dott.ssa Vitiello, in data 16 maggio 2023 con conseguente svincolo delle somme pignorate;
2. nulla sulle spese.
Firenze, 23 dicembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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