Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 357
Articolo 2
Versione
20 giugno 1976
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 10.468 milioni per la concessione alla regione Toscana di un contributo speciale, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per la costruzione dell'acquedotto sussidiario della citta' di Pisa per la integrale sostituzione degli emungimenti dalla falda interessante la Torre pendente.
Detto contributo sara' versato alla regione Toscana in ragione di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 5.468 milioni nell'anno finanziario 1977.
Entrata in vigore il 20 giugno 1976