Art. 5.
I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.
A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.
Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonche' il numero dei posti conferibili.
Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facolta' di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.
Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi puo' essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.
Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai e' subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.
I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.
Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.
I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.
Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la localita' presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonche' la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.
I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.
A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.
Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonche' il numero dei posti conferibili.
Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facolta' di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso - precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre - a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.
Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi puo' essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.
Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai e' subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.
I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.
Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.
I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.
Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la localita' presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonche' la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.