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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4264/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Ennio Pizzino, Alessandro Pizzino e Federico Recchi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._4
, c.f. CP_2 C.F._5
, c.f. ; Controparte_3 C.F._6
pagina 1 di 3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Rossotti e Camilla Panattoni, giusta procura depositata in primo grado
APPELLATI
PREMESSO che e anno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza del Tribunale di Roma n. 10468/2023, R.G. n. 15561/2020, pubblicata in data
3.7.2023;
che in data 24.11.2023 si sono costituiti gli appellati;
che, respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
che in data 21.10.2024 i procuratori di parte appellata hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritta il 30.9.2024 dagli appellanti e dai loro procuratori, nonché dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese di lite, sottoscritta dai procuratori degli appellati (muniti di procura speciale a transigere);
che all'udienza del 13.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 20.11.2025;
che in detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 13.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza;
OSSERVA sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI IC TA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC TA presidente dott.ssa IO NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4264/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
, c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Ennio Pizzino, Alessandro Pizzino e Federico Recchi, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._4
, c.f. CP_2 C.F._5
, c.f. ; Controparte_3 C.F._6
pagina 1 di 3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Rossotti e Camilla Panattoni, giusta procura depositata in primo grado
APPELLATI
PREMESSO che e anno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 la sentenza del Tribunale di Roma n. 10468/2023, R.G. n. 15561/2020, pubblicata in data
3.7.2023;
che in data 24.11.2023 si sono costituiti gli appellati;
che, respinta l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
che in data 21.10.2024 i procuratori di parte appellata hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. sottoscritta il 30.9.2024 dagli appellanti e dai loro procuratori, nonché dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese di lite, sottoscritta dai procuratori degli appellati (muniti di procura speciale a transigere);
che all'udienza del 13.11.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 20.11.2025;
che in detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 13.11.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza;
OSSERVA sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione pagina 2 di 3 dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 20.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO NI IC TA
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