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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 11/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.07.2025 emesso in esito all'udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Claudio Pennestrì, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. e Controparte_1 P.IVA_1
Partita IVA: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia P.IVA_2
ES RO del foro di Reggio Calabria, e con l'avv. Federica Micheli del foro di
Verona, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
, codice fiscale , quale erede di CP_2 C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi, Per_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
, c. fisc. , Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: proprietà - appello avverso la Sentenza n. 1069/2020 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 17.11.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 355/2016 R.G, notificata in data 02.12.2020.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2016 e Parte_2 Parte_3 citavano la società davanti al Tribunale di Reggio Calabria lamentando Controparte_1
l'occupazione di 80 mq delle loro proprietà da parte della convenuta, la rimozione arbitraria di un cancello, la costruzione di un muro in cemento armato sul terreno di proprietà del e la creazione di una strada comunale su una particella privata, con conseguenti disagi Pt_2
e danni dei quali chiedevano il ristoro. Gli attori chiedevano, altresì, il ripristino delle aree occupate, la chiusura del cancello, la rimozione delle opere realizzate dalla convenuta e il risarcimento dei danni per un totale di € 20.000,00 in favore di ciascun attore.
costituendosi, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva nonché quello di legittimazione attiva degli attori, rilevando che le opere contestate
(condutture, palo, cancello, asfaltatura) erano state realizzate sulla particella 1120, di proprietà esclusiva dei fratelli i quali avevano regolarmente costituito in favore della CP_2 società una servitù volontaria pedonale e carrabile, comprensiva di autorizzazione alla realizzazione delle opere stesse. Aggiungeva che gli attori non avevano fornito prova della titolarità di alcun diritto reale di servitù sulla particella 1120, né risultavano trascrizioni o titoli costitutivi in tal senso. Precisava, poi, che nessuna porzione dei fondi attorei risultava occupata dalla società, né vi era prova di sconfinamenti o usurpazioni. Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree ed, in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei fratelli ai fini di essere manlevata. CP_2
Si costituiva in giudizio , comproprietario della particella 1120, Persona_1 evidenziando di aver già proposto giudizio possessorio contro conclusosi con Controparte_1 provvedimento favorevole, con ordine di ripristino e di chiusura del cancello ma che successivamente, insieme al fratello , aveva costituito volontariamente una Controparte_3 servitù pedonale e carrabile a favore della società mediante atto pubblico, rinunciando all'esecuzione del titolo possessorio. Eccepiva quindi l'inammissibilità della chiamata in causa ai fini della manleva, poiché gli attori non contestavano né il titolo né la validità della servitù, da loro legittimamente concessa quali proprietari del fondo servente, senza obblighi di garanzia verso terzi. Precisava che l'atto di compravendita del 1988 intercorso con gli attori non prevedeva alcuna servitù a favore dei fondi degli stessi e che questi ultimi non vantavano diritti reali sulla particella 1120. Chiedeva quindi che la chiamata in causa fosse CP_ dichiarata inammissibile e infondata, con condanna di alla rifusione delle spese processuali.
Rigettate le istanze istruttorie degli attori e disattesa la richiesta di ctu, il Tribunale di Reggio
Calabria, con sentenza n. 1069/2020, pubblicata il 17 novembre 2020, dichiarava la contumacia di rigettava le domande proposte da e e Controparte_3 Pt_2 Pt_3 condannava i predetti in solido alla rifusione in favore della e di Controparte_1 [...]
delle spese di lite. Per_1
2 Avverso detta sentenza proponeva appello il solo rilevando la erronea ricostruzione dei Pt_2 fatti di causa effettuata dal primo giudice, il quale non aveva tenuto in debita considerazione quanto emergeva dalla consulenza tecnica di parte prodotta. Denunciava l'occupazione abusiva di circa 80 mq di terreno, la realizzazione non autorizzata di scarichi fognari e impianti elettrici, e la trasformazione illecita di una stradina agricola in strada carrabile, con conseguente danno patrimoniale e ambientale. Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza di primo grado, la società convenuta fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento danni pari a € 20.000,00. In via preliminare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata. Chiedeva, inoltre, l'ammissione di CTU al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante contestava la decisione del Giudice di primo grado che aveva ignorato la normativa ambientale che impone l'autorizzazione preventiva per la realizzazione di scarichi civili. Secondo parte appellante la società appellata avrebbe installato impianti fognari su fondo altrui senza alcuna autorizzazione, ponendo in essere una condotta abusiva e sanzionabile. Lamentava che il giudice aveva erroneamente ritenuto irrilevante la mancanza di autorizzazione, trascurando il principio secondo cui la responsabilità ricade su chiunque renda possibile lo scarico, anche indirettamente.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per CP_ non avere la stessa affermato l'estensione arbitraria del diritto di servitù da parte di e, conseguentemente, l'esercizio della stessa con modalità gravemente lesive per il fondo servente. Ribadiva che la società aveva effettuato illegittimamente la trasformazione di una stradina agricola in strada carrabile, realizzato l'apertura del cancello e l'installazione di impianti che superavano i limiti del titolo costitutivo, con violazione del principio del
“minimo mezzo”.
Con il terzo motivo l'appellante contestava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola superflua, nonostante la stessa dovesse ritenersi determinante per accertare lo stato dei luoghi, il frazionamento errato dei terreni e le opere abusive. Rilevava che, a causa del mancato accertamento tecnico, il giudice di primo grado non aveva potuto valutare elementi rilevanti che avrebbero potuto condurre a una diversa conclusione del giudizio.
Si costituiva contestando il contenuto dell'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Rilevava che il contraddittorio non poteva ritenersi integro stante la mancata citazione in giudizio del Precisava che i motivi spiegati dell'appellante erano carenti di prova e Pt_3 che i richiami normativi effettuati dovevano ritenersi non pertinenti.. Aggiungeva che il Pt_2 non aveva dimostrato di essere titolare di diritti sulla particella n. 1120, sulla quale essa società esercitava legittimamente i propri diritti in forza di concessione dei proprietari.
Contestava quanto affermato in ordine alla richiesta di consulenza tecnica, rilevando che correttamente il giudice di primo grado non la aveva ammessa, in quanto esplorativa e
3 superflua in assenza di qualunque principio di prova. Contestava la istanza di sospensione dell'esecutorietà, per carenza dei presupposti. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, e, nel merito, rigettati i motivi spiegati con condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, in giudizio erede universale dell'originario Controparte_4 convenuto , contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, ex art. Persona_1
342 c.p.c. Ribadiva che l'appellante non aveva alcun diritto sulla particella oggetto di causa e che le servitù concesse alla erano legittime, essendo state costituite dai Controparte_1 comproprietari dei fondi serventi, e Rilevava che Persona_1 Controparte_3
l'appello introduceva nuove domande, in particolare quella relativa agli scarichi fognari, mai proposte in primo grado. Contestava la richiesta di CTU e rilevava la assenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 01.12.2021 la Corte di Appello, stante la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva della sentenza di primo grado e condannava l'appellante alla pena pecuniaria di €
250,00 ex art. 283 cpc.
Disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, in esito alla udienza fissata, sostituita con il deposito di note, la stessa veniva assunta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, formulata dalla parte appellata di CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello, seppur di difficile lettura, contiene l'individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022)
Sul merito ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 21 della L. 10 maggio 1976, n. 319, nonché dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, sostenendo che la società appellata avrebbe realizzato uno scarico di Controparte_1 acque reflue da insediamento civile in assenza di autorizzazione.
Detto motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cpc.
Invero, la doglianza contenuta in tale motivo - a prescindere dai riferimenti normativi richiamati, in parte ormai abrogati – è stata per la prima volta avanzata in questo grado di giudizio non rientrando nel thema decidendum così come formatosi in primo grado in seguito al maturarsi delle preclusioni assertive.
Per tale motivo, costituendo domanda nuova, non può essere delibata in questa sede.
4 Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1065 c.c., sostenendo che la società appellata avrebbe esercitato in modo Controparte_1 abusivo la servitù di passaggio costituita sulla particella n. 1120, arrecando un aggravio al fondo servente e compromettendo il godimento del fondo in capo ai titolari dei diritti parziari.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha escluso, sulla scorta della documentazione in atti (e nonostante la assoluta poca chiarezza delle allegazioni degli attori sul punto), sia che il fosse proprietario di aree occupate dalla società convenuta sia che Pt_2 lo stesso fosse titolare di diritti di servitù il cui esercizio fosse stato impedito o reso più CP_ gravoso da condotte della
A tal proposito si rileva che l'atto di compravendita del 1988, prodotto in giudizio, non contiene alcuna pattuizione specifica relativa alla costituzione di servitù, né risulta trascrizione nei pubblici registri immobiliari di altro diritto in suo favore. Ritiene la Corte che, come già rilevato dal giudice di primo grado, il generico riferimento a “accessori, pertinenze e servitù attive e passive”, contenuto nell'atto citato, costituisce formula di stile e non può supplire alla mancanza di un titolo costitutivo valido ai sensi dell'art. 1061 c.c..
Si rileva, inoltre, che gli stessi attori, nel giudizio di primo grado, hanno affermando che il cancello che delimitava l'accesso era rimasto chiuso per oltre 26 anni, circostanza che, ai sensi dell'art. 1073 c.c., appare tale da qualificarsi come fatto estintivo della servitù per non uso ventennale. Tale deduzione, non contestata in appello, rende contraddittoria la doglianza sull'abuso del diritto di servitù, che presuppone l'esistenza di un diritto che gli stessi attori hanno dichiarato ormai estinto.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ritenendola superflua.
La censura è priva di fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., costituisce un mezzo di valutazione e non un mezzo di prova. Essa può essere disposta dal giudice solo quando siano già stati allegati e provati i fatti rilevanti, e non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la CTU non può essere utilizzata per acquisire prove, ma solo per valutare fatti già provati” (Cass. civ., sez.
III, 22 aprile 2009, n. 9551; Cass. civ., sez. VI, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503).
Il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di CTU motivando che essa aveva finalità esplorativa, in quanto volta a indagare elementi di fatto non preceduti da alcun principio di prova.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova
5 documentale, testimoniale o tecnica a sostegno delle proprie domande e la richiesta di CTU è stata formulata in assenza di allegazioni specifiche, tanto da renderla del tutto esplorativa.
Anche il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene la Corte che, tenuto conto della conferma della sentenza di primo grado, stante la infondatezza dei motivi di primo grado, non sia necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del originario attore e non appellante e ciò considerato Pt_3 non solo il principio della ragione più liquida ma altresì il principio affermato dalla Suprema
Corte secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (da ultimo Cass. 11825/2025).
In base alla soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della e in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_4 [...]
. Nulla sulla spese nei confronti del contumace . Per_1 Controparte_3
Rilevato che parte appellante ha avanzato domanda non solo di risarcimento del danno per €
20.000,00, ma anche domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, deve trovare applicazione, ai fini della determinazione del valore del giudizio, il principio del cumulo oggettivo previsto dall'art. 10 cpc.
Ha affermato la Suprema Corte che “Poiché la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 cod. proc. civ., solo quando l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, e non anche quando può essere determinato dal giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge, non può considerarsi indeterminabile il valore della domanda di riduzione in pristino della situazione dei luoghi atteso che questa, come, in genere, ogni domanda che ha per oggetto un obbligo di fare, da luogo ad una azione riconducibile, in mancanza di una specifica disciplina, a quelle mobiliari previste dall'art. 14 cod. proc. civ., ed il cui valore può pertanto essere determinato in base alla somma indicata dall'attore o deve, in mancanza, essere presunto nei limiti della competenza del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui all'art. 14 comma secondo cod. proc. civ..”.
Pertanto, pur dovendosi applicare il principio sopra richiamo previsto dall'art. 10 cpc, in assenza di contestazione sul valore, in applicazione della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 cpc, il valore del giudizio deve ritenersi pari a quello dichiarato.
Conseguentemente – tenuto conto del valore dichiarato pari ad € 20.000,00 - le spese da porre a carico della parte soccombente devono essere liquidate avendo riguardo allo
6 scaglione sino ad € 26.000,00 nei valori medi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00,Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale erede di e CP_4 Persona_1 [...]
(nella contumacia di quest'ultimo) avverso la sentenza n. 1069/2020 del Tribunale CP_3 di Reggio Calabria, pubblicata in data 17/11/2020, nel procedimento già iscritto al n.
R.G.355/2016, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio in favore di che liquida in € 5.809,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e CPA come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio in favore di , che liquida in € 5.809,00 oltre Controparte_4 spese generali, Iva e CPA come per legge;
4) nulla sulle spese nei confronti del contumace;
Controparte_3
5) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
04/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.07.2025 emesso in esito all'udienza del 10.07.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Claudio Pennestrì, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. e Controparte_1 P.IVA_1
Partita IVA: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia P.IVA_2
ES RO del foro di Reggio Calabria, e con l'avv. Federica Micheli del foro di
Verona, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
, codice fiscale , quale erede di CP_2 C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi, Per_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
, c. fisc. , Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: proprietà - appello avverso la Sentenza n. 1069/2020 del Tribunale di
Reggio Calabria pubblicata in data 17.11.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 355/2016 R.G, notificata in data 02.12.2020.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2016 e Parte_2 Parte_3 citavano la società davanti al Tribunale di Reggio Calabria lamentando Controparte_1
l'occupazione di 80 mq delle loro proprietà da parte della convenuta, la rimozione arbitraria di un cancello, la costruzione di un muro in cemento armato sul terreno di proprietà del e la creazione di una strada comunale su una particella privata, con conseguenti disagi Pt_2
e danni dei quali chiedevano il ristoro. Gli attori chiedevano, altresì, il ripristino delle aree occupate, la chiusura del cancello, la rimozione delle opere realizzate dalla convenuta e il risarcimento dei danni per un totale di € 20.000,00 in favore di ciascun attore.
costituendosi, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva nonché quello di legittimazione attiva degli attori, rilevando che le opere contestate
(condutture, palo, cancello, asfaltatura) erano state realizzate sulla particella 1120, di proprietà esclusiva dei fratelli i quali avevano regolarmente costituito in favore della CP_2 società una servitù volontaria pedonale e carrabile, comprensiva di autorizzazione alla realizzazione delle opere stesse. Aggiungeva che gli attori non avevano fornito prova della titolarità di alcun diritto reale di servitù sulla particella 1120, né risultavano trascrizioni o titoli costitutivi in tal senso. Precisava, poi, che nessuna porzione dei fondi attorei risultava occupata dalla società, né vi era prova di sconfinamenti o usurpazioni. Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree ed, in via subordinata, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei fratelli ai fini di essere manlevata. CP_2
Si costituiva in giudizio , comproprietario della particella 1120, Persona_1 evidenziando di aver già proposto giudizio possessorio contro conclusosi con Controparte_1 provvedimento favorevole, con ordine di ripristino e di chiusura del cancello ma che successivamente, insieme al fratello , aveva costituito volontariamente una Controparte_3 servitù pedonale e carrabile a favore della società mediante atto pubblico, rinunciando all'esecuzione del titolo possessorio. Eccepiva quindi l'inammissibilità della chiamata in causa ai fini della manleva, poiché gli attori non contestavano né il titolo né la validità della servitù, da loro legittimamente concessa quali proprietari del fondo servente, senza obblighi di garanzia verso terzi. Precisava che l'atto di compravendita del 1988 intercorso con gli attori non prevedeva alcuna servitù a favore dei fondi degli stessi e che questi ultimi non vantavano diritti reali sulla particella 1120. Chiedeva quindi che la chiamata in causa fosse CP_ dichiarata inammissibile e infondata, con condanna di alla rifusione delle spese processuali.
Rigettate le istanze istruttorie degli attori e disattesa la richiesta di ctu, il Tribunale di Reggio
Calabria, con sentenza n. 1069/2020, pubblicata il 17 novembre 2020, dichiarava la contumacia di rigettava le domande proposte da e e Controparte_3 Pt_2 Pt_3 condannava i predetti in solido alla rifusione in favore della e di Controparte_1 [...]
delle spese di lite. Per_1
2 Avverso detta sentenza proponeva appello il solo rilevando la erronea ricostruzione dei Pt_2 fatti di causa effettuata dal primo giudice, il quale non aveva tenuto in debita considerazione quanto emergeva dalla consulenza tecnica di parte prodotta. Denunciava l'occupazione abusiva di circa 80 mq di terreno, la realizzazione non autorizzata di scarichi fognari e impianti elettrici, e la trasformazione illecita di una stradina agricola in strada carrabile, con conseguente danno patrimoniale e ambientale. Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza di primo grado, la società convenuta fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento danni pari a € 20.000,00. In via preliminare chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata. Chiedeva, inoltre, l'ammissione di CTU al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi.
A sostegno del gravame deduceva i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante contestava la decisione del Giudice di primo grado che aveva ignorato la normativa ambientale che impone l'autorizzazione preventiva per la realizzazione di scarichi civili. Secondo parte appellante la società appellata avrebbe installato impianti fognari su fondo altrui senza alcuna autorizzazione, ponendo in essere una condotta abusiva e sanzionabile. Lamentava che il giudice aveva erroneamente ritenuto irrilevante la mancanza di autorizzazione, trascurando il principio secondo cui la responsabilità ricade su chiunque renda possibile lo scarico, anche indirettamente.
Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado per CP_ non avere la stessa affermato l'estensione arbitraria del diritto di servitù da parte di e, conseguentemente, l'esercizio della stessa con modalità gravemente lesive per il fondo servente. Ribadiva che la società aveva effettuato illegittimamente la trasformazione di una stradina agricola in strada carrabile, realizzato l'apertura del cancello e l'installazione di impianti che superavano i limiti del titolo costitutivo, con violazione del principio del
“minimo mezzo”.
Con il terzo motivo l'appellante contestava la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola superflua, nonostante la stessa dovesse ritenersi determinante per accertare lo stato dei luoghi, il frazionamento errato dei terreni e le opere abusive. Rilevava che, a causa del mancato accertamento tecnico, il giudice di primo grado non aveva potuto valutare elementi rilevanti che avrebbero potuto condurre a una diversa conclusione del giudizio.
Si costituiva contestando il contenuto dell'appello e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Rilevava che il contraddittorio non poteva ritenersi integro stante la mancata citazione in giudizio del Precisava che i motivi spiegati dell'appellante erano carenti di prova e Pt_3 che i richiami normativi effettuati dovevano ritenersi non pertinenti.. Aggiungeva che il Pt_2 non aveva dimostrato di essere titolare di diritti sulla particella n. 1120, sulla quale essa società esercitava legittimamente i propri diritti in forza di concessione dei proprietari.
Contestava quanto affermato in ordine alla richiesta di consulenza tecnica, rilevando che correttamente il giudice di primo grado non la aveva ammessa, in quanto esplorativa e
3 superflua in assenza di qualunque principio di prova. Contestava la istanza di sospensione dell'esecutorietà, per carenza dei presupposti. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello, e, nel merito, rigettati i motivi spiegati con condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese di giudizio.
Si costituiva, altresì, in giudizio erede universale dell'originario Controparte_4 convenuto , contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, ex art. Persona_1
342 c.p.c. Ribadiva che l'appellante non aveva alcun diritto sulla particella oggetto di causa e che le servitù concesse alla erano legittime, essendo state costituite dai Controparte_1 comproprietari dei fondi serventi, e Rilevava che Persona_1 Controparte_3
l'appello introduceva nuove domande, in particolare quella relativa agli scarichi fognari, mai proposte in primo grado. Contestava la richiesta di CTU e rilevava la assenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Chiedeva quindi il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 01.12.2021 la Corte di Appello, stante la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva della sentenza di primo grado e condannava l'appellante alla pena pecuniaria di €
250,00 ex art. 283 cpc.
Disattese le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, in esito alla udienza fissata, sostituita con il deposito di note, la stessa veniva assunta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, formulata dalla parte appellata di CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello, seppur di difficile lettura, contiene l'individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022)
Sul merito ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato.
Con il primo motivo di appello l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 21 della L. 10 maggio 1976, n. 319, nonché dell'art. 124 del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, sostenendo che la società appellata avrebbe realizzato uno scarico di Controparte_1 acque reflue da insediamento civile in assenza di autorizzazione.
Detto motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cpc.
Invero, la doglianza contenuta in tale motivo - a prescindere dai riferimenti normativi richiamati, in parte ormai abrogati – è stata per la prima volta avanzata in questo grado di giudizio non rientrando nel thema decidendum così come formatosi in primo grado in seguito al maturarsi delle preclusioni assertive.
Per tale motivo, costituendo domanda nuova, non può essere delibata in questa sede.
4 Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1065 c.c., sostenendo che la società appellata avrebbe esercitato in modo Controparte_1 abusivo la servitù di passaggio costituita sulla particella n. 1120, arrecando un aggravio al fondo servente e compromettendo il godimento del fondo in capo ai titolari dei diritti parziari.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
Ritiene la Corte che correttamente il giudice di primo grado ha escluso, sulla scorta della documentazione in atti (e nonostante la assoluta poca chiarezza delle allegazioni degli attori sul punto), sia che il fosse proprietario di aree occupate dalla società convenuta sia che Pt_2 lo stesso fosse titolare di diritti di servitù il cui esercizio fosse stato impedito o reso più CP_ gravoso da condotte della
A tal proposito si rileva che l'atto di compravendita del 1988, prodotto in giudizio, non contiene alcuna pattuizione specifica relativa alla costituzione di servitù, né risulta trascrizione nei pubblici registri immobiliari di altro diritto in suo favore. Ritiene la Corte che, come già rilevato dal giudice di primo grado, il generico riferimento a “accessori, pertinenze e servitù attive e passive”, contenuto nell'atto citato, costituisce formula di stile e non può supplire alla mancanza di un titolo costitutivo valido ai sensi dell'art. 1061 c.c..
Si rileva, inoltre, che gli stessi attori, nel giudizio di primo grado, hanno affermando che il cancello che delimitava l'accesso era rimasto chiuso per oltre 26 anni, circostanza che, ai sensi dell'art. 1073 c.c., appare tale da qualificarsi come fatto estintivo della servitù per non uso ventennale. Tale deduzione, non contestata in appello, rende contraddittoria la doglianza sull'abuso del diritto di servitù, che presuppone l'esistenza di un diritto che gli stessi attori hanno dichiarato ormai estinto.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ritenendola superflua.
La censura è priva di fondamento.
La consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 c.p.c., costituisce un mezzo di valutazione e non un mezzo di prova. Essa può essere disposta dal giudice solo quando siano già stati allegati e provati i fatti rilevanti, e non può essere utilizzata per supplire alla carenza probatoria della parte. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la CTU non può essere utilizzata per acquisire prove, ma solo per valutare fatti già provati” (Cass. civ., sez.
III, 22 aprile 2009, n. 9551; Cass. civ., sez. VI, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503).
Il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di CTU motivando che essa aveva finalità esplorativa, in quanto volta a indagare elementi di fatto non preceduti da alcun principio di prova.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio per far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova
5 documentale, testimoniale o tecnica a sostegno delle proprie domande e la richiesta di CTU è stata formulata in assenza di allegazioni specifiche, tanto da renderla del tutto esplorativa.
Anche il terzo motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene la Corte che, tenuto conto della conferma della sentenza di primo grado, stante la infondatezza dei motivi di primo grado, non sia necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del originario attore e non appellante e ciò considerato Pt_3 non solo il principio della ragione più liquida ma altresì il principio affermato dalla Suprema
Corte secondo il quale il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (da ultimo Cass. 11825/2025).
In base alla soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della e in qualità di erede di Controparte_1 Controparte_4 [...]
. Nulla sulla spese nei confronti del contumace . Per_1 Controparte_3
Rilevato che parte appellante ha avanzato domanda non solo di risarcimento del danno per €
20.000,00, ma anche domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, deve trovare applicazione, ai fini della determinazione del valore del giudizio, il principio del cumulo oggettivo previsto dall'art. 10 cpc.
Ha affermato la Suprema Corte che “Poiché la causa è di valore indeterminabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 cod. proc. civ., solo quando l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica, e non anche quando può essere determinato dal giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge, non può considerarsi indeterminabile il valore della domanda di riduzione in pristino della situazione dei luoghi atteso che questa, come, in genere, ogni domanda che ha per oggetto un obbligo di fare, da luogo ad una azione riconducibile, in mancanza di una specifica disciplina, a quelle mobiliari previste dall'art. 14 cod. proc. civ., ed il cui valore può pertanto essere determinato in base alla somma indicata dall'attore o deve, in mancanza, essere presunto nei limiti della competenza del giudice adito, non ammettendosi la contestazione di cui all'art. 14 comma secondo cod. proc. civ..”.
Pertanto, pur dovendosi applicare il principio sopra richiamo previsto dall'art. 10 cpc, in assenza di contestazione sul valore, in applicazione della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 cpc, il valore del giudizio deve ritenersi pari a quello dichiarato.
Conseguentemente – tenuto conto del valore dichiarato pari ad € 20.000,00 - le spese da porre a carico della parte soccombente devono essere liquidate avendo riguardo allo
6 scaglione sino ad € 26.000,00 nei valori medi nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00,Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, quale erede di e CP_4 Persona_1 [...]
(nella contumacia di quest'ultimo) avverso la sentenza n. 1069/2020 del Tribunale CP_3 di Reggio Calabria, pubblicata in data 17/11/2020, nel procedimento già iscritto al n.
R.G.355/2016, così decide:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio in favore di che liquida in € 5.809,00 oltre spese Controparte_1 generali, Iva e CPA come per legge;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Parte_2 di giudizio in favore di , che liquida in € 5.809,00 oltre Controparte_4 spese generali, Iva e CPA come per legge;
4) nulla sulle spese nei confronti del contumace;
Controparte_3
5) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
04/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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