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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. REPPUCCI TEODORO, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(CF ), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata dai funzionari delegati;
P.IVA_2
OPPOSTA
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6,
D. lgs. 150/2011.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 93/B/2020 emessa dall' in data 8/04/2020 (prot. n. 6598 del Controparte_1
22.04.2020) con la quale le è stato ingiunto, quale obbligata in solido con , Controparte_2
il pagamento della sanzione amministrativa e spese di notifica per complessivi € 4.550,94 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015.
In particolare, sono state contestate le seguenti violazioni:
1. inosservanza dell'art. 9 bis, comma secondo, D.l. 510/96, per omesso invio, nei termini di legge, al Servizio Competente, della comunicazione contenente il nominativo, la data dell'as- sunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo dei
1 lavoratori , , CP_3 Controparte_4 Per_1 Parte_2
e ;
[...] Persona_2
2. violazione dell'art. 4 bis, comma secondo, D.lgs. 181/00, per mancata consegna ai lavoratori
, , e CP_3 Controparte_4 Parte_3
, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di co- Persona_2
pia della comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro;
3. inottemperanza all'art. 21, comma primo, L. 264/49, come sostituito dall'art. 6, comma terzo,
D.lgs. 297/02, per omesso invio della comunicazione di licenziamento del lavoratore API STE-
FANO;
4. violazione dell'art. 39, commi primo e secondo, D.l. 112/08, per non aver provveduto alla registrazione nel libro unico del lavoro dei dati relativi al lavoratore per il pe- CP_3
riodo dal 4.7.2012 al 31. 12. 2013.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, è stata richiesta la sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'impugnata ordinanza e la dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto azionato;
nel merito è stata eccepita la nullità dell'ordinanza ingiunzione per insussistenza ed illegittimità delle pretese azionate.
L' , costituito a mezzo dei funzionari Controparte_1
incaricati, ha contestato l'avverso dedotto ed ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.
Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, la causa è stata decisa all'esito di trattazione scritta e ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 150/2011.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della
L. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, è stato interrotto dalla notifica del verbale conclusivo di accertamento e notificazione n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015, perfezionatasi nei confronti della ricorrente in data 30.06.2015, con conse- guente spostamento del termine di prescrizione quinquennale al 30.06.2020, termine entro il quale è stata adottata l'ordinanza-ingiunzione, emessa l'8/04/2020 (prot. n. 6598 del
22.04.2020) e notificata il 27.04.2020.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In particolare, le deduzioni dell'opponente circa l'insussistenza delle inadempienze contestate, per avere proceduto alle relative incombenze, non possono considerarsi dirimenti ai fini dell'ac- coglimento dell'opposizione.
2 Va, infatti, osservato che le trasgressioni di cui ai punti 1 e 2 devono ritenersi sussistenti non tanto rispetto all'assolvimento dell'obbligo di consegna quanto piuttosto per la mancata con- formità della comunicazione di inizio lavoro alla reale configurazione del rapporto tra le parti, atteso che l' ha correttamente accertato l'inesistenza dei caratteri propri dell'appren- CP_1
distato professionalizzante per , Controparte_4 Parte_4
e e della collaborazione occasionale per e la
[...] Persona_2 CP_3
diversa configurazione di un rapporto di lavoro in forma subordinata a tempo pieno e indeter- minato fin dall'inizio. Inoltre, dalla configurazione fittizia del rapporto di collaborazione occa- sionale in capo al lavoratore e dalla configurabilità anche per lui di un rapporto CP_3
di lavoro subordinato a tempo indeterminato derivano, in termini di conseguenzialità, le ulte- riori violazioni sopra indicate.
Nello specifico, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' Controparte_1
ha accertato, mediante un esame incrociato delle dichiarazioni e dei docu-
[...]
menti analiticamente indicati nel verbale conclusivo di accertamento n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015, la sussistenza degli illeciti contestati.
Va, infatti, osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e cono- sciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali di- chiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. ord. Cass. n. 37764/21).
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 11934/2019;
Cass. 8445/2020).
Essendo questi i principi informatori della materia, si deve osservare che, come risulta attestato personalmente dai funzionari ispettivi, in sede di accertamento i lavoratori , CP_3
, e Parte_3 Controparte_4 CP_5
hanno reso le dichiarazioni che qui di seguito si riportano per facilitarne la lettura.
[...]
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Com'è noto, gli elementi sintomatici della subordinazione, che consentono di identificare un rapporto di lavoro subordinato (dipendente), sono essenzialmente la sottoposizione al potere
13 direttivo del datore di lavoro, la continuità della prestazione e l'assenza di rischio d'impresa. Al- tri indizi sono la vincolatività dell'orario di lavoro, l'erogazione di un compenso fisso a scadenze prestabilite, l'utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro e l'inserimento nell'organiz- zazione aziendale.
Gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato vengono cioè individuati: nella eterodirezione, in base alla quale il lavoratore è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che stabilisce come, quando e dove la prestazione deve es- sere svolta;
nella continuità della prestazione, in base alla quale il lavoro è svolto in modo continuativo e non occasionale e non è finalizzato alla realizzazione di un determinato risul- tato;
nell'assenza di rischio d'impresa, in base alla quale il lavoratore non è esposto a rischi imprenditoriali, non investe capitale e non gestisce un'attività autonoma;
nella vincolatività dell'orario di lavoro, in base alla quale il lavoratore è vincolato ad uno specifico orario di lavoro, stabilito dal datore;
nella retribuzione fissa, in base alla quale la retribuzione è perce- pita in forma di stipendio o salario fisso, pagato a scadenze prestabilite;
nell'utilizzo di stru- menti del datore, in base al quale il lavoratore utilizza strumenti e attrezzature di proprietà del datore per svolgere la propria attività; nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, in base al quale il lavoratore svolge la propria attività all'interno dell'organizzazione aziendale, integrandosi con altri dipendenti e seguendo le procedure aziendali.
Questi elementi, considerati singolarmente o in combinazione, consentono di distinguere un rapporto di lavoro subordinato da altre forme di collaborazione, come il lavoro autonomo o il lavoro parasubordinato.
In base all'esame critico e comparato delle dichiarazioni e della documentazione acquisite dall' , risulta legittima l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione impugnata. Controparte_1
Può invero ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato sin dal momento delle rispettive assunzioni per i lavoratori , Parte_3 [...]
, e . Persona_3 Persona_2 CP_3
Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 7587/2018), posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del presta- tore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e discipli- nare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 19/4/2010, n. 9251).
14 E' stato, poi, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della pre- stazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei an- che a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009, n. 5645).
Nei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte, si è altresì considerato che l'esi- stenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussi- diari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni.
In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole eleva- tezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro auto- nomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizza- zione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n. 1536, Cass. 15/6/2009 n. 13858, Cass. 16/8/2013 n. 19568).
Orbene, a siffatti principi si è uniformato l' , che, procedendo ad una va- Controparte_1
lutazione non atomistica ma complessiva degli elementi di valutazione acquisiti, ha dato atto che i lavoratori ricevevano ordini e direttive sul lavoro da svolgere dai preposti della i Pt_1
quali indicavano le esigenze da soddisfare nell'espletamento delle attività lavorative.
L'inquadramento in termini di rapporto di lavoro subordinato è coerente con il contenuto delle dichiarazioni acquisite.
L'opponente erroneamente pone l'attenzione sulla data delle comunicazioni di assunzione, tra- scurando che ciò che è stato rilevato e sanzionato non è da rapportarsi alla data della comuni- cazione, ma al contenuto della stessa e in particolare alla irregolare comunicazione della tipo- logia contrattuale, della qualifica e del conseguente trattamento economico e normativo.
15 Per i lavoratori , e Parte_3 Controparte_4 [...]
è stata comunicata, quale tipologia contrattuale, l'apprendistato professio- Persona_4
nalizzante, ma gli accertamenti hanno rilevato che i lavoratori non sono stati impiegati come apprendisti ma come operai in regime di subordinazione.
In particolare, dalle dichiarazioni raccolte è emerso che i lavoratori, in periodi precedenti all'im- piego quali apprendisti, erano già stati utilizzati, fin dal 2010, con analoghe mansioni, presso la sede della Parte_1
In particolare:
-la lavoratrice in data 16.4.2014, ha dichiarato: Attualmente lavoro Controparte_4
con la a decorrere dal 07.01.13 con contratto a tempo determinato della durata di CP_6
Parte 36 mesi. Attualmente lavoro in linea di produzione addetta sempre alle operazioni di collaudo. In precedenza, sempre senza soluzione di continuità, ho lavorato con le seguenti ditte
Part impegnate in appalti affidati alla soc.
Parte In via preliminare rappresento di aver sempre operato nello stabilimento dal mese di novembre 2010 con vari passaggi societari. In particolare ho lavorato nei periodi di seguito indicati per ciascuna società.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società in vari periodi dal 29.11.10 al 28.3.11, senza soluzione di continuità, con vari contratti mi sembra anche a progetto. Per tutti questi periodi ho sempre lavorato in qualità di manovale di officina addetta al collaudo di tangenziali nell'area a noi
Part assegnata all'interno del capannone
In particolare ricordo di aver sottoscritto, nel corso del rapporto, anche dei contratti a progetto così come anche altri lavoratori, nella realtà finti in quanto non sussisteva alcun progetto atteso che le mie mansioni erano di semplice operaia. Nella sostanza mi occupavo delle attività di collaudo di ventole. Operazione che avviene con l'utilizzo di una apparecchiatura…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 03.04.12 al 7.9.12. Le mie mansioni consistevano sem- pre nella medesima attività che ho continuato a svolgere nell'area a noi riservata all'in- Parte terno dello stabilimento
Ho sempre svolto le mansioni di operaia…omissis…
Meccanica meridionale srl
…omissis… con la predetta società dall'11.9.2012 al 03.01.13. Le mie mansioni consistevano Parte sempre nell'esecuzione dell'attività di collaudo sempre presso (area separata).
Le direttive mi venivano impartite sempre da . Parte_5
16 Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…
Sono a conoscenza che…omissis…Merino ed altri che non ri- Per_2 Parte_3
cordo hanno sempre lavorato su linee addetti direttamente alla produzione con Pt_1 coordinamento diretto di capi reparti della IMS…omissis…” (cfr all. n.9 prod. resist.); in data 10.07.2014 ha dichiarato:
Di seguito alle dichiarazioni precedentemente rese, preciso di aver operato, per vari periodi,
CP_Cont alle dipendenze delle società , DD e Meccanica Meridionale per svolgere sempre mansioni di addetta al collaudo; nel corso di questi anni ho ricevuto vari contratti come già specificato nella dichiarazione a cui fa seguito. Preciso che nel corso di questi rapporti, sono stata chiamata dal sig. per essere utilizzata sempre nell'attività di collaudo vicino Persona_5
alla macchina di collaudo utilizzata anche dai dipendenti IMS…omissis…” (cfr all. n. 10 prod. resist.).
Il lavoratore , in data 21.3.2014, ha dichiarato: Parte_3
Attualmente lavoro con la soc. dal 21.01.13 in qualità di apprendista. Pt_1
In precedenza, sempre senza soluzione di continuità, ho lavorato con le seguenti ditte operanti
Part all'interno dell'opificio sin dal mese di maggio 2010 con vari passaggi societari e vari contratti di lavoro.
In particolare ho lavorato nei periodi di seguito indicati per ciascuna società.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società, senza soluzione di continuità, dal 03.05.2010 al
31.3.2012, con vari contratti mi sembra anche a progetto. Per tutti questi periodi ho sempre lavorato in qualità di manovale di officina con mansioni sempre variabili a seconda dell'esigenza ed in particolare sono stato addetto sempre ai lavori di bobinatrice, nell'area Part assegnata all'interno del capannone
Ribadisco di aver lavorato senza soluzione di continuità sebbene ho sottoscritto vari contratti.
In particolare ricordo di aver sottoscritto, nel corso del rapporto, anche dei contratti a progetto così come anche altri lavoratori, nella realtà finti in quanto non sussisteva alcun progetto atteso che le mie mansioni erano di semplice operaio. Nella sostanza mi occupavo della predetta operazione di bobinatrice. Operazione che avviene con l'ausilio di una macchina denomi- nata bobinatrice…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 03.04.12 al 10.9.12. Le mie mansioni consistevano sempre nella suddetta attività che ho continuato a svolgere nell'area a noi riservata all'in- Parte terno dello stabilimento
17 Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…
Sono a conoscenza di essere stato assunto come apprendista anche se a tal riguardo non ho ricevuto uno specifico contratto né un piano formativo individuale e neppure sono stato affiancato da un tutor. In ogni caso svolgevo le medesime mansioni che svolgevo con la soc. Fri.Dom. Service srl…omissis…
Meccanica meridionale srl
Ho lavorato con la predetta società dall'12.9.12 al 17.01.13. Le mie mansioni consistono sem- Part pre nell'esecuzione di lavori di manovalanza di officina sempre presso (area separata).
Le direttive mi venivano impartite sempre da . Parte_5
Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…” (cfr all. n. 8 prod. resist.).
Il lavoratore in data 8.5.2014, ha dichiarato: Persona_2
Part Ho lavorato presso l'opificio per conto di varie società così come di seguito specificato.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società dal mese di giugno 2010 al 28.2.2012 senza soluzione di continuità addetto al montaggio di ventole, tranciatura, montaggio motori.
Part Detta attività avveniva all'interno del capannone a turnazione con operai IMS…omis- sis…coordinato da e mediante macchinari ed attrezzature Persona_5 Parte_6 dell'IMS…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 23.04.12 al 14.9.12 sempre alle condizioni espresse innanzi. Sono a conoscenza di essere stato assunto con contratto di apprendistato assem- blatore sebbene non avessi mai ricevuto uno specifico contratto di lavoro e/o piano for- mativo…omissis…
Meccanica meridionale srl
Ho lavorato con la predetta società dal 20.9.12 al 29.01.13 sempre alle condizioni espresse innanzi. Sono a conoscenza di essere stato assunto con contratto di apprendistato assemblatore sebbene non avessi mai ricevuto uno specifico contratto di lavoro e/o piano formativo…omis- sis…
Preciso che a decorrere dal 01.02.2013 sono stato assunto direttamente dalla , ove CP_6
lavoro attualmente ed ho continuato a svolgere le medesime attività innanzi dette. Sono a co-
Parte noscenza di essere stato assunto anche con l' con contratto di apprendistato. A tal riguardo dichiaro di svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza sotto il coordi- namento di così come avveniva in precedenza…omissis…” (cfr all. n. 11 prod. Persona_5
resist.).
18 In ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con i contratti in atti è fondata la tesi di parte opposta, poiché ne va esclusa la natura di apprendistato professionalizzante.
La società opponente si è limitata ad evidenziare di aver consegnato ai lavoratori lettere di assunzione con contratto di apprendistato professionale, senza precisare nulla sugli specifici piani formativi, che non sono stati prodotti in atti.
Già tale rilievo induce a dubitare che vi fosse un'effettiva necessità di un percorso di apprendistato, per di più della durata di tre anni.
A ciò si aggiunga che, prima della stipula dei contratti, , Parte_3
e avevano già lavorato con Controparte_4 Persona_2
mansioni analoghe per più anni, precisamente a partire dal 2010, sicché è difficilmente giusti- ficabile non solo che la maturata esperienza, in attività meramente esecutive, non sia stata riconosciuta, ma altresì che sia stata reputata necessaria un'ulteriore formazione addirittura triennale dei lavoratori.
Difetta, altresì, qualsiasi allegazione e prova della somministrazione ai lavoratori dei contenuti teorico-pratici di cui ai Piani Formativi Individuali che nemmeno si rinvengono in atti, né risulta che i lavoratori abbiano frequentato i corsi teorici.
Per di più, i lavoratori non hanno riferito di aver seguito corsi specifici. È lecito, pertanto, opi- nare che tali corsi non siano mai stati somministrati ai lavoratori.
In siffatto contesto, i rapporti di lavoro devono ritenersi costituiti a tempo indeterminato e con natura subordinata sin dalla stipula dei contratti, in considerazione della gravità dell'inadempi- mento datoriale rispetto agli obblighi formativi assunti con il contratto, obblighi che sono rima- sti del tutto disattesi (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2021, n. 15949: “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della de- claratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di forma- zione di non scarsa importanza”). Part Per l'opponente afferma che la non era tenuta ad effettuare alcuna comuni- CP_3
cazione, poiché impiegato con incarico di prestazione occasionale. Questa tesi non convince.
Invero, l'attività di montaggio e smontaggio motori, svolta dal predetto Api e indicata nel con- tratto, non poteva ritenersi prestazione autonoma occasionale (obbligazione di risultato) perché
19 rientrante imprescindibilmente nel processo produttivo, con necessario inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale come lavoratore subordinato soggetto al potere direttivo, disci- plinare e di controllo del datore di lavoro (cfr. dichiarazioni e contratto all. n. 6, 7, 17 prod. resist.).
Il lavoratore , in data 1.3.2014, ha dichiarato: CP_3
…omissis…Tengo a precisare che in precedenza ed esattamente dal 4.7.13 alla fine del mese di novembre 2013 ho lavorato per conto della addetto all'assemblaggio CP_6
dei motori.
Per tale rapporto ho ricevuto un contratto di lavoro occasionale da parte del sig. CP_2
, con versamento delle ritenute fiscali. Non conosco bene la tipologia di contratto
[...]
Parte che ho sottoscritto in ogni caso ho lavorato insieme agli operai della nell'apposita Parte area…omissis…Durante l'attività lavorativa osservavo gli stessi orari dei dipendenti
e cioè dalle ore 8.00 alle ore 16,30 con intervallo dalle ore 13.00 alle ore 13,30…omissis…”
(cfr all. n. 6 prod. resist.); in data 8.3.2014, ha dichiarato:
Relativamente al rapporto di lavoro con la soc. intercorso dal 04.07.13 al 31.12.13, Pt_1
rappresento che lo stesso si è svolto di seguito a lettera di incarico per prestazione occasionale che vi esibisco. Detta lettera di incarico è scaturita a seguito di colloquio con il sig. CP_2
.
[...]
Nello specifico la mia attività fattuale è consistita nell'operare nel reparto dell'IMS rela- tivo allo smontaggio di motori. I responsabili di tali reparti sono i sigg. e Parte_6
che, quotidianamente, mi fornivano le indicazioni circa il lavoro da svolgere. Parte_7
Parte Ho sempre lavorato in detto reparto congiuntamente ai lavoratori osservando il me- desimo orario di lavoro e cioè dalle 8.00 alle 16,30 con intervallo di mezz'ora per pausa pranzo. Ogni giorno firmavo un foglio attestante la mia presenza tenuto dal sig.
[...]
Le ferie e le modalità operative di lavoro venivano sempre predisposte dai pre- Pt_6 detti responsabili…omissis…” (cfr all. n. 7 prod. resist.).
Il sig. – capo reparto – in data 30.5.2014 ha dichiarato: Persona_5
…omissis…Conosco che dall'estate 2013, opera direttamente con la CP_3 CP_9
nato, per lo più, nel reparto e nel turno diretto da Non sono a conoscenza del Parte_6
Part tipo di contratto stipulato con la (cfr. all. n. 12 prod. resist.).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 (II scaglione di riferimento, fasi di studio,
20 introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale, valori mediani tra i minimi e i medi pari ad
€ 1.915,00 con riduzione del 20% = € 1.532,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza – in- giunzione n. 93/B/2020 dell'8/04/2020 (prot. n. 6598 del 22.04.2020) emessa dall'
[...]
, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 93/B/2020 dell'8/04/2020 (prot. n. 6598 del
22.04.2020) emessa dall' ; Controparte_1
3. condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, liquidate in € 1.532,00.
Avellino, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 D. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2432/2020 R.G.A.C.C., avente ad oggetto "opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981” e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. REPPUCCI TEODORO, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(CF ), in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata dai funzionari delegati;
P.IVA_2
OPPOSTA
Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 6,
D. lgs. 150/2011.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 93/B/2020 emessa dall' in data 8/04/2020 (prot. n. 6598 del Controparte_1
22.04.2020) con la quale le è stato ingiunto, quale obbligata in solido con , Controparte_2
il pagamento della sanzione amministrativa e spese di notifica per complessivi € 4.550,94 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015.
In particolare, sono state contestate le seguenti violazioni:
1. inosservanza dell'art. 9 bis, comma secondo, D.l. 510/96, per omesso invio, nei termini di legge, al Servizio Competente, della comunicazione contenente il nominativo, la data dell'as- sunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica, il trattamento economico e normativo dei
1 lavoratori , , CP_3 Controparte_4 Per_1 Parte_2
e ;
[...] Persona_2
2. violazione dell'art. 4 bis, comma secondo, D.lgs. 181/00, per mancata consegna ai lavoratori
, , e CP_3 Controparte_4 Parte_3
, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di co- Persona_2
pia della comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro;
3. inottemperanza all'art. 21, comma primo, L. 264/49, come sostituito dall'art. 6, comma terzo,
D.lgs. 297/02, per omesso invio della comunicazione di licenziamento del lavoratore API STE-
FANO;
4. violazione dell'art. 39, commi primo e secondo, D.l. 112/08, per non aver provveduto alla registrazione nel libro unico del lavoro dei dati relativi al lavoratore per il pe- CP_3
riodo dal 4.7.2012 al 31. 12. 2013.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, è stata richiesta la sospensione dell'efficacia ese- cutiva dell'impugnata ordinanza e la dichiarazione di avvenuta prescrizione del diritto azionato;
nel merito è stata eccepita la nullità dell'ordinanza ingiunzione per insussistenza ed illegittimità delle pretese azionate.
L' , costituito a mezzo dei funzionari Controparte_1
incaricati, ha contestato l'avverso dedotto ed ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.
Disattesa la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, la causa è stata decisa all'esito di trattazione scritta e ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 150/2011.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rilevato che il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della
L. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, è stato interrotto dalla notifica del verbale conclusivo di accertamento e notificazione n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015, perfezionatasi nei confronti della ricorrente in data 30.06.2015, con conse- guente spostamento del termine di prescrizione quinquennale al 30.06.2020, termine entro il quale è stata adottata l'ordinanza-ingiunzione, emessa l'8/04/2020 (prot. n. 6598 del
22.04.2020) e notificata il 27.04.2020.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In particolare, le deduzioni dell'opponente circa l'insussistenza delle inadempienze contestate, per avere proceduto alle relative incombenze, non possono considerarsi dirimenti ai fini dell'ac- coglimento dell'opposizione.
2 Va, infatti, osservato che le trasgressioni di cui ai punti 1 e 2 devono ritenersi sussistenti non tanto rispetto all'assolvimento dell'obbligo di consegna quanto piuttosto per la mancata con- formità della comunicazione di inizio lavoro alla reale configurazione del rapporto tra le parti, atteso che l' ha correttamente accertato l'inesistenza dei caratteri propri dell'appren- CP_1
distato professionalizzante per , Controparte_4 Parte_4
e e della collaborazione occasionale per e la
[...] Persona_2 CP_3
diversa configurazione di un rapporto di lavoro in forma subordinata a tempo pieno e indeter- minato fin dall'inizio. Inoltre, dalla configurazione fittizia del rapporto di collaborazione occa- sionale in capo al lavoratore e dalla configurabilità anche per lui di un rapporto CP_3
di lavoro subordinato a tempo indeterminato derivano, in termini di conseguenzialità, le ulte- riori violazioni sopra indicate.
Nello specifico, come emerge dalla documentazione versata in atti, l' Controparte_1
ha accertato, mediante un esame incrociato delle dichiarazioni e dei docu-
[...]
menti analiticamente indicati nel verbale conclusivo di accertamento n. AV00000/2015-441-01 del 19/05/2015, la sussistenza degli illeciti contestati.
Va, infatti, osservato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e cono- sciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali di- chiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. ord. Cass. n. 37764/21).
In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 11934/2019;
Cass. 8445/2020).
Essendo questi i principi informatori della materia, si deve osservare che, come risulta attestato personalmente dai funzionari ispettivi, in sede di accertamento i lavoratori , CP_3
, e Parte_3 Controparte_4 CP_5
hanno reso le dichiarazioni che qui di seguito si riportano per facilitarne la lettura.
[...]
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Com'è noto, gli elementi sintomatici della subordinazione, che consentono di identificare un rapporto di lavoro subordinato (dipendente), sono essenzialmente la sottoposizione al potere
13 direttivo del datore di lavoro, la continuità della prestazione e l'assenza di rischio d'impresa. Al- tri indizi sono la vincolatività dell'orario di lavoro, l'erogazione di un compenso fisso a scadenze prestabilite, l'utilizzo di strumenti di proprietà del datore di lavoro e l'inserimento nell'organiz- zazione aziendale.
Gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato vengono cioè individuati: nella eterodirezione, in base alla quale il lavoratore è soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che stabilisce come, quando e dove la prestazione deve es- sere svolta;
nella continuità della prestazione, in base alla quale il lavoro è svolto in modo continuativo e non occasionale e non è finalizzato alla realizzazione di un determinato risul- tato;
nell'assenza di rischio d'impresa, in base alla quale il lavoratore non è esposto a rischi imprenditoriali, non investe capitale e non gestisce un'attività autonoma;
nella vincolatività dell'orario di lavoro, in base alla quale il lavoratore è vincolato ad uno specifico orario di lavoro, stabilito dal datore;
nella retribuzione fissa, in base alla quale la retribuzione è perce- pita in forma di stipendio o salario fisso, pagato a scadenze prestabilite;
nell'utilizzo di stru- menti del datore, in base al quale il lavoratore utilizza strumenti e attrezzature di proprietà del datore per svolgere la propria attività; nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, in base al quale il lavoratore svolge la propria attività all'interno dell'organizzazione aziendale, integrandosi con altri dipendenti e seguendo le procedure aziendali.
Questi elementi, considerati singolarmente o in combinazione, consentono di distinguere un rapporto di lavoro subordinato da altre forme di collaborazione, come il lavoro autonomo o il lavoro parasubordinato.
In base all'esame critico e comparato delle dichiarazioni e della documentazione acquisite dall' , risulta legittima l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione impugnata. Controparte_1
Può invero ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato sin dal momento delle rispettive assunzioni per i lavoratori , Parte_3 [...]
, e . Persona_3 Persona_2 CP_3
Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 7587/2018), posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del presta- tore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e discipli- nare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, vedi Cass. 19/4/2010, n. 9251).
14 E' stato, poi, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della pre- stazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei an- che a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009, n. 5645).
Nei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Suprema Corte, si è altresì considerato che l'esi- stenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito;
e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussi- diari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni.
In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole eleva- tezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro auto- nomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizza- zione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n. 1536, Cass. 15/6/2009 n. 13858, Cass. 16/8/2013 n. 19568).
Orbene, a siffatti principi si è uniformato l' , che, procedendo ad una va- Controparte_1
lutazione non atomistica ma complessiva degli elementi di valutazione acquisiti, ha dato atto che i lavoratori ricevevano ordini e direttive sul lavoro da svolgere dai preposti della i Pt_1
quali indicavano le esigenze da soddisfare nell'espletamento delle attività lavorative.
L'inquadramento in termini di rapporto di lavoro subordinato è coerente con il contenuto delle dichiarazioni acquisite.
L'opponente erroneamente pone l'attenzione sulla data delle comunicazioni di assunzione, tra- scurando che ciò che è stato rilevato e sanzionato non è da rapportarsi alla data della comuni- cazione, ma al contenuto della stessa e in particolare alla irregolare comunicazione della tipo- logia contrattuale, della qualifica e del conseguente trattamento economico e normativo.
15 Per i lavoratori , e Parte_3 Controparte_4 [...]
è stata comunicata, quale tipologia contrattuale, l'apprendistato professio- Persona_4
nalizzante, ma gli accertamenti hanno rilevato che i lavoratori non sono stati impiegati come apprendisti ma come operai in regime di subordinazione.
In particolare, dalle dichiarazioni raccolte è emerso che i lavoratori, in periodi precedenti all'im- piego quali apprendisti, erano già stati utilizzati, fin dal 2010, con analoghe mansioni, presso la sede della Parte_1
In particolare:
-la lavoratrice in data 16.4.2014, ha dichiarato: Attualmente lavoro Controparte_4
con la a decorrere dal 07.01.13 con contratto a tempo determinato della durata di CP_6
Parte 36 mesi. Attualmente lavoro in linea di produzione addetta sempre alle operazioni di collaudo. In precedenza, sempre senza soluzione di continuità, ho lavorato con le seguenti ditte
Part impegnate in appalti affidati alla soc.
Parte In via preliminare rappresento di aver sempre operato nello stabilimento dal mese di novembre 2010 con vari passaggi societari. In particolare ho lavorato nei periodi di seguito indicati per ciascuna società.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società in vari periodi dal 29.11.10 al 28.3.11, senza soluzione di continuità, con vari contratti mi sembra anche a progetto. Per tutti questi periodi ho sempre lavorato in qualità di manovale di officina addetta al collaudo di tangenziali nell'area a noi
Part assegnata all'interno del capannone
In particolare ricordo di aver sottoscritto, nel corso del rapporto, anche dei contratti a progetto così come anche altri lavoratori, nella realtà finti in quanto non sussisteva alcun progetto atteso che le mie mansioni erano di semplice operaia. Nella sostanza mi occupavo delle attività di collaudo di ventole. Operazione che avviene con l'utilizzo di una apparecchiatura…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 03.04.12 al 7.9.12. Le mie mansioni consistevano sem- pre nella medesima attività che ho continuato a svolgere nell'area a noi riservata all'in- Parte terno dello stabilimento
Ho sempre svolto le mansioni di operaia…omissis…
Meccanica meridionale srl
…omissis… con la predetta società dall'11.9.2012 al 03.01.13. Le mie mansioni consistevano Parte sempre nell'esecuzione dell'attività di collaudo sempre presso (area separata).
Le direttive mi venivano impartite sempre da . Parte_5
16 Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…
Sono a conoscenza che…omissis…Merino ed altri che non ri- Per_2 Parte_3
cordo hanno sempre lavorato su linee addetti direttamente alla produzione con Pt_1 coordinamento diretto di capi reparti della IMS…omissis…” (cfr all. n.9 prod. resist.); in data 10.07.2014 ha dichiarato:
Di seguito alle dichiarazioni precedentemente rese, preciso di aver operato, per vari periodi,
CP_Cont alle dipendenze delle società , DD e Meccanica Meridionale per svolgere sempre mansioni di addetta al collaudo; nel corso di questi anni ho ricevuto vari contratti come già specificato nella dichiarazione a cui fa seguito. Preciso che nel corso di questi rapporti, sono stata chiamata dal sig. per essere utilizzata sempre nell'attività di collaudo vicino Persona_5
alla macchina di collaudo utilizzata anche dai dipendenti IMS…omissis…” (cfr all. n. 10 prod. resist.).
Il lavoratore , in data 21.3.2014, ha dichiarato: Parte_3
Attualmente lavoro con la soc. dal 21.01.13 in qualità di apprendista. Pt_1
In precedenza, sempre senza soluzione di continuità, ho lavorato con le seguenti ditte operanti
Part all'interno dell'opificio sin dal mese di maggio 2010 con vari passaggi societari e vari contratti di lavoro.
In particolare ho lavorato nei periodi di seguito indicati per ciascuna società.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società, senza soluzione di continuità, dal 03.05.2010 al
31.3.2012, con vari contratti mi sembra anche a progetto. Per tutti questi periodi ho sempre lavorato in qualità di manovale di officina con mansioni sempre variabili a seconda dell'esigenza ed in particolare sono stato addetto sempre ai lavori di bobinatrice, nell'area Part assegnata all'interno del capannone
Ribadisco di aver lavorato senza soluzione di continuità sebbene ho sottoscritto vari contratti.
In particolare ricordo di aver sottoscritto, nel corso del rapporto, anche dei contratti a progetto così come anche altri lavoratori, nella realtà finti in quanto non sussisteva alcun progetto atteso che le mie mansioni erano di semplice operaio. Nella sostanza mi occupavo della predetta operazione di bobinatrice. Operazione che avviene con l'ausilio di una macchina denomi- nata bobinatrice…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 03.04.12 al 10.9.12. Le mie mansioni consistevano sempre nella suddetta attività che ho continuato a svolgere nell'area a noi riservata all'in- Parte terno dello stabilimento
17 Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…
Sono a conoscenza di essere stato assunto come apprendista anche se a tal riguardo non ho ricevuto uno specifico contratto né un piano formativo individuale e neppure sono stato affiancato da un tutor. In ogni caso svolgevo le medesime mansioni che svolgevo con la soc. Fri.Dom. Service srl…omissis…
Meccanica meridionale srl
Ho lavorato con la predetta società dall'12.9.12 al 17.01.13. Le mie mansioni consistono sem- Part pre nell'esecuzione di lavori di manovalanza di officina sempre presso (area separata).
Le direttive mi venivano impartite sempre da . Parte_5
Ho sempre svolto le mansioni di manovale…omissis…” (cfr all. n. 8 prod. resist.).
Il lavoratore in data 8.5.2014, ha dichiarato: Persona_2
Part Ho lavorato presso l'opificio per conto di varie società così come di seguito specificato.
Controparte_7 Controparte_8
Ho lavorato con la predetta società dal mese di giugno 2010 al 28.2.2012 senza soluzione di continuità addetto al montaggio di ventole, tranciatura, montaggio motori.
Part Detta attività avveniva all'interno del capannone a turnazione con operai IMS…omis- sis…coordinato da e mediante macchinari ed attrezzature Persona_5 Parte_6 dell'IMS…omissis…
DD Costruzioni srl
Ho lavorato con la predetta società dal 23.04.12 al 14.9.12 sempre alle condizioni espresse innanzi. Sono a conoscenza di essere stato assunto con contratto di apprendistato assem- blatore sebbene non avessi mai ricevuto uno specifico contratto di lavoro e/o piano for- mativo…omissis…
Meccanica meridionale srl
Ho lavorato con la predetta società dal 20.9.12 al 29.01.13 sempre alle condizioni espresse innanzi. Sono a conoscenza di essere stato assunto con contratto di apprendistato assemblatore sebbene non avessi mai ricevuto uno specifico contratto di lavoro e/o piano formativo…omis- sis…
Preciso che a decorrere dal 01.02.2013 sono stato assunto direttamente dalla , ove CP_6
lavoro attualmente ed ho continuato a svolgere le medesime attività innanzi dette. Sono a co-
Parte noscenza di essere stato assunto anche con l' con contratto di apprendistato. A tal riguardo dichiaro di svolgere le medesime mansioni svolte in precedenza sotto il coordi- namento di così come avveniva in precedenza…omissis…” (cfr all. n. 11 prod. Persona_5
resist.).
18 In ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con i contratti in atti è fondata la tesi di parte opposta, poiché ne va esclusa la natura di apprendistato professionalizzante.
La società opponente si è limitata ad evidenziare di aver consegnato ai lavoratori lettere di assunzione con contratto di apprendistato professionale, senza precisare nulla sugli specifici piani formativi, che non sono stati prodotti in atti.
Già tale rilievo induce a dubitare che vi fosse un'effettiva necessità di un percorso di apprendistato, per di più della durata di tre anni.
A ciò si aggiunga che, prima della stipula dei contratti, , Parte_3
e avevano già lavorato con Controparte_4 Persona_2
mansioni analoghe per più anni, precisamente a partire dal 2010, sicché è difficilmente giusti- ficabile non solo che la maturata esperienza, in attività meramente esecutive, non sia stata riconosciuta, ma altresì che sia stata reputata necessaria un'ulteriore formazione addirittura triennale dei lavoratori.
Difetta, altresì, qualsiasi allegazione e prova della somministrazione ai lavoratori dei contenuti teorico-pratici di cui ai Piani Formativi Individuali che nemmeno si rinvengono in atti, né risulta che i lavoratori abbiano frequentato i corsi teorici.
Per di più, i lavoratori non hanno riferito di aver seguito corsi specifici. È lecito, pertanto, opi- nare che tali corsi non siano mai stati somministrati ai lavoratori.
In siffatto contesto, i rapporti di lavoro devono ritenersi costituiti a tempo indeterminato e con natura subordinata sin dalla stipula dei contratti, in considerazione della gravità dell'inadempi- mento datoriale rispetto agli obblighi formativi assunti con il contratto, obblighi che sono rima- sti del tutto disattesi (Cassazione civile, sez. lav., 08/06/2021, n. 15949: “In tema di contratto di apprendistato, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della de- claratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di forma- zione di non scarsa importanza”). Part Per l'opponente afferma che la non era tenuta ad effettuare alcuna comuni- CP_3
cazione, poiché impiegato con incarico di prestazione occasionale. Questa tesi non convince.
Invero, l'attività di montaggio e smontaggio motori, svolta dal predetto Api e indicata nel con- tratto, non poteva ritenersi prestazione autonoma occasionale (obbligazione di risultato) perché
19 rientrante imprescindibilmente nel processo produttivo, con necessario inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale come lavoratore subordinato soggetto al potere direttivo, disci- plinare e di controllo del datore di lavoro (cfr. dichiarazioni e contratto all. n. 6, 7, 17 prod. resist.).
Il lavoratore , in data 1.3.2014, ha dichiarato: CP_3
…omissis…Tengo a precisare che in precedenza ed esattamente dal 4.7.13 alla fine del mese di novembre 2013 ho lavorato per conto della addetto all'assemblaggio CP_6
dei motori.
Per tale rapporto ho ricevuto un contratto di lavoro occasionale da parte del sig. CP_2
, con versamento delle ritenute fiscali. Non conosco bene la tipologia di contratto
[...]
Parte che ho sottoscritto in ogni caso ho lavorato insieme agli operai della nell'apposita Parte area…omissis…Durante l'attività lavorativa osservavo gli stessi orari dei dipendenti
e cioè dalle ore 8.00 alle ore 16,30 con intervallo dalle ore 13.00 alle ore 13,30…omissis…”
(cfr all. n. 6 prod. resist.); in data 8.3.2014, ha dichiarato:
Relativamente al rapporto di lavoro con la soc. intercorso dal 04.07.13 al 31.12.13, Pt_1
rappresento che lo stesso si è svolto di seguito a lettera di incarico per prestazione occasionale che vi esibisco. Detta lettera di incarico è scaturita a seguito di colloquio con il sig. CP_2
.
[...]
Nello specifico la mia attività fattuale è consistita nell'operare nel reparto dell'IMS rela- tivo allo smontaggio di motori. I responsabili di tali reparti sono i sigg. e Parte_6
che, quotidianamente, mi fornivano le indicazioni circa il lavoro da svolgere. Parte_7
Parte Ho sempre lavorato in detto reparto congiuntamente ai lavoratori osservando il me- desimo orario di lavoro e cioè dalle 8.00 alle 16,30 con intervallo di mezz'ora per pausa pranzo. Ogni giorno firmavo un foglio attestante la mia presenza tenuto dal sig.
[...]
Le ferie e le modalità operative di lavoro venivano sempre predisposte dai pre- Pt_6 detti responsabili…omissis…” (cfr all. n. 7 prod. resist.).
Il sig. – capo reparto – in data 30.5.2014 ha dichiarato: Persona_5
…omissis…Conosco che dall'estate 2013, opera direttamente con la CP_3 CP_9
nato, per lo più, nel reparto e nel turno diretto da Non sono a conoscenza del Parte_6
Part tipo di contratto stipulato con la (cfr. all. n. 12 prod. resist.).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 (II scaglione di riferimento, fasi di studio,
20 introduttiva, istruttoria e di trattazione, decisionale, valori mediani tra i minimi e i medi pari ad
€ 1.915,00 con riduzione del 20% = € 1.532,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza – in- giunzione n. 93/B/2020 dell'8/04/2020 (prot. n. 6598 del 22.04.2020) emessa dall'
[...]
, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 93/B/2020 dell'8/04/2020 (prot. n. 6598 del
22.04.2020) emessa dall' ; Controparte_1
3. condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, liquidate in € 1.532,00.
Avellino, 8.5.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
21