Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8284 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04415/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS- in proprio e per conto della figlia minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl AP 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Errico De Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’amministrazione in questa sede intimata formatosi sulla istanza inviata dai ricorrenti a mezzo pec in data 2.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl AP 1 Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa ES FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla propria figlia minore, affetta da un disturbo dello spettro autistico di livello 2 (con riconoscimento di handicap grave), hanno agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza, inoltrata in data 2.6.2025, con la quale avevano richiesto che il piano terapeutico fruito dalla predetta minore venisse integrato con la terapia ABA (Applied Behavior Analysis), in aggiunta alla psicomotricità e alla logopedia già in corso, in base ai plurimi referti medico specialistici in tal senso, allegati alla richiesta medesima e in atti.
Avverso il predetto silenzio hanno articolato il seguente motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art.2 legge 241/90 s.m.i. Violazione del giusto procedimento di legge. Illogicità sviamento eccesso di potere per difetto di istruttoria e di congrua motivazione anche alla luce della posizione qualificata dei ricorrenti atteso anche la documentazione sanitaria in atti (e già portata a conoscenza della Asl) che conferma la necessità della integrazione del piano terapeutico. Violazione artt. 3 3 32 della Costituzione quanto al diritto alla salute, quale diritto fondamentale dell’individuo. Sviamento.
2. L’Asl intimata, ritualmente costituitasi, con memoria del 29.10.2025, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, contestando la circostanza che l’Asl fosse rimasta inerte, in quanto sarebbe stato concordato con la famiglia un nuovo controllo clinico (per l’11 novembre c.a.) all’esito del quale gli specialisti della ASL resistente si sarebbero, presumibilmente, espressi anche in ordine alla richiesta dei genitori della minore.
3. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. è esperibile quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. Il comportamento dell’amministrazione, che rimanga inerte sull’istanza del privato, in violazione dell’art. 2, l. 241/90 che impone l’adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, frustra le aspettative legittime dell’istante e giustifica il ricorso ai sensi dell’art. 117, c.p.a., posto che, nel caso di specie (introduzione nel piano terapeutico del trattamento ABA) viene in rilievo un’attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione, non vertendosi in ipotesi di attività vincolata.
L'obbligo di provvedere nel termine di legge, come anticipato, è palesemente scandito nell'art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell'affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Ai fini della declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato nonché della condanna della stessa, peraltro, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che, dunque, non sia venuto meno il relativo interesse ad agire.
Permane, invece, la situazione di inerzia colpevole, se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (cfr. T.A.R. Salerno, sez. II, 25.09.2024, n.1717)
3. Nel caso di specie è pacifico e non contestato che all’istanza proposta via pec dai ricorrenti in data 2.06.2025 ed orientata all’ottenimento, all’interno del piano terapeutico già assegnato e fruito dalla figlia minore, anche della terapia ABA, non è stata data alcuna risposta, né espressa, né implicita da parte dell’Asl. Al riguardo deve ritenersi un comportamento contenutisticamente neutro il fatto, evidenziato dalla difesa dell’amministrazione resistente, che la Asl abbia invitato i ricorrenti per il rinnovo del piano terapeutico all’11.11.2025, in quanto, come evidenziato dai ricorrenti medesimi nella propria memoria di replica, tale incontro ha finalità esclusivamente amministrativo-burocratiche, essendo volto al rinnovo del piano terapeutico già in essere, necessario affinché la minore possa continuare a fruire delle terapie attualmente prescritte in regime di convenzione per il semestre successivo. Rispetto a tale finalità, dunque, l’eventuale trattazione nel predetto incontro anche della questione relativa all’inserimento o meno, nel piano terapeutico da rinnovare, della terapia ABA, rappresenta un evento futuro e del tutto incerto, che non può assumere i contorni di una, nemmeno embrionale, risposta, espressa o tacita, dell’Amministrazione all’istanza dei ricorrenti. Nemmeno in udienza, peraltro, è risultato che nell’incontro tenutosi, e di cui non è stata depositata relazione in atti, si sia addivenuti ad una pronuncia espressa o tacita in ordine alla richiesta dei ricorrenti di inserimento del trattamento ABA nel piano terapeutico della minore.
4. Alla luce di quanto premesso, dunque, sussistendo l’illegittimo silenzio dell’Amministrazione sull’istanza dei ricorrenti, il ricorso va accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso e motivato, quale che ne sia il segno , idoneo a dare formale riscontro alla domanda degli istanti, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, affinché provveda in sostituzione della Autorità intimata.
Il commissario assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, con la adozione degli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa della intimata Autorità.
Al riguardo, si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, AP, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;”
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di provvedere in maniera espressa, sulla domanda presentata dalla ricorrente, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina, per il caso di perdurante inerzia della intimata Amministrazione, il commissario ad acta nella persona del dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, affinché provveda al compimento degli atti necessari alla esecuzione della presente sentenza;
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - AP ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990.
Condanna l’ASL resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AR Di AP, Presidente
ES FU, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FU | EL AR Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.