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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Heidi Barbara Heilegger Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Adele Garofano Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che l'Illustr Tribunale adito provveda in conformità alle seguenti condizioni:
1. Affidamento della prole, assegnazione della casa familiare e gestione delle figlie minorenni.
e verranno affidate a entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Casatenovo (LC), Via Adda n. 16, di proprietà delle parti al 50% e gravata da mutuo con ratei da Euro 688,72 al mese oltre ad Euro
15,00 per l'assicurazione collegata al mutuo. La predetta abitazione sarà pertanto assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla signora he resterà ad abitarvi con le figlie. Pt_1
Si dà atto del fatto che il signor ha già lasciato da tempo la casa familiare e che, entro e non CP_1 oltre il 31.12.2024, provvederà ad asportare gli eventuali residui effetti personali dalla predetta.
Entro la data medesima avrà cura di richiedere lo spostamento della residenza anagrafica presso la nuova abitazione sita in Usmate Velate (MB), Via Casati n. 15, di proprietà della propria madre e ove lo stesso si è trasferito.
pagina 1 di 5 La gestione delle figlie avverrà, in via alternata, secondo lo schema esemplificativo di seguito riportato:
SETTIMANA A
lunedì-martedì mercoledì-giovedì Email_1
PADRE MADRE PADRE
SETTIMANA B
lunedì-martedì mercoledì-giovedì venerdì-sabato-domenica
MADRE PADRE MADRE
Si precisa tuttavia che, essendo il signor impegnato con il proprio lavoro, le minori, nei CP_1 giorni di spettanza paterna, con l'eccezione del fine settimana, staranno comunque con la mamma dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 quando il padre si recherà a prenderle dalla madre (che, invece, lavorando part-time, può gestirle anche nel pomeriggio).
Accompagnare a scuola le minori sarà onere del genitore presso cui le stesse hanno pernottato il giorno precedente. Le predette modalità di incontro verranno mantenute anche nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, avendo cura i genitori di concordare in tal caso l'orario di prelievo e/o accompagnamento delle figlie dall'altro ove differente da quello abituale.
In caso di malattia delle minori, salvo diverso accordo, al fine di evitare spostamenti inutili e di possibile pregiudizio alla salute delle minori, i genitori concordano che le stesse resteranno dal genitore presso cui già si trovano fino al loro completo ristabilimento (ciò varrà ovviamente per la sola figlia malata se non fossero ammalate entrambe).
Ciascuno genitore, inoltre, potrà telefonare all'altro anche quotidianamente per avere informazioni relative alle figlie o per parlare con loro, di regola non oltre le ore 21.30.
2. Reperibilità. Ad ogni modo, quando le minori saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.).
3. Vacanze e festività. Per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano di gestire le figlie nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche secondo le modalità abituali, declinando il principio dell'alternanza come segue: un genitore trascorrerà con le figlie i giorni 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, l'altro i giorni 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Resta inteso che ove l'uno o l'altro genitore abbia l'opportunità di trascorrere la settimana di natale e/o di capodanno in villeggiatura detto assetto potrà di comune accordo essere derogato. Per le festività
2024/25 le minori staranno i giorni 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre con la madre, i giorni
26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, l'inverso l'anno successivo.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche per il giorno di pasqua ed il lunedì dell'Angelo che le minori trascorreranno in via alternata con l'uno o l'altro genitore. Per il 2025 la pasqua verrà trascorsa con il papà, il lunedì dell'Angelo con la mamma.
pagina 2 di 5 I genitori convengono, inoltre, nell'adottare il principio dell'alternanza anche in relazione al compleanno delle figlie restando inteso che, se preferito, potranno trascorrere tutti insieme detto giorno.
Per quanto riguarda le vacanze estive le minori potranno trascorrere, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane anche consecutive con il padre ed altrettanto con la madre.
Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare delle minori. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo e il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alle minori. In caso di disaccordo sul periodo di vacanza la madre avrà diritto di scelta negli anni pari, il padre in quelli dispari.
4. Altre vacanze. Nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con le figlie periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 3 i genitori, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo delle figlie, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
5. Le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, alla salute ed all'istruzione delle minori dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
6. Mantenimento. Le parti convengono che il signor corrisponderà alla signora a CP_1 Pt_1 titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), e quindi di Euro 200,00 (Euro duecento/00) a figlia, per dodici mensilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della firma del presente ricorso. Con detta somma la signora sosterrà le spese di cibo e vestiario e quant'altro occorra per le figlie con esclusione Pt_1 delle spese extra di cui alle Linee Guida di quest'Illustre Tribunale che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui richiamate e trascritte (e che quindi salvo eventuali deroghe troveranno applicazione).
In ogni caso l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre verrà rivalutato ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come per legge, a decorrere dalla data del primo versamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie ovvero fino al comprovato mutamento della situazione economica di uno dei genitori.
Tuttavia, come già precisato al paragrafo 3, ciascun genitore pagherà integralmente le vacanze che trascorrerà con le figlie. Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate sarà premura della stessa comunicare. I ricorrenti, Pt_1 come sopra anticipato, convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive sostenute per le figlie con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Lecco, che dichiarano di conoscere, e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Le parti concordano, inoltre, nel detrarre al 50% dalle tasse le spese relative alle figlie sostenute al
50% ciascuno.
pagina 3 di 5 Qualora l'uno o l'altro genitore non potesse gestire le figlie nei giorni ed orari di spettanza, chiederà in primo luogo all'altro se possa occuparsene personalmente o affidandole ad una persona di fiducia (es. nonni, zii), qualora l'altro genitore non possa gestirle, né direttamente né tramite terzi, si farà ricorso ad una baby-sitter i cui costi saranno divisi al 50%. Ciò, tuttavia, con l'esclusione del fine settimana e, per quanto riguarda la settimana, della fascia serale (dalle ore 20.00 in poi). In tali giorni ed orari, infatti, l'eventuale costo della baby-sitter resterà a carico del genitore impossibilitato a gestire le figlie nei tempi di permanenza.
L'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori.
Le rate del mutuo gravante sulla casa familiare saranno pagate al 50% come per legge.
7. Ulteriori disposizioni relative alle figlie e ingresso di terzi partner. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di queste ultime, si impegnano fin da ora a interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori. Sempre nell'interesse della prole, i genitori si impegnano a introdurre terzi partner con gradualità, in particolare non presentando eventuali terzi – che resteranno ovviamente liberi di frequentare - come propri partner alle minori per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data della firma del presente ricorso. Le parti, inoltre, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze delle minori, concordano altresì di non intraprendere una convivenza prima di un anno con decorrenza dalla data della firma del presente ricorso (ipotesi a cui sono da equipararsi eventuali vacanze nel medesimo alloggio).
8. Conti correnti e altri rapporti patrimoniali. Il conto corrente cointestato resterà aperto unicamente per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e l'accredito dell'assegno unico per la prole. Le parti pertanto concordano nel non far accreditare il proprio stipendio né altre somme (con l'eccezione su menzionata dell'assegno unico) sul predetto conto se non nella misura necessaria a soddisfare l'indicata esigenza. Delle tre polizze assicurative attualmente esistenti resterà titolare e beneficiario unicamente il signor a prescindere dalla eventuale Controparte_1 contribuzione della signora al pagamento dei premi assicurativi. La stessa, pertanto, con la Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di non aver nulla a che pretendere o rivendicare dal signor in relazione alle suddette polizze. CP_1
9. Espatrio. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per le figlie minori comunque escludendo che queste ultime possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici. 10. Inesistenza di altri procedimenti. Per quanto occorrer possa i ricorrenti danno atto del fatto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 11. Richiesta di rinuncia all'udienza in presenza. I ricorrenti rinunciano a richiedere la comparizione personale all'udienza confermando l'intenzione di regolamentare affidamento, gestione e mantenimento della prole alle condizioni indicate nel presente ricorso.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza essere Parte_1 Controparte_1 coniugati e dalla loro unione sono nate , nata il [...] a [...] e Persona_3
, nata il [...] a [...] Parte_2
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14.11.2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della pagina 4 di 5 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni soprariportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1446/2024 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Heidi Barbara Heilegger Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Adele Garofano Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“I ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che l'Illustr Tribunale adito provveda in conformità alle seguenti condizioni:
1. Affidamento della prole, assegnazione della casa familiare e gestione delle figlie minorenni.
e verranno affidate a entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione familiare sita in Casatenovo (LC), Via Adda n. 16, di proprietà delle parti al 50% e gravata da mutuo con ratei da Euro 688,72 al mese oltre ad Euro
15,00 per l'assicurazione collegata al mutuo. La predetta abitazione sarà pertanto assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla signora he resterà ad abitarvi con le figlie. Pt_1
Si dà atto del fatto che il signor ha già lasciato da tempo la casa familiare e che, entro e non CP_1 oltre il 31.12.2024, provvederà ad asportare gli eventuali residui effetti personali dalla predetta.
Entro la data medesima avrà cura di richiedere lo spostamento della residenza anagrafica presso la nuova abitazione sita in Usmate Velate (MB), Via Casati n. 15, di proprietà della propria madre e ove lo stesso si è trasferito.
pagina 1 di 5 La gestione delle figlie avverrà, in via alternata, secondo lo schema esemplificativo di seguito riportato:
SETTIMANA A
lunedì-martedì mercoledì-giovedì Email_1
PADRE MADRE PADRE
SETTIMANA B
lunedì-martedì mercoledì-giovedì venerdì-sabato-domenica
MADRE PADRE MADRE
Si precisa tuttavia che, essendo il signor impegnato con il proprio lavoro, le minori, nei CP_1 giorni di spettanza paterna, con l'eccezione del fine settimana, staranno comunque con la mamma dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 quando il padre si recherà a prenderle dalla madre (che, invece, lavorando part-time, può gestirle anche nel pomeriggio).
Accompagnare a scuola le minori sarà onere del genitore presso cui le stesse hanno pernottato il giorno precedente. Le predette modalità di incontro verranno mantenute anche nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche, avendo cura i genitori di concordare in tal caso l'orario di prelievo e/o accompagnamento delle figlie dall'altro ove differente da quello abituale.
In caso di malattia delle minori, salvo diverso accordo, al fine di evitare spostamenti inutili e di possibile pregiudizio alla salute delle minori, i genitori concordano che le stesse resteranno dal genitore presso cui già si trovano fino al loro completo ristabilimento (ciò varrà ovviamente per la sola figlia malata se non fossero ammalate entrambe).
Ciascuno genitore, inoltre, potrà telefonare all'altro anche quotidianamente per avere informazioni relative alle figlie o per parlare con loro, di regola non oltre le ore 21.30.
2. Reperibilità. Ad ogni modo, quando le minori saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere sempre reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.).
3. Vacanze e festività. Per quanto attiene alle festività natalizie e pasquali, i genitori concordano di gestire le figlie nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche secondo le modalità abituali, declinando il principio dell'alternanza come segue: un genitore trascorrerà con le figlie i giorni 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, l'altro i giorni 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio. Resta inteso che ove l'uno o l'altro genitore abbia l'opportunità di trascorrere la settimana di natale e/o di capodanno in villeggiatura detto assetto potrà di comune accordo essere derogato. Per le festività
2024/25 le minori staranno i giorni 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre con la madre, i giorni
26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, l'inverso l'anno successivo.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche per il giorno di pasqua ed il lunedì dell'Angelo che le minori trascorreranno in via alternata con l'uno o l'altro genitore. Per il 2025 la pasqua verrà trascorsa con il papà, il lunedì dell'Angelo con la mamma.
pagina 2 di 5 I genitori convengono, inoltre, nell'adottare il principio dell'alternanza anche in relazione al compleanno delle figlie restando inteso che, se preferito, potranno trascorrere tutti insieme detto giorno.
Per quanto riguarda le vacanze estive le minori potranno trascorrere, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane anche consecutive con il padre ed altrettanto con la madre.
Entro il 31 maggio di ogni anno i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con le figlie, onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare delle minori. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con le figlie. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo e il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alle minori. In caso di disaccordo sul periodo di vacanza la madre avrà diritto di scelta negli anni pari, il padre in quelli dispari.
4. Altre vacanze. Nel darsi reciprocamente atto del fatto che, all'uno e/o all'altro, possa presentarsi l'opportunità di trascorrere con le figlie periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 3 i genitori, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo delle figlie, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
5. Le decisioni di maggiore interesse inerenti all'educazione, alla salute ed all'istruzione delle minori dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
6. Mantenimento. Le parti convengono che il signor corrisponderà alla signora a CP_1 Pt_1 titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), e quindi di Euro 200,00 (Euro duecento/00) a figlia, per dodici mensilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della firma del presente ricorso. Con detta somma la signora sosterrà le spese di cibo e vestiario e quant'altro occorra per le figlie con esclusione Pt_1 delle spese extra di cui alle Linee Guida di quest'Illustre Tribunale che le parti dichiarano di conoscere e da intendersi qui richiamate e trascritte (e che quindi salvo eventuali deroghe troveranno applicazione).
In ogni caso l'importo del contributo al mantenimento a carico del padre verrà rivalutato ogni anno in base alla intervenuta svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, così come per legge, a decorrere dalla data del primo versamento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie ovvero fino al comprovato mutamento della situazione economica di uno dei genitori.
Tuttavia, come già precisato al paragrafo 3, ciascun genitore pagherà integralmente le vacanze che trascorrerà con le figlie. Il versamento del contributo al mantenimento dovrà essere effettuato in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora le cui coordinate sarà premura della stessa comunicare. I ricorrenti, Pt_1 come sopra anticipato, convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche e sportive sostenute per le figlie con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalle linee guida del Tribunale di Lecco, che dichiarano di conoscere, e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Le parti concordano, inoltre, nel detrarre al 50% dalle tasse le spese relative alle figlie sostenute al
50% ciascuno.
pagina 3 di 5 Qualora l'uno o l'altro genitore non potesse gestire le figlie nei giorni ed orari di spettanza, chiederà in primo luogo all'altro se possa occuparsene personalmente o affidandole ad una persona di fiducia (es. nonni, zii), qualora l'altro genitore non possa gestirle, né direttamente né tramite terzi, si farà ricorso ad una baby-sitter i cui costi saranno divisi al 50%. Ciò, tuttavia, con l'esclusione del fine settimana e, per quanto riguarda la settimana, della fascia serale (dalle ore 20.00 in poi). In tali giorni ed orari, infatti, l'eventuale costo della baby-sitter resterà a carico del genitore impossibilitato a gestire le figlie nei tempi di permanenza.
L'assegno unico sarà percepito al 50% dai genitori.
Le rate del mutuo gravante sulla casa familiare saranno pagate al 50% come per legge.
7. Ulteriori disposizioni relative alle figlie e ingresso di terzi partner. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alle figlie non venga a sovrapporsi e a forzare la volontà e le aspettative di queste ultime, si impegnano fin da ora a interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse delle minori. Sempre nell'interesse della prole, i genitori si impegnano a introdurre terzi partner con gradualità, in particolare non presentando eventuali terzi – che resteranno ovviamente liberi di frequentare - come propri partner alle minori per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data della firma del presente ricorso. Le parti, inoltre, nel rispetto della sensibilità e delle esigenze delle minori, concordano altresì di non intraprendere una convivenza prima di un anno con decorrenza dalla data della firma del presente ricorso (ipotesi a cui sono da equipararsi eventuali vacanze nel medesimo alloggio).
8. Conti correnti e altri rapporti patrimoniali. Il conto corrente cointestato resterà aperto unicamente per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e l'accredito dell'assegno unico per la prole. Le parti pertanto concordano nel non far accreditare il proprio stipendio né altre somme (con l'eccezione su menzionata dell'assegno unico) sul predetto conto se non nella misura necessaria a soddisfare l'indicata esigenza. Delle tre polizze assicurative attualmente esistenti resterà titolare e beneficiario unicamente il signor a prescindere dalla eventuale Controparte_1 contribuzione della signora al pagamento dei premi assicurativi. La stessa, pertanto, con la Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso, dichiara di non aver nulla a che pretendere o rivendicare dal signor in relazione alle suddette polizze. CP_1
9. Espatrio. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio per sé e per le figlie minori comunque escludendo che queste ultime possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici. 10. Inesistenza di altri procedimenti. Per quanto occorrer possa i ricorrenti danno atto del fatto che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 11. Richiesta di rinuncia all'udienza in presenza. I ricorrenti rinunciano a richiedere la comparizione personale all'udienza confermando l'intenzione di regolamentare affidamento, gestione e mantenimento della prole alle condizioni indicate nel presente ricorso.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione sentimentale senza essere Parte_1 Controparte_1 coniugati e dalla loro unione sono nate , nata il [...] a [...] e Persona_3
, nata il [...] a [...] Parte_2
Con ricorso ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14.11.2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della pagina 4 di 5 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle condizioni soprariportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo le parti fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con l'interesse degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 21/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Dott. Marco Tremolada
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