Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7047/2022 promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(RM), Via Diana n. 15, C.F. , in qualità di titolare della C.F._1
omonima ditta individuale con sede in ZI (RM), Via Gramsci, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Franchini del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Mazzini n. 42, Nettuno (RM), PEC:
come da procura alle liti in atti;
Email_1
ATTORE OPPONENTE
CONTRO con sede in AN NE (TV), C.F. e Controparte_1 CP_2
P.VA , in persona del Consigliere Delegato Avv. Andrea Pezzangora, P.VA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Michele Pantaleoni (C.F. , C.F._2
PEC: e Diego Pantaleoni (C.F. Email_2
PEC: C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Treviso, viale
Cairoli n. 15, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente : Parte_1
"Voglia l'Ill.Mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A)In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale Civile di Velletri competente per i territorio di ZI ove ha sede il punto vendita del e ove lo stesso risiede e dimora, dichiarando nullo e inefficace Parte_1
il decreto opposto.
- 1 -
l'opposto decreto poiché infondato, ingiusto e illegittimo. Con vittoria degli oneri professionali."
Per la convenuta Controparte_1
"Nel merito Rigettarsi l'opposizione avversaria e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2222/2022 emesso da codesto Tribunale a favore di Controparte_1
nei confronti della ditta individuale . Dichiararsi comunque
[...] Parte_1
tenuto e condannare il signor ( ) quale Parte_1 C.F._4 titolare dell'omonima ditta individuale corrente in ZI a pagare a Controparte_1
l'importo di euro 165.349,08 oltre ad interessi di cui al D.lgs 9.10.2002 n. 231
[...]
dalla data della scadenza al saldo ed alla capitalizzazione degli interessi ex art. 1283
c.c. dalla data della domanda giudiziale, o la diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di giustizia in corso di causa. Spese e compenso professionale rifusi."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 novembre 2022, il signor
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva Parte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2222/2022 emesso in data 1.9.2022 dal Tribunale Civile di Treviso, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 165.349,08, oltre Controparte_1
accessori e spese di procedura, a saldo dei capi di abbigliamento da quest'ultima venduti nel periodo compreso tra l'estate del 2018 e il maggio del 2022.
A fondamento dell'opposizione, il signor deduceva, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale Civile di
Velletri, competente in ragione del luogo di residenza e della sede della ditta individuale dell'opponente, richiamando gli artt. 18 e 19 c.p.c.
Nel merito, contestava la cifra richiesta, negando di aver mai formalmente riconosciuto il debito come asserito dalla controparte.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando integralmente Controparte_1 le avverse deduzioni e conclusioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze professionali.
Con ordinanza del 12 giugno 2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di Euro 11.006,55, in considerazione del pacifico riconoscimento di tale debito espresso dall'opponente nella PEC del 20
- 2 -
settembre 2021 e venivano altresì concessi i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
L'opponente non provvedeva tuttavia al deposito di alcuna memoria istruttoria né compariva alle successive udienze del 4 dicembre 2023 e del 21 novembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. Pacificamente, l'eccezione è stata formulata in termini generici e insufficienti, limitandosi a invocare il foro di residenza e della sede della ditta individuale ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., senza alcuna specifica contestazione dei fori alternativi previsti dall'art. 20 c.p.c., ovvero il forum contractus e il forum destinatae solutionis.
Deve essere ribadito il principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di
Cassazione secondo il quale “In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19
e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018).
In ogni caso, l'eccezione attorea risulta infondata.
Il Tribunale di Treviso deve ritenersi infatti competente innanzitutto quale forum destinatae solutionis, in ragione della natura dell'obbligazione dedotta in giudizio con il ricorso monitorio.
Ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c., l'obbligazione dell'acquirente di pagare il prezzo deve essere adempiuta al domicilio del venditore e, comunque, in via generale,
l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ai sensi dell'art. 1182, comma 2,
c.c.
- 3 -
Nella fattispecie, la sede di è in AN NE (TV), comune Controparte_1
pacificamente rientrante nel circondario del Tribunale di Treviso.
Inoltre, deve considerarsi che, come correttamente evidenziato dalla parte opposta, le condizioni generali di vendita applicate ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, riportate in calce alle fatture emesse da e accettate Controparte_1 dall'opponente, prevedevano espressamente la competenza esclusiva del Foro di
Treviso per la risoluzione di eventuali controversie, da intendersi quindi anche come foro convenzionale ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Passando all'esame del merito dell'opposizione, essa deve essere integralmente rigettata.
Il credito azionato da risulta ampiamente documentato attraverso Controparte_1
le fatture di vendita e i documenti di trasporto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, che attestano la regolare ed integrale attuazione delle obbligazioni del venditore (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo monitorio e doc. 2 e 3 fasc. convenuta).
Tale documentazione non è stata oggetto di specifica e motivata contestazione da parte dell'opponente, né in sede di atto di opposizione, né nelle successive fasi processuali.
La mera contestazione generica dell'importo richiesto, formulata nell'atto di opposizione, non può ritenersi sufficiente a inficiare la prova documentale fornita dalla creditrice.
Deve, inoltre, rilevarsi che lo stesso opponente ha riconosciuto, in più occasioni,
l'esistenza del proprio debito nei confronti di Controparte_1
Nella PEC inviata in data 20.9.2021 a il signor Controparte_1 Parte_1 riconosceva in maniera inequivoca “formalmente nei confronti di Controparte_1
un debito complessivo pari, ad oggi, ad euro 141.428,73, quale corrispettivo per
[...]
l'acquisto di capi di abbigliamento per la stagione autunno inverno 2021 e precedenti.”.
Nella PEC inviata in data 16 agosto 2022 a il signor CP_1 CP_1 Parte_1 proponeva un piano di rientro per il “pagamento relativo al campionario primavera/estate 2022” per un importo complessivo corrispondente a quello indicato da per la stessa collezione. Controparte_1
In tale PEC, chiedeva di poter rateizzare tale esposizione e proponeva un “saldo e stralcio del debito pregresso”, motivando il debito accumulato con la “crisi economica
- 4 -
dovuta principalmente alla pandemia” (cfr. doc. 5 fasc. parte convenuta).
Tali riconoscimenti di debito, sebbene non coprano integralmente l'importo ingiunto, costituiscono un significativo elemento a sostegno della fondatezza della pretesa creditoria, che deve essere peraltro valutato tenendo anche in considerazione il comportamento processuale tenuto dall'opponente nel corso del presente giudizio.
Questi, infatti, dopo la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto, non ha depositato alcuna memoria ed ha disertato le successive udienze istruttorie, in tal modo lasciando intendere di aver sostanzialmente rinunciato a coltivare il giudizio.
Tale condotta processuale, unitamente alla genericità delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione e alla mancata allegazione di elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi del credito, non può che condurre al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo ottenuto dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di valore individuato dalla domanda monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da , nato a [...] il Parte_1
23/06/1958, residente in [...], C.F. , C.F._1
confermando il decreto ingiuntivo n. 2222/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data 01/09/2022;
2. ON , nato a [...] il [...], residente in Parte_1
ZI (RM), Via Diana n. 15, C.F. , a rifondere a C.F._1
con sede in AN NE (TV), C.F. e Controparte_1 CP_2
P.VA , le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi P.VA_1
professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 14/04/2025.
Il giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 5 -