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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MAZZA ANGELO e dell'avv. TOTA ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio quale titolare dell'impresa Controparte_2 CP_1 individuale MF, chiedendo di disporre la risoluzione del contratto di vendita di automezzi stipulato tra le parti, per grave inadempimento imputabile al venditore convenuto, e di condannare conseguentemente il al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento danni CP_1
o in via subordinata a titolo di ripetizione d'indebito.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver consentito al , quale titolare CP_2 CP_1 dell'impresa individuale MF, il parcheggio di alcuni automezzi – un'autobetoniera Volvo, due autobetoniere Mercedes Benz ed un veicolo Fiat Doblò Cargo – nel piazzale di sua proprietà sito in Ragalna alla contrada Marvizzaro;
che successivamente le parti hanno raggiunto un accordo verbale per l'acquisto di detti mezzi da parte del al prezzo complessivo di euro 95.000,00 iva CP_2 compresa;
che esso attore ha interamente corrisposto al Faretra il prezzo di vendita, mediante il versamento di una caparra di euro 30.000,00 tramite assegno circolare non trasferibile del 26.7.2012 ed il successivo versamento del saldo di euro 65.000,00 tramite bonifico bancario in data 12.11.2012; che tuttavia il , rappresentando presunte difficoltà nel reperimento dei documenti comprovanti la CP_1 proprietà di detti mezzi, non ha adempiuto all'obbligo di consegna dei beni compravenduti;
che pagina 1 di 3 pertanto esso attore ha chiesto in via stragiudiziale la restituzione della somma versata di euro 95.000,00, ma il ha corrisposto il solo importo di euro 65.000,00 trattenendo indebitamente la CP_1 residua somma di euro 30.000,00.
L'attore ha inoltre allegato: una copia dell'assegno circolare del 26.7.2012 di euro 30.000,00 versato in favore del;
una copia della distinta del bonifico del 12.11.2012 di euro 65.000,00 effettuato in
CP_1 favore del , recante l'espressa indicazione della causale riferita all'acquisito dei predetti
CP_1 automezzi;
la copia dell'estratto conto bancario recante l'annotazione della restituzione tramite bonifico della somma di euro 65.000,00 da parte del;
la copia della diffida stragiudiziale inviata
CP_1 al per la restituzione della residua somma di euro 30.000,00, rimasta senza riscontro.
CP_1
Il , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Il primo teste escusso, , ha confermato di aver visto i predetti automezzi parcheggiati Testimone_1 nell'area di proprietà del , ma nulla è stato in grado di riferire in ordine all'accordo negoziale CP_2 intercorso tra le parti.
L'altro teste, , padre del convenuto, ha riferito che l'impresa del figlio, nella quale egli Testimone_2 stesso collaborava, aveva ricevuto l'“incarico” dalla banca Intesa San Paolo di ritirare detti automezzi precedentemente concessi in leasing dalla stessa banca all'azienda del (il primo teste escusso), Tes_1 a seguito di confisca per mancato pagamento dei canoni dovuti;
che detti mezzi erano stati lasciati temporaneamente presso la sede dell'azienda del , e poco tempo dopo, all'insaputa dei , Tes_1 CP_1 il li aveva portati nell'area di parcheggio di sua proprietà; che il figlio si era poi accordato con Pt_1 il per la vendita degli stessi mezzi al prezzo complessivo di euro 200.000,00, ma il CP_2 CP_2 aveva versato soltanto la caparra di euro 30.000,00 senza provvedere alla corresponsione del saldo dovuto;
che successivamente i mezzi erano “spariti” ed erano stati ritrovati dai Carabinieri nei pressi di Castel di Iudica a seguito di denuncia sporta dai . CP_1
Ora, dalle dichiarazioni del teste emerge che l'odierno convenuto si è accordato con il CP_1 CP_2 per la vendita dei predetti automezzi pur non essendone proprietario ma avendone la mera detenzione a titolo di custodia su “incarico” della banca Intesa San Paolo;
che il convenuto ha riscosso la somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra per l'acquisto dei mezzi;
che la consegna dei mezzi non è mai avvenuta.
Risultano pertanto provati sia il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto verbale di vendita degli automezzi, sia l'inadempimento dell'obbligo del venditore di trasferire la proprietà dei beni e di consegnarli all'acquirente.
Conseguentemente, risultando accertato il grave inadempimento imputabile al convenuto, va disposta la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 co. 1 c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice della prestazione eseguita, l'insorgere, a carico del convenuto, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, che, trattandosi di una somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora (24.4.2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dispone la risoluzione del contratto di vendita di automezzi intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto;
condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 24.4.2018; condanna il convenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 562,00 per spese ed € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MAZZA ANGELO e dell'avv. TOTA ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio quale titolare dell'impresa Controparte_2 CP_1 individuale MF, chiedendo di disporre la risoluzione del contratto di vendita di automezzi stipulato tra le parti, per grave inadempimento imputabile al venditore convenuto, e di condannare conseguentemente il al pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento danni CP_1
o in via subordinata a titolo di ripetizione d'indebito.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto di aver consentito al , quale titolare CP_2 CP_1 dell'impresa individuale MF, il parcheggio di alcuni automezzi – un'autobetoniera Volvo, due autobetoniere Mercedes Benz ed un veicolo Fiat Doblò Cargo – nel piazzale di sua proprietà sito in Ragalna alla contrada Marvizzaro;
che successivamente le parti hanno raggiunto un accordo verbale per l'acquisto di detti mezzi da parte del al prezzo complessivo di euro 95.000,00 iva CP_2 compresa;
che esso attore ha interamente corrisposto al Faretra il prezzo di vendita, mediante il versamento di una caparra di euro 30.000,00 tramite assegno circolare non trasferibile del 26.7.2012 ed il successivo versamento del saldo di euro 65.000,00 tramite bonifico bancario in data 12.11.2012; che tuttavia il , rappresentando presunte difficoltà nel reperimento dei documenti comprovanti la CP_1 proprietà di detti mezzi, non ha adempiuto all'obbligo di consegna dei beni compravenduti;
che pagina 1 di 3 pertanto esso attore ha chiesto in via stragiudiziale la restituzione della somma versata di euro 95.000,00, ma il ha corrisposto il solo importo di euro 65.000,00 trattenendo indebitamente la CP_1 residua somma di euro 30.000,00.
L'attore ha inoltre allegato: una copia dell'assegno circolare del 26.7.2012 di euro 30.000,00 versato in favore del;
una copia della distinta del bonifico del 12.11.2012 di euro 65.000,00 effettuato in
CP_1 favore del , recante l'espressa indicazione della causale riferita all'acquisito dei predetti
CP_1 automezzi;
la copia dell'estratto conto bancario recante l'annotazione della restituzione tramite bonifico della somma di euro 65.000,00 da parte del;
la copia della diffida stragiudiziale inviata
CP_1 al per la restituzione della residua somma di euro 30.000,00, rimasta senza riscontro.
CP_1
Il , pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
Il primo teste escusso, , ha confermato di aver visto i predetti automezzi parcheggiati Testimone_1 nell'area di proprietà del , ma nulla è stato in grado di riferire in ordine all'accordo negoziale CP_2 intercorso tra le parti.
L'altro teste, , padre del convenuto, ha riferito che l'impresa del figlio, nella quale egli Testimone_2 stesso collaborava, aveva ricevuto l'“incarico” dalla banca Intesa San Paolo di ritirare detti automezzi precedentemente concessi in leasing dalla stessa banca all'azienda del (il primo teste escusso), Tes_1 a seguito di confisca per mancato pagamento dei canoni dovuti;
che detti mezzi erano stati lasciati temporaneamente presso la sede dell'azienda del , e poco tempo dopo, all'insaputa dei , Tes_1 CP_1 il li aveva portati nell'area di parcheggio di sua proprietà; che il figlio si era poi accordato con Pt_1 il per la vendita degli stessi mezzi al prezzo complessivo di euro 200.000,00, ma il CP_2 CP_2 aveva versato soltanto la caparra di euro 30.000,00 senza provvedere alla corresponsione del saldo dovuto;
che successivamente i mezzi erano “spariti” ed erano stati ritrovati dai Carabinieri nei pressi di Castel di Iudica a seguito di denuncia sporta dai . CP_1
Ora, dalle dichiarazioni del teste emerge che l'odierno convenuto si è accordato con il CP_1 CP_2 per la vendita dei predetti automezzi pur non essendone proprietario ma avendone la mera detenzione a titolo di custodia su “incarico” della banca Intesa San Paolo;
che il convenuto ha riscosso la somma di euro 30.000,00 a titolo di caparra per l'acquisto dei mezzi;
che la consegna dei mezzi non è mai avvenuta.
Risultano pertanto provati sia il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto verbale di vendita degli automezzi, sia l'inadempimento dell'obbligo del venditore di trasferire la proprietà dei beni e di consegnarli all'acquirente.
Conseguentemente, risultando accertato il grave inadempimento imputabile al convenuto, va disposta la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione, ai sensi dell'art. 1458 co. 1 c.c., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice della prestazione eseguita, l'insorgere, a carico del convenuto, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta, che, trattandosi di una somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora (24.4.2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dispone la risoluzione del contratto di vendita di automezzi intercorso tra le parti, per grave inadempimento del convenuto;
condanna il convenuto a restituire all'attore la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 24.4.2018; condanna il convenuto a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 562,00 per spese ed € 3809,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 9.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3