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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3123/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3123/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Chiara Canaletti ( ) e Nebbia Luca (C.F. ) C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in n Via Euterpe n. 3/Z Rimini, PEC: oppure giusta procura in atti;
Email_1 Email_2 ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'Avv. Villa Sandra (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Cattolica, Viale Massimo D'Azeglio n. 1/c, PEC: giusta procura in atti;
Email_3 resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza dell'11.03.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto pagina 1 di 3 AVENTE AD OGGETTO: separazione giudiziale.
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Ila IG. e la IG.ra hanno contratto matrimonio a Rimini in data Parte_2 Controparte_1
20.09.1998, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 297, Parte II, Serie, Anno 1998, e dalla loro unione è nata la figlia ora maggiorenne. Per_1
Con ricorso depositato il 30.11.2024 il IG. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la separazione personale dalla resistente IG.ra alle condizioni ivi formulate, esponendo CP_1 che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e ha rassegnato le domande così come indicate in ricorso.
Si è costituita nel presente procedimento la resistente IG.ra non opponendosi alla pronuncia CP_1 di separazione, ma formulando condizioni difformi e come precisate in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 8.02.2025.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.03.2025 le parti hanno rappresentato di aver trovato un accordo e hanno poi precisato congiuntamente le conclusioni a verbale. Pertanto, il Giudice Relatore, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 9.12.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Il Collegio deve dunque pronunciare la separazione personale dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, rilevato che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia nonché esaustive Per_1
pagina 2 di 3 di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“Disporre la separazione personale del IGnor e della OR celebrato in Rimini Parte_1 Controparte_1
(RN) il 20.09.1998 con atto del Comune di Rimini al n. 297 P. 2 S.A. anno 1998; collocazione della figlia Persona_2 presso la OR e assegnazione alla stessa della casa coniugale e dei mobili ivi presenti sita in Rimini (RN), Controparte_1
Via Del Cigno n. 59 fintanto che la figlia continuerà la convivenza con la madre;
Disporre a carico del SInor un Pt_1 contributo per il mantenimento di nella misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) al mese da corrispondersi direttamente Per_1 alla figlia e spese straordinarie per la figlia ripartite tra le parti al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna;
spese Per_1 di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal SI. nei Parte_1 confronti della SI.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Pronuncia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Rimini in data 20.09.1998, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno con atto trascritto nel Registro dello stato civile di detto Comune al n. 297, Parte II, Serie A, Anno1998, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati, serbandosi reciproco rispetto;
➢ Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di ConSIlio del 13 marzo 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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