Art. 6.
Coloro che, a termini della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi.
Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per potervi essere iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina su gli iscritti saranno stabilite, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, in conformita' di quanto dispone l' art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 .
Coloro che, a termini della presente legge, sono autorizzati ad insegnare materie musicali o a far parte di orchestre, possono essere iscritti in appositi albi.
Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per potervi essere iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina su gli iscritti saranno stabilite, con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, in conformita' di quanto dispone l' art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103 .