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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/12/2024, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6397/2022 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1
FRANCESCA COLISTRA
ricorrente E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. MASSIMO URSO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio l'impresa , deducendo di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 09.06.2021 al 31.08.2022, formalmente assunto con contratto a tempo parziale di apprendistato professionalizzante per 24 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedì al sabato) ed inquadrato nel V livello CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio. Esponeva di aver sempre lavorato per sei giorni la settimana disimpegnando le proprie prestazioni per nove ore al giorno, svolgendo prevalentemente attività di cassiere. Lamentava, quindi, di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità del lavoro prestato e concludeva chiedendo una condanna del datore di lavoro a corrispondergli l'importo complessivo di euro 26.048,05, a titolo di differenze sulla retribuzione, mensilità aggiuntive indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
1 Si costituiva la , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso per infondatezza, negando che il ricorrente avesse mai svolto attività di lavoro oltre l'orario pattuito. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
all'esito era disposta una consulenza tecnico - contabile. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con termine per il deposito delle note alla data del 28.11.2024. Le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 28.11.2024.
Si premette che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018). Ebbene, ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo abbia trovato idonei riscontri all'esito della svolta istruttoria. Ha dichiarato la teste già collega di lavoro del ricorrente: “Ho Testimone_1 lavorato alle dipendenze del dal 27 agosto 2019 fino a fine giugno Controparte_1
2022 con mansioni di barista banconista”. Capitolo 1: “Il ricorrente ha lavorato da giugno 2021 fino ad agosto 2022. Preciso di conoscere la data di cessazione del rapporto di lavoro per averla conosciuta dal ricorrente, in quanto io a giugno 2022 2 avevo già cessato il mio rapporto di lavoro. Ricordo che il ricorrente lavorava per sei giorni a settimana in genere dal lunedì al sabato, ma poteva capitare che lavorasse la domenica.” Capitolo 2: “Io lavoravo solo di mattina dalle ore 05:00 alle ore 09:00. So che il ricorrente svolgeva attività in turni diversi;
a volte in parte i nostri turni coincidevano nel senso che iniziavamo a lavorare entrambi alle ore 05:00. Lavorava fino alle 14:00, ma l'orario di cessazione del turno lo conosco per averlo saputo nell'ambiente e dallo stesso ricorrente. Posso dire, ma per conoscenza indiretta, che a volte svolgeva turni dalle 16:00 alle 24:00/01:00 circa. Non sono a conoscenza di altri turni. Con riferimento al turno ore 16:00 /24:00 - 01:00 lo conosco sia perché ne parlavamo fra colleghi e sia perché i turni erano riportati su una tabella che indicava i turni di ciascun lavoratore”. Capitoli 3 e 4: “Posso dire che, quando i nostri turni coincidevano almeno parzialmente, il ricorrente provvedeva all'apertura dell'attività commerciale e tanto mi risulta personalmente con riferimento ai turni coincidenti. Sul fatto che provvedesse anche alla chiusura dell'attività non posso averne conoscenza diretta. Se ne parlava in ambito lavorativo”. Capitolo 5: “Ribadisco che io e il sig. avevamo turni a volte Pt_1 coincidenti, ma solo in parte, nel senso che io iniziavo alle ore 05:00 del mattino e finivo alle ore 09:00 del mattino. Non ho mai lavorato in altri turni”. Capitolo 6:
“Confermo la circostanza”. Capitolo 7: “Confermo anche la circostanza di cui al capitolo 7. La tabella con i turni era affissa su una parete dell'esercizio commerciale”. Capitolo 8: “Confermo che in quel periodo i lavoratori della
[...] avevano creato un gruppo in cui si scambiavano CP_1 Tes_2 informazioni sui turni di lavoro”. ES cliente abituale della Testimone_3 Controparte_1
“…frequentavo l'esercizio commerciale per tre/quattro volte alla settimana e mi fermavo per mezz'ora/ tre quarti d'ora”. Capitolo 11: “Mi è capitato di vedere il ricorrente sia all'ora di pranzo che in tarda serata, a volte dopo le 22:00 o anche le 23:00 o anche le 24:00”. ADR Giudice: “Io svolgo attività lavorativa a Rende, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle ore 18:00, come informatico presso l'Università”. ES , altro collega di lavoro del ricorrente: “Ho lavorato Testimone_4 dal 16/17 settembre 2021 fino al 25 gennaio 2022 alle dipendenze della società convenuta con mansioni di banconista/barista”. Capitolo 1: “Posso dire che il ricorrente ha lavorato da giugno 2021 e ha cessato il suo rapporto di lavoro dopo circa sei mesi rispetto alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Tanto so perché mi è stato riferito dal ricorrente e, quanto alla cessazione, ne sono a conoscenza perché i contatti fra me e il ricorrente sono proseguiti anche dopo la cessazione del mio 3 rapporto di lavoro e la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente mi è stata riferita da quest'ultimo. Il ricorrente lavorava generalmente dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 fino alla 01:00 di notte. Molto spesso i nostri turni coincidevano. Il ricorrente svolgeva mansioni di cassiere e, ogni tanto, dava una mano al bancone”. Capitolo 2: “È capitato che il ricorrente facesse dei turni diversi, come per esempio dalle 05:00 alle 14:00 o dalle 06:00 alle 15:00”. Capitolo 3: “Confermo la circostanza, precisando di averla appresa dallo stesso ricorrente”. Capitolo 4: “Confermo la circostanza e preciso di aver visto le chiavi in mano proprio al sig. ; tanto è capitato quando i nostri turni coincidevano al Pt_1 momento dell'apertura o della chiusura dell'attività”. Capitolo 7: “Confermo la circostanza. Il datore di lavoro redigeva ogni settimana i turni. In genere lo faceva di domenica. I turni venivano indicati su un foglioA4 e affissi all'interno di una stanza prossima allo spogliatoio”. Capitolo 8: “Confermo la circostanza di cui al capitolo Il gruppo WhatsApp era stato creato perché i dipendenti si scambiassero informazioni sull'attività lavorativa, sui turni”. Ebbene, i testimoni (in particolare la teste e il teste Testimone_1 Tes_4
, colleghi di lavoro di e, pertanto,
[...] Parte_1 direttamente a conoscenza dei fatti di causa, in particolare, relativamente all'orario di lavoro) hanno confermato l'assunto attoreo di un impegno lavorativo di nove ore giornaliere. I testimoni sono da ritenere attendibili, sia per la sostanziale coincidenza del narrato, sia perché entrambi non erano più dipendenti della convenuta all'atto della rispettiva deposizione;
essi, pertanto, secondo una regola di esperienza e di giudizio che non vi è motivo di disattendere nel caso di specie, erano liberi da ogni condizionamento. L'attendibilità di testi, inoltre, è confermata dalla documentazione in atti, alla quale entrambi hanno fatto riferimento. Parte ricorrente ha, infatti, prodotto documenti relativi ai turni dei lavoratori nel periodo oggetto di causa, da cui effettivamente risulta che
“ ” ha sempre svolto turni di lavoro pari a nove ore giornaliere per sei Pt_1 giorni la settimana. Ebbene, tale documentazione costituisce un riscontro certo dell'assunto attoreo, non avendo parte convenuta formulato alcuna idonea contestazione, né alcun formale disconoscimento, né, infine, negato che il
“ ” indicato nei prospetti sia il ricorrente . Pt_1 Parte_1
4 Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte convenuta. Ha dichiarato il teste : “Sono un agente di commercio e Testimone_5 fornisco il bar di caffè. Per lo svolgimento della mia attività mi porto CP_1 all'interno del bar per tre volte alla settimana, rimanendo per CP_1 mezz'ora/ tre quarti d'ora. Ho conosciuto il Sig. all'interno del bar”. Capitolo Pt_1
1: “Ricordo di averlo visto per circa un anno da giugno 2021 e tutte le volte che sono entrato nel bar l'ho visto dietro alla cassa, alla tabaccheria. Non CP_1 mi è mai capitato di vederlo di mattina. L'ho sempre visto di pomeriggio, più o meno dalle 14:30 alle 16:00, perché è in questo orario che vado a fare manutenzione delle macchine nel bar una volta al mese. Anche in altre circostanze, ed in particolare quando vado nel bar per il rifornimento di caffè, mi è CP_1 capitato di vedere il ricorrente, ma sempre di pomeriggio”. Capitolo 2: “Con riferimento alle ore in cui il ricorrente disimpegnava la propria attività lavorativa mi pare che il ricorrente lavorasse per poche ore”. ADR Avv. Colistra: “Quando mi porto nel bar per la manutenzione CP_1 delle macchine mi trattengo per circa un'ora”. Ebbene, il teste , estraneo all'ambiente di lavoro del ricorrente, ha Tes_5 una conoscenza a dir poco parziale del rapporto di lavoro di questi e nulla ha riferito di utile ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Quando si portava all'interno del bar rimaneva per un periodo di tempo che certo non poteva consentirgli di conoscere l'orario di lavoro rispettato dal lavoratore, tant'è che ha dichiarato: “…mi pare che il ricorrente lavorasse per poche ore…” e tale incertezza evidentemente nulla può aggiungere o togliere alle sopra descritte risultanze istruttorie. La circostanza che il teste non abbia mai visto il ricorrente “di mattina” è del tutto neutra, atteso che nelle occasioni a cui ha fatto riferimento non si può certo escludere che il Sig. abbia lavorato in altri turni. Pt_1
Quanto al teste , marito della titolare dell'esercizio Testimone_6 commerciale e socio dell'impresa familiare (così dallo stesso definita) è fuor di dubbio che le dichiarazioni rese debbano essere lette alla luce del fatto che egli sia titolare di un interesse coincidente con quello della parte convenuta. Apparentemente più completa è stata la ricostruzione dei fatti di causa da parte del teste il quale, tuttavia, nel confermare Testimone_7
l'assunto di parte resistente è smentito, oltre che dalle dichiarazioni dei 5 testimoni e , dalla documentazione sopra Testimone_1 Testimone_4 esaminata, di cui ha negato l'esistenza (ma nella quale compaiono, anche questa volta senza contestazioni, anche i nomi di “ ”, “ Tes_3 Tes_4
e “ ”). Tes_1
L'istruttoria ha, quindi, consentito di accertare la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente. Alla luce delle circostanze emerse dal narrato dei testi, si è, pertanto, ritenuto di disporre una consulenza contabile. Al CTU è stato posto il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire, gli importi eventualmente spettanti al ricorrente da parte della convenuta per il periodo e per causali indicate in ricorso, tenuto conto di un orario pari a 9 ore giornaliere per sei giorni la settimana, detratto quanto percepito per le ore di lavoro risultanti dal contratto di assunzione. Applichi il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio in relazione al livello V (quinto). Calcoli separatamente l'importo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”. Il Consulente, quindi, in applicazione dei parametri previsti dal livello V ha calcolato che al ricorrente compete l'importo complessivo di euro 8.294,50 di cui euro 216,33 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere tecnico – contabile, basate sui parametri di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro, tenuto conto del livello V e delle somme percepite, sono corrette e meritano di essere condivise. Non competono tuttavia al ricorrente gli importi calcolati a titolo di ferie non godute, non essendo emerso dall'istruttoria che il lavoratore non ne abbia goduto. Compete, per contro, l'indennità di omesso preavviso, atteso che le dimissioni sono avvenute per la giusta causa accertata in giudizio, con conseguente inapplicabilità dei termini preavviso previsti dal CCNL per l'ipotesi di licenziamento o dimissioni senza giusta causa. Al ricorrente, pertanto, detratta la somma di euro 530,60 e sommato l'importo di euro 954,30 a titolo di indennità di preavviso calcolato dal CTU ma non incluso nel totale dovuto, dovrà essere corrisposto l'importo di euro 8.718,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. 6 Le spese di lite come di norma seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Condanna la parte convenuta a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.718,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 1.886,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Cosenza, 02/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1
FRANCESCA COLISTRA
ricorrente E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. MASSIMO URSO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 in giudizio l'impresa , deducendo di Controparte_1 aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 09.06.2021 al 31.08.2022, formalmente assunto con contratto a tempo parziale di apprendistato professionalizzante per 24 ore settimanali (4 ore giornaliere dal lunedì al sabato) ed inquadrato nel V livello CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio. Esponeva di aver sempre lavorato per sei giorni la settimana disimpegnando le proprie prestazioni per nove ore al giorno, svolgendo prevalentemente attività di cassiere. Lamentava, quindi, di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla quantità del lavoro prestato e concludeva chiedendo una condanna del datore di lavoro a corrispondergli l'importo complessivo di euro 26.048,05, a titolo di differenze sulla retribuzione, mensilità aggiuntive indennità per ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
1 Si costituiva la , chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso per infondatezza, negando che il ricorrente avesse mai svolto attività di lavoro oltre l'orario pattuito. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
all'esito era disposta una consulenza tecnico - contabile. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 04.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni, con termine per il deposito delle note alla data del 28.11.2024. Le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 28.11.2024.
Si premette che, come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018). Ebbene, ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo abbia trovato idonei riscontri all'esito della svolta istruttoria. Ha dichiarato la teste già collega di lavoro del ricorrente: “Ho Testimone_1 lavorato alle dipendenze del dal 27 agosto 2019 fino a fine giugno Controparte_1
2022 con mansioni di barista banconista”. Capitolo 1: “Il ricorrente ha lavorato da giugno 2021 fino ad agosto 2022. Preciso di conoscere la data di cessazione del rapporto di lavoro per averla conosciuta dal ricorrente, in quanto io a giugno 2022 2 avevo già cessato il mio rapporto di lavoro. Ricordo che il ricorrente lavorava per sei giorni a settimana in genere dal lunedì al sabato, ma poteva capitare che lavorasse la domenica.” Capitolo 2: “Io lavoravo solo di mattina dalle ore 05:00 alle ore 09:00. So che il ricorrente svolgeva attività in turni diversi;
a volte in parte i nostri turni coincidevano nel senso che iniziavamo a lavorare entrambi alle ore 05:00. Lavorava fino alle 14:00, ma l'orario di cessazione del turno lo conosco per averlo saputo nell'ambiente e dallo stesso ricorrente. Posso dire, ma per conoscenza indiretta, che a volte svolgeva turni dalle 16:00 alle 24:00/01:00 circa. Non sono a conoscenza di altri turni. Con riferimento al turno ore 16:00 /24:00 - 01:00 lo conosco sia perché ne parlavamo fra colleghi e sia perché i turni erano riportati su una tabella che indicava i turni di ciascun lavoratore”. Capitoli 3 e 4: “Posso dire che, quando i nostri turni coincidevano almeno parzialmente, il ricorrente provvedeva all'apertura dell'attività commerciale e tanto mi risulta personalmente con riferimento ai turni coincidenti. Sul fatto che provvedesse anche alla chiusura dell'attività non posso averne conoscenza diretta. Se ne parlava in ambito lavorativo”. Capitolo 5: “Ribadisco che io e il sig. avevamo turni a volte Pt_1 coincidenti, ma solo in parte, nel senso che io iniziavo alle ore 05:00 del mattino e finivo alle ore 09:00 del mattino. Non ho mai lavorato in altri turni”. Capitolo 6:
“Confermo la circostanza”. Capitolo 7: “Confermo anche la circostanza di cui al capitolo 7. La tabella con i turni era affissa su una parete dell'esercizio commerciale”. Capitolo 8: “Confermo che in quel periodo i lavoratori della
[...] avevano creato un gruppo in cui si scambiavano CP_1 Tes_2 informazioni sui turni di lavoro”. ES cliente abituale della Testimone_3 Controparte_1
“…frequentavo l'esercizio commerciale per tre/quattro volte alla settimana e mi fermavo per mezz'ora/ tre quarti d'ora”. Capitolo 11: “Mi è capitato di vedere il ricorrente sia all'ora di pranzo che in tarda serata, a volte dopo le 22:00 o anche le 23:00 o anche le 24:00”. ADR Giudice: “Io svolgo attività lavorativa a Rende, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle ore 18:00, come informatico presso l'Università”. ES , altro collega di lavoro del ricorrente: “Ho lavorato Testimone_4 dal 16/17 settembre 2021 fino al 25 gennaio 2022 alle dipendenze della società convenuta con mansioni di banconista/barista”. Capitolo 1: “Posso dire che il ricorrente ha lavorato da giugno 2021 e ha cessato il suo rapporto di lavoro dopo circa sei mesi rispetto alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Tanto so perché mi è stato riferito dal ricorrente e, quanto alla cessazione, ne sono a conoscenza perché i contatti fra me e il ricorrente sono proseguiti anche dopo la cessazione del mio 3 rapporto di lavoro e la data di cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente mi è stata riferita da quest'ultimo. Il ricorrente lavorava generalmente dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 fino alla 01:00 di notte. Molto spesso i nostri turni coincidevano. Il ricorrente svolgeva mansioni di cassiere e, ogni tanto, dava una mano al bancone”. Capitolo 2: “È capitato che il ricorrente facesse dei turni diversi, come per esempio dalle 05:00 alle 14:00 o dalle 06:00 alle 15:00”. Capitolo 3: “Confermo la circostanza, precisando di averla appresa dallo stesso ricorrente”. Capitolo 4: “Confermo la circostanza e preciso di aver visto le chiavi in mano proprio al sig. ; tanto è capitato quando i nostri turni coincidevano al Pt_1 momento dell'apertura o della chiusura dell'attività”. Capitolo 7: “Confermo la circostanza. Il datore di lavoro redigeva ogni settimana i turni. In genere lo faceva di domenica. I turni venivano indicati su un foglioA4 e affissi all'interno di una stanza prossima allo spogliatoio”. Capitolo 8: “Confermo la circostanza di cui al capitolo Il gruppo WhatsApp era stato creato perché i dipendenti si scambiassero informazioni sull'attività lavorativa, sui turni”. Ebbene, i testimoni (in particolare la teste e il teste Testimone_1 Tes_4
, colleghi di lavoro di e, pertanto,
[...] Parte_1 direttamente a conoscenza dei fatti di causa, in particolare, relativamente all'orario di lavoro) hanno confermato l'assunto attoreo di un impegno lavorativo di nove ore giornaliere. I testimoni sono da ritenere attendibili, sia per la sostanziale coincidenza del narrato, sia perché entrambi non erano più dipendenti della convenuta all'atto della rispettiva deposizione;
essi, pertanto, secondo una regola di esperienza e di giudizio che non vi è motivo di disattendere nel caso di specie, erano liberi da ogni condizionamento. L'attendibilità di testi, inoltre, è confermata dalla documentazione in atti, alla quale entrambi hanno fatto riferimento. Parte ricorrente ha, infatti, prodotto documenti relativi ai turni dei lavoratori nel periodo oggetto di causa, da cui effettivamente risulta che
“ ” ha sempre svolto turni di lavoro pari a nove ore giornaliere per sei Pt_1 giorni la settimana. Ebbene, tale documentazione costituisce un riscontro certo dell'assunto attoreo, non avendo parte convenuta formulato alcuna idonea contestazione, né alcun formale disconoscimento, né, infine, negato che il
“ ” indicato nei prospetti sia il ricorrente . Pt_1 Parte_1
4 Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base delle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla parte convenuta. Ha dichiarato il teste : “Sono un agente di commercio e Testimone_5 fornisco il bar di caffè. Per lo svolgimento della mia attività mi porto CP_1 all'interno del bar per tre volte alla settimana, rimanendo per CP_1 mezz'ora/ tre quarti d'ora. Ho conosciuto il Sig. all'interno del bar”. Capitolo Pt_1
1: “Ricordo di averlo visto per circa un anno da giugno 2021 e tutte le volte che sono entrato nel bar l'ho visto dietro alla cassa, alla tabaccheria. Non CP_1 mi è mai capitato di vederlo di mattina. L'ho sempre visto di pomeriggio, più o meno dalle 14:30 alle 16:00, perché è in questo orario che vado a fare manutenzione delle macchine nel bar una volta al mese. Anche in altre circostanze, ed in particolare quando vado nel bar per il rifornimento di caffè, mi è CP_1 capitato di vedere il ricorrente, ma sempre di pomeriggio”. Capitolo 2: “Con riferimento alle ore in cui il ricorrente disimpegnava la propria attività lavorativa mi pare che il ricorrente lavorasse per poche ore”. ADR Avv. Colistra: “Quando mi porto nel bar per la manutenzione CP_1 delle macchine mi trattengo per circa un'ora”. Ebbene, il teste , estraneo all'ambiente di lavoro del ricorrente, ha Tes_5 una conoscenza a dir poco parziale del rapporto di lavoro di questi e nulla ha riferito di utile ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti di causa. Quando si portava all'interno del bar rimaneva per un periodo di tempo che certo non poteva consentirgli di conoscere l'orario di lavoro rispettato dal lavoratore, tant'è che ha dichiarato: “…mi pare che il ricorrente lavorasse per poche ore…” e tale incertezza evidentemente nulla può aggiungere o togliere alle sopra descritte risultanze istruttorie. La circostanza che il teste non abbia mai visto il ricorrente “di mattina” è del tutto neutra, atteso che nelle occasioni a cui ha fatto riferimento non si può certo escludere che il Sig. abbia lavorato in altri turni. Pt_1
Quanto al teste , marito della titolare dell'esercizio Testimone_6 commerciale e socio dell'impresa familiare (così dallo stesso definita) è fuor di dubbio che le dichiarazioni rese debbano essere lette alla luce del fatto che egli sia titolare di un interesse coincidente con quello della parte convenuta. Apparentemente più completa è stata la ricostruzione dei fatti di causa da parte del teste il quale, tuttavia, nel confermare Testimone_7
l'assunto di parte resistente è smentito, oltre che dalle dichiarazioni dei 5 testimoni e , dalla documentazione sopra Testimone_1 Testimone_4 esaminata, di cui ha negato l'esistenza (ma nella quale compaiono, anche questa volta senza contestazioni, anche i nomi di “ ”, “ Tes_3 Tes_4
e “ ”). Tes_1
L'istruttoria ha, quindi, consentito di accertare la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente. Alla luce delle circostanze emerse dal narrato dei testi, si è, pertanto, ritenuto di disporre una consulenza contabile. Al CTU è stato posto il seguente quesito: “Accerti il CTU, sulla base della documentazione in atti e di altra eventualmente necessaria che l'Ausiliare è autorizzato ad acquisire, gli importi eventualmente spettanti al ricorrente da parte della convenuta per il periodo e per causali indicate in ricorso, tenuto conto di un orario pari a 9 ore giornaliere per sei giorni la settimana, detratto quanto percepito per le ore di lavoro risultanti dal contratto di assunzione. Applichi il CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio in relazione al livello V (quinto). Calcoli separatamente l'importo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”. Il Consulente, quindi, in applicazione dei parametri previsti dal livello V ha calcolato che al ricorrente compete l'importo complessivo di euro 8.294,50 di cui euro 216,33 a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in quanto sorrette da adeguate e motivate argomentazioni di carattere tecnico – contabile, basate sui parametri di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro, tenuto conto del livello V e delle somme percepite, sono corrette e meritano di essere condivise. Non competono tuttavia al ricorrente gli importi calcolati a titolo di ferie non godute, non essendo emerso dall'istruttoria che il lavoratore non ne abbia goduto. Compete, per contro, l'indennità di omesso preavviso, atteso che le dimissioni sono avvenute per la giusta causa accertata in giudizio, con conseguente inapplicabilità dei termini preavviso previsti dal CCNL per l'ipotesi di licenziamento o dimissioni senza giusta causa. Al ricorrente, pertanto, detratta la somma di euro 530,60 e sommato l'importo di euro 954,30 a titolo di indennità di preavviso calcolato dal CTU ma non incluso nel totale dovuto, dovrà essere corrisposto l'importo di euro 8.718,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. 6 Le spese di lite come di norma seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono porsi a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Condanna la parte convenuta a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 8.718,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo. Condanna la parte convenuta alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite che, già compensate al 30%, liquida in euro 1.886,50, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione. Condanna la parte convenuta al Controparte_1 pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Cosenza, 02/12/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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