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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRI Parte_1 C.F._1 GIORGIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BALDASSARRI GIORGIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 29/01/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 22.06.2013 – atto n. 249, Parte I, anno 2013
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 11.10.2016) ed Bologna, Per_1 Per_2 14.01.2020), entrambi ancora minorenni;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (23.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna, il 22.06.2013 – atto n. 249, Parte I, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone che ed resteranno collocati anagraficamente presso l'abitazione Per_1 Per_2 famigliare sita a Bologna in via del Greto n. 4, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%; dà atto che per stare con i figli i genitori si alterneranno nella casa famigliare secondo le modalità di visita concordate;
dà atto che quando uno dei genitori starà con i figli, l'altro vivrà nell'immobile sito a Bologna in via del Greto 32, di proprietà esclusiva del sig. a poca distanza dalla casa famigliare. La Parte_2 sig.ra vivrà nel suindicato immobile a titolo gratuito e contribuirà al pagamento delle spese Pt_1 ordinarie di gestione (es. utenze, spese condominiali ordinarie, etc.) dà atto e dispone che i figli minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza con i figli. dà atto e dispone che, salvo diverso accordo, i genitori si alterneranno presso l'abitazione famigliare per stare con i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
- il padre starà con ed l lunedì, il mercoledì e il venerdì, o il sabato;
Per_1 Per_2
- la madre il martedì, il giovedì e il venerdì, o il sabato, prevedendo la domenica sera sempre il pernottamento con la madre;
- a seguito del percorso di mediazione famigliare, i coniugi danno atto di aver dettagliatamente definito, l'organizzazione per l'accompagnamento e il ritiro da scuola dei bambini oltre che per lo svolgimento delle attività extrascolastiche.
- vacanze natalizie: ed rascorreranno il 25 e 26 dicembre con entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mentre per i restanti giorni di chiusura scolastica, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i bambini la prima settimana, da Natale al 31/12, e l'altro genitore la seconda settimana dal 01 al 06 gennaio, salvo diversi accordi. - vacanze pasquali: ed trascorreranno il giorno di Pasqua insieme ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, mentre per i restanti giorni all'interno del periodo di chiusura scolastica, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i bambini dal giovedì alla domenica mattina (giorno di Pasqua) e l'altro dalla domenica sera alla fine delle vacanze pasquali il martedì sera (nel caso in cui la chiusura scolastica dovesse variare, ogni genitore potrà trascorrere 3 giorni consecutivi con i bambini rispettando gli accordi presi in merito al giorno di Pasqua). Tale modalità potrà essere modificata previo accordo di entrambi i genitori.
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà 2 settimane consecutive con ed l mese Per_1 Per_2 di agosto da comunicarsi entro il 31/03; i bambini trascorreranno ogni anno a giugno una settimana consecutiva con il padre. Per il restante periodo estivo verrà mantenuto il calendario settimanale ordinario.
- i giorni di “ponte” scolastico, ed li trascorreranno con la madre, salvo diversi Per_1 Per_2 accordi.
- Compleanno dei bambini: in occasione del compleanno di ciascun figlio entrambi i genitori saranno presenti insieme la sera per la cena e la torta, oltre che alla festa di compleanno con gli amici dei bambini a cui parteciperanno sempre entrambi;
- Frequentazione dei nonni materni e paterni: entrambi i genitori ritengono importante per ed la frequentazione dei nonni sia materni che paterni, i quali potranno inoltre Per_1 Per_2 prestare supporto nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a stare con i figli.
- Attività extrascolastiche: I genitori sono d'accordo nel far proseguire ai figli le attività extrascolastiche che attualmente svolgono e si impegnano ad un costante confronto e comunicazione in merito;
nessuno dei due potrà iscrivere i figli ad attività senza il consenso dell'altro genitore. dà atto e dispone che Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli ed l'importo mensile di euro 1.500,00 (750,00 per ogni figlio) oltre Per_1 Per_2 adeguamento ISTAT annuale, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma verrà versata sul conto corrente bancario Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Iban [...] di cui i coniugi sono cointestatari. dà atto che sul citato conto corrente i coniugi continueranno a versare ognuno la somma di euro 500,00 mensili per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa famigliare dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, secondo il seguente schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Bologna vigente:
Spese extra assegno e/o straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese extra assegno e/o straordinarie da concordare preventivamente.
Tutte le altre spese extra assegno e/o straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivando adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esposizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha effettuate entro il giorno 10 del mese successivo, previa esibizione dei giustificativi;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che l'assegno unico e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre. dà atto che i genitori si impegnano a non presentare ai figli nuovi partner per un minimo di 2 anni dalla presente separazione, al fine di garantire ai bambini un assestamento riguardo al nuovo equilibrio da acquisire prima di conoscere un nuovo compagno/una nuova compagna di uno dei genitori. Il sig. e la sig.ra si impegnano ad informarsi reciprocamente circa la Parte_2 Pt_1 presenza di un nuovo partner che si desidera coinvolgere nella vita dei figli, così da poter definire i tempi e modalità della comunicazione e dell'avvio degli incontri tra loro. dà atto che i genitori sono d'accordo sulla prosecuzione dell'attuale percorso religioso dei figli. dà atto che ognuno dei genitori si impegna a garantire un'alimentazione sana ed equilibrata ai figli seppur in base alle proprie possibilità. dà atto che le parti danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione del puntuale adempimento del presente accordo. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano a qualsiasi pretesa inerente al proprio mantenimento. dà atto che coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALDASSARRI Parte_1 C.F._1 GIORGIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BALDASSARRI GIORGIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BALDASSARRI GIORGIA
ATTORE/I PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 29/01/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Bologna, il 22.06.2013 – atto n. 249, Parte I, anno 2013
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, 11.10.2016) ed Bologna, Per_1 Per_2 14.01.2020), entrambi ancora minorenni;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (23.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) Parte_2 unitisi in matrimonio a Bologna, il 22.06.2013 – atto n. 249, Parte I, anno 2013
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone che ed resteranno collocati anagraficamente presso l'abitazione Per_1 Per_2 famigliare sita a Bologna in via del Greto n. 4, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%; dà atto che per stare con i figli i genitori si alterneranno nella casa famigliare secondo le modalità di visita concordate;
dà atto che quando uno dei genitori starà con i figli, l'altro vivrà nell'immobile sito a Bologna in via del Greto 32, di proprietà esclusiva del sig. a poca distanza dalla casa famigliare. La Parte_2 sig.ra vivrà nel suindicato immobile a titolo gratuito e contribuirà al pagamento delle spese Pt_1 ordinarie di gestione (es. utenze, spese condominiali ordinarie, etc.) dà atto e dispone che i figli minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione ordinaria dei figli saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza con i figli. dà atto e dispone che, salvo diverso accordo, i genitori si alterneranno presso l'abitazione famigliare per stare con i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
- il padre starà con ed l lunedì, il mercoledì e il venerdì, o il sabato;
Per_1 Per_2
- la madre il martedì, il giovedì e il venerdì, o il sabato, prevedendo la domenica sera sempre il pernottamento con la madre;
- a seguito del percorso di mediazione famigliare, i coniugi danno atto di aver dettagliatamente definito, l'organizzazione per l'accompagnamento e il ritiro da scuola dei bambini oltre che per lo svolgimento delle attività extrascolastiche.
- vacanze natalizie: ed rascorreranno il 25 e 26 dicembre con entrambi i genitori, Per_1 Per_2 mentre per i restanti giorni di chiusura scolastica, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i bambini la prima settimana, da Natale al 31/12, e l'altro genitore la seconda settimana dal 01 al 06 gennaio, salvo diversi accordi. - vacanze pasquali: ed trascorreranno il giorno di Pasqua insieme ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, mentre per i restanti giorni all'interno del periodo di chiusura scolastica, ad anni alterni, un genitore trascorrerà con i bambini dal giovedì alla domenica mattina (giorno di Pasqua) e l'altro dalla domenica sera alla fine delle vacanze pasquali il martedì sera (nel caso in cui la chiusura scolastica dovesse variare, ogni genitore potrà trascorrere 3 giorni consecutivi con i bambini rispettando gli accordi presi in merito al giorno di Pasqua). Tale modalità potrà essere modificata previo accordo di entrambi i genitori.
- vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà 2 settimane consecutive con ed l mese Per_1 Per_2 di agosto da comunicarsi entro il 31/03; i bambini trascorreranno ogni anno a giugno una settimana consecutiva con il padre. Per il restante periodo estivo verrà mantenuto il calendario settimanale ordinario.
- i giorni di “ponte” scolastico, ed li trascorreranno con la madre, salvo diversi Per_1 Per_2 accordi.
- Compleanno dei bambini: in occasione del compleanno di ciascun figlio entrambi i genitori saranno presenti insieme la sera per la cena e la torta, oltre che alla festa di compleanno con gli amici dei bambini a cui parteciperanno sempre entrambi;
- Frequentazione dei nonni materni e paterni: entrambi i genitori ritengono importante per ed la frequentazione dei nonni sia materni che paterni, i quali potranno inoltre Per_1 Per_2 prestare supporto nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a stare con i figli.
- Attività extrascolastiche: I genitori sono d'accordo nel far proseguire ai figli le attività extrascolastiche che attualmente svolgono e si impegnano ad un costante confronto e comunicazione in merito;
nessuno dei due potrà iscrivere i figli ad attività senza il consenso dell'altro genitore. dà atto e dispone che Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 ordinario dei figli ed l'importo mensile di euro 1.500,00 (750,00 per ogni figlio) oltre Per_1 Per_2 adeguamento ISTAT annuale, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma verrà versata sul conto corrente bancario Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Iban [...] di cui i coniugi sono cointestatari. dà atto che sul citato conto corrente i coniugi continueranno a versare ognuno la somma di euro 500,00 mensili per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa famigliare dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 70% a carico del padre ed il 30% a carico della madre, secondo il seguente schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Bologna vigente:
Spese extra assegno e/o straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese extra assegno e/o straordinarie da concordare preventivamente.
Tutte le altre spese extra assegno e/o straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), motivando adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esposizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha effettuate entro il giorno 10 del mese successivo, previa esibizione dei giustificativi;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
dà atto che l'assegno unico e, più in generale, gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e/o da enti pubblici e/o privati nell'interesse dei figli spetteranno al 100% alla madre. dà atto che i genitori si impegnano a non presentare ai figli nuovi partner per un minimo di 2 anni dalla presente separazione, al fine di garantire ai bambini un assestamento riguardo al nuovo equilibrio da acquisire prima di conoscere un nuovo compagno/una nuova compagna di uno dei genitori. Il sig. e la sig.ra si impegnano ad informarsi reciprocamente circa la Parte_2 Pt_1 presenza di un nuovo partner che si desidera coinvolgere nella vita dei figli, così da poter definire i tempi e modalità della comunicazione e dell'avvio degli incontri tra loro. dà atto che i genitori sono d'accordo sulla prosecuzione dell'attuale percorso religioso dei figli. dà atto che ognuno dei genitori si impegna a garantire un'alimentazione sana ed equilibrata ai figli seppur in base alle proprie possibilità. dà atto che le parti danno atto di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione del puntuale adempimento del presente accordo. dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e rinunciano a qualsiasi pretesa inerente al proprio mantenimento. dà atto che coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e rinnovo del passaporto per sé e per i figli minori.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025 Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla