TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19985/2022 avente ad oggetto: diffamazione a mezzo stampa promossa da:
(c.f.: ) e (p. iva Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Christian Gecele P.IVA_1
ATTORI contro
(p. iva ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valeria Vacchini C.F._2
CONVENUTI
***
Conclusioni: per parte attrice: “condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero secondo le rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova orale dedotta nella seconda memoria ex art. 183 coc. 6 cpc dd. 12.9.23 allo stato non ammessa” per parte convenuta: “nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal
Sen e dal SA Premier, poiché manifestamente infondate, sia in Parte_1 Controparte_3 fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso: condannare il Sen e il partito Lega al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 96 c.p.c.”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio la spa CP_1
e la prima quale società editrice e il secondo quale direttore del
[...] Controparte_2 NO , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da diffamazione CP_4
pagina 1 di 6 causati da tre articoli pubblicati tra il 7.9.2022 e il 15.9.2022 relativi a presunti interessi finanziari tra la Lega e . Hanno allegato come i giornalisti redattori degli articoli non si sarebbero Pt_1 CP_5 limitati a riportare il testo delle interviste ottenute ma ne avrebbero indirizzato il contenuto con domande capziose finalizzate ad ottenere, dagli intervistati, insinuazioni diffamatorie. Hanno altresì allegato come i giornalisti abbiano utilizzato titoli e sottotitoli con contenuti diversi da quelli riferiti dagli intervistati con effetto diffamatorio ai danni degli attori. In punto quantificazione dei danni, hanno allegato il grave pregiudizio derivato in ragione della diffusione del NO, dell'eco mediatico delle notizie, della rilevanza dell'offesa, della posizione sociale di Hanno Parte_1 chiesto una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si sono costituiti i convenuti in via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda argomentando l'interesse pubblico sotteso alle notizie, il corretto esercizio del diritto di critica politica nel rispetto del principio di continenza e verità delle notizie, l'insussistenza dei danni lamentati.
All'udienza 21.2.2023 è stato assegnato agli attori termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. All'udienza 13.6.2023, preso atto del fallimento della mediazione, sono stati assegnati i termini della trattazione. Con ordinanza 13.12.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 27.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Tre sono gli articoli censurati dagli attori:
- quello dal titolo “I rapporti tra e sono guidati da probabili interessi finanziari”, Pt_1 CP_5 pubblicato il 7.9.2022, contenente l'intervista rilasciata al giornalista da Testimone_1 [...]
intervista ripresa anche nella prima pagina del giornale col sottotitolo: “l'ex Tes_2 consigliera di “interessi finanziari tra e ; articolo del 7.9.2022 Per_1 Pt_1 CP_6 comparso anche nell'edizione on line del NO corredato dalla foto del senatore Pt_1 nella piazza Rossa di mentre indossa una maglietta ritraente;
CP_6 CP_5
- quello dal titolo “Anche FdL ha ricevuto aiuto da come Lega e Forza LI”, pubblicato CP_6 il 14.9.2022, contenente altra intervista rilasciata al predetto da Tes_1 Persona_2 articolo pubblicato sotto un altro, sempre a firma del medesimo giornalista, ove si dà atto del report dell'americano in merito ai finanziamenti russi ai partiti di altri paesi;
Persona_3
- quello dal titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di alla Lega di SA” a CP_6 firma e pubblicato il 15.9.2022. Tes_1
In sostanza gli attori asseriscono che gli articoli censurati avrebbero divulgato la notizia, falsa, dell'esistenza di interessi finanziari tra e e, in particolare, di finanziamenti ricevuti dalla Pt_1 CP_6
Lega. Finalità ottenuta sia mediante l'elaborazione di titoli e sottotitoli diffamatori non rispondenti alle parole degli intervistati, sia - quanto all'intervista pubblicata il 7.9.2022 – mediante la formulazione alla di “domande capziose” che avrebbero “influito” sul tenore dell'intervista (cfr. Tes_2 citazione, p. 7).
La tesi attorea è infondata.
In tema di pubblicazione di interviste, è consolidato il principio per cui “quando la cronaca abbia per oggetto immediato il contenuto di un'intervista, il requisito della verità vada apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che, laddove non abbia manipolato o elaborato le predette dichiarazioni (in modo da falsarne -anche parzialmente- il contenuto), il giornalista non può essere pagina 2 di 6 chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorra l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista. Altrettanto deve valere per il requisito della continenza, da intendersi rispettato ove il giornalista si sia limitato a riportare correttamente le dichiarazioni (a prescindere dal contenuto delle stesse)” (Cass. 23168/2014 e altre conformi).
Occorre altresì ricordare il principio vigente in tema di diritto di critica per cui esso “non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre: Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti. … Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante. … Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica” (in termini, Cass. ord. 38215/2021).
Nella critica politica, quanto al requisito della continenza, “è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati”, pur nella “correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (Cass. ord. 11767/2022); limiti da intendersi superati in caso di “aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 7274/2013).
Ora, muovendo da tali principi, quanto al primo dei predetti articoli (doc. 2 attori), il giornalista ha riportato fedelmente e correttamente, nel testo dell'articolo, le dichiarazioni rese dall'intervistata.
Trattasi di circostanza peraltro non contestata dagli attori, che pure non mettono in dubbio l'interesse pubblico sotteso alla notizia.
Né un qualche travisamento del contenuto dell'intervista può trarsi dal titolo dell'articolo “I rapporti
guidati da probabili interessi finanziari”. CP_7
Dalla lettura dell'intervista si evincono le seguenti dichiarazioni della “ENso che Tes_2 Pt_1 abbia un interesse politico personale nel suo rapporto con la SI. Assolutamente. … Ci
[...] sono due categorie. Quelli che vedono un beneficio per il loro paese mantenendo buone relazioni con
e quelli che invece lo fanno per guadagni politici personali. Cioè sono pronti a dare alla CP_6
SI, in cambio di quello che è quasi certamente un supporto finanziario. Qui si va a Orban Pt_1 e altri”.
E' evidente, quindi, come sia stata la stessa intervistata a creare la connessione Controparte_8 interesse politico personale-supporto finanziario. Di tale creata connessione, di cui non può rispondere il giornalista che ha raccolto l'intervista (ne sono coscienti gli attori che formulano in atti “la più ampia riserva di azione nei confronti della sig.ra : p. 2 citazione), risulta corretta sintesi Tes_2 sia il titolo di cui si è detto, oltretutto esposto in termini dubitativi (“probabili interessi finanziari”) sia il sottotitolo in prima pagina “l'ex consigliera di “interessi finanziari tra e . Per_1 Pt_1 CP_6
Non v'è stata alcuna aggressione personale all'attore né l'utilizzo di termini allusivi o Pt_1 insinuanti la perpetrazione del reato di finanziamento illecito a partiti, ma solo la messa in evidenza delle dichiarazioni rese da un soggetto qualificato qual era la che gli stessi attori, in Tes_2 comparsa conclusionale (p. 3) qualificano come “già analista consigliere per l'Europa nell'Office of Terrorism and Financial Intelligence del dipartimento al Tesoro, e dal 2017 al 2019 Director for European Union, Southern Europe, and Economic Affairs al Consiglio per la Sicurezza Nazionale”.
pagina 3 di 6 Messa in evidenza delle dichiarazioni della predetta – anche con l'enfasi data in prima pagina - del tutto giustificata dal contesto in cui la pubblicazione è avvenuta. Sul punto colgono nel segno i rilievi della difesa dei convenuti in ordine all'attenzione che vi era sul tema dei possibili finanziamenti del in favore di forze politiche di altri paesi, tenuto conto delle elezioni politiche che a giorni ci Per_4 sarebbero state (il 25.9.2022). Trattavasi, quindi, di tema “caldo” per l'opinione pubblica, giustificato dai seguenti fatti veri (poiché incontestati): 1) le informazioni che da tempo pervenivano dalle amministrazioni USA sui tentativi di Mosca di influenzare le elezioni di altri paesi (vedi il rapporto della Commissione Esteri del febbraio 2018 a firma del senatore sulle interferenze russe Per_5 nelle elezioni italiane) di cui i principali giornali avevano ampiamente parlato (cfr. rassegna stampa prodotta dai convenuti sub doc. 1); 2) le inchieste giornalistiche del luglio 2019 relative all'incontro dell'ottobre 2018 all'hotel Metropol di tra ex portavoce dell'attore, ed CP_6 Parte_3 esponenti russi e le asserite trattative portate avanti per far ottenere denaro SO alla Lega (cfr. articolo 10.7.2019 sul sito Buzzfeed.it sub doc. 2 convenuti e articoli pubblicati su “L'espresso” il
21.7.2019 sub doc. 1 convenuti); 3) il non celato favore dell'attore per il SI SO, comprovato dal tenore dei comportamenti e delle dichiarazioni del senatore (cfr. docc. 4,5,6 convenuti) e dalle pubbliche affermazioni dallo stesso rese il 4.9.2022, a ridosso delle elezioni, contro le sanzioni dell'UE ai danni della SI (circostanza incontestata e risultate dal doc. 7 convenuti).
Contesto complessivo che, proprio tenuto conto delle prossime elezioni politiche, giustificava l'attenzione data da “La Repubblica” all'intervista resa da Testimone_2
Non ha quindi pregio l'argomento degli attori fondato sull'avvenuta archiviazione del reato di finanziamento illecito a partiti connesso al “caso Metropol” di cui alle citate inchieste di luglio 2019: per un verso, il provvedimento giudiziario è del gennaio 2023 (lo allegano i convenuti senza contestazione degli attori), dunque ampiamente successivo alla pubblicazione degli articoli di cui si discute;
per altro verso, e in ogni caso, il giornalista si è limitato a riportare il parere dell'intervistata, fonte qualificata, su un tema di ampio dibattito pubblico che meritava approfondimento critico nel contesto di cui sopra.
Contesto che consente di escludere ogni intento manipolativo del tenore dell'intervista nella censurata
(p. 7 citazione) domanda del giornalista circa le registrazioni dell'incontro avuto da a Pt_3 CP_6 (“Ha sentito le registrazioni del braccio destro di per la SI, all'Hotel Pt_1 Parte_3 Metropol di ” chiede il alla . Domanda del tutto conferente al tema CP_6 Tes_1 Tes_2 delle dichiarazioni che l'intervistata stava rilasciando, effettuata senza l'uso di insinuazione alcuna e su un tema di ampio dibattito politico, di cui si è sopra detto.
Né alcuna valenza diffamatoria può attribuirsi alla pubblicazione dell'intervista in questione unitamente alla foto dell'attore nella piazza Rossa di con la maglietta di (doc. 3 attori): CP_6 CP_5 trattasi di rappresentazione fotografica che nulla aggiunge rispetto al predetto non celato gradimento dell'attore per il SI SO (vedi sopra). Pertanto, alcuna influenza ha rivestito nella percezione da parte del lettore del contenuto dell'articolo né alcuna portata diffamatoria ha attribuito a quest'ultimo.
Analoghe considerazioni sorreggono l'assenza di valenza diffamatoria nella pubblicazione Part dell'articolo del 14.9.2022 dal titolo “Anche ha ricevuto aiuto da come Lega e Forza CP_6
LI”. Articolo censuato dagli attori poiché il titolo fornirebbe al lettore “una distorta ed inveritiera rappresentazione della realtà e delle dichiarazioni rese dell'intervistato spacciando per certo un fatto (avvenuto illecito finanziamento) nemmeno adombrato dall'ex ambasciatore americano” (p. 4 citazione). Risultato ottenuto, in tesi, anche in forza della lettura coordinata di detto titolo con pagina 4 di 6 l'articolo in testa di pagina dal titolo “Report degli 007 Usa: “Finanziati dai russi partiti di 20 Paesi” e col precedente articolo del 7.9.2022.
Nuovamente, dalla lettura dell'articolo in questione (doc. 4 attori) si evince che queste furono le dichiarazioni rese da ex ambasciatore americano alla Nato: “Le simpatie per la SI Persona_2 della Lega e di erano note, ma ora il ritornello costante è che anche LI d'LI abbia CP_9 ricevuto qualche aiuto. … Sapevamo da anni che i russi spendono per influenzare le elezioni in tutto l'Occidente. … Questi 300 milioni non hanno fruttato molto, però hanno migliorato le prospettive di alcuni partiti, come quello di Le EN in Francia e LI d'LI da voi … La Lega è in circolazione da parecchio tempo ed è noto che riflettesse le prospettive russe. … D. Vale anche per la Lega [la possibilità che il sostegno all'Ucraina sia solo una mossa elettorale]? R: Si, ma in questo caso qui ci sono le prove quanto meno delle discussioni avvenute sui finanziamenti D. Si riferisce alle conversazioni di al Metropol? R. Certo”. Pt_3
Anche in questo caso, per un verso, la connessione Lega-aiuti dalla SI-SI che spende per influenzare le elezioni-discussioni sui finanziamenti alla Lega risultanti dai documenti sull'inchiesta
“Metropol” è fatta dell'intervistato; per altro verso, il titolo utilizzato, parlando di “aiuto” da CP_6 ricevuto dalla Lega, è del tutto in linea con le dichiarazioni rese dall'intervistato, che ha parlato appunto di “aiuto” al partito odierno attore.
Né può ritenersi che la valenza diffamatoria di tale titolo potrebbe desumersi dalla sua lettura coordinata con l'articolo, che lo precedeva nella medesima pagina, a commento del report reso da sui 300 milioni di dollari che la SI avrebbe speso per finanziare i partiti di diversi Persona_3 paesi. Invero, l'articolo non indica che in detto report fosse menzionata l'LI e, per il resto, si limita a riportare le circostanze vere di cui sopra si è già detto, ossia l'intervento di del Parte_1
4.9.2022 contro le sanzioni alla SI, la pubblicazione delle registrazioni di ottobre 2018 relative all'incontro di a Come vere sono le ulteriori circostanze relative all'accordo di Pt_3 CP_6 collaborazione politica sottoscritto in passato tra e e l'apertura di un procedimento da parte Pt_2 CP_5 della magistratura a seguito delle vicende “Metropol” al fine di escludere l'ipotesi di finanziamenti illeciti. Trattasi di circostanze la cui verità nemmeno è mai stata contestata dagli attori.
In definitiva, quindi in nessuno modo dall'articolo del 14.9.2022 poteva trarsi la conclusione della percezione di finanziamenti illeciti dalla SI da parte degli attori, come da quest'ultimi sostenuto.
L'articolo aveva l'unico fine di affrontare la complessiva tematica degli aiuti da verso i partiti CP_6 degli altri paesi riportando i fatti, veri, sopra descritti quali elementi di potenziale connessione con la tematica trattata. Il tutto nel rispetto della continenza verbale (mai intaccata) e a fronte dell'ovvio interesse pubblico della notizia, e quindi nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica politica.
Stesse considerazioni valgono per l'ultimo dei tre articoli contestati dagli attori, sempre a firma del giornalista dal titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di alla Lega Testimone_1 CP_6 di SA”, censurato dagli attori poiché conterrebbe un'affermazione - ossia l'esistenza di un documento ufficiale USA che abbia acclarato l'esistenza di finanziamenti a favore della Lega - dissonante dal contenuto dell'articolo.
Quest'ultimo riporta e commenta il contenuto del rapporto “Covert Foreign Money” redatto nell'agosto 2020 da , membro del Consiglio di sicurezza Usa. Si legge: “Il testo [del Tes_3 rapporto] comincia così: “Oltre a strumenti più ampiamente studiati come attacchi informatici e disinformazione, i regimi autoritari tipo SI e Cina hanno speso oltre 300 milioni di dollari per interferire nei processi democratici più di 100 volte in 33 paesi nello scorso decennio. … Noi chiamiamo questo strumento di interferenza straniera “finanza maligna”, definita come “il
pagina 5 di 6 finanziamento di partiti politici stranieri, candidati, campagne, élite ben collegate o politicamente influenti … Un 17% particolarmente aggressivo dei casi di finanza maligna non opera principalmente attraverso scappatoie legali. Gli esempi includono i profitti petroliferi russi destinati a finanziare la
in LI”. Pt_2
E' evidente quindi come alcuna portata diffamatoria possa attribuirsi al titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di Mosca alla Lega di SA”, che, nuovamente, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non si discosta dal contenuto dell'articolo, atteso che è il report di Tes_3 a parlare di “finanza maligna” e di profitti russi volti a finanziare la Lega. Il titolo sintetizza tali contenuti e li enfatizza in ragione del contesto politico di cui sopra si è dato conto, ma senza in alcun modo travalicare l'interesse pubblico della notizia e l'adeguatezza espositive delle notizie. non è quindi ravvisabile alcuna violazione dei doveri che presiedono il corretto esercizio CP_10 del diritto di cronaca e critica politica.
In forza di tale complessive considerazioni la domanda risarcitoria degli attori non può che essere rigettata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico degli attori. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato), della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 26.000-€ 52.000 (salva l'applicazione di una riduzione sul valore della fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria) e dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, trattazione, decisoria).
Difettano i presupposti per ravvisare la domandata responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 cpc in capo agli attori, non essendo risultati elementi di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio. Elementi, peraltro, nemmeno allegati dai convenuti che domandano la condanna.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
a le spese di lite del presente giudizio che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 7336 (€ 536 per fase di mediazione, € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1000 per fase di trattazione, € 2900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 10/04/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 19985/2022 avente ad oggetto: diffamazione a mezzo stampa promossa da:
(c.f.: ) e (p. iva Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Christian Gecele P.IVA_1
ATTORI contro
(p. iva ) e (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Martinetti e Valeria Vacchini C.F._2
CONVENUTI
***
Conclusioni: per parte attrice: “condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero secondo le rispettive quote di responsabilità, al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi dagli attori, da liquidarsi in via equitativa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, onorari, rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova orale dedotta nella seconda memoria ex art. 183 coc. 6 cpc dd. 12.9.23 allo stato non ammessa” per parte convenuta: “nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal
Sen e dal SA Premier, poiché manifestamente infondate, sia in Parte_1 Controparte_3 fatto che in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;
in ogni caso: condannare il Sen e il partito Lega al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 96 c.p.c.”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata gli attori hanno convenuto in giudizio la spa CP_1
e la prima quale società editrice e il secondo quale direttore del
[...] Controparte_2 NO , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da diffamazione CP_4
pagina 1 di 6 causati da tre articoli pubblicati tra il 7.9.2022 e il 15.9.2022 relativi a presunti interessi finanziari tra la Lega e . Hanno allegato come i giornalisti redattori degli articoli non si sarebbero Pt_1 CP_5 limitati a riportare il testo delle interviste ottenute ma ne avrebbero indirizzato il contenuto con domande capziose finalizzate ad ottenere, dagli intervistati, insinuazioni diffamatorie. Hanno altresì allegato come i giornalisti abbiano utilizzato titoli e sottotitoli con contenuti diversi da quelli riferiti dagli intervistati con effetto diffamatorio ai danni degli attori. In punto quantificazione dei danni, hanno allegato il grave pregiudizio derivato in ragione della diffusione del NO, dell'eco mediatico delle notizie, della rilevanza dell'offesa, della posizione sociale di Hanno Parte_1 chiesto una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Si sono costituiti i convenuti in via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda argomentando l'interesse pubblico sotteso alle notizie, il corretto esercizio del diritto di critica politica nel rispetto del principio di continenza e verità delle notizie, l'insussistenza dei danni lamentati.
All'udienza 21.2.2023 è stato assegnato agli attori termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. All'udienza 13.6.2023, preso atto del fallimento della mediazione, sono stati assegnati i termini della trattazione. Con ordinanza 13.12.2023 sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti e la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 27.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. Tre sono gli articoli censurati dagli attori:
- quello dal titolo “I rapporti tra e sono guidati da probabili interessi finanziari”, Pt_1 CP_5 pubblicato il 7.9.2022, contenente l'intervista rilasciata al giornalista da Testimone_1 [...]
intervista ripresa anche nella prima pagina del giornale col sottotitolo: “l'ex Tes_2 consigliera di “interessi finanziari tra e ; articolo del 7.9.2022 Per_1 Pt_1 CP_6 comparso anche nell'edizione on line del NO corredato dalla foto del senatore Pt_1 nella piazza Rossa di mentre indossa una maglietta ritraente;
CP_6 CP_5
- quello dal titolo “Anche FdL ha ricevuto aiuto da come Lega e Forza LI”, pubblicato CP_6 il 14.9.2022, contenente altra intervista rilasciata al predetto da Tes_1 Persona_2 articolo pubblicato sotto un altro, sempre a firma del medesimo giornalista, ove si dà atto del report dell'americano in merito ai finanziamenti russi ai partiti di altri paesi;
Persona_3
- quello dal titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di alla Lega di SA” a CP_6 firma e pubblicato il 15.9.2022. Tes_1
In sostanza gli attori asseriscono che gli articoli censurati avrebbero divulgato la notizia, falsa, dell'esistenza di interessi finanziari tra e e, in particolare, di finanziamenti ricevuti dalla Pt_1 CP_6
Lega. Finalità ottenuta sia mediante l'elaborazione di titoli e sottotitoli diffamatori non rispondenti alle parole degli intervistati, sia - quanto all'intervista pubblicata il 7.9.2022 – mediante la formulazione alla di “domande capziose” che avrebbero “influito” sul tenore dell'intervista (cfr. Tes_2 citazione, p. 7).
La tesi attorea è infondata.
In tema di pubblicazione di interviste, è consolidato il principio per cui “quando la cronaca abbia per oggetto immediato il contenuto di un'intervista, il requisito della verità vada apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che, laddove non abbia manipolato o elaborato le predette dichiarazioni (in modo da falsarne -anche parzialmente- il contenuto), il giornalista non può essere pagina 2 di 6 chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorra l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista. Altrettanto deve valere per il requisito della continenza, da intendersi rispettato ove il giornalista si sia limitato a riportare correttamente le dichiarazioni (a prescindere dal contenuto delle stesse)” (Cass. 23168/2014 e altre conformi).
Occorre altresì ricordare il principio vigente in tema di diritto di critica per cui esso “non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre: Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti. … Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante. … Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica” (in termini, Cass. ord. 38215/2021).
Nella critica politica, quanto al requisito della continenza, “è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati”, pur nella “correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse” (Cass. ord. 11767/2022); limiti da intendersi superati in caso di “aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass. n. 7274/2013).
Ora, muovendo da tali principi, quanto al primo dei predetti articoli (doc. 2 attori), il giornalista ha riportato fedelmente e correttamente, nel testo dell'articolo, le dichiarazioni rese dall'intervistata.
Trattasi di circostanza peraltro non contestata dagli attori, che pure non mettono in dubbio l'interesse pubblico sotteso alla notizia.
Né un qualche travisamento del contenuto dell'intervista può trarsi dal titolo dell'articolo “I rapporti
guidati da probabili interessi finanziari”. CP_7
Dalla lettura dell'intervista si evincono le seguenti dichiarazioni della “ENso che Tes_2 Pt_1 abbia un interesse politico personale nel suo rapporto con la SI. Assolutamente. … Ci
[...] sono due categorie. Quelli che vedono un beneficio per il loro paese mantenendo buone relazioni con
e quelli che invece lo fanno per guadagni politici personali. Cioè sono pronti a dare alla CP_6
SI, in cambio di quello che è quasi certamente un supporto finanziario. Qui si va a Orban Pt_1 e altri”.
E' evidente, quindi, come sia stata la stessa intervistata a creare la connessione Controparte_8 interesse politico personale-supporto finanziario. Di tale creata connessione, di cui non può rispondere il giornalista che ha raccolto l'intervista (ne sono coscienti gli attori che formulano in atti “la più ampia riserva di azione nei confronti della sig.ra : p. 2 citazione), risulta corretta sintesi Tes_2 sia il titolo di cui si è detto, oltretutto esposto in termini dubitativi (“probabili interessi finanziari”) sia il sottotitolo in prima pagina “l'ex consigliera di “interessi finanziari tra e . Per_1 Pt_1 CP_6
Non v'è stata alcuna aggressione personale all'attore né l'utilizzo di termini allusivi o Pt_1 insinuanti la perpetrazione del reato di finanziamento illecito a partiti, ma solo la messa in evidenza delle dichiarazioni rese da un soggetto qualificato qual era la che gli stessi attori, in Tes_2 comparsa conclusionale (p. 3) qualificano come “già analista consigliere per l'Europa nell'Office of Terrorism and Financial Intelligence del dipartimento al Tesoro, e dal 2017 al 2019 Director for European Union, Southern Europe, and Economic Affairs al Consiglio per la Sicurezza Nazionale”.
pagina 3 di 6 Messa in evidenza delle dichiarazioni della predetta – anche con l'enfasi data in prima pagina - del tutto giustificata dal contesto in cui la pubblicazione è avvenuta. Sul punto colgono nel segno i rilievi della difesa dei convenuti in ordine all'attenzione che vi era sul tema dei possibili finanziamenti del in favore di forze politiche di altri paesi, tenuto conto delle elezioni politiche che a giorni ci Per_4 sarebbero state (il 25.9.2022). Trattavasi, quindi, di tema “caldo” per l'opinione pubblica, giustificato dai seguenti fatti veri (poiché incontestati): 1) le informazioni che da tempo pervenivano dalle amministrazioni USA sui tentativi di Mosca di influenzare le elezioni di altri paesi (vedi il rapporto della Commissione Esteri del febbraio 2018 a firma del senatore sulle interferenze russe Per_5 nelle elezioni italiane) di cui i principali giornali avevano ampiamente parlato (cfr. rassegna stampa prodotta dai convenuti sub doc. 1); 2) le inchieste giornalistiche del luglio 2019 relative all'incontro dell'ottobre 2018 all'hotel Metropol di tra ex portavoce dell'attore, ed CP_6 Parte_3 esponenti russi e le asserite trattative portate avanti per far ottenere denaro SO alla Lega (cfr. articolo 10.7.2019 sul sito Buzzfeed.it sub doc. 2 convenuti e articoli pubblicati su “L'espresso” il
21.7.2019 sub doc. 1 convenuti); 3) il non celato favore dell'attore per il SI SO, comprovato dal tenore dei comportamenti e delle dichiarazioni del senatore (cfr. docc. 4,5,6 convenuti) e dalle pubbliche affermazioni dallo stesso rese il 4.9.2022, a ridosso delle elezioni, contro le sanzioni dell'UE ai danni della SI (circostanza incontestata e risultate dal doc. 7 convenuti).
Contesto complessivo che, proprio tenuto conto delle prossime elezioni politiche, giustificava l'attenzione data da “La Repubblica” all'intervista resa da Testimone_2
Non ha quindi pregio l'argomento degli attori fondato sull'avvenuta archiviazione del reato di finanziamento illecito a partiti connesso al “caso Metropol” di cui alle citate inchieste di luglio 2019: per un verso, il provvedimento giudiziario è del gennaio 2023 (lo allegano i convenuti senza contestazione degli attori), dunque ampiamente successivo alla pubblicazione degli articoli di cui si discute;
per altro verso, e in ogni caso, il giornalista si è limitato a riportare il parere dell'intervistata, fonte qualificata, su un tema di ampio dibattito pubblico che meritava approfondimento critico nel contesto di cui sopra.
Contesto che consente di escludere ogni intento manipolativo del tenore dell'intervista nella censurata
(p. 7 citazione) domanda del giornalista circa le registrazioni dell'incontro avuto da a Pt_3 CP_6 (“Ha sentito le registrazioni del braccio destro di per la SI, all'Hotel Pt_1 Parte_3 Metropol di ” chiede il alla . Domanda del tutto conferente al tema CP_6 Tes_1 Tes_2 delle dichiarazioni che l'intervistata stava rilasciando, effettuata senza l'uso di insinuazione alcuna e su un tema di ampio dibattito politico, di cui si è sopra detto.
Né alcuna valenza diffamatoria può attribuirsi alla pubblicazione dell'intervista in questione unitamente alla foto dell'attore nella piazza Rossa di con la maglietta di (doc. 3 attori): CP_6 CP_5 trattasi di rappresentazione fotografica che nulla aggiunge rispetto al predetto non celato gradimento dell'attore per il SI SO (vedi sopra). Pertanto, alcuna influenza ha rivestito nella percezione da parte del lettore del contenuto dell'articolo né alcuna portata diffamatoria ha attribuito a quest'ultimo.
Analoghe considerazioni sorreggono l'assenza di valenza diffamatoria nella pubblicazione Part dell'articolo del 14.9.2022 dal titolo “Anche ha ricevuto aiuto da come Lega e Forza CP_6
LI”. Articolo censuato dagli attori poiché il titolo fornirebbe al lettore “una distorta ed inveritiera rappresentazione della realtà e delle dichiarazioni rese dell'intervistato spacciando per certo un fatto (avvenuto illecito finanziamento) nemmeno adombrato dall'ex ambasciatore americano” (p. 4 citazione). Risultato ottenuto, in tesi, anche in forza della lettura coordinata di detto titolo con pagina 4 di 6 l'articolo in testa di pagina dal titolo “Report degli 007 Usa: “Finanziati dai russi partiti di 20 Paesi” e col precedente articolo del 7.9.2022.
Nuovamente, dalla lettura dell'articolo in questione (doc. 4 attori) si evince che queste furono le dichiarazioni rese da ex ambasciatore americano alla Nato: “Le simpatie per la SI Persona_2 della Lega e di erano note, ma ora il ritornello costante è che anche LI d'LI abbia CP_9 ricevuto qualche aiuto. … Sapevamo da anni che i russi spendono per influenzare le elezioni in tutto l'Occidente. … Questi 300 milioni non hanno fruttato molto, però hanno migliorato le prospettive di alcuni partiti, come quello di Le EN in Francia e LI d'LI da voi … La Lega è in circolazione da parecchio tempo ed è noto che riflettesse le prospettive russe. … D. Vale anche per la Lega [la possibilità che il sostegno all'Ucraina sia solo una mossa elettorale]? R: Si, ma in questo caso qui ci sono le prove quanto meno delle discussioni avvenute sui finanziamenti D. Si riferisce alle conversazioni di al Metropol? R. Certo”. Pt_3
Anche in questo caso, per un verso, la connessione Lega-aiuti dalla SI-SI che spende per influenzare le elezioni-discussioni sui finanziamenti alla Lega risultanti dai documenti sull'inchiesta
“Metropol” è fatta dell'intervistato; per altro verso, il titolo utilizzato, parlando di “aiuto” da CP_6 ricevuto dalla Lega, è del tutto in linea con le dichiarazioni rese dall'intervistato, che ha parlato appunto di “aiuto” al partito odierno attore.
Né può ritenersi che la valenza diffamatoria di tale titolo potrebbe desumersi dalla sua lettura coordinata con l'articolo, che lo precedeva nella medesima pagina, a commento del report reso da sui 300 milioni di dollari che la SI avrebbe speso per finanziare i partiti di diversi Persona_3 paesi. Invero, l'articolo non indica che in detto report fosse menzionata l'LI e, per il resto, si limita a riportare le circostanze vere di cui sopra si è già detto, ossia l'intervento di del Parte_1
4.9.2022 contro le sanzioni alla SI, la pubblicazione delle registrazioni di ottobre 2018 relative all'incontro di a Come vere sono le ulteriori circostanze relative all'accordo di Pt_3 CP_6 collaborazione politica sottoscritto in passato tra e e l'apertura di un procedimento da parte Pt_2 CP_5 della magistratura a seguito delle vicende “Metropol” al fine di escludere l'ipotesi di finanziamenti illeciti. Trattasi di circostanze la cui verità nemmeno è mai stata contestata dagli attori.
In definitiva, quindi in nessuno modo dall'articolo del 14.9.2022 poteva trarsi la conclusione della percezione di finanziamenti illeciti dalla SI da parte degli attori, come da quest'ultimi sostenuto.
L'articolo aveva l'unico fine di affrontare la complessiva tematica degli aiuti da verso i partiti CP_6 degli altri paesi riportando i fatti, veri, sopra descritti quali elementi di potenziale connessione con la tematica trattata. Il tutto nel rispetto della continenza verbale (mai intaccata) e a fronte dell'ovvio interesse pubblico della notizia, e quindi nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica politica.
Stesse considerazioni valgono per l'ultimo dei tre articoli contestati dagli attori, sempre a firma del giornalista dal titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di alla Lega Testimone_1 CP_6 di SA”, censurato dagli attori poiché conterrebbe un'affermazione - ossia l'esistenza di un documento ufficiale USA che abbia acclarato l'esistenza di finanziamenti a favore della Lega - dissonante dal contenuto dell'articolo.
Quest'ultimo riporta e commenta il contenuto del rapporto “Covert Foreign Money” redatto nell'agosto 2020 da , membro del Consiglio di sicurezza Usa. Si legge: “Il testo [del Tes_3 rapporto] comincia così: “Oltre a strumenti più ampiamente studiati come attacchi informatici e disinformazione, i regimi autoritari tipo SI e Cina hanno speso oltre 300 milioni di dollari per interferire nei processi democratici più di 100 volte in 33 paesi nello scorso decennio. … Noi chiamiamo questo strumento di interferenza straniera “finanza maligna”, definita come “il
pagina 5 di 6 finanziamento di partiti politici stranieri, candidati, campagne, élite ben collegate o politicamente influenti … Un 17% particolarmente aggressivo dei casi di finanza maligna non opera principalmente attraverso scappatoie legali. Gli esempi includono i profitti petroliferi russi destinati a finanziare la
in LI”. Pt_2
E' evidente quindi come alcuna portata diffamatoria possa attribuirsi al titolo “Già nel 2020 un documento Usa sui soldi di Mosca alla Lega di SA”, che, nuovamente, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, non si discosta dal contenuto dell'articolo, atteso che è il report di Tes_3 a parlare di “finanza maligna” e di profitti russi volti a finanziare la Lega. Il titolo sintetizza tali contenuti e li enfatizza in ragione del contesto politico di cui sopra si è dato conto, ma senza in alcun modo travalicare l'interesse pubblico della notizia e l'adeguatezza espositive delle notizie. non è quindi ravvisabile alcuna violazione dei doveri che presiedono il corretto esercizio CP_10 del diritto di cronaca e critica politica.
In forza di tale complessive considerazioni la domanda risarcitoria degli attori non può che essere rigettata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc sicché esse vengono poste a carico degli attori. La liquidazione avviene come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato), della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione € 26.000-€ 52.000 (salva l'applicazione di una riduzione sul valore della fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria) e dell'attività difensiva svolta (mediazione, studio, introduttiva, trattazione, decisoria).
Difettano i presupposti per ravvisare la domandata responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 cpc in capo agli attori, non essendo risultati elementi di dolo o colpa grave nell'agire in giudizio. Elementi, peraltro, nemmeno allegati dai convenuti che domandano la condanna.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2
a le spese di lite del presente giudizio che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 7336 (€ 536 per fase di mediazione, € 1700 per fase studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1000 per fase di trattazione, € 2900 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 10/04/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6