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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 18/02/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2021 depositato il 26/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 714/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 29/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 010300P OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 714/20 r. sent., con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 010300 P OS, con cui la Dogre s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di
Lecce, richiedeva il pagamento della somma di € 65,00 per omesso versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità 2013.
Censura la sentenza gravata, lamentando che i primi giudici non avrebbero esaminato correttamente i motivi del ricorso, tanto con riferimento all'eccezione di decadenza/prescrizione che alle eccezioni riguardanti la legittimità ed infondatezza dell'atto impositivo.
Ripropone a sostegno del ricorso in appello i motivi di gravame, già articolati in primo grado e così sintetizzati:
1. Prescrizione del diritto di richiedere la tassa;
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di prova;
3. Illegittimità della delibera del 19.12.2018 n. 870 di reintroduzione della Tosap.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo. Con vittoria di spese ed onorario.
Resiste la Dogre s.r..l. e, contestando, punto per punto, i motivi di appello, chiede la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n. 010300P OS, con cui la concessionaria DO.
GRE s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 65,00 per omesso versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità 2013 in relazione al passo carrabile sito in Indirizzo_1.
Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste sulla prescrizione del diritto del Comune di Lecce di richiedere il pagamento della tassa.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Come correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento Tosap è un termine decadenziale e non prescrizionale. Inoltre, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficio postale, avvenuta in data 29.12.2018, ovvero entro il termine decadenziale del 31.12.2018, come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
La Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara nella sentenza
385 del 10 gennaio 2017, precisando che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).
E', quindi, irrilevante, ai fini della tempestività della notifica, che l'atto sia stato ricevuto in data 03.01.2019. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante eccepisce l'erroneità della sentenza con riferimento alla mancanza di prova sull'occupazione del suolo pubblico.
Anche tale motivo è infondato.
Il titolo autorizzativo n. 17245 /02, rilasciato dal Comune di Lecce in data 04.04.2002 e valido per l'anno
2013 (revocato solo in data 19.08.2025), costituisce prova sufficiente del presupposto impositivo della tassa. Inoltre, lo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di uno smusso del marciapiede per facilitare l'accesso alla proprietà privata, conferma l'esistenza di un passo carrabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.lgs.
507/93.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente l'illegittimità della delibera di reintroduzione della Tosap.
Parte ricorrente sostiene la non debenza, in quanto il Comune di Lecce con delibera di giunta n. 221 del
27.11.2000, mai modificata, aveva approvato l'abolizione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa ai passi carrabili;
di conseguenza, il Comune di Lecce potrebbe richiedere il pagamento della tassa in questione a decorrere dall'anno 2019, in quanto sarebbe stata reintrodotta soltanto nel 2018 con delibera di giunta n. 870 del 19.12.2018.
Osserva questa Corte che la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal d. lgs. 507/1993.
L'art. 40 del suddetto decreto stabilisce testualmente che “il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.”
Il successivo art. 44 “Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe”, con riferimento ai passi carrabili, fissa i criteri di determinazione della superficie e stabilisce le misure tariffarie ai fini della determinazione della tassa.
Il legislatore è intervenuto successivamente con la Legge "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
28.12.95 n.549 (S.O. della G.U. 29.12.95 n.153) collegata alla "legge finanziaria 1996", disponendo sostanziali modificazioni alla disciplina del tributo introdotta dal citato 507/93 e s.m.
Ha riconosciuto, infatti, ai comuni la facoltà di decidere autonomamente riguardo alla tassabilità o meno di alcune fattispecie impositive, senza imporre vincoli normativi riguardo all'obbligo di trovare copertura al minore gettito derivante da tali esenzioni;
in particolare all'art. 3, comma 63, ha previsto che i comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni “stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili”.
Il Comune di Lecce, esercitando tale facoltà, con delibera di giunta n. 221 del 27.11.2000 stabiliva la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
Per quanto riguarda l'annualità in contestazione (2013) vi è da dire che il consiglio comunale approvava, con deliberazione n. 54 del 01.08.2012, il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 40 del d.lgs. 507/1993) ed all'art. 42 titolato “esenzioni della tassa” non prevedeva per i passi carrabili alcuna esenzione, salvo che quella obbligatoria per legge.
Ciò posto, la delibera di giunta che stabiliva la non applicazione della tassa sui passi carrabili, anche nel caso fosse ancora vigente nel 2012, è stata, comunque, abrogata dalla suindicata deliberazione del consiglio comunale. Dal combinato disposto degli artt.42 e 48 D.Lgs. 267/2000 si evince che l'organo deputato a riconoscere le esenzioni è proprio il consiglio comunale, mentre compito della giunta è quello di approvare le tariffe entro i limiti di tariffe minime e massime stabilite dagli artt. 44 e segg. del d.lgs. 507/93.
E', pertanto, corretto quanto rilevato dai Giudici di prime cure, laddove hanno affermato che la tassa sui passi carrabili non era esentata per l'anno 2013, in quanto l'art. 42 del regolamento approvato con
Deliberazione di C.C. n. 54 del 01.08.2012, vigente per l'anno in questione, non prevedeva alcuna esenzione per i passi carrabili, salvo quelli destinati a soggetti portatori di handicap, come previsto dall'art. 49 del D. lgs. 507/93.
Ciò posto, il Comune di Lecce, richiedendo il pagamento della tassa senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, ha operato legittimamente.
Per i motivi sopra esposti questa Corte rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto:
conferma la sentenza n. 714/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce;
dichiara legittimo l'avviso di accertamento Tosap, cron. n. 10300, notificato in data 03.01.2019.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese di lite.
Lecce, 11 settembre 2025
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
11/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 229/2021 depositato il 26/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Dogre S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 714/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 29/05/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 010300P OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 714/20 r. sent., con la quale è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 010300 P OS, con cui la Dogre s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune di
Lecce, richiedeva il pagamento della somma di € 65,00 per omesso versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità 2013.
Censura la sentenza gravata, lamentando che i primi giudici non avrebbero esaminato correttamente i motivi del ricorso, tanto con riferimento all'eccezione di decadenza/prescrizione che alle eccezioni riguardanti la legittimità ed infondatezza dell'atto impositivo.
Ripropone a sostegno del ricorso in appello i motivi di gravame, già articolati in primo grado e così sintetizzati:
1. Prescrizione del diritto di richiedere la tassa;
2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di prova;
3. Illegittimità della delibera del 19.12.2018 n. 870 di reintroduzione della Tosap.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per la riforma della sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo. Con vittoria di spese ed onorario.
Resiste la Dogre s.r..l. e, contestando, punto per punto, i motivi di appello, chiede la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n. 010300P OS, con cui la concessionaria DO.
GRE s.r.l. ha richiesto il pagamento della somma di € 65,00 per omesso versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'annualità 2013 in relazione al passo carrabile sito in Indirizzo_1.
Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste sulla prescrizione del diritto del Comune di Lecce di richiedere il pagamento della tassa.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Come correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento Tosap è un termine decadenziale e non prescrizionale. Inoltre, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'Ufficio postale, avvenuta in data 29.12.2018, ovvero entro il termine decadenziale del 31.12.2018, come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
La Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara nella sentenza
385 del 10 gennaio 2017, precisando che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).
E', quindi, irrilevante, ai fini della tempestività della notifica, che l'atto sia stato ricevuto in data 03.01.2019. Con il secondo motivo di gravame l'odierno appellante eccepisce l'erroneità della sentenza con riferimento alla mancanza di prova sull'occupazione del suolo pubblico.
Anche tale motivo è infondato.
Il titolo autorizzativo n. 17245 /02, rilasciato dal Comune di Lecce in data 04.04.2002 e valido per l'anno
2013 (revocato solo in data 19.08.2025), costituisce prova sufficiente del presupposto impositivo della tassa. Inoltre, lo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di uno smusso del marciapiede per facilitare l'accesso alla proprietà privata, conferma l'esistenza di un passo carrabile ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.lgs.
507/93.
Infondata è, altresì, l'eccezione afferente l'illegittimità della delibera di reintroduzione della Tosap.
Parte ricorrente sostiene la non debenza, in quanto il Comune di Lecce con delibera di giunta n. 221 del
27.11.2000, mai modificata, aveva approvato l'abolizione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa ai passi carrabili;
di conseguenza, il Comune di Lecce potrebbe richiedere il pagamento della tassa in questione a decorrere dall'anno 2019, in quanto sarebbe stata reintrodotta soltanto nel 2018 con delibera di giunta n. 870 del 19.12.2018.
Osserva questa Corte che la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal d. lgs. 507/1993.
L'art. 40 del suddetto decreto stabilisce testualmente che “il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonchè le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.”
Il successivo art. 44 “Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe”, con riferimento ai passi carrabili, fissa i criteri di determinazione della superficie e stabilisce le misure tariffarie ai fini della determinazione della tassa.
Il legislatore è intervenuto successivamente con la Legge "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
28.12.95 n.549 (S.O. della G.U. 29.12.95 n.153) collegata alla "legge finanziaria 1996", disponendo sostanziali modificazioni alla disciplina del tributo introdotta dal citato 507/93 e s.m.
Ha riconosciuto, infatti, ai comuni la facoltà di decidere autonomamente riguardo alla tassabilità o meno di alcune fattispecie impositive, senza imporre vincoli normativi riguardo all'obbligo di trovare copertura al minore gettito derivante da tali esenzioni;
in particolare all'art. 3, comma 63, ha previsto che i comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni “stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili”.
Il Comune di Lecce, esercitando tale facoltà, con delibera di giunta n. 221 del 27.11.2000 stabiliva la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
Per quanto riguarda l'annualità in contestazione (2013) vi è da dire che il consiglio comunale approvava, con deliberazione n. 54 del 01.08.2012, il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 40 del d.lgs. 507/1993) ed all'art. 42 titolato “esenzioni della tassa” non prevedeva per i passi carrabili alcuna esenzione, salvo che quella obbligatoria per legge.
Ciò posto, la delibera di giunta che stabiliva la non applicazione della tassa sui passi carrabili, anche nel caso fosse ancora vigente nel 2012, è stata, comunque, abrogata dalla suindicata deliberazione del consiglio comunale. Dal combinato disposto degli artt.42 e 48 D.Lgs. 267/2000 si evince che l'organo deputato a riconoscere le esenzioni è proprio il consiglio comunale, mentre compito della giunta è quello di approvare le tariffe entro i limiti di tariffe minime e massime stabilite dagli artt. 44 e segg. del d.lgs. 507/93.
E', pertanto, corretto quanto rilevato dai Giudici di prime cure, laddove hanno affermato che la tassa sui passi carrabili non era esentata per l'anno 2013, in quanto l'art. 42 del regolamento approvato con
Deliberazione di C.C. n. 54 del 01.08.2012, vigente per l'anno in questione, non prevedeva alcuna esenzione per i passi carrabili, salvo quelli destinati a soggetti portatori di handicap, come previsto dall'art. 49 del D. lgs. 507/93.
Ciò posto, il Comune di Lecce, richiedendo il pagamento della tassa senza l'applicazione di sanzioni e di interessi, ha operato legittimamente.
Per i motivi sopra esposti questa Corte rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto:
conferma la sentenza n. 714/03/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce;
dichiara legittimo l'avviso di accertamento Tosap, cron. n. 10300, notificato in data 03.01.2019.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di Ricorrente_1 e conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese di lite.
Lecce, 11 settembre 2025