Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Articolo 1 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Articolo 2
- Legge 4 ottobre 2013, n. 118
Articolo 1 della Legge 4 ottobre 2013, n. 118
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16 ottobre 2013
16 ottobre 2013
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