Articolo 5 della Legge 6 marzo 1976, n. 52
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 aprile 1976
Art. 5.
Nelle province di Trento e di Bolzano i finanziamenti di cui all'articolo 1 vengono utilizzati per la costruzione di alloggi di servizio a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 .
Gli alloggi restano di proprieta' dello Stato e vengono concessi al personale di cui all'articolo 1, in relazione alla prestazione del proprio servizio nelle localita' dove gli alloggi sono ubicati.
La concessione viene meno col cessare del rapporto di servizio del concessionario o con il suo trasferimento in altra sede.
I concessionari devono corrispondere un canone determinato nei modi di cui all'articolo 1, terzo comma.
Gli alloggi vengono costruiti e gestiti per conto dello Stato dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Trento del 30 dicembre 1972, n. 31 e dall'istituto per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla legge della provincia di Bolzano del 20 agosto 1972, n. 15.
Per la concessione degli alloggi si applica il disposto dell'articolo 3 della presente legge.
Entrata in vigore il 6 aprile 1976
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