Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 11794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11794 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 22/10/2003
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1661
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 019722/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
nei confronti di:
1) NI ED N. IL 02/06/1968;
avverso ORDINANZA del 18/12/2002 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr PIZZUTI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Annamaria che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il pubblico ministero presso il tribunale di Busto Arsizio ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza, con cui tale tribunale, all'esito dell'udienza dibattimentale del 18.12.2002, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, applicata a NI AM, condannato con contestuale e separata sentenza alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali gravissime.
Con i motivi, il predetto p.m. ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo l'abnormità e, comunque, la nullità assoluta della medesima ordinanza, giacché sarebbe stata negata al pubblico ministero - che si era riservato di esprimere il proprio parere dopo la lettura del dispositivo della sentenza - la partecipazione al procedimento in materia di libertà personale. Il ricorso è inammissibile, essendo le censure manifestamente infondate.
Questa Corte Suprema ha chiarito che la mancata acquisizione del parere del p.m. - richiesto dall'art. 299 co. 3^ bis c.p.p.- in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare non determina la nullità del provvedimento ex art. 278 lett. b) c.p.p., a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto (Cass. 11.2.2002, Clausi). Nella specie, l'istanza di revoca della misura era stata proposta nel corso delle conclusioni del giudizio di primo grado a carico del NI;
il p.m., presente in udienza, era stato interpellato e posto in condizione di formulare il proprio parere.
Non si è verificata, perciò, alcuna nullità, ne' sussiste la dedotta abnormità dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella udienza nella Camera di Consiglio, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004