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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3572/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne, instaurato da TORIELLO MARIANO, con l'Avv. GIORGIO ROSANELLI RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
La difesa del sig. OR come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Nel ricorso introduttivo il ricorrente sig. AR OR, nato il [...] a
Bologna (BO), residente in [...], (C.F.: , ha precisato quanto segue: C.F._1
- il ricorrente, ormai novantatreenne, non ha ascendenti in vita, non è coniugato e non ha alcun discendente;
- l'istante è da sempre molto affezionato al proprio unico nipote sig. Persona_1
nato il [...] a [...] e residente in 23885 Calco (LC) – via
[...]
Fontana n. 26, (C.F.: ), figlio della sola sorella del C.F._2 procedente, sig.ra in Persona_2 Per_1
- parimenti il sig. è da sempre molto legato affettivamente Persona_1 allo zio AR OR, che ha costantemente frequentato negli anni, facendogli ancor'oggi visita ogni due settimane;
- il ricorrente ha, da tempo, maturato la volontà di adottare il predetto proprio unico nipote - che ha accolto tale intenzione con Persona_1 riconoscenza - principalmente per motivi affettivi, rapportabili a quelli genitoriali, ma anche al fine di poter dare veste giuridica agli stessi, trasferendogli il proprio cognome, OR, cui è peraltro collegato il titolo nobiliare familiare di “ , alla cui trasmissione e continuazione l'adottante Per_3 tiene particolarmente;
- in relazione alla assunzione del cognome dell'adottante - visto l'art. 299 c.c. e la lettura costituzionalmente orientata di tale norma operata dalla più recente giurisprudenza – quest'ultimo e l'adottando concordano nel posporre il cognome
“OR” a quello nativo “ del secondo, affinché lo stesso possa Per_1 preservare massimamente la propria identità individuale, familiare e professionale;
- il sig. è coniugato con la sig.ra nata il Controparte_1 Parte_1
06.05.1958 a Piacenza (PC), e residente in [...],
(C.F.: , la quale, nulla opponendo all'adozione, C.F._3 confermerà la propria manifestazione di assenso nei termini e nelle forme di legge;
- ricorrono, in relazione alla voluta adozione, tutte le condizioni previste dalla legge, ed in particolare il ricorrente ha ampiamente varcato il limite di età di cui all'art. 291 c.c. e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- non esiste alcun ostacolo alla promossa adozione. Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_1 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
*** Il Tribunale, preso atto che sono stati sentiti da parte del Presidente relatore nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2025 l'adottante e l'adottando ed è stato acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso del coniuge del sig.
sig.ra Per_1 Parte_1
Ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.) e sono stati acquisiti tutti i consensi previsti dalla legge. Ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto
Pag. 2 di 4 affettivo che lo lega con lo zio, sig. OR, persona con la quale vi è da sempre una relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati e come emerge dalla documentazione allegata al ricorso.
Considerato che
in relazione all'attribuzione del cognome dell'adottante può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome, senza l'anteposizione a quello dell'adottando, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, visto il riconoscimento che l'adottando ha nel contesto sociale e lavorativo con il proprio cognome, e la possibile lesione dell'identità personale, familiare e professionale nel caso si applicasse in modo rigido il disposto del richiamato art. 299 cod. civ. Rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte del sig. AR OR, nato il [...] a [...], residente in [...],
(C.F.: , della persona maggiorenne sig. C.F._1 Persona_1
nato il [...] a [...] e residente in 23885 Calco (LC) – via
[...]
Fontana n. 26, (C.F.: ), fermi restando tutti i diritti e C.F._2 doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, sig. AR OR, che verrà aggiunto, senza essere anteposto al proprio. MANDA Alla Cancelleria affinché provveda: 1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
Pag. 3 di 4 2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3572/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne, instaurato da TORIELLO MARIANO, con l'Avv. GIORGIO ROSANELLI RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
La difesa del sig. OR come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Nel ricorso introduttivo il ricorrente sig. AR OR, nato il [...] a
Bologna (BO), residente in [...], (C.F.: , ha precisato quanto segue: C.F._1
- il ricorrente, ormai novantatreenne, non ha ascendenti in vita, non è coniugato e non ha alcun discendente;
- l'istante è da sempre molto affezionato al proprio unico nipote sig. Persona_1
nato il [...] a [...] e residente in 23885 Calco (LC) – via
[...]
Fontana n. 26, (C.F.: ), figlio della sola sorella del C.F._2 procedente, sig.ra in Persona_2 Per_1
- parimenti il sig. è da sempre molto legato affettivamente Persona_1 allo zio AR OR, che ha costantemente frequentato negli anni, facendogli ancor'oggi visita ogni due settimane;
- il ricorrente ha, da tempo, maturato la volontà di adottare il predetto proprio unico nipote - che ha accolto tale intenzione con Persona_1 riconoscenza - principalmente per motivi affettivi, rapportabili a quelli genitoriali, ma anche al fine di poter dare veste giuridica agli stessi, trasferendogli il proprio cognome, OR, cui è peraltro collegato il titolo nobiliare familiare di “ , alla cui trasmissione e continuazione l'adottante Per_3 tiene particolarmente;
- in relazione alla assunzione del cognome dell'adottante - visto l'art. 299 c.c. e la lettura costituzionalmente orientata di tale norma operata dalla più recente giurisprudenza – quest'ultimo e l'adottando concordano nel posporre il cognome
“OR” a quello nativo “ del secondo, affinché lo stesso possa Per_1 preservare massimamente la propria identità individuale, familiare e professionale;
- il sig. è coniugato con la sig.ra nata il Controparte_1 Parte_1
06.05.1958 a Piacenza (PC), e residente in [...],
(C.F.: , la quale, nulla opponendo all'adozione, C.F._3 confermerà la propria manifestazione di assenso nei termini e nelle forme di legge;
- ricorrono, in relazione alla voluta adozione, tutte le condizioni previste dalla legge, ed in particolare il ricorrente ha ampiamente varcato il limite di età di cui all'art. 291 c.c. e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottando;
- non esiste alcun ostacolo alla promossa adozione. Tutto quanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_1 sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
*** Il Tribunale, preso atto che sono stati sentiti da parte del Presidente relatore nel corso dell'udienza del 3 dicembre 2025 l'adottante e l'adottando ed è stato acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso del coniuge del sig.
sig.ra Per_1 Parte_1
Ritenuto che il ricorso appare suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291 c.c.) e sono stati acquisiti tutti i consensi previsti dalla legge. Ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto
Pag. 2 di 4 affettivo che lo lega con lo zio, sig. OR, persona con la quale vi è da sempre una relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati e come emerge dalla documentazione allegata al ricorso.
Considerato che
in relazione all'attribuzione del cognome dell'adottante può essere accolta la richiesta di aggiunta del cognome, senza l'anteposizione a quello dell'adottando, in considerazione della deroga prevista dalla sentenza n. 135/2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, come è avvenuto nel caso di specie, visto il riconoscimento che l'adottando ha nel contesto sociale e lavorativo con il proprio cognome, e la possibile lesione dell'identità personale, familiare e professionale nel caso si applicasse in modo rigido il disposto del richiamato art. 299 cod. civ. Rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n.
149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001; DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte del sig. AR OR, nato il [...] a [...], residente in [...],
(C.F.: , della persona maggiorenne sig. C.F._1 Persona_1
nato il [...] a [...] e residente in 23885 Calco (LC) – via
[...]
Fontana n. 26, (C.F.: ), fermi restando tutti i diritti e C.F._2 doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, sig. AR OR, che verrà aggiunto, senza essere anteposto al proprio. MANDA Alla Cancelleria affinché provveda: 1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
Pag. 3 di 4 2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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