CASS
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RA LI CC - 04/12/2025 R.G.N. 27504/2025 NA MA ON SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Messina, in data 30 aprile 2025, ha rigettato l’istanza del condannato di liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 4 gennaio 2024 e il 3 gennaio 2025. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il provvedimento oggetto di reclamo fondava sulla circostanza del reperimento, in data 21 marzo 2024, presso l'abitazione del condannato, di 1,5 grammi di sostanza stupefacente destinata ad uso personale e della constatata assenza protratta di impianto citofonico presso la medesima abitazione, in data 22 settembre 2024. La documentazione allegata dalla difesa, in sede di reclamo, attestava la qualità della sostanza stupefacente rinvenuta -marijuana- e che l'impianto citofonico mancava per l'intera palazzina, perché rimosso. Il Tribunale rilevava, comunque, che, dopo il provvedimento impugnato, era emerso che l'abitazione del condannato era allacciata abusivamente alla rete elettrica ritenendo non esaustive le argomentazioni su cui fondava il reclamo. Il ricorrente deduce che il provvedimento si basa su circostanze successive che, peraltro, attengono ad un allaccio abusivo contestato al condannato unitamente alla sua compagna, proprietaria dell'abitazione luogo di detenzione domiciliare per ragioni di salute, senza che risulti esercitata l’azione penale nei suoi confronti per il reato di furto di energia elettrica. È vero che il giudice di sorveglianza può fondare la propria valutazione anche su fatti emergenti da informative di polizia o rapporti dell'autorità penitenziaria, suscettibili di Penale Sent. Sez. 1 Num. 2214 Anno 2026 Presidente: DE ZO PE Relatore: LI RA Data Udienza: 04/12/2025 individuare ipotesi di reato, ancorché non confluite in una decisione giudiziaria definitiva. Tuttavia, il ricorrente segnala la necessità di una valutazione del fatto in concreto, con un giudizio che fondi sulla presunzione di innocenza operante in qualsiasi procedimento giudiziario ancorché parallelo allo stesso procedimento penale. Il fatto - allaccio abusivo alla rete elettrica - emerso dopo la decisione del Magistrato e, comunque, senza che al momento della decisione del Tribunale sia stata esercitata l'azione penale, non può rappresentare circostanza in grado di fondare la decisione adottata, peraltro, con motivazione insufficiente e contraddittoria.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Esposito, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall'art. 54 Ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In materia si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, Montella;
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, Lo Cascio, Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell'eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell'attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel 2 periodo in esame. È noto, poi, il condivisibile principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale possono rilevare violazioni incidenti anche sui periodi non immediatamente contigui ma precedenti e successivi rispetto a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché questi siano idonei a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che, per operare in questo senso, devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428 – 01). Infine, si è ritenuto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, che la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori del regime di detenzione, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso in valutazione, il Tribunale nel rigettare il reclamo, valuta una condotta accertata in un momento successivo al provvedimento del Magistrato reclamato, che, dunque, l’Autorità giudiziaria di prima istanza non ha esaminato e che, comunque, viene tenuta in considerazione con motivazione stringata (anche laddove le argomentazioni difensive quanto alla confutazione dei motivi di rigetto possano ritenersi esaustive, tuttavia è emersa una condotta del soggetto, che integra reato, commessa fino all’attualità, che certamente non merita il beneficio di cui all’istanza) che nulla specifica quanto al dies a quo della condotta di allaccio abusivo, né se questo si collochi in un momento anche prossimo all’ampio periodo per il quale è stata chiesta la liberazione anticipata (dal 4 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025), illustrando, poi, l’eventuale incidenza sui semestri successivi. Le considerazioni svolte nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, laddove si segnala che il mero possesso per uso personale di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente integra, comunque, un illecito amministrativo e che il distacco del citofono era dovuto all’allaccio abusivo alla rete, non emergono dal provvedimento del Tribunale oggetto di ricorso. Questo, invero, si limita ad offrire una motivazione perplessa anche se valorizza, ai fini del rigetto, la contestuale revoca della misura alternativa disposta proprio per l’accertato allaccio abusivo, senza spiegare però, adeguatamente, in che modo detta revoca sia capace di incidere anche sul pronunciato diniego della liberazione anticipata per i semestri che terminano al gennaio 2025. 2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché, libero nell’esito, il Tribunale sani il riscontrato difetto di motivazione, in ossequio ai principi di diritto affermati. Con oscuramento dei dati sensibili, trattandosi di condannato in detenzione domiciliare per ragioni di salute.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 RA LI PE DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Messina, in data 30 aprile 2025, ha rigettato l’istanza del condannato di liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 4 gennaio 2024 e il 3 gennaio 2025. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il provvedimento oggetto di reclamo fondava sulla circostanza del reperimento, in data 21 marzo 2024, presso l'abitazione del condannato, di 1,5 grammi di sostanza stupefacente destinata ad uso personale e della constatata assenza protratta di impianto citofonico presso la medesima abitazione, in data 22 settembre 2024. La documentazione allegata dalla difesa, in sede di reclamo, attestava la qualità della sostanza stupefacente rinvenuta -marijuana- e che l'impianto citofonico mancava per l'intera palazzina, perché rimosso. Il Tribunale rilevava, comunque, che, dopo il provvedimento impugnato, era emerso che l'abitazione del condannato era allacciata abusivamente alla rete elettrica ritenendo non esaustive le argomentazioni su cui fondava il reclamo. Il ricorrente deduce che il provvedimento si basa su circostanze successive che, peraltro, attengono ad un allaccio abusivo contestato al condannato unitamente alla sua compagna, proprietaria dell'abitazione luogo di detenzione domiciliare per ragioni di salute, senza che risulti esercitata l’azione penale nei suoi confronti per il reato di furto di energia elettrica. È vero che il giudice di sorveglianza può fondare la propria valutazione anche su fatti emergenti da informative di polizia o rapporti dell'autorità penitenziaria, suscettibili di Penale Sent. Sez. 1 Num. 2214 Anno 2026 Presidente: DE ZO PE Relatore: LI RA Data Udienza: 04/12/2025 individuare ipotesi di reato, ancorché non confluite in una decisione giudiziaria definitiva. Tuttavia, il ricorrente segnala la necessità di una valutazione del fatto in concreto, con un giudizio che fondi sulla presunzione di innocenza operante in qualsiasi procedimento giudiziario ancorché parallelo allo stesso procedimento penale. Il fatto - allaccio abusivo alla rete elettrica - emerso dopo la decisione del Magistrato e, comunque, senza che al momento della decisione del Tribunale sia stata esercitata l'azione penale, non può rappresentare circostanza in grado di fondare la decisione adottata, peraltro, con motivazione insufficiente e contraddittoria.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Esposito, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall'art. 54 Ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In materia si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, Montella;
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, Lo Cascio, Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell'eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell'attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel 2 periodo in esame. È noto, poi, il condivisibile principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale possono rilevare violazioni incidenti anche sui periodi non immediatamente contigui ma precedenti e successivi rispetto a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché questi siano idonei a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che, per operare in questo senso, devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428 – 01). Infine, si è ritenuto, ai fini della concessione della liberazione anticipata, che la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamente influenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori del regime di detenzione, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01).
1.2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso in valutazione, il Tribunale nel rigettare il reclamo, valuta una condotta accertata in un momento successivo al provvedimento del Magistrato reclamato, che, dunque, l’Autorità giudiziaria di prima istanza non ha esaminato e che, comunque, viene tenuta in considerazione con motivazione stringata (anche laddove le argomentazioni difensive quanto alla confutazione dei motivi di rigetto possano ritenersi esaustive, tuttavia è emersa una condotta del soggetto, che integra reato, commessa fino all’attualità, che certamente non merita il beneficio di cui all’istanza) che nulla specifica quanto al dies a quo della condotta di allaccio abusivo, né se questo si collochi in un momento anche prossimo all’ampio periodo per il quale è stata chiesta la liberazione anticipata (dal 4 gennaio 2024 al 3 gennaio 2025), illustrando, poi, l’eventuale incidenza sui semestri successivi. Le considerazioni svolte nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, laddove si segnala che il mero possesso per uso personale di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente integra, comunque, un illecito amministrativo e che il distacco del citofono era dovuto all’allaccio abusivo alla rete, non emergono dal provvedimento del Tribunale oggetto di ricorso. Questo, invero, si limita ad offrire una motivazione perplessa anche se valorizza, ai fini del rigetto, la contestuale revoca della misura alternativa disposta proprio per l’accertato allaccio abusivo, senza spiegare però, adeguatamente, in che modo detta revoca sia capace di incidere anche sul pronunciato diniego della liberazione anticipata per i semestri che terminano al gennaio 2025. 2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché, libero nell’esito, il Tribunale sani il riscontrato difetto di motivazione, in ossequio ai principi di diritto affermati. Con oscuramento dei dati sensibili, trattandosi di condannato in detenzione domiciliare per ragioni di salute.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 3 RA LI PE DE ZO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4