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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere all'esito della discussione della causa nell'udienza del giorno 06/02/2025 ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
( ), domiciliato in Bologna, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. PAIANO LUIGI ( ), che ne cura rappresentanza C.F._2
e difesa
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di
Roma nel proc. avente R.G. n. 43238/2021.
Conclusioni dell'appellante: come in atti.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 FATTO E DIRITTO
Si rimanda alla lettura dell'ordinanza impugnata per la compiuta ricostruzione della fattispecie qui esaminata.
L'attore indicato in epigrafe ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stata respinta la domanda di riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto discendente diretto della Sig.ra
[...]
, cittadina italiana nata a [...] il [...] ed emigrata negli Persona_1
USA dove, nel 1921, sposava , cittadino italiano naturalizzatosi Persona_2
cittadino americano nel 1923 (prima della nascita dei figli), ed a sua volta naturalizzatasi statunitense nel 1928, quando la figlia era Persona_3
ancora minorenne.
Ha proposto appello ed il Parte_1 Controparte_1
non si è costituito nel grado.
L'appello è stato discusso e deciso all'udienza del giorno 06/02/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'appello invoca un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della
L. 555/1912, diversa da quella offerta dal tribunale di Roma, anche sulla base di alcune precedenti pronunce di questa Corte, nel senso che la perdita della cittadinanza non si verifica laddove il minore risulti già cittadino (anche) dello Stato estero all'atto della rinuncia alla cittadinanza italiana ad opera del genitore.
Il gravame non può essere accolto poiché la soluzione adottata da tribunale è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ, sez I, ordinanza 17161/2023).
L'art. 7 della legge n. 555 del 1912 sancisce che “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi”.
L'art. 12 comma 2 della legge n. 555 del 1912 stabilisce a sua volta che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”, fatta salva l'applicazione degli artt.
3 e 9 della legge cit. sull'acquisto e il riacquisto della cittadinanza italiana.
Nell'affrontare una fattispecie analoga la Suprema Corte ha affermato che l'art. 12 comma 2 “si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se (o proprio perché) ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 che qui non ricorrono. È questo il caso di che, essendo figlio minore di che perse la cittadinanza italiana per naturalizzazione volontaria nel 1924, la perse anche lui, conservando quella americana (acquistata dalla nascita negli U.S.A.). Alla medesima conclusione è pervenuta questa Corte, secondo cui i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3 [recte: comma 2], della stessa legge del 1912, non rilevando
l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge (Cass., sez.
1, n. 9377 del 2011), ipotesi non verificatasi nella specie. Infondato è l'argomento difensivo che fa leva sull'art. 7, comma 1, della stessa legge, secondo cui "salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi".
Disposizione questa non applicabile perché avendo perduto la cittadinanza italiana in quanto figlio minore di cittadino non più italiano, non poteva conservare la cittadinanza italiana per aggiungerla a quella americana e, quindi, nemmeno poteva rinunciarvi o trasmetterla ai discendenti. In altri termini, la citata disposizione, come rilevato dalla Corte territoriale, "si riferisce al caso diverso di doppia cittadinanza che nella specie non sussiste in quanto il ricorrente, come detto, era figlio di cittadino statunitense al momento della nascita".
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Ancor più recentemente è intervenuta altra pronuncia della S.C. (Cass. 3564/24) che ha ribadito la soluzione prescelta dal tribunale di Roma, peraltro in fattispecie nella quale l'ipotizzata trasmissione della cittadinanza agli attori era avvenuta da una donna, smentendo che la disciplina sarebbe diversa a seconda che l'ascendente fosse un uomo o una donna.
Nella fattispecie la linea della cittadinanza si è interrotta con la naturalizzazione della Sig.ra cui non ha fatto seguito l'opzione di riacquisto da parte Persona_1
della figlia minore una volta raggiunta la maggiore età.
L'appello è, pertanto, infondato.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
- respinge l'appello;
- nulla sulle spese;
sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 06/02/2025.
Il Presidente Estensore Dr. Nicola Saracino
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